CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 13.03.2024
Da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Bisceglie (BT), Via Amsterdam n. 1, C.F. e P. IVA con il proc. dom. Avv. Monica P.IVA_1
Pace (C.F. - fax 06/69923645, PEC: C.F._1 ), in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 21, per procura in Email_1
calce alla citazione d'appello appellante
contro
:
in persona dell'amministratore del suo amministratore unico e Controparte_1
legale rappresentante p. t., con sede a Vigonza (PD), Via Germania n. 7/6, con il proc. dom. Avv.
Marco Berto (C.F. – fax 049.7302963 PEC C.F._2
in Padova, via L. Loredan n. 22/A, e con il patrocinio Email_2
dell'Avv. Addolorata Filosa (c.f. PEC C.F._3
per procura in calce alla comparsa di primo grado Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza N. 2310/2023 emessa dal Tribunale Civile Di Padova -
Seconda Sezione Civile – G. U. Dott. Margherita Longhi nella causa R.G. N. 3434/2020
pubblicata in data 21 novembre 2023, non notificata,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 14.04.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via preliminare di rito: Dichiarare inammissibile la domanda avanzata nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dall'appellata in via subordinata in quanto
Contr connotata di novità poiché avanzata e/o sollevata in primo grado. La percentuale
Parte provvigionale richiesta da (0.40 mese) per il cd “gettone di mantenimento residenziale” non
è stata MAI oggetto di contestazione, se non nella già menzionata comparsa nella quale si chiede “per la prima volta” accertarsi la minore misura dello 0.36 mese.
Nel merito Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.
2310/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova – Seconda Sezione Civile in data 15 novembre
2023 così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che il recesso esercitato dalla con Controparte_1
comunicazione del 27.12.2018 è illegittimo e privo di giusta causa per i motivi di cui sopra e per l'effetto, condannare la società appellata, in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di Euro 372.326,14 così determinata: a) Euro 89.580,39 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori di legge;
b) Euro 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre accessori di legge;
2) Previa
conferma del capo di sentenza che ha accolto la domanda di nei Parte_1
limiti di Euro 22.287,60 dovuti a titolo di incentivi aggiuntivi mensili (gettone di mantenimento residenziale), accertare e dichiarare il diritto di a percepire Parte_1
l'esaustivo pagamento degli ulteriori incentivi e provvigioni maturati (incentivo una tantum e provvigioni mancanti) e per l'effetto, condannare la società appellata, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per tali titoli, dell'ulteriore importo di Euro 29.954,79 o della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli accessori. 3) Rigettare integralmente l'appello incidentale spiegato da oiché infondato, sia in fatto che Controparte_1
in diritto. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Dichiararsi inammissibile per violazione del precetto di cui all'art. 542 c.p.c. il 3 motivo di appello (denominato “SUGLI INCENTIVI E PROVVIGIONI DOVUTE IN
Parte FAVORE DI – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI POSTI A
FONDAMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO C.D. “ ”) proposto da CP_3 avverso la sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova. Dichiararsi Parte_1
inammissibili, in quando connotate da novità, le domande di di Parte_1
pagamento degli “accessori di legge” sulle somme capitali a vario titolo richieste.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ED INCIDENTALE
1) Rigettarsi in ogni caso tutti i motivi d'appello proposti da avverso la Parte_1
sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova, perché destituiti di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
2) In parziale riforma della sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova: a) accertarsi e dichiararsi che non aveva diritto al pagamento della voce provvigionale Parte_1
denominata “gettone di mantenimento residenziale” e, quindi, rigettarsi ogni domanda dalla stessa formulata a tale titolo;
b) Accertati gli inadempimenti contrattuali posti in essere da
[...]
così come meglio illustrati negli scritti difensivi dimessi nell'interesse di Parte_1 [...]
condannarsi la stessa risarcimento dei danni Controparte_1 Parte_2
conseguentemente patiti e patendi per i titoli dianzi indicati e, quindi, al pagamento in favore di della somma di € 39.113,69, di cui € 10.043,20 per danno da mancato Controparte_1
percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni (di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie) e pari al 10% dei mancati introiti provvigionali, € 27.788,29 per danno da mancata percezione, sempre sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas del “gettone di mantenimento” ed € 1.282,20 per danno per incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali di cui sopra sulle indennità di fine rapporto spettanti all'atto della
Cont cessazione del rapporto di agenzia con
IN VIA SUBORDINATA Ferme le richieste formulate in via principale sub 1), 2.b), nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di riforma della sentenza di 1° grado nella parte in cui ha ritenuto spettante ad la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento Parte_1
residenziale”, sempre in parziale riforma della sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova determinarsi in € 0,36/mese la misura della medesima voce provigionale e, quindi, in complessivi
€ 21.732,84 gli importi dovuti a tale titolo da ad Controparte_1 Parte_1
importo dovuto senza interessi legali, in quanto non richiesti.
[...]
IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze professionali del 2°
grado di giudizio e con rifusione del contributo unificato versato all'atto della costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2310/2023 pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 3434/2020 promossa dalla società nei Parte_1
confronti della società con citazione notificata il 16.06.2020 – con la Controparte_1
quale conveniva in giudizio chiedendo accertarsi Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del recesso dal contratto di agenzia dalla stessa esercitato con comunicazione del
27.12.2018 e la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 372.326,14, di cui €
89.580,39 a titolo indennità di mancato preavviso, € 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751
Cod. Civ. e in ogni caso, il proprio diritto a percepire il pagamento di tutte le provvigioni maturate e delle relative indennità aggiuntive e la condanna della convenuta al pagamento, per tali titoli,
della ulteriore somma di € 52.242,39, di cui € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili e €
29.954,79 a titolo di incentivi aggiuntivi una tantum e provvigioni mancanti, oltre al pagamento delle spese, nella quale si costituiva la convenuta chiedendo accertarsi Controparte_1
che il contratto di subagenzia con si era risolto per una giusta causa di Parte_3
recesso ex art. 2119 Cod. Civ., come da sua comunicazione del 27.12.2018, il rigetto di tutte le domande formulate da e in via riconvenzionale la condanna della stessa al Parte_1
risarcimento dei danni e al pagamento di indennità non riconosciute in primo grado per la somma di € 107.500,00, o di diversa somma da accertarsi in giudizio, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo – dichiarava la legittimità del recesso dal contratto di sub agenzia del 01.01.2017 esercitato da per sussistenza di Controparte_1
giusta causa;
accoglieva parzialmente la domanda proposta da relativa al Parte_1
mancato pagamento degli incentivi e condannava al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice dell'importo di € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019 al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condannava Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
[...]
14.855,70 oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dal
30.9.2020 al saldo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti all'esito di un'istruttoria con l'acquisizione di prove testimoniali e di CTU – ha proposto appello la società Parte_1
censurandola per i seguenti motivi:
[...]
1) illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso esercitato da
[...]
– violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 Cod. Civ., 8, 13 e all. 4 del contratto di CP_1
subagenzia;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 Cod. Civ. – errata valutazione della domanda riconvenzionale avversaria;
Part 3) errata valutazione degli incentivi e delle provvigioni dovute a – errata valutazione degli elementi probatori posti a fondamento del diritto a percepire l'incentivo c.d. “una tantum”.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa del 12.06.2024 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., del III° motivo d'appello e delle domande di di pagamento degli “accessori di legge” sulle Parte_1
somme capitali a vario titolo richieste, in quanto domande nuove.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e in via incidentale ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto di al pagamento del “gettone di mantenimento Parte_1
residenziale” e, quindi, il rigetto della relativa domanda e la condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore per complessivi € 39.113,69, di cui € 10.043,20 per danno da mancato percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie, pari al 10% dei mancati introiti provvigionali, di € 27.788,29 per danno da mancata percezione, sempre sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas, del “gettone di mantenimento” e di € 1.282,20 per danno per incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali di cui sopra sulle indennità di fine rapporto spettanti all'atto della
Cont cessazione del rapporto di agenzia con
In via subordinata, in caso di riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento residenziale”, ha chiesto determinarsi in €
0,36 al mese la misura della medesima e, quindi, in complessivi € 21.732,84 gli importi dovuti a tale titolo da senza interessi legali, in quanto non richiesti. Controparte_1
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
03.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 16.06.2020, la società
[...]
evocava in giudizio la società chiedendo dichiararsi Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del recesso dal contratto di sub agenzia dalla stessa esercitato nei suoi confronti con comunicazione del 27.12.2018 anche per assenza di giusta causa e la sua condanna al pagamento della somma complessiva di € 372.326,14 a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità ex art 1751 Cod. Civ. e al corretto pagamento delle indennità aggiuntive e delle provvigioni maturate per complessivi € 52.242,39.
Esponeva che era agente di e svolgeva tale attività per il Controparte_1 Parte_4
tramite di sub agenti.
Con contratto di subagenzia decorrente dal 1.11.2016 con termine finale al 31.10.2017
[...] Part aveva conferito mandato ad per la promozione e la conclusione di contratti Controparte_1
di somministrazione di energia elettrica e gas secondo le modalità operative e le caratteristiche stabilite dalla committente (cfr. doc. 2 primo grado appellante). Parte_4
In data 01.01.2017 le parti avevano stipulato un nuovo contratto di sub agenzia a tempo indeterminato per la conclusione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi resi da
Cont con importo delle provvigioni indicato nell'allegato 4 e in aggiunta la convenuta, per prodotti con descrizione “easy”, “sconto certo” e “spettabile partner”, aveva inserito e pagato un incentivo di € 4,50 indicando le voci “incentivo di ingresso acquisizioni new downstream”, “canvass prodotto Easy/cancello NDS Acquisizioni/Cambio prodotto” e “incentivo residenziale on top teleselling outbound” (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
In aggiunta a quanto previsto nell'allegato 4 del contratto, le parti avevano previsto un compenso di € 43,20 anziché € 43 per la conclusione dei nuovi contratti residenziali e di € 28.80 anziché di
€ 28,50 per il compenso domiciliazioni.
Part Per lo svolgimento dell'attività utilizzava liste di contatti girate dalla convenuta su elenchi
Cont forniti da che venivano distribuite tra i subagenti in base alla previsione di ore di lavoro preventivamente concordate (c.d. forecast ore).
Part doveva comunicare mensilmente a la programmazione della propria attività CP_1
(forecast) indicando il numero complessivo di ore che avrebbe dedicato alla promozione della
Cont conclusione dei contratti in favore di ed i risultati attesi dalla propria attività in termini di
“resa”, ossia il numero di proposte contrattuali raccolte per le ore di attività (cfr. doc. 6 primo grado appellante).
Sosteneva che We Can era solita inoltrare liste a scarsa possibilità di redditività e aventi una produttività inferiore al “forecast ore” originariamente preventivato.
Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa attivabile dalla mandante nel caso in cui il sub agente si fosse reso inadempiente all'obbligo di raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione previsti nell'allegato 4 (cfr. doc. 3 art. 8 primo grado appellante).
Con missiva del 27.12.2018 aveva comunicato la volontà di avvalersi della Controparte_1
Part clausola risolutiva espressa a causa della violazione da parte di per due trimestri consecutivi, da aprile a novembre 2018, degli obbiettivi minimi di produzione (cfr. doc. 7 primo grado appellante).
Part Secondo tale comunicazione si basava su dati errati e su obiettivi diversi e maggiori di quelli indicati nell'allegato 4; sosteneva di aver sempre rispettato gli obiettivi previsti ad eccezione dell'ultimo trimestre 2018, per cui il recesso era illegittimo in quanto basato su obiettivi minimi difformi da quelli previsti nell'allegato 4 e senza che fosse intervenuta tra le parti alcuna modifica unilaterale.
Rilevava che la convenuta non aveva corrisposto il “gettone di mantenimento residenziale” per
6.159 contratti, né l'incentivo “una tantum” pari ad € 4,50 per i prodotti “Easy Luce e Gas” e
“Sconto Certo Luce e Gas” per complessivi 3.070 contratti ed inoltre che in diverse occasioni era stata corrisposta una provvigione inferiore a quella convenuta di € 43,20.
Cont Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e Controparte_1
l'accertamento della legittimità del recesso esercitato.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per €
107.500,00.
Deduceva che con il contratto di sub agenzia concluso nel 2017 le parti avevano concordato che l'attività di raccolta delle proposte presso i potenziali clienti si sarebbe svolta solo nei confronti dei nominativi inclusi nelle liste fornite da Eni Gas e Luce s.p.a.
L'art. 8 del contratto consentiva la modifica degli obiettivi minimi in accordo tra le parti e nell'anno Part le parti avevano convenuto che gli obiettivi minimi sarebbero stati quelli individuati da di mese in mese.
Part Per lo svolgimento dell'attività disponeva di liste contatti che le venivano inviate da CP_1
Cont su elenchi forniti da che venivano distribuite tra i subagenti in base alla previsione di ore di lavoro preventivamente concordate (c.d. forecast ore).
Le comunicazioni di tali previsioni erano necessarie per programmare l'attività da svolgere e per formare le liste con i clienti da contattare. Da aprile 2018 l'attività di produzione e di vendita
Part Contr affidata ad aveva cominciato a registrare un deficit rispetto agli impegni assunti, per cui aveva subito numerosi richiami da parte di
[...] Parte_4
Part Il recesso doveva considerarsi legittimo in quanto aveva dedicato all'attività di promozione delle vendite una diligenza non corrispondente a quella richiesta, come più volte contestatole (cfr.
docc. 8 e 9 primo grado appellata), per cui non erano dovute le indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto ex art 1751 Cod. Civ.
