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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 951/2023
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.09.2005 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 07.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 24.01.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Persona_1
trascritto al n. 20 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
Pag. 2 di 8 matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
La casa familiare sita in Malcesine (VR), Via Masotta n. 6, identificata catastalmente al C.C. 848Malcesine (VR), Foglio 9, Particella 1162, Sub 8,
Piano 1-2, Rendita €759,19, Cat. A/2, Classe 3, 131 mq, in nuda proprietà del marito ma data a lui in comodato dall'usufruttuario Persona_2
resta in uso esclusivo al marito Persona_1
2) La moglie insieme ai figli risiederà a Riva del Garda, momentaneamente presso la nonna materna, con la volontà di spostarsi allorchè troverà un alloggio adeguato per sé e per i figli;
Il sig. sin d'ora autorizza il Per_1
cambio di residenza di presso la nuova casa materna;
Per_3 Per_4
3) Piano Genitoriale:
3.1) Si dà atto che nelle more del presente giudizio il figlio in data Per_3
28 settembre 2024 è divenuto maggiorenne, pertanto fuori dall'affidamento dei genitori;
La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con potere autonomo di ciascun genitore di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui stanno con la figlia;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per come educazione, salute, scuola, ecc.; Per_4
3.2) Vista l'età di (quattordicenne) la frequentazione ed i Per_4
pernottamenti presso il padre dovranno essere concordati tenendo conto degli impegni e dei desideri della figlia vista la diversa città di residenza rispetto al padre a Riva del Garda, il padre a Malcesine); Per_4
Pag. 3 di 8 In via generale, si prevede che trascorra i fine settimana presso il Per_4
padre a Malcesine, mentre durante la settimana resterà presso la casa materna.
I genitori in ogni caso si impegnano ad assecondare le richieste della figlia in tal senso, impegnandosi entrambi a favorire un rapporto equilibrato e costante degli stessi con ciascun genitore.
3.3) Per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali, il giorno di
Natale e la Vigilia o S. Stefano saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, e così pure il giorno del 31 dicembre e Capodanno, suddividendo anche le relative vacanze scolastiche tenendo comunque conto dei desiderata della figlia.
Così pure per Pasqua e Pasquetta, sempre tenendo conto dei desideri di
Per_4
La figlia trascorrerà due/tre settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno e sempre con il coinvolgimento di rispetto ai suoi desideri. Per_4
4) Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento di entrambi i figli
(visto che pur se maggiorenne non è economicamente Per_3
autosufficiente), la cifra complessiva mensile di €600,00 (€300,00 per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
I coniugi tuttavia concordano che per i primi sei mesi dalla firma dell'accordo di separazione il padre verserà per i figli la cifra mensile ridotta di 500,00€, che aumenterà automaticamente a 600,00€
a partire dal settimo mese;
Pag. 4 di 8 5) L'assegno Unico Universale resterà in via esclusiva al 100% alla madre;
eventuali altri emolumenti pubblici per i figli andranno alla madre;
gli oneri deducibili per spese sportive, mediche, scolastiche, saranno fruite al 100% dalla madre;
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie (cioè occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, richiamandosi al Protocollo del C.N.F. del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_1
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta dalla scuola;
c) trasporto pubblico extraurbano;
Pag. 5 di 8 C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse dei figli, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, ecc.;
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
Pag. 6 di 8 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
e) le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
7) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario dando atto di aver già provveduto a suddividersi le giacenze;
Il marito resterà titolare esclusivo del mutuo ipotecario ventennale cod.
