Versione
9 agosto 1984
9 agosto 1984
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 17/09/2025, n. 1184Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott. RA EL, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 438 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da Parte_1 nato a [...] il [...] CF CodiceFiscale_1 , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Michele Jacono e Ninella Azzarelli Ricorrente Contro CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF P.IVA_1 , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano resistente Conclusioni delle parti. All'udienza di discussione i procuratori delle …Leggi di più...
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