Con riferimento alle differenze provvigionali asseritamente non corrisposte, ai sensi dell'art 12 del contratto le osservazioni avrebbero dovuto essere presentate dall'agente, a pena di decadenza,
entro 5 giorni dalla data di ricezione del conto provvigioni.
Part La condotta di aveva causato la produzione di un minor fatturato provvigionale nei confronti
Cont di essendo mancata l'attivazione di 3500 nuovi contratti, con conseguente danno da mancato guadagno in capo a sia per il minor fatturato per l'anno 2018, sia per le minori CP_1
indennità che la stessa aveva maturato al momento della conclusione del proprio rapporto con
Parte_4
Istruita la causa con l'acquisizione di prove per testi e di CTU contabile, poi integrata, con la sentenza impugnata il Tribunale accertava la legittimità del recesso comunicato da
[...]
Part
ad per la sussistenza di giusta causa, escludendo l'applicabilità della clausola CP_1 risolutiva espressa contenuta nel contratto;
respingeva le domande dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di fine rapporto ex art 1751 Cod.
Civ. e, dissentendo dalle conclusioni del CTU, accoglieva parzialmente la domanda di condanna di al pagamento degli incentivi e delle provvigioni mancanti, condannandola Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice di € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019, ossia dalla data della domanda stragiudiziale al saldo.
Accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e condannava l'attrice al pagamento in favore stessa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 14.855,70 oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dal 30.09.2020 al saldo.
Così illustrati i fatti, l'appello principale si profila infondato.
Part Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver correttamente riconosciuto che i “forecast ore” consistevano in mere previsioni di attività e non in obiettivi da raggiungere e che non costituivano documenti idonei a modificare il contratto di subagenzia o gli obiettivi in esso contenuti, ha ritenuto comunque legittimo il recesso esercitato da per la presunta sussistenza di una giusta causa imputabile al subagente, pur CP_1
correttamente ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa invocata dall'appellata/appellante incidentale.
Tale ricostruzione sarebbe illogica, contraddittoria e viziata in quanto il Tribunale, malgrado la corretta attribuzione ai “forecast orari” del valore di mere previsioni prospettiche riguardanti le ore
Part di lavoro che riteneva di impiegare su una determinata campagna e i contratti che ipotizzava
Part di poter concludere, ha poi ritenuto non diligente l'operato di in quanto discostatosi dalle previsioni dei forecast ore, senza considerare che la previsione di determinate ore di attività
avrebbe potuto subire successive variazioni per fattori non imputabili al subagente. In realtà, gli unici obiettivi di lavoro che le parti avevano pattiziamente convenuto erano quelli indicati nell'Allegato 4 del contratto di subagenzia (cfr. doc. 3 primo grado appellante), per cui il
Tribunale nel valutare la diligenza del subagente e la sussistenza dell'inadempimento idoneo a legittimare un recesso per giusta causa, avrebbe dovuto soltanto verificare se l'appellante avesse o meno raggiunto i dati numerici valorizzati nella disciplina del rapporto contrattuale, che non facevano riferimento ai “forecast” quali elementi di valutazione vincolanti nell'espletamento delle attività.
Gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia prevedevano inoltre una clausola risolutiva espressa esclusivamente per l'ipotesi di “mancato raggiungimento, per due trimestri consecutivi anche solo di due degli obiettivi minimi indicati nell'Allegato 4”, e tale situazione non si era verificata.
Nel caso in cui la preponente non avesse ritenuto soddisfacente la produzione e l'operato dell'agente avrebbe dovuto recedere dal rapporto contrattuale secondo le modalità ordinarie,
concedendo il periodo di preavviso e pagando le relative indennità di fine rapporto.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la natura non vincolante e solo probabilistica dei c.d.
“forecast”, la durata pluriannuale del contratto di subagenzia, l'ingente produzione realizzata dal subagente nel corso del rapporto, e l'incidenza minima che la stimata e non realizzata produzione aveva avuto sui contratti di fornitura regolarmente conclusi.
Il CTU aveva evidenziato l'irrisorietà del presunto mancato guadagno lamentato da in CP_1
relazione a quanto preventivato con i forecast ore rispetto all'ingente produzione eseguita dall'appellante nel corso del rapporto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza di giusta causa nell'intimato recesso.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellata avrebbe dovuto provare che la discrepanza tra le ore indicate nei forecast e quelle effettivamente lavorate dall'appellante dovesse imputarsi ad una grave violazione e alla mancata diligenza del subagente, ma tale circostanza non era stata provata ed era stata smentita dal notevole incremento della produzione
Part e del fatturato derivato dall'operatività di
La comunicazione con la quale aveva risolto il rapporto (cfr. doc. 7 primo grado CP_1
appellante) richiamava gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia e l'operatività della clausola risolutiva e riportava in allegato la tabella di cui al doc. 7 per comprovare la presunta violazione,
per due trimestri consecutivi, degli obiettivi minimi di produzione, facendo valere l'operatività della clausola risolutiva espressa al contratto di subagenzia.
La legittimità del recesso avrebbe dovuto essere valutata unicamente in base alla sussistenza o meno dei presupposti posti a fondamento della clausola risolutiva espressa in base al principio della contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento del recesso esercitato dalla preponente e della preclusione riguardante fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli contestati.
Conseguentemente sarebbe errato il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e di fine rapporto ai sensi dell'art 1751 comma secondo Cod. Civ.,
Part avendo la CTU espletata in primo grado confermato l'ingente produzione realizzata da e il permanere dei sostanziali vantaggi in capo a posta la durata media di almeno 4,47 anni CP_1
dei contratti conclusi dall'attrice.
L'appellata avrebbe dovuto, quindi, essere condannata a pagare la complessiva somma di €
372.326,14 di cui € 89.580,39 dovuti a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751 Cod. Civ.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha chiarito che dalla documentazione in atti e all'esito dell'attività istruttoria è emerso che con il contratto di sub agenzia del 01.01.2017 in qualità di agente di CP_1 Parte_4
Part conferiva a l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas (cfr. doc. 2 primo grado appellata), prevedendo gli obiettivi minimi indicati nell'allegato 4, il cui mancato raggiungimento per due trimestri consecutivi, anche solo di due di essi, ai sensi dell'art. 8 del contratto, avrebbe consentito a di ritenerlo risolto CP_1
anticipatamente (cfr. doc. 1 art 13.2 lettera i) in forza della clausola risolutiva espressa.
Ai sensi dell'art. 8 gli obiettivi potevano essere oggetto di modifica su accordo delle parti, per la quale l'art. 21 stabiliva la necessità della forma scritta.
