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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/09/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 460/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 460/2025 V.G. promosso da: cod. fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Di Felice corrente ad Avezzano in Via Milano n. 54/56 che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,
e
(cod. fisc. nato ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07/10/1972, residente a [...], elettivamente domiciliato a Luco dei
Marsi in Via A. Manzoni n 10, presso lo studio dell'Avv. Loreta Massaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 13.04.2024, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Parte_1 dal sig. in data 25/08/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Celano atto n. 25, parte II, anno 2005;
-ordinare al Comune di Celano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare che entrambi i coniugi rinunciano a pretendere per se stessi l'assegno divorzile o altra forma di sostentamento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
-dichiarare compensate le spese legali."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.06.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 25/08/2005 a Celano, dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 124/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 13.04.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
13.04.2024 e passata in giudicato, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
25/08/2005 a Celano, trascritto presso il detto Parte_3
comune al N. n.25 p. 2 s. A, anno 2005;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
-dichiarare che entrambi i coniugi rinunciano a pretendere per se stessi l'assegno divorzile o altra forma di sostentamento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 460/2025 V.G. promosso da: cod. fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Di Felice corrente ad Avezzano in Via Milano n. 54/56 che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,
e
(cod. fisc. nato ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
07/10/1972, residente a [...], elettivamente domiciliato a Luco dei
Marsi in Via A. Manzoni n 10, presso lo studio dell'Avv. Loreta Massaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 13.04.2024, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e Parte_1 dal sig. in data 25/08/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Celano atto n. 25, parte II, anno 2005;
-ordinare al Comune di Celano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare che entrambi i coniugi rinunciano a pretendere per se stessi l'assegno divorzile o altra forma di sostentamento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
-dichiarare compensate le spese legali."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.06.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 25/08/2005 a Celano, dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 124/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 13.04.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
13.04.2024 e passata in giudicato, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
25/08/2005 a Celano, trascritto presso il detto Parte_3
comune al N. n.25 p. 2 s. A, anno 2005;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
-dichiarare che entrambi i coniugi rinunciano a pretendere per se stessi l'assegno divorzile o altra forma di sostentamento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo