Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/03/2026, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4951 del 2024, proposto da
LF LA, ND LA e LO RG, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Proietti Toppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lisbona n. 12;
contro
Comune di Sant'LO Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, 40;
nei confronti
ST D’IO, IO LD, IO US, NI VE, OL TI, AN IO, ON IE, IT RB, AR LA PO e CE AN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza dell’Area Tecnica del Comune di Sant’LO Romano, n. 4 del 19/02/2024, notificata in data 20/02/2024, di “(…) demolizione e ripristino dello Stato dei luoghi immobile censito al N.C.E.U. al fg 16 part. 264 D.P.R. 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Art. 27 ”;
- per quanto occorrer possa della nota prot. 6932 del 10/07/2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. finalizzato all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.C. n. 16/06 e 17/07;
- per quanto occorrer possa della nota prot. 1641 del 12/02/2024 con la quale è stato comunicato l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.C. n. 16/06 e 17/07;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'LO Romano;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. UI DO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il provvedimento del Comune resistente, da quest’ultimo depositato in data 6 febbraio 2026, nel quale si legge: “ dispone l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990: - dell’Ordinanza dell’Area Tecnica n. 4 del 19 febbraio 2024 numero del Registro Generale 17; - del provvedimento dispositivo protocollo n. 1641 del 12 febbraio 2024 relativo alla nota protocollo n. 6932 del 10 luglio 2023 ”;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, di quanto dichiarato dalle parti in udienza, nonché di quanto stabilito, in punto di spese, da precedenti pronunce della Sezione aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 5 febbraio 2025, n. 2702, Id., 23 dicembre 2025, n. 23607 e Id., 19 gennaio 2026, n. 1053);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
CE Santoro Cayro, Primo Referendario
UI DO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI DO FI | TO MA |
IL SEGRETARIO