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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1316/2024 del Ruolo Generale promossa da:
NI EL DI LO (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv.ti Bojidara
Atanassova e Marilena Desca;
ATTORE contro
FRANCESCO GENNARO RAINONE (c.f. [...]), in proprio;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così disporre:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Per i fatti di cui è causa, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. Franceso Gennaro Rainone all'incarico conferito da parte dell'attore e la sua conseguenziale responsabilità professionale, condannarlo al pagamento a favore del Sig. GE GI Di AL della somma di
Euro 25.000,00 (venticinquemila) oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, o quell'altra somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare al CDD di Napoli e all'Avv. Francesco Gennaro Raimone, l'esibizione in giudizio del contratto di incarico professionale stipulato tra il Sig. Di PA e Attiva Studi Integrati e/o l'Avv. Rainone prodotto dal medesimo nell'ambito del procedimento disciplinare.
- Con riserva di ogni istanza, deduzione e produzione in sede istruttoria.”.
Per il convenuto:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
pagina 1 di 10 Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa coì provvedere:
In via preliminare, voglia autorizzare la chiamata in giudizio della società̀ Tokio AR HC TI AN OM PL (Rappresentante per l'AL con sede alla via Torino, 2 – 20123 Milano e disporre lo spostamento della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata del terzo.
Sempre in via preliminare dichiarare la incompetenza per territorio.
Nel merito dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal sig. Di AL GI GE perché infondate in fatto e diritto.
Nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. ZI, ritenere e dichiarare che la Società̀AN OM PL (Rappresentante per l'AL con sede alla via Torino, 2 - 20123 Milano deve tenere indenne l'avv. Rainone Francesco Gennaro da ogni esborso e conseguentemente condannare la società̀ L'Assicurazione al pagamento in favore del sig. Di AL GI GE di una somma pari a quella che l'avv. Rainone Francesco Gennaro sarà̀ tenuto a pagare in favore del sig. Di AL GI GE.
Con vittoria di spese competenze ed onorari secondo la tariffa professionale.
In via istruttoria si chiede che vengano ammessi i seguenti mezzi istruttori:
Ammettere la prova per testi sui seguenti capitolati specifici:
1) vero è che tra la TU DI & RS e la società Attiva Studi Integrati S.r.l. vi era oltre alla scrittura privata un accordo che prevedeva la gestione del cliente solo in capo alla società Ativa Studi
Integrati S.r.l. 2) vero è che i sig. Di AL tratteneva rapporti con la società Attiva Studi Integrati S.r.l.
e veniva da questi aggiornato. 3) vero è che dopo la sentenza di rigetto del Tribunale di Verona della domanda proposta dal sig. Di AL GI GE veniva richiesto l'appello, ma non pagato il contributo unificato, e successivamente richiesta l'azione con promessa di pagamento da parte della società Attiva Studi Integrati s.r.l.
Vero è che la perizia veniva richiesta dal Sig. Di AL GI GE alla società Studi Integrati S.r.l. e da lui pagata. Vero è che l'incarico veniva affidato allo TU DI & RS per iniziare il giudizio di merito e quest'ultimo si affidava all'avv. Rainone Francesco Gennaro. Vero è che tutte le operazioni e conferimenti venivano comunicati al sig. Di AL GI GE previo suo consenso venivano eseguite.
Indica a testi HE AR nato a [...] li 23.06.1965 c.f. [...]residente a [...].
Dott. Raffaele DI con studio in Palma Campania (NA) cap. 80036 in Via Nola, 181.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, GI GE Di AL conveniva in giudizio l'avv. Francesco Gennaro Rainone chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità professionale per la negligente esecuzione del mandato difensivo conferitogli nel contenzioso promosso nel 2015 nei confronti di NC Popolare di Verona.
L'attore esponeva di avere commissionato a Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA, referente di zona della società Attiva Studi Integrati S.r.l., una relazione tecnica volta a verificare eventuali anomalie e irregolarità del mutuo fondiario contratto dallo stesso attore con il predetto istituto di credito in data 12.12.2007. Poiché la relazione econometrica commissionata dal Di AL aveva evidenziato l'usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia normativamente previsto, nonché l'illecita applicazione di interessi anatocistici insita nel piano di ammortamento c.d. alla francese, Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA o Attiva Studi Integrati S.r.l., su mandato pagina 2 di 10 dell'attore (il quale lamentava di non avere mai ricevuto copia del relativo contratto) aveva conferito procura alle liti all'avvocato Francesco Gennaro Rainone affinché promuovesse l'azione restitutoria nei confronti della NC mutuante in relazione alle somme indebitamente versate a titolo di interessi.
L'avvocato Rainone aveva quindi incardinato per conto del Di AL il giudizio innanzi al Tribunale di Verona. Nel corso della prima udienza, il Giudice aveva rilevato la dubbia fondatezza giuridica della domanda e, di conseguenza, aveva proposto a parte attrice di rinunciare alla domanda a spese compensate, onde evitare una diversa regolamentazione delle spese di lite. L'avv. Rainone aveva tuttavia, a dire dell'attore, sottaciuto tale circostanza al proprio assistito, al quale, anzi, contrariamente al vero, aveva comunicato di avere infruttuosamente intavolato trattative conciliative con NC
Popolare di Verona. Il difensore aveva dunque proseguito il giudizio, conclusosi con la soccombenza del Di AL, la sua conseguente condanna alla rifusione alla controparte delle spese di lite, pari a € 11.000,00 oltre accessori di legge, e con l'ulteriore condanna a versare all'istituto di credito € 8.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'attore proseguiva esponendo che il convenuto non soltanto aveva successivamente omesso di informarlo dell'esito sfavorevole del giudizio ma aveva anche unilateralmente impugnato la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Venezia con atto di citazione in appello notificato in data 13.07.2016, senza tuttavia iscrivere la causa a ruolo nei termini di legge. Due mesi più tardi, sempre senza rendere alcuna informazione al Di AL, l'avv. Rainone aveva quindi promosso un secondo giudizio d'appello, questa volta seguito da regolare costituzione, definito dalla Corte con declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per essere stata promossa oltre il termine di legge e con condanna dell'appellante Di AL a rimborsare le spese di lite in favore della controparte, quantificate in € 13.900,00 compresi accessori di legge ed anticipazioni.
L'avv. Rainone non aveva comunicato al cliente neppure l'esito infausto del procedimento di secondo grado e non aveva neppure più riscontrato le richieste di informazioni che il Di AL gli aveva più volte inoltrato richiedendo informazioni. Soltanto grazie all'intervento di altro professionista, al quale il Di AL si era successivamente rivolto per avere ragguagli sulla situazione reale, egli aveva infine avuto contezza degli accadimenti.
Ricevuta da NC Popolare di Verona la notifica di atto di precetto intimante il pagamento di € 38.413,79 per spese di soccombenza e per lite temeraria, l'odierno attore aveva concluso con la banca creditrice un accordo transattivo, rinegoziando il proprio debito e concordando il versamento a saldo e stralcio di € 25.000,00, regolarmente corrisposti in data 11.01.2023.
Egli domandava, pertanto, che fosse accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'avv. Rainone e che lo stesso fosse condannato a rimborsare il predetto importo, ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta all'esito del procedimento, il tutto oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In via preliminare, egli eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio ed affermava la competenza tra loro concorrente del Tribunale di Brescia, quale foro in cui si era perfezionato il contratto con Blu Studi Integrati & RS s.r.l., ovvero del Tribunale di Avellino, quale foro del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.
Nel merito, egli negava la sussistenza dei presupposti dell'invocata responsabilità contrattuale, rimarcando la propria correttezza professionale e l'esatto adempimento del mandato difensivo ricevuto, eseguito nel pieno rispetto dei canoni di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c.
Evidenziava, in particolare, di essersi attenuto alle tesi in tema di usura bancaria e di anatocismo esposte nella perizia econometrica, ribadendone la fondatezza, e deduceva di avere sempre trasmesso in pagina 3 di 10 maniera puntuale tutti gli aggiornamenti relativi al procedere delle cause direttamente ad Attiva Studi Integrati S.r.l., come prescritto dalla convenzione in essere con quest'ultima. Egli sosteneva, infatti, che fosse compito della stessa Attiva Studi Integrati S.r.l. riferire al Di AL il contenuto delle comunicazioni periodiche pervenute dal legale ed affermava, altresì, che nonostante non esistesse un obbligo a suo carico di fornire informazioni dirette all'attore in merito allo stato del procedimento in cui egli era parte, aveva comunque in minima parte corrisposto con il Di AL, entro i limiti consentiti dalle restrizioni ai contatti diretti previste dalla citata convenzione.
L'avv. Rainone concludeva, pertanto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio e domandando, sempre in via preliminare, di essere autorizzato ad evocare in giudizio la società Tokio AR HC TI AN OM PL, per essere dalla stessa garantito in caso di soccombenza.
Nel merito, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea e, per l'ipotesi subordinata di condanna, di essere manlevato dalla compagnia assicurativa terza chiamata.
Con decreto in data 10.06.2024, rilevata la tardività della costituzione in giudizio del convenuto, il
Giudice ne rigettava l'istanza di chiamata in causa Tokio AR HC TI AN
OM PL e confermava la data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, le quali depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c.
La causa perveniva quindi in decisione al termine dell'udienza di discussione del 19.02.2025, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** *** In via preliminare, occorre ribadire l'inammissibilità tanto dell'eccezione di incompetenza territoriale, quanto della richiesta di chiamata in causa del terzo formulate dal convenuto, stante la tardività della costituzione in giudizio di quest'ultimo già rilevate con decreto in data 10.06.2024.
Esse, infatti, devono essere formulate a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, in ossequio al combinato disposto degli artt. 167, comma 3, c.p.c. e 269, comma 2, c.p.c. per quanto riguarda l'istanza di chiamata in causa del terzo ed in base all'art. 38, comma 1, c.p.c. per ciò che concerne l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'onere di costituzione tempestiva non veniva soddisfatto dal convenuto, il quale si costituiva con un giorno di ritardo rispetto al termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione stabilito dall'art. 166 c.p.c., nella versione riformata dal D. Lgs. n. 149/2022, essendo assolutamente pacifico che l'atto introduttivo del giudizio contenente la citazione a comparire all'udienza del 18.09.2024 veniva notificato all'avv. Rainone a mezzo p.e.c. in data 03.04.2024 e che lo stesso depositava la propria comparsa di risposta il giorno 08.06.2024. Pertanto, il termine a ritroso previsto dall'art. 166 c.p.c. sarebbe scaduto domenica 09.06.2024, ma è noto che, nel computo di termini a ritroso, appunto, quando la scadenza naturale cade di domenica il termine viene di diritto anticipato al giorno precedente non festivo, ovvero alla giornata di venerdì, posto che il giorno di sabato è parificato per legge ad un giorno festivo (art. 155, co. 5, c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma unanimemente «[…] che i commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini 'a ritroso', dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo […]» (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 09.05.2024, n. 12689. In senso conforme, Cass. Civ.,
pagina 4 di 10 Sez. III, Ordinanza 24.03.2023, n. 8496; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2020, n. 26900 e Cass.
Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 14.09.2017, n. 21335). Il termine entro il quale il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c. era, perciò, spirato nella giornata di venerdì 07.06.2024, con la conseguenza che sia l'istanza di chiamata in causa del terzo, sia l'eccezione di incompetenza territoriale risultavano tardive e come tali inammissibili, essendo state formulate oltre tale scadenza.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea si sostanzia nella deduzione della responsabilità professionale dell'avv. Rainone per l'inadempimento al contratto d'opera professionale avente ad oggetto la difesa nel giudizio civile di primo e di secondo grado innanzi al Tribunale di Verona ed alla Corte d'Appello di Venezia, e nella conseguente domanda risarcitoria tesa al ristoro delle somme versate dal Di AL a NC Popolare di Verona quali costi di soccombenza nei due gradi di giudizio.
Nella prospettazione dei fatti offerta dall'attore, il danno lamentato veniva ricondotto all'inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul difensore rimasto inosservato, nonché alla negligente esecuzione del mandato professionale nella successiva gestione delle cause instaurate dinanzi ai Fori veneti.
Orbene, va osservato che la controversia introdotta nel 2015 dall'avv. Rainone presso il Tribunale di Verona era connotata da elevata complessità e da forte aleatorietà quanto all'esito.
La tesi sostenuta nella relazione tecnica su cui si incentrava la citazione notificata dall'attore alla NC, ovvero la comparabilità con il tasso soglia, frutto delle rilevazioni trimestrali effettuate in base all'art. 2, l. n. 108/1996, della mera somma tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori, non può definirsi semplicisticamente una delle diverse soluzioni interpretative possibili, tutte ugualmente legittime, al quesito circa le modalità di rilievo e computo degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà. Se è certo che, già all'epoca dell'avvio del procedimento giudiziario patrocinato dall'avvocato Rainone, costituiva principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello della rilevanza usuraria degli interessi di mora, non essendovi mai stati pronunciamenti della Suprema Corte che affermassero il contrario, del tutto incerto era, invece, il procedimento attraverso il quale sarebbe stato possibile computare nel costo complessivo del credito l'interesse moratorio, attesa la mancanza di rilevazione statistica di tale tipologia di tasso da parte della NC d'AL (nel senso stretto della rilevazione ai fini dell'applicazione della disciplina anti usura) e la mancata considerazione di tale voce nel T.A.E.G. medio relativo alle singole tipologie di operazioni di credito.
Va, altresì, osservato che la tesi giurisprudenziale secondo cui tale computo avrebbe dovuto avvenire attraverso la semplice sommatoria tra tasso corrispettivo (rilevato nel T.A.E.G. medio) e tasso di mora presentava un elevato livello di criticità e non costituiva una soluzione prospettata in sede giurisprudenziale in maniera univoca. L'orientamento favorevole a tale sistema di calcolo era, anzi, già allora nettamente minoritario rispetto a quello contrario che lo osteggiava, con argomenti difficilmente superabili.
Innumerevoli, infatti, erano stati gli arresti resi dalle Corti di merito succedutisi e pubblicati nel triennio 2013/2015 prima dell'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Verona che avevano sconfessato la teoria c.d. della “sommatoria dei tassi” (si vedano, a mero titolo di esempio, Tribunale di Verona n. 1070/2015; Tribunale di Udine n. 1232/2014; Tribunale di Torino, Sezione GIP/GUP,
10.06.2014; Tribunale di Milano 22.05.2014; Tribunale di Verona n. 952/2014; Tribunale di Napoli n.
5949/2014; Tribunale di Napoli 14.04.2014; Tribunale di Treviso 11.04.2014; Tribunale di Milano
28.01.2014; Tribunale di Brescia 16.01.2014), precedenti peraltro corroborati in epoca recente da diverse pronunce di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 27.06.2024, n. 17756; Cass. Civ.,
pagina 5 di 10 Sez. I, Ordinanza 03.11.2023, n. 30581; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 05.05.2022, n. 14214; Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza 07.03.2022, n. 7352).