Part Mensilmente provvedeva a inviare a i c.d “forecast ore”, ovvero prospetti con CP_1
riportate le ore di attività che presumeva di dedicare alle compagne commerciali dei prodotti (cfr doc. 6 primo grado appellante e teste ud. 27.04.2022) e sulla base delle previsioni Tes_1
Part inviate operava un raffronto tra i dati delle previsioni e quelli di consuntivo forniti da CP_1
con il numero delle ore effettivamente lavorate e il numero di contratti conclusi (cfr. doc. 28 primo grado appellata) e provvedeva all'organizzazione del lavoro e alla distribuzione delle liste dei clienti fornite da Parte_4
Nella comunicazione di recesso dal contratto si era avvalsa della clausola risolutiva CP_1
espressa utilizzando come dati di raffronto gli obiettivi minimi da raggiungere e il numero di
Part contratti indicati da nei “forecast ore” inviati mensilmente, contestando il mancato raggiungimento degli obiettivi per due trimestri consecutivi, secondo i dati indicati nell'allegato 4.
L'appellante sostiene che poiché nella comunicazione di recesso l'inadempimento era stato motivato con il mancato raggiungimento per due trimestri consecutivi di obiettivi stabiliti nella clausola risolutiva espressa, tale motivazione non poteva essere oggetto di riqualificazione in sede giudiziale, non potendo il Tribunale individuare una giusta causa di risoluzione diversa da quella con la quale la parte aveva motivato il recesso e l'applicazione della clausola risolutiva espressa.
La tesi non convince.
La sentenza impugnata ha esattamente sottolineato che anche nell'ipotesi in cui i forecast ore, secondo la tesi dell'appellante, avessero dovuto qualificarsi come mere previsioni di lavoro a carattere non vincolante, essi rispondevano comunque all'esigenza di pianificazione dell'attività
lavorativa della sub agente, per cui lo svolgimento di un numero assai inferiore di ore rispetto a quelle preventivate doveva valutarsi come tempo sottratto all'attività di promozione dei contratti di quindi come esecuzione poco diligente degli obblighi nascenti dal contratto di sub Parte_4
agenzia, indipendentemente dalla circostanza che il numero di contratti conclusi rispettasse limite minimo previsto.
Deve osservarsi che la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751,
comma 2 Cod. Civ. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Come ha evidenziato il Tribunale, la formulazione della norma citata rievoca la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 Cod. Civ. relativa al rapporto di lavoro subordinato, per cui la giurisprudenza ha stabilito che tale norma deve trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia. Tuttavia, nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato in ragione della maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia è sufficiente un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass.
6915/2021), ossia che ai fini della legittimità del recesso del preponente è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata (cfr. Cass. n. 23331/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la comunicazione di recesso non è vincolante per il giudice in termini di motivazione specifica e che la giusta causa di recesso può essere individuata anche in base ai fatti e alle circostanze dimostrate in giudizio, anche se diverse da quelle inizialmente comunicate, per cui il giudice deve valutare la prova della giusta causa in base a quanto provato dalle parti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 15.04.2021 n. 10028, ha inoltre chiarito che nell'accertamento della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia il preponente non deve fare riferimento fin dal momento della comunicazione del recesso a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche “aliunde”, purché gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente e gli fossero stati contestati.
Precedentemente alla comunicazione di recesso (cfr. doc. 7 primo grado appelalta), CP_1
Part aveva contestato ad gli inadempimenti relativi alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei c. d. “forecast ore” (cfr. docc. 8 e 9 primo grado appellata) e la stessa appellante ha confermato che la distribuzione delle liste con i clienti da contattare veniva effettuata in base al numero delle ore di attività da svolgere, ossia ai cc. dd. forecast ore.
E' risultato provato che la programmazione dell'attività mediante i forecast che indicavano il
Part numero complessivo di ore che avrebbe dedicato all'attività di promozione della conclusione
Cont Cont dei contratti in favore di serviva a e a per programmare a loro volta l'attività da CP_1
Cont svolgere e le iniziative commerciali da assumere, in quanto redisponeva e inviava a CP_1
gli elenchi dei soggetti da contattare, cc.dd. “liste”, per prevedere gli obiettivi da raggiungere, per individuare trattamenti premiali e per incentivare l'attività promozionale con riferimento a determinati prodotti o servizi.
La tesi dell'appellante secondo la quale sarebbe errata la valorizzazione da parte del Tribunale
dei dati dei forecast ai fini della valutazione dell'inadempimento, in quanto la previsione di determinate ore di attività avrebbe potuto subire successive variazioni per fattori non imputabili al subagente, è stata esattamente disattesa dal Tribunale in considerazione della mancata indicazione e della mancata prova da parte dell'appellante delle ragioni per le quali aveva effettivamente svolto una minore attività rispetto a quella programmata, che è risultato avere avuto ripercussioni “sulla complessiva dimensione economica del contratto”. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che dalla tabella prodotta al doc. 7 dell'appellata - non specificamente contestata dall'appellante ed “elaborata sulla base del raffronto tra i dati di previsione e quelli di effettiva attività forniti dalla stessa attrice – si evince una discrepanza tra ore preventivate per l'attività di promozione vendite e quelle effettivamente svolte, pari anche al 45%
in meno a partire da aprile 2018. In particolare, si individua una differenza superiore al 40% per i mesi di aprile, giugno e novembre 2018, oltre il 30% per i mesi di maggio, luglio e ottobre 2018, e solo per i mesi di agosto e settembre inferiore al 30%. Tali percentuali non possono ritenersi irrisorie, considerato, oltre alla loro entità, anche il fatto che riguardano un numero considerevole di mesi (ossia da aprile a novembre 2018).
L'appellante sostiene inoltre che gli unici obiettivi di lavoro stabiliti dalle parti avrebbero dovuto ricavarsi dall'Allegato 4 del contratto di subagenzia, per cui il Tribunale avrebbe dovuto soltanto verificare se l'appellante avesse o meno raggiunto tali obiettivi, non contenendo gli accordi alcun richiamo ai forecast quale elemento di valutazione e prevedendo gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia una clausola risolutiva espressa operante esclusivamente in caso di mancato raggiungimento, per due trimestri consecutivi anche solo di due degli obiettivi minimi indicati nell'Allegato 4.
Neppure i detti rilievi sono condivisibili.
La previsione nel contratto della clausola risolutiva espressa collegata al raggiungimento di un determinato obiettivo non elude, alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato,
l'obbligo dell'agente (e del sub agente) di agire con la specifica diligenza richiesta per l'attività
dedotta in contratto, secondo correttezza e buona fede.
