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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7287/2019
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7287/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 25/10/2019 da
, c.f. , nato ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Mosele n. 68
, c.f. , nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Mosele n. 68
Per sé stessi e quali esercenti la responsabilità genitoriale dei figli , c.f. Persona_1
, nato a [...] il [...], e , c.f. C.F._3 Parte_3
, nato ad [...] il [...] C.F._4
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo MANTOVANI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in SI (VI) - Via J. Scajaro n. 1, come da procure allegate al fascicolo telematico in calce all'atto di citazione. attori contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._5
SI (VI) in Via Mosele n. 66
, c.f. , nata a [...] il [...], residente ad CP_2 C.F._6
SI (VI) in Via Mosele n. 66
1 Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Ubaldo FRANCESCHETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Marostica (VI) - Via Tempesta n. 10, come da procure ad litem allegate al fascicolo telematico in uno alla costituzione. convenute
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali); risarcimento danni.
All'udienza del 12.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORI:
Il sottoscritto difensore di Geom. Ing. , Parte_1 Parte_2 Persona_1
Parte_3
CONCLUDE come segue
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
1. ritenere e dichiarare le convenute responsabili di ingiuria nei confronti degli attori;
2. ritenere e dichiarare che, a seguito della ingiuria subita, gli attori hanno subito e continuano a subire ingenti danni di natura non patrimoniale;
3. conseguentemente, condannare le convenute, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nella misura di € 3.000,00 per il sig. , di € 5.000,00 per la sig.ra , di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2 per il figlio e di € 12.000,00 per il figlio o, per ciascuno, in quella, comunque, Pt_3 Persona_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4. condannare le convenute alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, ex Decreto legislativo 15.01.2016
n. 7, proporzionale alla gravità dell'ingiuria, oltre interessi e rivalutazione dal fatto
5. condannare le convenute a rimborsare agli attori le spese di giudizio, comprensive di competenze e spese, oltre il 15% su competenze per spese generali, Cassa Avvocati ed accessori fiscali come per legge”.
In via istruttoria
2 Si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali come richieste con memoria 186, co. 6, n. 2 ove il teste indicato testimonia su fatti che riguardano attori diversi dal teste.
CONCLUSIONI CONVENUTE:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Fatto salvo ogni diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 25/10/2019, i sigg.ri e , agendo Parte_1 Parte_2 per sé stessi nonché quali esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori e Per_1 [...]
convenivano in giudizio avanti questo Tribunale le sigg.re ed Parte_3 Controparte_1 [...]
, chiedendo – previo accertamento del carattere ingiurioso delle espressioni da quelle CP_3 profferite verso i componenti tutti del nucleo familiare degli attori – la condanna delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato (salvo diverso importo ritenuto di giustizia) nella misura di € 3.000,00 quanto a , di € 5.000,00 quanto a , di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2 quanto al figlio e di € 12.000,00 quanto al figlio , oltre interessi e rivalutazione Pt_3 Per_1 monetaria;
chiedevano altresì la condanna delle convenute alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, ex decreto legislativo 15.01.2016 n. 7, proporzionale alla gravità dell'ingiuria.
In breve – premesso che il loro nucleo familiare, oltre che dagli attori, era composto dai due figli minori, , nato nel 2008, e , nato nel 2011, quest'ultimo affetto da una grave forma di Pt_3 Per_1 labiocheilognapalatoschisi, per la quale aveva subito cinque interventi chirurgici purtroppo non ancora risolutivi;
che la famiglia abitava ad SI in contrada Mosele, in un fabbricato acquistato di recente e ristrutturato;
che la porzione dell'edificio a schiera in aderenza era abitata dalla famiglia CP_4
e (di origine scozzese) e due figlie, con complesso edificato circondato per
[...] Controparte_1 una parte da una corte comune, mentre il garage degli attori era posto di fronte all'ingresso dell'abitazione al di là della corte, di modo che gli attori per accedere alla loro proprietà e al loro garage dovevano percorrere la corte comune e transitare, in auto o a piedi, avanti l'abitazione della famiglia – rappresentavano che in due occasioni, il giorno 27 gennaio 2019 ed il 29 gennaio CP_2
3 2019, la sig.ra iniziava ad offendere la affermando che la stessa era una Controparte_1 Pt_2
“poco di buono” ed una fallita, un'incapace costretta a prestazioni sessuali per ottenere una laurea in ingegneria, una patetica e capace solo di fare dei bambini handicappati, che i figli erano handicappati, che non era un vero uomo, era un cornuto, patetico ed incapace, e nemmeno un Parte_1 geometra (in realtà costui si cancellava dall sin dal dicembre 2015 lavorando come tecnico Pt_4 dipendente di una società cooperativa e non più come singolo professionista).