Certamente, della delicatezza della valutazione tecnica di tale punto controverso la relazione tecnica elaborata da Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA (documento n. 3 del fascicolo attoreo), posta a fondamento delle difese processuali predisposte dall'avvocato Rainone, non dava conto in alcun modo, limitandosi ad aderire alla soluzione del tutto semplicistica e grossolana che, procedendo con la mera sommatoria dei tassi corrispettivi e di mora al fine di appurare l'eventuale del tasso soglia normativamente previsto, non considerava:
− il fatto che, sia in sede di pattuizione negoziale che in sede di applicazione esecutiva del rapporto, la suddetta sommatoria non ha alcun fondamento logico se intesa in termini aritmetici, in quanto i due tassi sono alternativi e non cumulabili: in caso di mora, si applica il tasso moratorio, ma non certo quest'ultimo più il tasso corrispettivo;
− la mancanza di rilevazioni statistiche specifiche degli interessi moratori dava luogo a gravi aporie sulla stessa possibilità di confronto del tasso di mora con il tasso soglia, aporie ben evidenziate dalla dottrina sin dai primi anni duemila;
− anche considerando che l'applicazione del tasso di mora alle rate scadute e non pagate (costituite da una quota capitale e da una quota interessi corrispettivi) produce effettivamente un effetto anatocistico, peraltro lecito in forza del disposto di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 e della Delibera attuativa C.i.c.r. del 09.02.2000, il mero cumulo dei due tassi produce un effetto distorsivo, atteso che non tiene conto del fatto che l'interesse di mora ha una base di calcolo diversa da quella dell'interesse corrispettivo, con la conseguenza che questo costo del credito avrebbe dovuto essere ponderato sull'intero capitale dato a mutuo, con procedimenti ancora oggi incerti e non definiti in modo consolidato a livello giurisprudenziale anche solo di merito;
− numerose pronunce escludevano già all'epoca l'applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero della sanzione della gratuità del mutuo) nell'ipotesi di superamento della soglia per via del tasso di mora (ad esempio, v. Tribunale di Torino, 17.09.2014 in ilcaso.it)
La perizia econometrica non dava atto in alcun modo della possibilità di superamento delle predette obiezioni, come detto, già allora perfettamente note agli operatori del settore, limitandosi ad affermazioni apodittiche che, per la loro astrattezza e genericità, poco si attagliavano al caso concreto.
Considerazioni identiche possono ripetersi con riguardo all'ulteriore profilo dell'applicazione di anatocismo vietato, asseritamente avvenuta attraverso il piano di ammortamento c.d. alla francese.
Benché secondo plurime voci dottrinarie entro l'ammortamento alla francese si celi l'esistenza di un meccanismo composto di applicazione degli interessi corrispettivi, la tesi propugnata dalla perizia econometrica sul punto era a dir poco controversa, posto che sul tema erano intervenuti numerosi precedenti di merito che andavano in direzione diametralmente opposta alle argomentazioni sostenute nella perizia medesima (es. Tribunale di Lecce n. 3363/2014; Tribunale di Siena 17.07.2014; Tribunale di Milano n. 5733/2014; Tribunale di Pescara 10.04.2014; Tribunale di Mantova 11.03.2014; Tribunale di Benevento n. 1936/2012; Tribunale di S. MA Capua Vetere 21.02.2012; Tribunale di Arezzo,
24.11.2011). Come accaduto già con la questione della 'sommatoria dei tassi di interesse', in tempi più recenti anche il tema dell'ammortamento alla francese diveniva oggetto di esame ad opera della Suprema Corte, la quale confermava i principi espressi dalla giurisprudenza di merito sedimentata nel corso degli anni ed escludeva che tale peculiare piano di ammortamento potesse comportare effetti anatocistici vietati (si vedano, ad esempio, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 18.02.2025, n. 4176; Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 20.01.2025, n. 1403; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.01.2025, n. 1168).
Da quanto appena riferito emerge come le due questioni principali trattate dalla perizia tecnica allegata in giudizio fossero tali da non consentire una prognosi di alta probabilità di accoglimento della pagina 6 di 10 domanda attorea e come, anzi, fossero con alto grado di ragionevolezza destinate ad esiti del tutto opposti in sede giudiziaria.
Senza addentrarsi nel merito delle questioni stesse, occorre notare che tali considerazioni avrebbero dovuto informare la condotta del difensore al momento del conferimento dell'incarico e, poi, anche successivamente, nell'intero arco di svolgimento del mandato professionale, inducendolo innanzitutto ad una completa disclosure nei riguardi del proprio assistito circa l'elevato rischio di causa, l'assenza di precedenti di legittimità confortanti, l'esistenza di predominante giurisprudenza di merito contraria alle tesi propugnate dalla perizia econometrica e, in conclusione, il più che probabile esito sfavorevole del giudizio che il Di AL andava ad intraprendere.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia di responsabilità professionale impone doveri informativi assai stringenti in capo al difensore e ne valuta l'agire in maniera molto rigorosa, in modo particolare rispetto allo studio preliminare della controversia. Essa, di regola, richiede che il professionista fornisca all'assistito tutti gli elementi che gli consentano di decidere con cognizione di causa se instaurare o meno il giudizio, arrivando a configurare la responsabilità professionale anche in ipotesi di colpa lieve ove vengano in considerazione istituti giuridici essenziali, la cui disciplina l'avvocato non può ignorare. Il conferimento dell'incarico, dunque, comporta, per l'avvocato, il dovere di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, rilevando elementi favorevoli e sfavorevoli per il proprio assistito, oltre che a seguito dell'applicazione delle regole di deontologia, anche in virtù delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c.
In tal senso occorre ricordare che «[…] il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo;
natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa;
possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.04.2011, n. 8312).
Proprio in ragione dell'asimettria informativa esistente tra il difensore e la parte assistita, è stato altresì osservato che «[…] l'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.12.2023, n. 34696. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 18.08.2023, n. 24810, la quale rileva che «[…] gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagli artt. 1175,1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un àmbito applicativo più ampi rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto alla conclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1,
Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà e scorrettezza (cfr. Cass. Sez. Un. 615/2021). In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d'opera professionale, che la buona fede oggettiva o correttezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli
pagina 7 di 10 interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto (cfr.
Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015) […]».
Dai principi che informano la disciplina della responsabilità professionale dell'avvocato si ricava che per quest'ultimo sussistono l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose, quello di informare il cliente circa le caratteristiche della controversia e le sue possibili soluzioni, nonché un vero e proprio dovere di dissuasione da iniziative giudiziali quasi certamente votate all'insuccesso. Non basta, quindi, che il difensore provi che il cliente aveva prestato un 'consapevole consenso' all'avvio della causa: ricorrendo i sopra ricordati presupposti di un esito giudiziale verosimilmente infausto, è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il predetto dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della 'irremovibile iniziativa' dell'assistito. Soltanto laddove sia in grado di provare di aver adempiuto al proprio dovere di informazione/dissuasione e riesca a provare, altresì, che la causa era stata comunque introdotta a seguito di consapevole ed irremovibile iniziativa del cliente, il difensore potrà andare assolto da responsabilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza
12.05.2016, n. 9695).
Orbene, a fronte dell'elevata aleatorietà della controversia che l'avvocato Rainone si accingeva ad iniziare, l'informazione preventiva al Di AL avrebbe dovuto essere piena, completa, analitica, esaustiva e comprensibile, tale da permettere all'odierno attore una decisione informata e consapevole.