Avendo il Tribunale rilevato che i forecast “rispondevano alla funzione di pianificazione dell'attività
lavorativa”, l'inosservanza di essi costituiva, in concreto, una sottrazione di tempo all'attività di promozione dei contratti di “… a prescindere dal fatto che il numero di contratti conclusi Parte_4
rispettava il limite minimo previsto da contratto”. Cont Ciò in quanto sulla base della programmazione contenuta nei forecast We comunicava ad
Cont li obiettivi di periodo, per cui i danni derivanti dall'inosservanza di essi andavano ad incidere non soltanto sul numero dei contratti conclusi ma anche sull'attività programmata da CP_1
Part facendo affidamento sull'esatto adempimento di
Visti i richiami di (cfr. docc. 8 e 9 primo grado appellata) precedenti alla Parte_5
comunicazione di recesso dal contratto (cfr. doc. 7 primo grado appellante), il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'inadempimento della società appellante e la sussistenza di una giusta causa di recesso per la scarsa diligenza della sub agente, non avendo l'appellante negato di non avere rispettato nell'ultimo trimestre gli obiettivi minimi inizialmente indicati in contratto di subagenzia concludendo 348 contratti a fronte delle iniziali previsioni di 450.
La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità della risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita contenuti nel contratto,
non rilevando né il comportamento dell'azienda, che aveva tollerato il mancato raggiungimento degli obiettivi per altri agenti, né la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, evidenziata solo dopo la cessazione del rapporto e mai contestata nel corso dello stesso (cfr. Cass. civ., Sent.
15.04.2021 n. 10026).
Sulla base dei dati acquisiti dal C.T.U. il Tribunale ha anche correttamente valutato le perdite di contrattazioni e di fatturato a carico di i cui effetti si erano ripercossi sulla posizione di CP_1
Cont
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione anche del principio secondo il quale il giudice, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, deve comunque procedere ad una valutazione della gravità dell'inadempimento, potendo ritenere idoneo a legittimare un recesso senza preavviso un inadempimento che integri una giusta causa e che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (cfr. Cass. 18.05.2011 n. 10934). Con riferimento alle censure riferite alla corretta ripartizione dell'onere probatorio deve osservarsi che sul tema la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6008 del 17.04.2012, ha stabilito che: “In
tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai
sensi dell'art. 1751, comma secondo, c.c., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata
all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga
contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo,
riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della
contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato
ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello
stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere
conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche
del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da
rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o
disponibilità dei mezzi di prova”.
La prova della giusta causa può essere fornita con vari mezzi, ossia con documenti,
testimonianze, e altre prove acquisite al processo.
Part Avendo il Tribunale ritenuto provato da l'inadempimento contrattuale di sulla base CP_1
della documentazione e dell'istruttoria del giudizio e sulla base dei dati indicati dal CTU in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi contestato dall'appellata (cfr. doc. 7 e 8 primo grado appellata), la società appellante avrebbe dovuto provare che le discrepanze evidenziate non potevano essere addebitate a sua responsabilità e non limitarsi al rilievo dell'inoperatività
della clausola risolutiva espressa.
La contestazione secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto valutare la legittimità del recesso operato da soltanto con riferimento alla “sussistenza dei presupposti specificamente CP_1 indicati nella clausola risolutiva espressa” va disattesa, avendo l'appellata allegato alla comunicazione di recesso la tabella di cui al doc. 7, nella quale è riportato il confronto tra il numero di contratti preventivati e i contratti effettivamente realizzati e tra il numero delle ore preventivate e quelle effettivamente lavorate, con le percentuali di differenza, posti a fondamento della legittimità del recesso. Tali dati, sui quali l'appellata ha fondato la giusta causa del recesso,
sono riferiti all'attività svolta (o non svolta), che il Tribunale ha correttamente valorizzato precisando che: “…Non sono quindi stati dedotti fatti ulteriori o diversi (come sarebbe stato, ad esempio, se fosse stata dedotta la sussistenza di una giusta causa di recesso per violazione del diritto di esclusiva) essendo questi già riportati nella tabella allegata alla comunicazione”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda riconvenzionale risarcitoria per il mancato guadagno svolta dall'appellata in relazione ai minori risultati derivati dall'attività svolta dall'appellante, non corrispondente agli impegni che si era assunta.
Sostiene che l'attività dell'agente (o del sub agente) consiste nell'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto della mandante senza essere tenuto a garantire al preponente un determinato risultato positivo e uno specifico fatturato, per cui il mancato raggiungimento di tali obiettivi non sarebbe addebitabile all'agente.
Sostiene l'erroneità e l'illogicità dell'impugnata sentenza per avere riconosciuto alla convenuta il risarcimento del danno conseguente all'impiego di un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle preventivate dall'attrice nei “forecast”, per aver generato un numero di nuove attivazioni e di contratti minore (n. 102 nel periodo ottobre – dicembre 2018) rispetto a quello che avrebbe prodotto se avesse lavorato per tutte le ore stimate e, chiedendone la riforma, chiede anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'appellata.
La doglianza muove dall'errata prospettazione dei principi affermati dalla sentenza impugnata, in base ai quali il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dell'odierna appellata proprio in ragione dell'accertamento della sussistenza giusta causa di recesso da parte della stessa correlata all'inadempimento dell'appellante e alle ripercussioni economiche derivate da tale inadempimento, indipendentemente dagli obiettivi previsti nel contratto.
Avendo il Tribunale accertato che l'appellante aveva dedicato all'attività di promozione e alla conclusione dei contratti con un tempo inferiore a quello preventivato con i forecast ore, Parte_4
ha esattamente addebitato alla stessa le conseguenze dannose del suo inadempimento,
consistenti nel danno emergente e nel lucro cessante derivati da tale sua condotta, che il
Tribunale ha determinato sulla base delle risultanze delle indagini peritali acquisite al giudizio.
Ugualmente dicasi per il riconoscimento in favore di del diritto al c.d. gettone di CP_1
mantenimento, che si riferisce al numero di contratti che la stessa avrebbe potuto concludere rispettando le previsioni dei forecast e che invece non ha concluso per averle disattese.
Secondo l'appellante tale “gettone” non spetterebbe in quanto sarebbe stato retrocesso dalla stessa in favore della subagente, che quindi non potrebbe reclamare un danno per una CP_1
voce provvigionale della quale comunque non si sarebbe avvantaggiata.
La tesi non può essere condivisa.
Cont Deve evidenziarsi che We Can non avrebbe in nessun caso potuto percepire da ale voce
Part provvigionale alla cessazione del suo rapporto con neppure in caso di applicazione della clausola risolutiva espressa, e che il danno liquidato in suo favore dalla sentenza a tale titolo tiene evidentemente conto di tale circostanza e va riferito al momento della cessazione del contratto stipulato dalle parti.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento parziale da parte del Tribunale delle differenze provvigionali ad essa dovute, sostenendo che le motivazioni rese in merito sarebbero contrastanti con la normativa in materia di agenzia e con l'art. 1742 Cod. Civ.
Deve osservarsi che per la determinazione delle ore di lavoro preventivate nei forecast da parte Part di il Tribunale, discostandosi dal metodo di quantificazione indicato dal CTU, ha fatto riferimento alle ore riportate nei “report resa 2018” alla voce “obj ore” per il teleselling, confermato anche dai testi di parte attrice, nei quali non risulta quello relativo al mese di maggio 2018.
Secondo le modalità ricostruttive adottate dal CTU, per tale mese il monte ore era determinato sulla base di una media dei mesi precedenti con una differenza pari a 1937 di potenziali contratti
Part in meno conclusi da parte di per nuove attivazioni e domiciliazioni.
Il mancato guadagno per il mancato fatturato è stato determinato considerando il rapporto percentuale tra attivazioni e domiciliazioni concluse nel primo trimestre del 2018 sul totale di contratti conclusi nel primo trimestre.
Part L'appellante nel corso del rapporto aveva spontaneamente riconosciuto ad alcuni incentivi
Cont provvigionali legati a campagne commerciali di n determinati periodi, legati al raggiungimento di alcuni obiettivi.
Deve rilevarsi che la mancata conclusione dei contratti ha dato naturalmente luogo alla perdita della provvigione sugli stessi.
Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti delle parti, ha evidenziato che per poter comprendere la corretta corresponsione degli incentivi aggiuntivi relativi ai prodotti “Easy Luce e
Gas” e “Sconto Certo Luce e Gas” - incentivo di ingresso Acquisizioni New Downstream,
Canvass prodotto Easy, Incentivo residenziale On Top Teleselling Outbound - in mancanza di una specifica previsione nel contratto di sub agenzia, sarebbe stata necessaria l'allegazione e la prova delle previsioni in base alle quali le parti avevano stabilito l'erogazione di tali gettoni in favore del subagente, che non è stata fornita.
Riguardo alla corresponsione alla società appellante in determinate occasioni di una provvigione sensibilmente inferiore a quella convenuta di € 43,20, il Tribunale ha rilevato che dall'analisi del prospetto prodotto dall'appellante al doc. 9 non è stato possibile per il CTU ricostruire la ragione Part di tale corresponsione ridotta e che nel corso del giudizio non ha allegato alcuna ragione giustificativa di tale circostanza.
Non è, quindi, stato rinvenuto alcun documento idoneo a supportare le domande dell'appellante in merito alla debenza di tali incentivi, né in ordine alla provvigione inferiore a quella convenuta di
€ 43,20 che sarebbe stata corrisposta dall'appellata. Pertanto, le domande dell'appellante riferite a tali differenze contributive sono state esattamente respinte dal Tribunale, che ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori dell'onere della prova, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore e specifica motivazione in merito.
L'appello principale va, pertanto, respinto.
Part L'appellata ha proposto appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto ad la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento”; nella parte in cui ha determinato la
Part misura del “gettone di mantenimento” spettante ad nello stesso importo spettante a CP_1
Cont in virtù degli accordi contrattuali relativi al suo rapporto di agenzia con nella parte in cui, pur
Part in assenza di specifica domanda da parte di ha condannato al pagamento anche CP_1
degli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019 (data della domanda stragiudiziale) al saldo;
nella parte in cui ha liquidato in € 8.320,40, anziché in € 10.043,20 il danno da mancato guadagno di sulle mancate nuove attivazioni di contratti di CP_1
somministrazione e di domiciliazioni bancarie;
in € 4.746,46, anziché in € 27.788,29 per il danno da mancato guadagno subito da per la mancata percezione sulle mancate nuove CP_1
attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas, del “gettone di mantenimento”; in €
879,50, anziché in € 1.282,20, il danno da mancato guadagno subito da a titolo di CP_1
incidenza derivante dai predetti mancati introiti provvigionali sulle indennità di fine rapporto
Cont spettanti all'atto della cessazione del rapporto di agenzia con e sulla base delle previsioni degli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. Agenti di commercio del settore industria, espressamente richiamato a disciplinare il rapporto (cfr. docc. n. 19 e 20 primo grado appellata). Con riferimento al c.d. “gettone di mantenimento residenziale” sostiene che la mandante avrebbe dovuto versare all'appellante, in base a quanto indicato nell'All. 4, un importo variabile, legato al
Cont perdurare del rapporto contrattuale tra cliente finale e in base al Pdf (punto di fornitura individuale gas e luce per il quale viene riconosciuto) denominato gettone di mantenimento residenziale.
Tale gettone, mai versato, corrisponderebbe a € 0.40 mensili per ogni Pdf e il corrispettivo valore
Cont si desumerebbe dividendo l'importo annuo di € 4,80 riconosciuto da nella tabella CP_1
provvigionale denominata ricorrente /€/pd/anno (cfr. doc. 3 e 4 primo grado appellata).
ha eccepito che dall'allegato 4, punto 1.3 del contratto di subagenzia avrebbe dovuto CP_1
ricavarsi che tale tipo di compenso, pur indicato come astrattamente ipotizzabile, non era mai
Part stato previsto come concretamente spettante ad in quanto non era stata indicata alcuna somma dovuta a tale titolo.
In subordine, ha evidenziato che l'Allegato 4 al contratto del 1.1.2017, all'art 1.3, prevedeva un compenso per la sub agente articolato in un importo fisso e in uno variabile, appunto denominato
“gettone di mantenimento residenziale”, espressamente indicato come legato alla durata del
Cont contratto concluso con
Secondo il Tribunale il fatto che nell'allegato non fosse stato riportato l'importo dovuto a tale titolo non poteva ritenersi impeditivo del riconoscimento di tale voce, il cui ammontare poteva essere determinato sulla base di quanto percepito allo stesso titolo dall'appellata (cfr. doc. 4 primo grado appellante).
Tale conclusione sarebbe errata e immotivata nel contesto di un contratto nel quale le parti avevano determinato tutti i compensi spettanti al subagente tranne quello in questione, che nei due anni di rapporto l'appellata non aveva mai erogato all'appellante, la quale nulla aveva mai obiettato in merito prima della cessazione del rapporto. In tale situazione il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tale voce provvigionale non spettante, in concreto, alla subagente a norma del 2° comma dell'art. 1362 Cod. Civ., valorizzando il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione del loro accordo, anche in considerazione dell'articolato e corposo testo contrattuale impiegato per disciplinare i rapporti, costituente un testo standard riferito a tutte le possibili ipotesi, da adattarsi di volta in volta per regolare il rapporto con la singola subagente.
La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la volontà contrattuale delle parti in violazione dei criteri ermeneutici e senza alcuna motivazione specifica.
La doglianza non può ritenersi fondata, dovendo condividersi la tesi del Tribunale secondo la quale l'incentivo in questione era stato espressamente previsto dalle parti nell'Allegato 4, art. 1.3
punto (ii), che non era mai stato modificato e per la cui modifica le parti avevano previsto la forma scritta.
Non è condivisibile l'eccezione relativa alla tardività della domanda che l'appellante aveva svolto soltanto dopo la cessazione del rapporto, in considerazione della complessità delle indagini peritali occorse per pervenire ai calcoli operati dalla sentenza.