Gli attori precisavano che i due episodi scaturivano, il primo, da contrasti in ordine alla spalatura della neve ed, il secondo, da una banale questione concernente i gatti in loro proprietà, e che le espressioni utilizzate offendevano gravemente la reputazione degli attori, per di più offendendo il figlio , Per_1 effettivamente affetto da disabilità fisica in corso di correzione, in sintesi essendo qualificate dall'utilizzo di espressioni gravemente ingiuriose, atte ad offendere profondamente gli attori, aggredendone anche il sentimento di genitori, e ledendo l'onore e il decoro di una persona portatrice di una disabilità.
Ricevuta la notifica, si costituivano le convenute, contestando l'esposto avversario e disconoscendo la corrispondenza al vero delle parziali trascrizioni delle registrazioni delle discussioni riportate in citazione;
assumevano altresì l'assoluta genericità della richiesta di risarcimento del danno reclamato, oltre alla mancata dimostrazione dell'an.
Concludevano per il rigetto della domanda risarcitoria.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, venivano assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; in particolare, con la seconda memoria, gli attori depositavano, tramite CD, file audio contenenti le affermazioni riportate nelle trascrizioni.
Richiesti congiuntamente alcuni rinvii al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia, non avendo conseguito buon esito i tentativi di conciliazione, veniva assunta dal GOP delegato per l'incombente istruttorio prova per interrogatorio formale delle convenute.
Da ultimo, non ammessa, per i motivi indicati nell'ordinanza 03.04.2023, la prova per giuramento decisorio delle convenute, all'udienza del 12 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
***************
Le domande di accertamento di condotte ingiuriose e di conseguente risarcimento del danno, svolte dagli attori, vanno respinte, per le ragioni che vengono a dirsi.
4 Gli attori non sono stati in grado di fornire adeguate prove a dimostrazione dei loro assunti.
In primo luogo, la prova testimoniale richiesta, in persona dei “testi” e , Parte_1 Parte_2 sui capitoli dedotti e formulati con memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. è inammissibile.
In qualità di testi sono stati invero indicatiti esclusivamente proprio e , Parte_1 Parte_2 che poi sono i medesimi attori.
Come già evidenziato con ordinanza in data 16 agosto 2022, si tratta di “testi” aventi interesse convergente a supportare la versione dell'altro soggetto (attore o attrice), in guisa da confermare, sia pur in modo indiretto o “obliquo”, la prospettazione degli stessi.
La prova testimoniale, come formulata, va allora ritenuta manifestamente inammissibile.
Quanto all'interrogatorio formale reso da entrambe le convenute, costoro hanno negato ogni addebito ed escluso la commissione di condotte ingiuriose, in guisa che non potrebbe apprezzarsi alcuna confessione di fatti sfavorevoli alle stesse e favorevoli agli assunti accusatori avversari.
All'udienza 31 marzo 2023 il procuratore degli attori aveva poi chiesto il deferimento del giuramento decisorio alle due convenute.
Ma, come già rilevato con ordinanza 3 aprile 2023, il deferimento del giuramento decisorio presuppone, per una sua eventuale ammissione, che l'istanza venga svolta all'udienza con dichiarazione della parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Requisiti formali che nella fattispecie difettavano, di modo che la richiesta veniva dichiarata inammissibile.
Con l'ordinanza veniva peraltro evidenziata la possibilità di una rituale riproposizione del mezzo di prova legale, ai sensi dell'art. 233 comma 1° c.p.c..
Possibilità di cui nondimeno parte attrice non ha inteso avvalersi neppure alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, come pure sarebbe stato in sua facoltà (ai sensi dell'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere appunto deferito in qualunque stato della causa, ovvero sino a che questa venga rimessa in decisione).
Rimarrebbe la prova “documentale”.
In particolare, con la seconda memoria istruttoria, gli attori avevano depositato, tramite CD, file audio- video asseritamente (in loro tesi) contenenti le affermazioni riportate nelle trascrizioni.