A fronte dell'eccezione di inadempimento di siffatto obbligo informativo, la cui estensione, come detto, giunge al limite della dissuasione dall'esperimento del giudizio, il convenuto si limitava a dedurre del tutto genericamente di avere adempiuto i propri obblighi informativi, senza tuttavia offrire alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni difensive, attesa la totale assenza di elementi a sostegno delle stesse, sia di tipo documentale (ad esempio, lettere d'incarico dal contenuto sufficientemente dettagliato, corrispondenza con i clienti, pareri, etc.), sia di tipo testimoniale (ad esempio, eventuali dichiarazioni rese da collaboratori di studio). Non è superfluo sottolineare, a tal proposito, che la manifesta genericità ed indeterminatezza dei capitoli di prova orale articolati sul punto da parte convenuta impediva l'accoglimento della prova orale richiesta.
Assodato l'inadempimento dei doveri di informazione nei confronti del Di AL al momento del conferimento dell'incarico professionale, l'esame dei documenti offerti in comunicazione dall'attore dimostra la violazione, ad opera dell'avvocato Rainone, anche dell'ulteriore obbligo informativo che involge lo svolgimento successivo del mandato e, segnatamente, la difesa nella fase processuale.
È dimostrato che nel corso dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 25.06.2015 innanzi al Tribunale di Verona, il Giudice Istruttore, «tenuto conto della dubbia fondatezza giuridica della domanda» formulata da parte attrice, aveva proposto alla stessa di rinunciarvi a spese compensate,
«onde evitare un diverso regolamento delle spese di lite» (si veda il documento n. 15 del fascicolo attoreo).
Non consta che, all'epoca dei fatti per cui è causa, l'avvocato Rainone avesse mai reso edotto il proprio assistito in merito a tale proposta (circostanza, quest'ultima, che, se veritiera, avrebbe dovuto essere provata dal convenuto, a fronte dell'inadempimento contrattuale contestatogli dalla controparte). Risulta, invece, che al Di AL era stata fornita un'informazione distorta, ovvero che l'udienza di comparizione delle parti del 25.06.2015 non era neppure stata celebrata ed era stata rinviata al
30.07.2015 (cfr. la comunicazione in data 15.07.2015 di cui al documento n. 17 del fascicolo di parte attrice).
Ciò appare decisivo nel valutare la condotta processuale dell'avvocato Rainone: l'indicazione espressa dal Giudice Istruttore in udienza non lasciava dubbi circa la sua propensione al rigetto della domanda azionata dal Di AL nei confronti della NC Popolare di Verona, ciò che imponeva al difensore di pagina 8 di 10 rendere informazioni adeguate al cliente. Il quale, è ragionevole presumere, a fronte del rischio elevatissimo di soccombenza avrebbe desistito dal proseguire la causa, al fine di contenere il pregiudizio economico rappresentato dalle spese di lite.
Pregiudizio aggravato dalla decisione, assunta in via unilaterale dall'odierno convenuto, di impugnare la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ancora una volta disattendendo i doveri informativi verso il proprio assistito circa le iniziative processuali da intraprendere. Infatti, dinnanzi alla circostanziata contestazione dell'attore di violazione di tali doveri, l'avvocato Rainone non produceva alcun documento atto a confutarla e a dimostrare il proprio esatto adempimento, e nulla deduceva sul punto.
La condotta del convenuto denotava, poi, profili di negligenza ulteriori, culminati nella tardiva iscrizione a ruolo del fascicolo relativo all'impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. È circostanza documentale che il convenuto, dopo avere ricevuto la notifica di detta pronuncia in data
13.06.2016, egli aveva tempestivamente notificato un primo atto di citazione in appello a NC
Popolare di Verona in data 13.07.2016 (documento n. 23 del fascicolo attoreo), senza però iscrivere il procedimento a ruolo nei termini di legge, e che il 09.09.2016 aveva notificato all'istituto di credito una seconda impugnazione, seguita da costituzione in giudizio. Ciò è certamente consentito dalle norme processualcivilistiche, a condizione che tale seconda impugnazione sia proposta entro il termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure ovvero, in difetto, dalla notifica del primo atto di citazione in appello, pena l'inammissibilità dell'ultimo in ordine di tempo. Tale principio, evocato dalla Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 2665/2020 (documento n. 30 del fascicolo di parte attrice) ma comunque espresso dalla giurisprudenza unanime, si era già consolidato in epoca precedente l'introduzione del secondo grado di giudizio da parte dell'avvocato Rainone. Oltre all'arresto testualmente citato dalla Corte lagunare (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.11.2010, n. 22957), esso era stato difatti ribadito da Cass. Civ., Sez. VI-V, Ordinanza 11.07.2012, n.
11762, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17.10.2013, n. 23585, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 03.09.2014, n.
18604, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.02.2015, n. 2848, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 04.02.2016, n. 2165 e Cass. Civ., Sez. VI-L, Ordinanza 08.02.2016, n. 2478.
Era, pertanto, lecito attendersi dall'operatore di diritto avveduto e di media diligenza la conoscenza dell'interpretazione giurisprudenziale testé riferita: in virtù dei principi enunciati in precedenza a proposito della particolare cura richiesta al difensore nelle fasi prodromiche all'instaurazione del giudizio, elementari canoni di prudenza e di diligenza avrebbero imposto al professionista un'indagine approfondita circa l'orientamento generale della giurisprudenza esistente all'epoca, onde essere in grado di consigliare il cliente sul da farsi, sui possibili rischi insiti nell'eventuale azione e, se del caso, dissuaderlo dall'intraprenderla. Non averlo fatto è, dunque, sintomo di negligenza inescusabile.
Per tutto quanto sopra esposto, deve dunque accertarsi l'inadempimento del difensore all'obbligo di illustrare al cliente, preventivamente, i rischi della causa e le probabilità di successo ragionevolmente sperabili, nonché ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente stesso e, più in generale, la violazione degli standard di prudenza e di diligenza mediamente esigibili dal professionista.
Il danno prospettato dall'attore, relativo essenzialmente ai costi di soccombenza sopportati e quantificato in € 25.000,00, somma concordata in via transattiva con NC Popolare di Verona in luogo del maggior importo precettato dall'istituto di credito, risulta, dunque, causalmente riconducibile alla conclamata condotta inadempiente dell'avvocato Rainone, data dall'inosservanza dell'obbligo di informazione preventiva, nonché dalla negligente condotta processuale sia in primo che in secondo grado, di cui si è ampiamente dato conto.
Il grado molto elevato del rischio di causa, che avrebbe dovuto essere correttamente e preventivamente rappresentato, induce a ritenere che solo un cliente disposto a rischiare oltre misura avrebbe avuto pagina 9 di 10 interesse ad intraprendere e a coltivare una causa siffatta. Si può anzi fondatamente argomentare, sulla base della comune esperienza, che in presenza di un'informazione davvero completa ed esaustiva sulla reale dimensione dei rischi di causa un soggetto con propensione al rischio media (quale deve ritenersi il Di AL, in assenza di prova contraria che sarebbe stato onere del convenuto fornire) non avrebbe intrapreso l'azione giudiziaria, al fine di scongiurare l'elevata probabilità di incorrere in soccombenza e nei relativi costi. Si deve conclusivamente ritenere che gli ingenti esborsi sopportati a seguito a causa dell'esito infausto dei due gradi di giudizio sarebbero stati evitati dall'esatto adempimento dell'obbligazione informativa del difensore: il danno prospettato (peraltro incontestato in termini numerici) va, dunque, interamente riconosciuto nella misura di € 25.000,00 e sulle somme così liquidate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso ad oggi;
condanna altresì il convenuto a rifondere a parte attrice opposta le spese di lite, liquidate in € 3.376,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 19.03.2025
Il Giudice
Nicola Cosentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1316/2024 del Ruolo Generale promossa da:
NI EL DI LO (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv.ti Bojidara
Atanassova e Marilena Desca;
ATTORE contro
FRANCESCO GENNARO RAINONE (c.f. [...]), in proprio;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così disporre:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Per i fatti di cui è causa, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Avv. Franceso Gennaro Rainone all'incarico conferito da parte dell'attore e la sua conseguenziale responsabilità professionale, condannarlo al pagamento a favore del Sig. GE GI Di AL della somma di
Euro 25.000,00 (venticinquemila) oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, o quell'altra somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare al CDD di Napoli e all'Avv. Francesco Gennaro Raimone, l'esibizione in giudizio del contratto di incarico professionale stipulato tra il Sig. Di PA e Attiva Studi Integrati e/o l'Avv. Rainone prodotto dal medesimo nell'ambito del procedimento disciplinare.