n.000042149 presso Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, stipulato in data
14/06/2011, debito residuo 71.933,46€;
La moglie diverrà intestataria esclusiva dell'auto Mercedes classe B targa
ES113FE attualmente a nome del marito;
Il marito diverrà intestatario esclusivo dell'auto Suzuki Ignis targa
DP503AV attualmente a nome della moglie;
Il marito a fronte degli apporti economici della moglie per l'acquisto e ristrutturazione della casa di via Masotta 6 in Malcesine (VR) In nuda proprietà del sig. si impegna entro un anno dalla firma Controparte_2
del ricorso introduttivo a versarle la somma forfetaria di €30.000,00
Pag. 7 di 8 (trentamila,00€) a saldo e stralcio di qualsiasi precedente debenza nata in [...] matrimonio, e la sig.ra accetta;
Parte_1
8) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
tenuto conto di quanto al punto 7, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
9) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 951/2023
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Persona_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.09.2005 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 07.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 24.01.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Persona_1
trascritto al n. 20 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
Pag. 2 di 8 matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
La casa familiare sita in Malcesine (VR), Via Masotta n. 6, identificata catastalmente al C.C. 848Malcesine (VR), Foglio 9, Particella 1162, Sub 8,
Piano 1-2, Rendita €759,19, Cat. A/2, Classe 3, 131 mq, in nuda proprietà del marito ma data a lui in comodato dall'usufruttuario Persona_2
resta in uso esclusivo al marito Persona_1
2) La moglie insieme ai figli risiederà a Riva del Garda, momentaneamente presso la nonna materna, con la volontà di spostarsi allorchè troverà un alloggio adeguato per sé e per i figli;
Il sig. sin d'ora autorizza il Per_1
cambio di residenza di presso la nuova casa materna;
Per_3 Per_4
3) Piano Genitoriale:
3.1) Si dà atto che nelle more del presente giudizio il figlio in data Per_3
28 settembre 2024 è divenuto maggiorenne, pertanto fuori dall'affidamento dei genitori;
La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con potere autonomo di ciascun genitore di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui stanno con la figlia;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per come educazione, salute, scuola, ecc.; Per_4
3.2) Vista l'età di (quattordicenne) la frequentazione ed i Per_4
pernottamenti presso il padre dovranno essere concordati tenendo conto degli impegni e dei desideri della figlia vista la diversa città di residenza rispetto al padre a Riva del Garda, il padre a Malcesine); Per_4
Pag. 3 di 8 In via generale, si prevede che trascorra i fine settimana presso il Per_4
padre a Malcesine, mentre durante la settimana resterà presso la casa materna.
I genitori in ogni caso si impegnano ad assecondare le richieste della figlia in tal senso, impegnandosi entrambi a favorire un rapporto equilibrato e costante degli stessi con ciascun genitore.
3.3) Per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali, il giorno di
Natale e la Vigilia o S. Stefano saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, e così pure il giorno del 31 dicembre e Capodanno, suddividendo anche le relative vacanze scolastiche tenendo comunque conto dei desiderata della figlia.
Così pure per Pasqua e Pasquetta, sempre tenendo conto dei desideri di
Per_4
La figlia trascorrerà due/tre settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno e sempre con il coinvolgimento di rispetto ai suoi desideri. Per_4
4) Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento di entrambi i figli
(visto che pur se maggiorenne non è economicamente Per_3
autosufficiente), la cifra complessiva mensile di €600,00 (€300,00 per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
I coniugi tuttavia concordano che per i primi sei mesi dalla firma dell'accordo di separazione il padre verserà per i figli la cifra mensile ridotta di 500,00€, che aumenterà automaticamente a 600,00€
a partire dal settimo mese;
Pag. 4 di 8 5) L'assegno Unico Universale resterà in via esclusiva al 100% alla madre;
eventuali altri emolumenti pubblici per i figli andranno alla madre;
gli oneri deducibili per spese sportive, mediche, scolastiche, saranno fruite al 100% dalla madre;
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie (cioè occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, richiamandosi al Protocollo del C.N.F. del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_1
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta dalla scuola;
c) trasporto pubblico extraurbano;
Pag. 5 di 8 C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse dei figli, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, ecc.;
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
Pag. 6 di 8 c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
e) le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
7) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario dando atto di aver già provveduto a suddividersi le giacenze;
Il marito resterà titolare esclusivo del mutuo ipotecario ventennale cod.
n.000042149 presso Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, stipulato in data
14/06/2011, debito residuo 71.933,46€;
La moglie diverrà intestataria esclusiva dell'auto Mercedes classe B targa
ES113FE attualmente a nome del marito;
Il marito diverrà intestatario esclusivo dell'auto Suzuki Ignis targa
DP503AV attualmente a nome della moglie;
Il marito a fronte degli apporti economici della moglie per l'acquisto e ristrutturazione della casa di via Masotta 6 in Malcesine (VR) In nuda proprietà del sig. si impegna entro un anno dalla firma Controparte_2
del ricorso introduttivo a versarle la somma forfetaria di €30.000,00
Pag. 7 di 8 (trentamila,00€) a saldo e stralcio di qualsiasi precedente debenza nata in [...] matrimonio, e la sig.ra accetta;
Parte_1
8) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
tenuto conto di quanto al punto 7, dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
9) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 8 di 8