5 Le convenute hanno più volte disconosciuto (all'atto della costituzione, così come dopo le allegazioni dei supporti informatici) la corrispondenza al vero delle parziali trascrizioni delle registrazioni delle discussioni riportate in citazione e riprodotte in detti supporti informatici.
A tali produzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., non potendo le stesse assumere valenza di prova piena, potrebbe annettersi al più la limitata valenza probatoria di presunzioni semplici, eventualmente da valutare unitamente ai restanti elementi probatori.
Orbene, le immagini e le conversazioni riversate in tali CD, peraltro di difficile intellegibilità, null'altro sembrano riprodurre se non reciproci, per quanto accesi ed assai poco urbani, alterchi verbali che avevano visti coinvolti entrambi i gruppi familiari (gli adulti).
Ossia, da quel che sembrerebbe intuirsi, da un lato le due convenute (che poi sono le uniche figure riprodotte, evidentemente le registrazioni venendo operate dagli attori), e, dall'altro, questi ultimi, ossia il e la . Parte_1 Pt_2
Non è agevole da tali immagini desumere con chiarezza ed univocità il contesto di riferimento e soprattutto la genesi delle accese quanto inurbane dispute verbali.
Anche per quanto concerne le stigmatizzate espressioni di dileggio dei due minori figli degli attori (che poi rappresenterebbero i fatti di maggiore gravità addebitabili alle convenute) risulta arduo dalla caotica documentazione audio-video prodotta individuare in modo inequivoco genesi, contorni allusivi e sviluppo della “disputa” verbale.
Le domande in conclusione vanno respinte, difettando a loro supporto una prova adeguata e sufficiente.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, e pertanto le stesse vanno poste a carico degli attori in solido ed a favore delle convenute in solido, secondo la liquidazione di cui al dispositivo (modulata ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex
D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00, importi tariffari minimi per tutte le fasi stante la linearità e semplicità del contenzioso oltre che per ragioni di equità).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande degli attori;
6 II) condanna gli attori in solido alla rifusione a favore delle convenute in solido delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
7
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7287/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 25/10/2019 da
, c.f. , nato ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Mosele n. 68
, c.f. , nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Mosele n. 68
Per sé stessi e quali esercenti la responsabilità genitoriale dei figli , c.f. Persona_1
, nato a [...] il [...], e , c.f. C.F._3 Parte_3
, nato ad [...] il [...] C.F._4
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo MANTOVANI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in SI (VI) - Via J. Scajaro n. 1, come da procure allegate al fascicolo telematico in calce all'atto di citazione. attori contro
, c.f. , nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._5
SI (VI) in Via Mosele n. 66
, c.f. , nata a [...] il [...], residente ad CP_2 C.F._6
SI (VI) in Via Mosele n. 66
1 Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Ubaldo FRANCESCHETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Marostica (VI) - Via Tempesta n. 10, come da procure ad litem allegate al fascicolo telematico in uno alla costituzione. convenute
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali); risarcimento danni.
All'udienza del 12.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORI:
Il sottoscritto difensore di Geom. Ing. , Parte_1 Parte_2 Persona_1
Parte_3
CONCLUDE come segue
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
1. ritenere e dichiarare le convenute responsabili di ingiuria nei confronti degli attori;
2. ritenere e dichiarare che, a seguito della ingiuria subita, gli attori hanno subito e continuano a subire ingenti danni di natura non patrimoniale;
3. conseguentemente, condannare le convenute, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., nella misura di € 3.000,00 per il sig. , di € 5.000,00 per la sig.ra , di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2 per il figlio e di € 12.000,00 per il figlio o, per ciascuno, in quella, comunque, Pt_3 Persona_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4. condannare le convenute alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, ex Decreto legislativo 15.01.2016
n. 7, proporzionale alla gravità dell'ingiuria, oltre interessi e rivalutazione dal fatto
5. condannare le convenute a rimborsare agli attori le spese di giudizio, comprensive di competenze e spese, oltre il 15% su competenze per spese generali, Cassa Avvocati ed accessori fiscali come per legge”.
In via istruttoria
2 Si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali come richieste con memoria 186, co. 6, n. 2 ove il teste indicato testimonia su fatti che riguardano attori diversi dal teste.