- Con riserva di ogni istanza, deduzione e produzione in sede istruttoria.”.
Per il convenuto:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
pagina 1 di 10 Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa coì provvedere:
In via preliminare, voglia autorizzare la chiamata in giudizio della società̀ Tokio AR HC TI AN OM PL (Rappresentante per l'AL con sede alla via Torino, 2 – 20123 Milano e disporre lo spostamento della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata del terzo.
Sempre in via preliminare dichiarare la incompetenza per territorio.
Nel merito dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal sig. Di AL GI GE perché infondate in fatto e diritto.
Nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. ZI, ritenere e dichiarare che la Società̀AN OM PL (Rappresentante per l'AL con sede alla via Torino, 2 - 20123 Milano deve tenere indenne l'avv. Rainone Francesco Gennaro da ogni esborso e conseguentemente condannare la società̀ L'Assicurazione al pagamento in favore del sig. Di AL GI GE di una somma pari a quella che l'avv. Rainone Francesco Gennaro sarà̀ tenuto a pagare in favore del sig. Di AL GI GE.
Con vittoria di spese competenze ed onorari secondo la tariffa professionale.
In via istruttoria si chiede che vengano ammessi i seguenti mezzi istruttori:
Ammettere la prova per testi sui seguenti capitolati specifici:
1) vero è che tra la TU DI & RS e la società Attiva Studi Integrati S.r.l. vi era oltre alla scrittura privata un accordo che prevedeva la gestione del cliente solo in capo alla società Ativa Studi
Integrati S.r.l. 2) vero è che i sig. Di AL tratteneva rapporti con la società Attiva Studi Integrati S.r.l.
e veniva da questi aggiornato. 3) vero è che dopo la sentenza di rigetto del Tribunale di Verona della domanda proposta dal sig. Di AL GI GE veniva richiesto l'appello, ma non pagato il contributo unificato, e successivamente richiesta l'azione con promessa di pagamento da parte della società Attiva Studi Integrati s.r.l.
Vero è che la perizia veniva richiesta dal Sig. Di AL GI GE alla società Studi Integrati S.r.l. e da lui pagata. Vero è che l'incarico veniva affidato allo TU DI & RS per iniziare il giudizio di merito e quest'ultimo si affidava all'avv. Rainone Francesco Gennaro. Vero è che tutte le operazioni e conferimenti venivano comunicati al sig. Di AL GI GE previo suo consenso venivano eseguite.
Indica a testi HE AR nato a [...] li 23.06.1965 c.f. [...]residente a [...].
Dott. Raffaele DI con studio in Palma Campania (NA) cap. 80036 in Via Nola, 181.”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, GI GE Di AL conveniva in giudizio l'avv. Francesco Gennaro Rainone chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità professionale per la negligente esecuzione del mandato difensivo conferitogli nel contenzioso promosso nel 2015 nei confronti di NC Popolare di Verona.
L'attore esponeva di avere commissionato a Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA, referente di zona della società Attiva Studi Integrati S.r.l., una relazione tecnica volta a verificare eventuali anomalie e irregolarità del mutuo fondiario contratto dallo stesso attore con il predetto istituto di credito in data 12.12.2007. Poiché la relazione econometrica commissionata dal Di AL aveva evidenziato l'usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia normativamente previsto, nonché l'illecita applicazione di interessi anatocistici insita nel piano di ammortamento c.d. alla francese, Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA o Attiva Studi Integrati S.r.l., su mandato pagina 2 di 10 dell'attore (il quale lamentava di non avere mai ricevuto copia del relativo contratto) aveva conferito procura alle liti all'avvocato Francesco Gennaro Rainone affinché promuovesse l'azione restitutoria nei confronti della NC mutuante in relazione alle somme indebitamente versate a titolo di interessi.
L'avvocato Rainone aveva quindi incardinato per conto del Di AL il giudizio innanzi al Tribunale di Verona. Nel corso della prima udienza, il Giudice aveva rilevato la dubbia fondatezza giuridica della domanda e, di conseguenza, aveva proposto a parte attrice di rinunciare alla domanda a spese compensate, onde evitare una diversa regolamentazione delle spese di lite. L'avv. Rainone aveva tuttavia, a dire dell'attore, sottaciuto tale circostanza al proprio assistito, al quale, anzi, contrariamente al vero, aveva comunicato di avere infruttuosamente intavolato trattative conciliative con NC
Popolare di Verona. Il difensore aveva dunque proseguito il giudizio, conclusosi con la soccombenza del Di AL, la sua conseguente condanna alla rifusione alla controparte delle spese di lite, pari a € 11.000,00 oltre accessori di legge, e con l'ulteriore condanna a versare all'istituto di credito € 8.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'attore proseguiva esponendo che il convenuto non soltanto aveva successivamente omesso di informarlo dell'esito sfavorevole del giudizio ma aveva anche unilateralmente impugnato la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Venezia con atto di citazione in appello notificato in data 13.07.2016, senza tuttavia iscrivere la causa a ruolo nei termini di legge. Due mesi più tardi, sempre senza rendere alcuna informazione al Di AL, l'avv. Rainone aveva quindi promosso un secondo giudizio d'appello, questa volta seguito da regolare costituzione, definito dalla Corte con declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per essere stata promossa oltre il termine di legge e con condanna dell'appellante Di AL a rimborsare le spese di lite in favore della controparte, quantificate in € 13.900,00 compresi accessori di legge ed anticipazioni.
L'avv. Rainone non aveva comunicato al cliente neppure l'esito infausto del procedimento di secondo grado e non aveva neppure più riscontrato le richieste di informazioni che il Di AL gli aveva più volte inoltrato richiedendo informazioni. Soltanto grazie all'intervento di altro professionista, al quale il Di AL si era successivamente rivolto per avere ragguagli sulla situazione reale, egli aveva infine avuto contezza degli accadimenti.
Ricevuta da NC Popolare di Verona la notifica di atto di precetto intimante il pagamento di € 38.413,79 per spese di soccombenza e per lite temeraria, l'odierno attore aveva concluso con la banca creditrice un accordo transattivo, rinegoziando il proprio debito e concordando il versamento a saldo e stralcio di € 25.000,00, regolarmente corrisposti in data 11.01.2023.
Egli domandava, pertanto, che fosse accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'avv. Rainone e che lo stesso fosse condannato a rimborsare il predetto importo, ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta all'esito del procedimento, il tutto oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In via preliminare, egli eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio ed affermava la competenza tra loro concorrente del Tribunale di Brescia, quale foro in cui si era perfezionato il contratto con Blu Studi Integrati & RS s.r.l., ovvero del Tribunale di Avellino, quale foro del luogo in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.
Nel merito, egli negava la sussistenza dei presupposti dell'invocata responsabilità contrattuale, rimarcando la propria correttezza professionale e l'esatto adempimento del mandato difensivo ricevuto, eseguito nel pieno rispetto dei canoni di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c.