Con riferimento alla quantificazione del “gettone di mantenimento” in € 0,40 mensili per ogni Pdf,
non pare doversi discostare dalla motivazione della sentenza resa in base all'allegato 4 del contratto del 01.01.2017, art 1.3, che prevede un compenso per la sub agente costituito da un importo fisso e uno variabile denominato “gettone di mantenimento residenziale” legato alla durata del contratto concluso con Eni.
Corretta e logica deve ritenersi inoltre la determinazione di tale voce sulla base di quanto percepito, allo stesso titolo, da prendendo a parametro la determinazione del CTU della CP_1
durata media dei contratti sulla base dell'accordo tra le parti sul punto, considerando la data di conclusione del contratto risultante dagli inviti a fatturare (cfr. doc. 5 primo grado appellante) e assumendo quale data di cessazione quella del 31.12.2018.
Con il terzo motivo di appello incidentale l'appellata si duole della liquidazione da parte del
Tribunale degli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla data della domanda stragiudiziale dell'8.10.2019 al saldo sull'importo di € 22.287,60 liquidato a titolo di incentivi aggiuntivi mensili in mancanza di specifica domanda dell'appellante.
Anche questa censura è infondata.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono di diritto ed il giudice può attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione in caso di domanda di risarcimento integrale del danno.
Poiché gli interessi sono una componente del diritto principale azionato dall'attore derivante dal medesimo fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi in quanto nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. Sez. VI, ord. 18.02.2022 n.
5317).
L'appellata sostiene altresì che il CTU avrebbe commesso errori nella propria relazione integrativa con riferimento: al mancato percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie;
al mancato raggiungimento - per i mesi di gennaio, aprile, maggio e novembre 2018 e per il primo trimestre
Cont 2018 - della soglia mensile oltre la quale avrebbe riconosciuto un incentivo provvigionale ulteriore pari a d 1 €/pdp su tutta la produzione di quei mesi sulla in base degli accordi
Cont provvigionali in essere tra la stessa ed (cfr. doc. 4 primo grado appellante); alla CP_1 mancata percezione sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas del “gettone di mantenimento” previsto in favore di (€ 0,40 mensili/pdp) in base agli CP_1
Cont accordi provvigionali in essere con all'incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali
Cont sulle indennità di fine rapporto spettanti alla cessazione del rapporto di agenzia con sulla base delle previsioni degli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. Agenti di commercio del settore industria,
espressamente richiamato a disciplinare il medesimo rapporto (cfr. doc. n. 19 e 20 primo grado appellata).
Deve osservarsi che il Tribunale, escludendo il mese di maggio 2018 per il quale non era stata prodotta alcuna documentazione, per il periodo da aprile a settembre 2018 ha preso in considerazione le ore di lavoro preventivate e riportate nei “report resa 2018” alla voce “obj ore”
per il teleselling.
Il CTU, nel contraddittorio delle parti, aveva rilevato la mancanza del forecast del mese di maggio
2018, calcolando un valore medio basato sul quoziente delle ore teoriche di attività relative agli altri mesi (aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2018) e il numero delle mensilità.
La decisione del Tribunale di seguire tale criterio di calcolo deve ritenersi condivisibile, essendo risultata pacifica e non contestata la mancanza del predetto documento.
Sarebbe stato illogico, infatti, utilizzare il differente criterio di stima prospettato dall'appellata,
basato su presupposti privi di supporto documentale.
Le doglianze relative al mancato raggiungimento per i mesi di gennaio, aprile, maggio e
Cont novembre 2018 e per il primo trimestre 2018 della soglia mensile oltre la quale avrebbe riconosciuto un incentivo provvigionale ulteriore pari a d 1 €/pdp su tutta la produzione di quei mesi sono state espressamente rinunciate nel corso del presente giudizio.
La domanda di maggiore quantificazione sulle mancate attivazioni rispetto a quella eseguita dal
CTU, secondo un ricalcolo basato su una durata media dei contratti di fornitura con un parametro di 43,61 mesi anche per le mancate attivazioni, si pone in contrasto con il criterio basato sull'omogeneità dei valori seguito dal CTU e dal Tribunale per la determinazione della durata media dei contratti conclusi nel periodo oggetto di causa e per i contratti per i quali non era indicata la cessazione, considerando, per questi ultimi la data del 31.12.2018 di cessazione del rapporto in essere tra le parti.
Va respinta la domanda riferita al danno per mancata percezione dell'1% a titolo di indennità di
Cont risoluzione del rapporto da corrispondere al momento della cessazione del rapporto con trattandosi di indennità legata al rapporto con una società terza, che non avrebbe potuto essere valutata dal Tribunale per la determinazione di quanto spettante con riferimento al contratto intercorso tra le parti oggetto del presente giudizio.
Anche l'appello incidentale va, quindi, respinto.
Le spese del grado devono essere regolate secondo il principio unitario e dell'esito complessivo del giudizio (in base allo scaglione previsto per l'importo del decisum – Cass. Civ., Sez. II n.
3903/2016) e vanno interamente compensate tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal
30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 gli obiettivi minimi erano quelli indicati nell'allegato 4 del contratto, mentre a partire dal 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 13.03.2024
Da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Bisceglie (BT), Via Amsterdam n. 1, C.F. e P. IVA con il proc. dom. Avv. Monica P.IVA_1
Pace (C.F. - fax 06/69923645, PEC: C.F._1 ), in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 21, per procura in Email_1
calce alla citazione d'appello appellante
contro
:
in persona dell'amministratore del suo amministratore unico e Controparte_1
legale rappresentante p. t., con sede a Vigonza (PD), Via Germania n. 7/6, con il proc. dom. Avv.
Marco Berto (C.F. – fax 049.7302963 PEC C.F._2
in Padova, via L. Loredan n. 22/A, e con il patrocinio Email_2
dell'Avv. Addolorata Filosa (c.f. PEC C.F._3
per procura in calce alla comparsa di primo grado Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza N. 2310/2023 emessa dal Tribunale Civile Di Padova -
Seconda Sezione Civile – G. U. Dott. Margherita Longhi nella causa R.G. N. 3434/2020
pubblicata in data 21 novembre 2023, non notificata,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 14.04.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
In via preliminare di rito: Dichiarare inammissibile la domanda avanzata nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dall'appellata in via subordinata in quanto
Contr connotata di novità poiché avanzata e/o sollevata in primo grado. La percentuale
Parte provvigionale richiesta da (0.40 mese) per il cd “gettone di mantenimento residenziale” non
è stata MAI oggetto di contestazione, se non nella già menzionata comparsa nella quale si chiede “per la prima volta” accertarsi la minore misura dello 0.36 mese.
Nel merito Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.