CONCLUSIONI CONVENUTE:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Fatto salvo ogni diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 25/10/2019, i sigg.ri e , agendo Parte_1 Parte_2 per sé stessi nonché quali esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori e Per_1 [...]
convenivano in giudizio avanti questo Tribunale le sigg.re ed Parte_3 Controparte_1 [...]
, chiedendo – previo accertamento del carattere ingiurioso delle espressioni da quelle CP_3 profferite verso i componenti tutti del nucleo familiare degli attori – la condanna delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato (salvo diverso importo ritenuto di giustizia) nella misura di € 3.000,00 quanto a , di € 5.000,00 quanto a , di € 5.000,00 Parte_1 Parte_2 quanto al figlio e di € 12.000,00 quanto al figlio , oltre interessi e rivalutazione Pt_3 Per_1 monetaria;
chiedevano altresì la condanna delle convenute alla corresponsione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, ex decreto legislativo 15.01.2016 n. 7, proporzionale alla gravità dell'ingiuria.
In breve – premesso che il loro nucleo familiare, oltre che dagli attori, era composto dai due figli minori, , nato nel 2008, e , nato nel 2011, quest'ultimo affetto da una grave forma di Pt_3 Per_1 labiocheilognapalatoschisi, per la quale aveva subito cinque interventi chirurgici purtroppo non ancora risolutivi;
che la famiglia abitava ad SI in contrada Mosele, in un fabbricato acquistato di recente e ristrutturato;
che la porzione dell'edificio a schiera in aderenza era abitata dalla famiglia CP_4
e (di origine scozzese) e due figlie, con complesso edificato circondato per
[...] Controparte_1 una parte da una corte comune, mentre il garage degli attori era posto di fronte all'ingresso dell'abitazione al di là della corte, di modo che gli attori per accedere alla loro proprietà e al loro garage dovevano percorrere la corte comune e transitare, in auto o a piedi, avanti l'abitazione della famiglia – rappresentavano che in due occasioni, il giorno 27 gennaio 2019 ed il 29 gennaio CP_2
3 2019, la sig.ra iniziava ad offendere la affermando che la stessa era una Controparte_1 Pt_2
“poco di buono” ed una fallita, un'incapace costretta a prestazioni sessuali per ottenere una laurea in ingegneria, una patetica e capace solo di fare dei bambini handicappati, che i figli erano handicappati, che non era un vero uomo, era un cornuto, patetico ed incapace, e nemmeno un Parte_1 geometra (in realtà costui si cancellava dall sin dal dicembre 2015 lavorando come tecnico Pt_4 dipendente di una società cooperativa e non più come singolo professionista).
Gli attori precisavano che i due episodi scaturivano, il primo, da contrasti in ordine alla spalatura della neve ed, il secondo, da una banale questione concernente i gatti in loro proprietà, e che le espressioni utilizzate offendevano gravemente la reputazione degli attori, per di più offendendo il figlio , Per_1 effettivamente affetto da disabilità fisica in corso di correzione, in sintesi essendo qualificate dall'utilizzo di espressioni gravemente ingiuriose, atte ad offendere profondamente gli attori, aggredendone anche il sentimento di genitori, e ledendo l'onore e il decoro di una persona portatrice di una disabilità.
Ricevuta la notifica, si costituivano le convenute, contestando l'esposto avversario e disconoscendo la corrispondenza al vero delle parziali trascrizioni delle registrazioni delle discussioni riportate in citazione;
assumevano altresì l'assoluta genericità della richiesta di risarcimento del danno reclamato, oltre alla mancata dimostrazione dell'an.
Concludevano per il rigetto della domanda risarcitoria.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, venivano assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; in particolare, con la seconda memoria, gli attori depositavano, tramite CD, file audio contenenti le affermazioni riportate nelle trascrizioni.
Richiesti congiuntamente alcuni rinvii al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia, non avendo conseguito buon esito i tentativi di conciliazione, veniva assunta dal GOP delegato per l'incombente istruttorio prova per interrogatorio formale delle convenute.
Da ultimo, non ammessa, per i motivi indicati nell'ordinanza 03.04.2023, la prova per giuramento decisorio delle convenute, all'udienza del 12 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
***************
Le domande di accertamento di condotte ingiuriose e di conseguente risarcimento del danno, svolte dagli attori, vanno respinte, per le ragioni che vengono a dirsi.