Evidenziava, in particolare, di essersi attenuto alle tesi in tema di usura bancaria e di anatocismo esposte nella perizia econometrica, ribadendone la fondatezza, e deduceva di avere sempre trasmesso in pagina 3 di 10 maniera puntuale tutti gli aggiornamenti relativi al procedere delle cause direttamente ad Attiva Studi Integrati S.r.l., come prescritto dalla convenzione in essere con quest'ultima. Egli sosteneva, infatti, che fosse compito della stessa Attiva Studi Integrati S.r.l. riferire al Di AL il contenuto delle comunicazioni periodiche pervenute dal legale ed affermava, altresì, che nonostante non esistesse un obbligo a suo carico di fornire informazioni dirette all'attore in merito allo stato del procedimento in cui egli era parte, aveva comunque in minima parte corrisposto con il Di AL, entro i limiti consentiti dalle restrizioni ai contatti diretti previste dalla citata convenzione.
L'avv. Rainone concludeva, pertanto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio e domandando, sempre in via preliminare, di essere autorizzato ad evocare in giudizio la società Tokio AR HC TI AN OM PL, per essere dalla stessa garantito in caso di soccombenza.
Nel merito, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea e, per l'ipotesi subordinata di condanna, di essere manlevato dalla compagnia assicurativa terza chiamata.
Con decreto in data 10.06.2024, rilevata la tardività della costituzione in giudizio del convenuto, il
Giudice ne rigettava l'istanza di chiamata in causa Tokio AR HC TI AN
OM PL e confermava la data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, le quali depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c.
La causa perveniva quindi in decisione al termine dell'udienza di discussione del 19.02.2025, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** *** In via preliminare, occorre ribadire l'inammissibilità tanto dell'eccezione di incompetenza territoriale, quanto della richiesta di chiamata in causa del terzo formulate dal convenuto, stante la tardività della costituzione in giudizio di quest'ultimo già rilevate con decreto in data 10.06.2024.
Esse, infatti, devono essere formulate a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, in ossequio al combinato disposto degli artt. 167, comma 3, c.p.c. e 269, comma 2, c.p.c. per quanto riguarda l'istanza di chiamata in causa del terzo ed in base all'art. 38, comma 1, c.p.c. per ciò che concerne l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'onere di costituzione tempestiva non veniva soddisfatto dal convenuto, il quale si costituiva con un giorno di ritardo rispetto al termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione stabilito dall'art. 166 c.p.c., nella versione riformata dal D. Lgs. n. 149/2022, essendo assolutamente pacifico che l'atto introduttivo del giudizio contenente la citazione a comparire all'udienza del 18.09.2024 veniva notificato all'avv. Rainone a mezzo p.e.c. in data 03.04.2024 e che lo stesso depositava la propria comparsa di risposta il giorno 08.06.2024. Pertanto, il termine a ritroso previsto dall'art. 166 c.p.c. sarebbe scaduto domenica 09.06.2024, ma è noto che, nel computo di termini a ritroso, appunto, quando la scadenza naturale cade di domenica il termine viene di diritto anticipato al giorno precedente non festivo, ovvero alla giornata di venerdì, posto che il giorno di sabato è parificato per legge ad un giorno festivo (art. 155, co. 5, c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma unanimemente «[…] che i commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini 'a ritroso', dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo […]» (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 09.05.2024, n. 12689. In senso conforme, Cass. Civ.,
pagina 4 di 10 Sez. III, Ordinanza 24.03.2023, n. 8496; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 26.11.2020, n. 26900 e Cass.
Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 14.09.2017, n. 21335). Il termine entro il quale il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c. era, perciò, spirato nella giornata di venerdì 07.06.2024, con la conseguenza che sia l'istanza di chiamata in causa del terzo, sia l'eccezione di incompetenza territoriale risultavano tardive e come tali inammissibili, essendo state formulate oltre tale scadenza.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea si sostanzia nella deduzione della responsabilità professionale dell'avv. Rainone per l'inadempimento al contratto d'opera professionale avente ad oggetto la difesa nel giudizio civile di primo e di secondo grado innanzi al Tribunale di Verona ed alla Corte d'Appello di Venezia, e nella conseguente domanda risarcitoria tesa al ristoro delle somme versate dal Di AL a NC Popolare di Verona quali costi di soccombenza nei due gradi di giudizio.
Nella prospettazione dei fatti offerta dall'attore, il danno lamentato veniva ricondotto all'inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul difensore rimasto inosservato, nonché alla negligente esecuzione del mandato professionale nella successiva gestione delle cause instaurate dinanzi ai Fori veneti.
Orbene, va osservato che la controversia introdotta nel 2015 dall'avv. Rainone presso il Tribunale di Verona era connotata da elevata complessità e da forte aleatorietà quanto all'esito.
La tesi sostenuta nella relazione tecnica su cui si incentrava la citazione notificata dall'attore alla NC, ovvero la comparabilità con il tasso soglia, frutto delle rilevazioni trimestrali effettuate in base all'art. 2, l. n. 108/1996, della mera somma tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori, non può definirsi semplicisticamente una delle diverse soluzioni interpretative possibili, tutte ugualmente legittime, al quesito circa le modalità di rilievo e computo degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà. Se è certo che, già all'epoca dell'avvio del procedimento giudiziario patrocinato dall'avvocato Rainone, costituiva principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello della rilevanza usuraria degli interessi di mora, non essendovi mai stati pronunciamenti della Suprema Corte che affermassero il contrario, del tutto incerto era, invece, il procedimento attraverso il quale sarebbe stato possibile computare nel costo complessivo del credito l'interesse moratorio, attesa la mancanza di rilevazione statistica di tale tipologia di tasso da parte della NC d'AL (nel senso stretto della rilevazione ai fini dell'applicazione della disciplina anti usura) e la mancata considerazione di tale voce nel T.A.E.G. medio relativo alle singole tipologie di operazioni di credito.
Va, altresì, osservato che la tesi giurisprudenziale secondo cui tale computo avrebbe dovuto avvenire attraverso la semplice sommatoria tra tasso corrispettivo (rilevato nel T.A.E.G. medio) e tasso di mora presentava un elevato livello di criticità e non costituiva una soluzione prospettata in sede giurisprudenziale in maniera univoca. L'orientamento favorevole a tale sistema di calcolo era, anzi, già allora nettamente minoritario rispetto a quello contrario che lo osteggiava, con argomenti difficilmente superabili.
Innumerevoli, infatti, erano stati gli arresti resi dalle Corti di merito succedutisi e pubblicati nel triennio 2013/2015 prima dell'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Verona che avevano sconfessato la teoria c.d. della “sommatoria dei tassi” (si vedano, a mero titolo di esempio, Tribunale di Verona n. 1070/2015; Tribunale di Udine n. 1232/2014; Tribunale di Torino, Sezione GIP/GUP,
10.06.2014; Tribunale di Milano 22.05.2014; Tribunale di Verona n. 952/2014; Tribunale di Napoli n.
5949/2014; Tribunale di Napoli 14.04.2014; Tribunale di Treviso 11.04.2014; Tribunale di Milano
28.01.2014; Tribunale di Brescia 16.01.2014), precedenti peraltro corroborati in epoca recente da diverse pronunce di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 27.06.2024, n. 17756; Cass. Civ.,
pagina 5 di 10 Sez. I, Ordinanza 03.11.2023, n. 30581; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 05.05.2022, n. 14214; Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza 07.03.2022, n. 7352).
