Ordinanza cautelare 13 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03196/2026REG.PROV.COLL.
N. 09278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9278 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli, n. 47;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Alessandro EN CO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. L’appellante, già sottocapo di prima classe Marina militare, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento degli atti che ne hanno dichiarato l’inidoneità (solo) temporanea al servizio e che ne hanno disposto il congedo assoluto per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; a parere dell’interessata, infatti, l’inidoneità al servizio militare sarebbe – non temporanea, bensì – permanente, circostanza che le consentirebbe il transito nei ruoli civili dell’amministrazione.
2. In particolare, con il ricorso di primo grado l’appellante ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio:
- il verbale della commissione medica interforze di seconda istanza di Roma del 19 maggio 2022 che l’ha giudicata temporaneamente non idonea, in modo assoluto, al servizio nella marina militare, con la diagnosi di “ Disturbo dell’adattamento cronico con ansia e umore depresso in scarso compenso farmacologico, da ricontrollare ”;
- il verbale della commissione medica ospedaliera della Spezia del 3 marzo 2022 che, per analoga patologia, l’aveva giudicata temporaneamente non idonea al servizio nella marina militare;
- la comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
- la determinazione del 23 maggio 2022 con la quale è stata collocata in aspettativa per infermità per la durata di 730 giorni;
- il provvedimento del 24 maggio 2022 che ha previsto che nei suoi confronti dovesse essere emesso il provvedimento di collocamento in congedo assoluto a far data dal 15 marzo 2022;
- la nota del 1 luglio 2022 in cui si è rappresentato che l’appellante aveva raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio per motivi sanitari.
3. In seguito, con un primo atto di motivi aggiunti l’appellante ha impugnato:
- il decreto di cessazione dal servizio per infermità del 24 giugno 2022, con la nota di trasmissione del 20 luglio 2022;
- il foglio di congedo illimitato del 15 marzo 2022, con la nota di trasmissione del 6 settembre 2022.
4. Con ordinanza -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha disposto una verificazione tesa ad accertare « se l’inidoneità al servizio militare incondizionato della ricorrente sia o meno permanente », incaricando a tal fine la commissione medica interforze di seconda istanza di Roma.
5. In esecuzione del provvedimento, la commissione ha elaborato la relazione di verificazione del 20 dicembre 2022, nella quale si afferma che « in capo alla ricorrente non sussiste Idoneità Permanente Assoluta al Servizio Militare Incondizionato ».
L’appellante ha impugnato la relazione con un secondo atto di motivi aggiunti.
6. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha respinto ricorso e motivi aggiunti, ritenendo di non avere ragione di discostarsi dall’esito della relazione di verificazione e respingendo le censure sull’asserita non imparzialità dell’organo verificatore.
7. L’interessata ha proposto appello contro la decisione, chiedendo la concessione di misure cautelari.
Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame.
Con ordinanza 13 dicembre 2023, n. 5020, l’istanza cautelare è stata respinta.
Nel prosieguo del giudizio il Ministero ha depositato una memoria difensiva il 30 dicembre 2025.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
8. Con l’appello vengono dedotti due ordini di censure.
8.1. In primo luogo, sul piano sostanziale, si argomenta che, diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione, la malattia di cui soffre l’appellante sia ormai cronica e ne comporti l’inidoneità al servizio non “temporanea”, bensì “permanente”, con la conseguenza che questa non avrebbe dovuto essere congedata per superamento del limite massimo di aspettativa, bensì per inidoneità assoluta al servizio militare (anche in considerazione del fatto che l’art. 582 del r.m. contempla tra le cause d’inidoneità proprio “i disturbi dell’adattamento”), con conseguente facoltà di transito nei ruoli civili.
8.2. In secondo luogo, si sostiene che il T.a.r. avrebbe potuto e dovuto discostarsi delle valutazioni espresse dal verificatore, alla luce della documentazione medica presentata dall’appellante, che attesterebbe il carattere cronico e persistente della sua malattia, da ritenersi collegata all’ambiente di lavoro, dunque non “sanabile” fintanto che questa fosse rimasta nella marina militare.
Sotto altro profilo, sarebbe illegittima, per difetto di terzietà del verificatore, la scelta di affidare l’istruttoria alla commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, sia pure in diversa composizione, trattandosi dello stesso organo che aveva emesso uno degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
9. Il secondo motivo di appello è fondato nella parte in cui si duole della verificazione disposta in primo grado, su cui si è basato il giudizio del T.a.r..