4 Gli attori non sono stati in grado di fornire adeguate prove a dimostrazione dei loro assunti.
In primo luogo, la prova testimoniale richiesta, in persona dei “testi” e , Parte_1 Parte_2 sui capitoli dedotti e formulati con memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. è inammissibile.
In qualità di testi sono stati invero indicatiti esclusivamente proprio e , Parte_1 Parte_2 che poi sono i medesimi attori.
Come già evidenziato con ordinanza in data 16 agosto 2022, si tratta di “testi” aventi interesse convergente a supportare la versione dell'altro soggetto (attore o attrice), in guisa da confermare, sia pur in modo indiretto o “obliquo”, la prospettazione degli stessi.
La prova testimoniale, come formulata, va allora ritenuta manifestamente inammissibile.
Quanto all'interrogatorio formale reso da entrambe le convenute, costoro hanno negato ogni addebito ed escluso la commissione di condotte ingiuriose, in guisa che non potrebbe apprezzarsi alcuna confessione di fatti sfavorevoli alle stesse e favorevoli agli assunti accusatori avversari.
All'udienza 31 marzo 2023 il procuratore degli attori aveva poi chiesto il deferimento del giuramento decisorio alle due convenute.
Ma, come già rilevato con ordinanza 3 aprile 2023, il deferimento del giuramento decisorio presuppone, per una sua eventuale ammissione, che l'istanza venga svolta all'udienza con dichiarazione della parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Requisiti formali che nella fattispecie difettavano, di modo che la richiesta veniva dichiarata inammissibile.
Con l'ordinanza veniva peraltro evidenziata la possibilità di una rituale riproposizione del mezzo di prova legale, ai sensi dell'art. 233 comma 1° c.p.c..
Possibilità di cui nondimeno parte attrice non ha inteso avvalersi neppure alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, come pure sarebbe stato in sua facoltà (ai sensi dell'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere appunto deferito in qualunque stato della causa, ovvero sino a che questa venga rimessa in decisione).
Rimarrebbe la prova “documentale”.
In particolare, con la seconda memoria istruttoria, gli attori avevano depositato, tramite CD, file audio- video asseritamente (in loro tesi) contenenti le affermazioni riportate nelle trascrizioni.
5 Le convenute hanno più volte disconosciuto (all'atto della costituzione, così come dopo le allegazioni dei supporti informatici) la corrispondenza al vero delle parziali trascrizioni delle registrazioni delle discussioni riportate in citazione e riprodotte in detti supporti informatici.
A tali produzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., non potendo le stesse assumere valenza di prova piena, potrebbe annettersi al più la limitata valenza probatoria di presunzioni semplici, eventualmente da valutare unitamente ai restanti elementi probatori.
Orbene, le immagini e le conversazioni riversate in tali CD, peraltro di difficile intellegibilità, null'altro sembrano riprodurre se non reciproci, per quanto accesi ed assai poco urbani, alterchi verbali che avevano visti coinvolti entrambi i gruppi familiari (gli adulti).
Ossia, da quel che sembrerebbe intuirsi, da un lato le due convenute (che poi sono le uniche figure riprodotte, evidentemente le registrazioni venendo operate dagli attori), e, dall'altro, questi ultimi, ossia il e la . Parte_1 Pt_2
Non è agevole da tali immagini desumere con chiarezza ed univocità il contesto di riferimento e soprattutto la genesi delle accese quanto inurbane dispute verbali.
Anche per quanto concerne le stigmatizzate espressioni di dileggio dei due minori figli degli attori (che poi rappresenterebbero i fatti di maggiore gravità addebitabili alle convenute) risulta arduo dalla caotica documentazione audio-video prodotta individuare in modo inequivoco genesi, contorni allusivi e sviluppo della “disputa” verbale.
Le domande in conclusione vanno respinte, difettando a loro supporto una prova adeguata e sufficiente.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, e pertanto le stesse vanno poste a carico degli attori in solido ed a favore delle convenute in solido, secondo la liquidazione di cui al dispositivo (modulata ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex
D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00, importi tariffari minimi per tutte le fasi stante la linearità e semplicità del contenzioso oltre che per ragioni di equità).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande degli attori;
6 II) condanna gli attori in solido alla rifusione a favore delle convenute in solido delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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