Certamente, della delicatezza della valutazione tecnica di tale punto controverso la relazione tecnica elaborata da Blu Studi Integrati & RS di HE IA MA (documento n. 3 del fascicolo attoreo), posta a fondamento delle difese processuali predisposte dall'avvocato Rainone, non dava conto in alcun modo, limitandosi ad aderire alla soluzione del tutto semplicistica e grossolana che, procedendo con la mera sommatoria dei tassi corrispettivi e di mora al fine di appurare l'eventuale del tasso soglia normativamente previsto, non considerava:
− il fatto che, sia in sede di pattuizione negoziale che in sede di applicazione esecutiva del rapporto, la suddetta sommatoria non ha alcun fondamento logico se intesa in termini aritmetici, in quanto i due tassi sono alternativi e non cumulabili: in caso di mora, si applica il tasso moratorio, ma non certo quest'ultimo più il tasso corrispettivo;
− la mancanza di rilevazioni statistiche specifiche degli interessi moratori dava luogo a gravi aporie sulla stessa possibilità di confronto del tasso di mora con il tasso soglia, aporie ben evidenziate dalla dottrina sin dai primi anni duemila;
− anche considerando che l'applicazione del tasso di mora alle rate scadute e non pagate (costituite da una quota capitale e da una quota interessi corrispettivi) produce effettivamente un effetto anatocistico, peraltro lecito in forza del disposto di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 e della Delibera attuativa C.i.c.r. del 09.02.2000, il mero cumulo dei due tassi produce un effetto distorsivo, atteso che non tiene conto del fatto che l'interesse di mora ha una base di calcolo diversa da quella dell'interesse corrispettivo, con la conseguenza che questo costo del credito avrebbe dovuto essere ponderato sull'intero capitale dato a mutuo, con procedimenti ancora oggi incerti e non definiti in modo consolidato a livello giurisprudenziale anche solo di merito;
− numerose pronunce escludevano già all'epoca l'applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. (ovvero della sanzione della gratuità del mutuo) nell'ipotesi di superamento della soglia per via del tasso di mora (ad esempio, v. Tribunale di Torino, 17.09.2014 in ilcaso.it)
La perizia econometrica non dava atto in alcun modo della possibilità di superamento delle predette obiezioni, come detto, già allora perfettamente note agli operatori del settore, limitandosi ad affermazioni apodittiche che, per la loro astrattezza e genericità, poco si attagliavano al caso concreto.
Considerazioni identiche possono ripetersi con riguardo all'ulteriore profilo dell'applicazione di anatocismo vietato, asseritamente avvenuta attraverso il piano di ammortamento c.d. alla francese.
Benché secondo plurime voci dottrinarie entro l'ammortamento alla francese si celi l'esistenza di un meccanismo composto di applicazione degli interessi corrispettivi, la tesi propugnata dalla perizia econometrica sul punto era a dir poco controversa, posto che sul tema erano intervenuti numerosi precedenti di merito che andavano in direzione diametralmente opposta alle argomentazioni sostenute nella perizia medesima (es. Tribunale di Lecce n. 3363/2014; Tribunale di Siena 17.07.2014; Tribunale di Milano n. 5733/2014; Tribunale di Pescara 10.04.2014; Tribunale di Mantova 11.03.2014; Tribunale di Benevento n. 1936/2012; Tribunale di S. MA Capua Vetere 21.02.2012; Tribunale di Arezzo,
24.11.2011). Come accaduto già con la questione della 'sommatoria dei tassi di interesse', in tempi più recenti anche il tema dell'ammortamento alla francese diveniva oggetto di esame ad opera della Suprema Corte, la quale confermava i principi espressi dalla giurisprudenza di merito sedimentata nel corso degli anni ed escludeva che tale peculiare piano di ammortamento potesse comportare effetti anatocistici vietati (si vedano, ad esempio, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 18.02.2025, n. 4176; Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 20.01.2025, n. 1403; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17.01.2025, n. 1168).
Da quanto appena riferito emerge come le due questioni principali trattate dalla perizia tecnica allegata in giudizio fossero tali da non consentire una prognosi di alta probabilità di accoglimento della pagina 6 di 10 domanda attorea e come, anzi, fossero con alto grado di ragionevolezza destinate ad esiti del tutto opposti in sede giudiziaria.
Senza addentrarsi nel merito delle questioni stesse, occorre notare che tali considerazioni avrebbero dovuto informare la condotta del difensore al momento del conferimento dell'incarico e, poi, anche successivamente, nell'intero arco di svolgimento del mandato professionale, inducendolo innanzitutto ad una completa disclosure nei riguardi del proprio assistito circa l'elevato rischio di causa, l'assenza di precedenti di legittimità confortanti, l'esistenza di predominante giurisprudenza di merito contraria alle tesi propugnate dalla perizia econometrica e, in conclusione, il più che probabile esito sfavorevole del giudizio che il Di AL andava ad intraprendere.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia di responsabilità professionale impone doveri informativi assai stringenti in capo al difensore e ne valuta l'agire in maniera molto rigorosa, in modo particolare rispetto allo studio preliminare della controversia. Essa, di regola, richiede che il professionista fornisca all'assistito tutti gli elementi che gli consentano di decidere con cognizione di causa se instaurare o meno il giudizio, arrivando a configurare la responsabilità professionale anche in ipotesi di colpa lieve ove vengano in considerazione istituti giuridici essenziali, la cui disciplina l'avvocato non può ignorare. Il conferimento dell'incarico, dunque, comporta, per l'avvocato, il dovere di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, rilevando elementi favorevoli e sfavorevoli per il proprio assistito, oltre che a seguito dell'applicazione delle regole di deontologia, anche in virtù delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c.
In tal senso occorre ricordare che «[…] il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo;
natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa;
possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.04.2011, n. 8312).
Proprio in ragione dell'asimettria informativa esistente tra il difensore e la parte assistita, è stato altresì osservato che «[…] l'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio […]» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.12.2023, n. 34696. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 18.08.2023, n. 24810, la quale rileva che «[…] gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagli artt. 1175,1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un àmbito applicativo più ampi rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto alla conclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1,
Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà e scorrettezza (cfr. Cass. Sez. Un. 615/2021). In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d'opera professionale, che la buona fede oggettiva o correttezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli
pagina 7 di 10 interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto (cfr.
Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015) […]».
Dai principi che informano la disciplina della responsabilità professionale dell'avvocato si ricava che per quest'ultimo sussistono l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose, quello di informare il cliente circa le caratteristiche della controversia e le sue possibili soluzioni, nonché un vero e proprio dovere di dissuasione da iniziative giudiziali quasi certamente votate all'insuccesso. Non basta, quindi, che il difensore provi che il cliente aveva prestato un 'consapevole consenso' all'avvio della causa: ricorrendo i sopra ricordati presupposti di un esito giudiziale verosimilmente infausto, è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il predetto dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della 'irremovibile iniziativa' dell'assistito. Soltanto laddove sia in grado di provare di aver adempiuto al proprio dovere di informazione/dissuasione e riesca a provare, altresì, che la causa era stata comunque introdotta a seguito di consapevole ed irremovibile iniziativa del cliente, il difensore potrà andare assolto da responsabilità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza
12.05.2016, n. 9695).
Orbene, a fronte dell'elevata aleatorietà della controversia che l'avvocato Rainone si accingeva ad iniziare, l'informazione preventiva al Di AL avrebbe dovuto essere piena, completa, analitica, esaustiva e comprensibile, tale da permettere all'odierno attore una decisione informata e consapevole.