Come già osservato dalla sezione, infatti, « non può ritenersi rispettosa della necessaria imparzialità e terzietà del giudice e dei suoi ausiliari – che, rispetto alla verificazione, si traduce nell’art. 19, comma 2, c.p.a. secondo cui essa è affidata a un organismo pubblico “estraneo alle parti del giudizio” (pertanto, non sarebbe sufficiente rivolgersi a un’articolazione diversa da quella che ha emesso gli atti impugnati, ma appartenente alla medesima amministrazione, come argomentato da Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2021, n. 4612) – la scelta di affidare l’incombente a una struttura sanitaria che non solo è incardinata nel Ministero della difesa, che è la parte resistente, ma alla quale sono riconducibili alcuni degli accertamenti posti alla base degli atti impugnati » (ord. 25 febbraio 2025, n. 737; negli stessi termini Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2025, n. 5311).
In particolare, non può considerarsi sufficiente « la diversa composizione della Commissione che opera il rinnovamento del giudizio », come invece ritenuto dal T.a.r., in quanto la lettera dell’art. 19 c.p.a. – invero inequivocabile – riferisce il requisito della “estraneità” rispetto alle parti del giudizio all’« organismo pubblico » cui è affidata la verificazione, dunque all’intera struttura incaricata e non alle singole persone che compiono le varie operazioni.
La previsione è peraltro coerente con il fatto che la verificazione è appunto affidata a un “organismo” e non a una “persona”, come dimostrato dal fatto che la responsabilità delle operazioni ricade sul “capo” di tale “organismo”, salvo che il giudice abbia autorizzato la delega (art. 66 c.p.a.), diversamente dalla c.t.u., per la quale viene invece nominato un “consulente” che, proprio assumendo una responsabilità personale, deve prestare giuramento (come stabilito dall’art. 67 c.p.a.).
Nel caso di specie, il T.a.r. ha demandato l’attività istruttoria alla commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, che rientra tra gli organi della sanità militare disciplinati dagli artt. 188 e ss. del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ed è struttura che afferisce al Ministero della difesa, pertanto non poteva dirsi “estranea” alle parti del giudizio.
Il difetto d’imparzialità è inoltre ravvisabile anche in concreto, se si considera che proprio la commissione medica interforze di seconda istanza di Roma ha emesso il verbale del 19 maggio 2022 che è stato impugnato in primo grado.
10. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve comunque essere riformata, tanto accogliendo i secondi motivi aggiunti e dichiarando inutilizzabile la relazione di verificazione del 20 dicembre 2022, quanto pervenendo a una decisione sulle domande di annullamento degli atti censurati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti che sia fondata su un nuovo e diverso apprezzamento della natura temporanea ovvero permanente della patologia dell’appellante, al tempo in cui è stato emesso il decreto di cessazione dal servizio (in ragione del fatto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere verificata alla luce delle circostanze di fatto e delle norme in vigore nel momento in cui è stato adottato).
11. A tal proposito, venendo in rilievo una questione la cui soluzione richiede il possesso di particolari competenze di natura tecnico-scientifica, il collegio ritiene di disporre una nuova verificazione nei termini seguenti:
a) il compimento delle operazioni è affidato al Dipartimento di Biomedicina e prevenzione dell’Università di Roma-Tor Vergata, in persona del direttore e con facoltà di delega ad altro medico della medesima struttura;
b) la verificazione dovrà fornire risposta al seguente quesito: « se, alla data del 24 giugno 2022, in cui è stato emesso di decreto di cessazione dal servizio per infermità, l’inidoneità al servizio militare incondizionato dell’appellante fosse o meno permanente »;
c) il verificatore è autorizzato, oltre che a sottoporre l’appellante a visite mediche, a esaminare tutti gli atti del fascicolo di giudizio, compresi quelli del primo grado;
d) dell’inizio delle operazioni dovrà essere data comunicazione, anche via p.e.c., almeno 15 giorni prima della data fissata, all’appellante e al Ministero (per quest’ultimo, sia presso la sede, sia presso l’Avvocatura generale dello Stato), i quali potranno farsi assistere da periti di fiducia;
e) entro il 30 luglio 2026 il verificatore trasmetterà una “bozza preliminare” della relazione alle parti, le quali potranno svolgere osservazioni sino al 15 settembre 2026;
f) la verificazione dovrà concludersi, mediante deposito della relazione finale, entro il termine del 30 settembre 2026;
g) le spese della verificazione verranno liquidate all’esito della decisione di merito e allo stato si dispone che venga erogato un anticipo di compenso in favore del verificatore, nella misura di euro 1.000 (mille), che viene posto provvisoriamente a carico dell’appellante.
12. La trattazione del merito proseguirà all’udienza pubblica che sarà fissata dal presidente dopo lo svolgimento della verificazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il secondo motivo e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il secondo atto di motivi aggiunti presentato in primo grado e dichiara inutilizzabile la relazione di verificazione del 20 dicembre 2022 della commissione medica interforze di seconda istanza di Roma; dispone una nuova verificazione con le modalità specificate in motivazione; fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica che sarà fissata dal presidente dopo lo svolgimento della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro EN CO, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alessandro EN CO | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.