A fronte dell'eccezione di inadempimento di siffatto obbligo informativo, la cui estensione, come detto, giunge al limite della dissuasione dall'esperimento del giudizio, il convenuto si limitava a dedurre del tutto genericamente di avere adempiuto i propri obblighi informativi, senza tuttavia offrire alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni difensive, attesa la totale assenza di elementi a sostegno delle stesse, sia di tipo documentale (ad esempio, lettere d'incarico dal contenuto sufficientemente dettagliato, corrispondenza con i clienti, pareri, etc.), sia di tipo testimoniale (ad esempio, eventuali dichiarazioni rese da collaboratori di studio). Non è superfluo sottolineare, a tal proposito, che la manifesta genericità ed indeterminatezza dei capitoli di prova orale articolati sul punto da parte convenuta impediva l'accoglimento della prova orale richiesta.
Assodato l'inadempimento dei doveri di informazione nei confronti del Di AL al momento del conferimento dell'incarico professionale, l'esame dei documenti offerti in comunicazione dall'attore dimostra la violazione, ad opera dell'avvocato Rainone, anche dell'ulteriore obbligo informativo che involge lo svolgimento successivo del mandato e, segnatamente, la difesa nella fase processuale.
È dimostrato che nel corso dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi in data 25.06.2015 innanzi al Tribunale di Verona, il Giudice Istruttore, «tenuto conto della dubbia fondatezza giuridica della domanda» formulata da parte attrice, aveva proposto alla stessa di rinunciarvi a spese compensate,
«onde evitare un diverso regolamento delle spese di lite» (si veda il documento n. 15 del fascicolo attoreo).
Non consta che, all'epoca dei fatti per cui è causa, l'avvocato Rainone avesse mai reso edotto il proprio assistito in merito a tale proposta (circostanza, quest'ultima, che, se veritiera, avrebbe dovuto essere provata dal convenuto, a fronte dell'inadempimento contrattuale contestatogli dalla controparte). Risulta, invece, che al Di AL era stata fornita un'informazione distorta, ovvero che l'udienza di comparizione delle parti del 25.06.2015 non era neppure stata celebrata ed era stata rinviata al
30.07.2015 (cfr. la comunicazione in data 15.07.2015 di cui al documento n. 17 del fascicolo di parte attrice).
Ciò appare decisivo nel valutare la condotta processuale dell'avvocato Rainone: l'indicazione espressa dal Giudice Istruttore in udienza non lasciava dubbi circa la sua propensione al rigetto della domanda azionata dal Di AL nei confronti della NC Popolare di Verona, ciò che imponeva al difensore di pagina 8 di 10 rendere informazioni adeguate al cliente. Il quale, è ragionevole presumere, a fronte del rischio elevatissimo di soccombenza avrebbe desistito dal proseguire la causa, al fine di contenere il pregiudizio economico rappresentato dalle spese di lite.
Pregiudizio aggravato dalla decisione, assunta in via unilaterale dall'odierno convenuto, di impugnare la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, ancora una volta disattendendo i doveri informativi verso il proprio assistito circa le iniziative processuali da intraprendere. Infatti, dinnanzi alla circostanziata contestazione dell'attore di violazione di tali doveri, l'avvocato Rainone non produceva alcun documento atto a confutarla e a dimostrare il proprio esatto adempimento, e nulla deduceva sul punto.
La condotta del convenuto denotava, poi, profili di negligenza ulteriori, culminati nella tardiva iscrizione a ruolo del fascicolo relativo all'impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. È circostanza documentale che il convenuto, dopo avere ricevuto la notifica di detta pronuncia in data
13.06.2016, egli aveva tempestivamente notificato un primo atto di citazione in appello a NC
Popolare di Verona in data 13.07.2016 (documento n. 23 del fascicolo attoreo), senza però iscrivere il procedimento a ruolo nei termini di legge, e che il 09.09.2016 aveva notificato all'istituto di credito una seconda impugnazione, seguita da costituzione in giudizio. Ciò è certamente consentito dalle norme processualcivilistiche, a condizione che tale seconda impugnazione sia proposta entro il termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure ovvero, in difetto, dalla notifica del primo atto di citazione in appello, pena l'inammissibilità dell'ultimo in ordine di tempo. Tale principio, evocato dalla Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 2665/2020 (documento n. 30 del fascicolo di parte attrice) ma comunque espresso dalla giurisprudenza unanime, si era già consolidato in epoca precedente l'introduzione del secondo grado di giudizio da parte dell'avvocato Rainone. Oltre all'arresto testualmente citato dalla Corte lagunare (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.11.2010, n. 22957), esso era stato difatti ribadito da Cass. Civ., Sez. VI-V, Ordinanza 11.07.2012, n.
11762, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17.10.2013, n. 23585, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 03.09.2014, n.
18604, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.02.2015, n. 2848, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 04.02.2016, n. 2165 e Cass. Civ., Sez. VI-L, Ordinanza 08.02.2016, n. 2478.
Era, pertanto, lecito attendersi dall'operatore di diritto avveduto e di media diligenza la conoscenza dell'interpretazione giurisprudenziale testé riferita: in virtù dei principi enunciati in precedenza a proposito della particolare cura richiesta al difensore nelle fasi prodromiche all'instaurazione del giudizio, elementari canoni di prudenza e di diligenza avrebbero imposto al professionista un'indagine approfondita circa l'orientamento generale della giurisprudenza esistente all'epoca, onde essere in grado di consigliare il cliente sul da farsi, sui possibili rischi insiti nell'eventuale azione e, se del caso, dissuaderlo dall'intraprenderla. Non averlo fatto è, dunque, sintomo di negligenza inescusabile.
Per tutto quanto sopra esposto, deve dunque accertarsi l'inadempimento del difensore all'obbligo di illustrare al cliente, preventivamente, i rischi della causa e le probabilità di successo ragionevolmente sperabili, nonché ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente stesso e, più in generale, la violazione degli standard di prudenza e di diligenza mediamente esigibili dal professionista.
Il danno prospettato dall'attore, relativo essenzialmente ai costi di soccombenza sopportati e quantificato in € 25.000,00, somma concordata in via transattiva con NC Popolare di Verona in luogo del maggior importo precettato dall'istituto di credito, risulta, dunque, causalmente riconducibile alla conclamata condotta inadempiente dell'avvocato Rainone, data dall'inosservanza dell'obbligo di informazione preventiva, nonché dalla negligente condotta processuale sia in primo che in secondo grado, di cui si è ampiamente dato conto.
Il grado molto elevato del rischio di causa, che avrebbe dovuto essere correttamente e preventivamente rappresentato, induce a ritenere che solo un cliente disposto a rischiare oltre misura avrebbe avuto pagina 9 di 10 interesse ad intraprendere e a coltivare una causa siffatta. Si può anzi fondatamente argomentare, sulla base della comune esperienza, che in presenza di un'informazione davvero completa ed esaustiva sulla reale dimensione dei rischi di causa un soggetto con propensione al rischio media (quale deve ritenersi il Di AL, in assenza di prova contraria che sarebbe stato onere del convenuto fornire) non avrebbe intrapreso l'azione giudiziaria, al fine di scongiurare l'elevata probabilità di incorrere in soccombenza e nei relativi costi. Si deve conclusivamente ritenere che gli ingenti esborsi sopportati a seguito a causa dell'esito infausto dei due gradi di giudizio sarebbero stati evitati dall'esatto adempimento dell'obbligazione informativa del difensore: il danno prospettato (peraltro incontestato in termini numerici) va, dunque, interamente riconosciuto nella misura di € 25.000,00 e sulle somme così liquidate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'esborso ad oggi;
condanna altresì il convenuto a rifondere a parte attrice opposta le spese di lite, liquidate in € 3.376,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 19.03.2025
Il Giudice
Nicola Cosentino
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