2310/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova – Seconda Sezione Civile in data 15 novembre
2023 così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che il recesso esercitato dalla con Controparte_1
comunicazione del 27.12.2018 è illegittimo e privo di giusta causa per i motivi di cui sopra e per l'effetto, condannare la società appellata, in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di Euro 372.326,14 così determinata: a) Euro 89.580,39 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre accessori di legge;
b) Euro 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre accessori di legge;
2) Previa
conferma del capo di sentenza che ha accolto la domanda di nei Parte_1
limiti di Euro 22.287,60 dovuti a titolo di incentivi aggiuntivi mensili (gettone di mantenimento residenziale), accertare e dichiarare il diritto di a percepire Parte_1
l'esaustivo pagamento degli ulteriori incentivi e provvigioni maturati (incentivo una tantum e provvigioni mancanti) e per l'effetto, condannare la società appellata, in persona del l.r.p.t., al pagamento, per tali titoli, dell'ulteriore importo di Euro 29.954,79 o della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli accessori. 3) Rigettare integralmente l'appello incidentale spiegato da oiché infondato, sia in fatto che Controparte_1
in diritto. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Dichiararsi inammissibile per violazione del precetto di cui all'art. 542 c.p.c. il 3 motivo di appello (denominato “SUGLI INCENTIVI E PROVVIGIONI DOVUTE IN
Parte FAVORE DI – ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI POSTI A
FONDAMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO C.D. “ ”) proposto da CP_3 avverso la sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova. Dichiararsi Parte_1
inammissibili, in quando connotate da novità, le domande di di Parte_1
pagamento degli “accessori di legge” sulle somme capitali a vario titolo richieste.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ED INCIDENTALE
1) Rigettarsi in ogni caso tutti i motivi d'appello proposti da avverso la Parte_1
sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova, perché destituiti di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
2) In parziale riforma della sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova: a) accertarsi e dichiararsi che non aveva diritto al pagamento della voce provvigionale Parte_1
denominata “gettone di mantenimento residenziale” e, quindi, rigettarsi ogni domanda dalla stessa formulata a tale titolo;
b) Accertati gli inadempimenti contrattuali posti in essere da
[...]
così come meglio illustrati negli scritti difensivi dimessi nell'interesse di Parte_1 [...]
condannarsi la stessa risarcimento dei danni Controparte_1 Parte_2
conseguentemente patiti e patendi per i titoli dianzi indicati e, quindi, al pagamento in favore di della somma di € 39.113,69, di cui € 10.043,20 per danno da mancato Controparte_1
percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni (di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie) e pari al 10% dei mancati introiti provvigionali, € 27.788,29 per danno da mancata percezione, sempre sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas del “gettone di mantenimento” ed € 1.282,20 per danno per incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali di cui sopra sulle indennità di fine rapporto spettanti all'atto della
Cont cessazione del rapporto di agenzia con
IN VIA SUBORDINATA Ferme le richieste formulate in via principale sub 1), 2.b), nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di riforma della sentenza di 1° grado nella parte in cui ha ritenuto spettante ad la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento Parte_1
residenziale”, sempre in parziale riforma della sentenza n. 2310/2023 del Tribunale di Padova determinarsi in € 0,36/mese la misura della medesima voce provigionale e, quindi, in complessivi
€ 21.732,84 gli importi dovuti a tale titolo da ad Controparte_1 Parte_1
importo dovuto senza interessi legali, in quanto non richiesti.
[...]
IN OGNI CASO Con piena vittoria di spese anche forfettarie e competenze professionali del 2°
grado di giudizio e con rifusione del contributo unificato versato all'atto della costituzione in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2310/2023 pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 3434/2020 promossa dalla società nei Parte_1
confronti della società con citazione notificata il 16.06.2020 – con la Controparte_1
quale conveniva in giudizio chiedendo accertarsi Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del recesso dal contratto di agenzia dalla stessa esercitato con comunicazione del
27.12.2018 e la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 372.326,14, di cui €
89.580,39 a titolo indennità di mancato preavviso, € 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751
Cod. Civ. e in ogni caso, il proprio diritto a percepire il pagamento di tutte le provvigioni maturate e delle relative indennità aggiuntive e la condanna della convenuta al pagamento, per tali titoli,
della ulteriore somma di € 52.242,39, di cui € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili e €
29.954,79 a titolo di incentivi aggiuntivi una tantum e provvigioni mancanti, oltre al pagamento delle spese, nella quale si costituiva la convenuta chiedendo accertarsi Controparte_1
che il contratto di subagenzia con si era risolto per una giusta causa di Parte_3
recesso ex art. 2119 Cod. Civ., come da sua comunicazione del 27.12.2018, il rigetto di tutte le domande formulate da e in via riconvenzionale la condanna della stessa al Parte_1
risarcimento dei danni e al pagamento di indennità non riconosciute in primo grado per la somma di € 107.500,00, o di diversa somma da accertarsi in giudizio, oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo – dichiarava la legittimità del recesso dal contratto di sub agenzia del 01.01.2017 esercitato da per sussistenza di Controparte_1
giusta causa;
accoglieva parzialmente la domanda proposta da relativa al Parte_1
mancato pagamento degli incentivi e condannava al pagamento in Controparte_1
favore dell'attrice dell'importo di € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019 al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condannava Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €
[...]
14.855,70 oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dal
30.9.2020 al saldo;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti all'esito di un'istruttoria con l'acquisizione di prove testimoniali e di CTU – ha proposto appello la società Parte_1
censurandola per i seguenti motivi:
[...]
1) illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso esercitato da
[...]
– violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 Cod. Civ., 8, 13 e all. 4 del contratto di CP_1
subagenzia;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1742 Cod. Civ. – errata valutazione della domanda riconvenzionale avversaria;
Part 3) errata valutazione degli incentivi e delle provvigioni dovute a – errata valutazione degli elementi probatori posti a fondamento del diritto a percepire l'incentivo c.d. “una tantum”.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa del 12.06.2024 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., del III° motivo d'appello e delle domande di di pagamento degli “accessori di legge” sulle Parte_1
somme capitali a vario titolo richieste, in quanto domande nuove.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e in via incidentale ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto di al pagamento del “gettone di mantenimento Parte_1
residenziale” e, quindi, il rigetto della relativa domanda e la condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore per complessivi € 39.113,69, di cui € 10.043,20 per danno da mancato percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie, pari al 10% dei mancati introiti provvigionali, di € 27.788,29 per danno da mancata percezione, sempre sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas, del “gettone di mantenimento” e di € 1.282,20 per danno per incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali di cui sopra sulle indennità di fine rapporto spettanti all'atto della
Cont cessazione del rapporto di agenzia con
In via subordinata, in caso di riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento residenziale”, ha chiesto determinarsi in €
0,36 al mese la misura della medesima e, quindi, in complessivi € 21.732,84 gli importi dovuti a tale titolo da senza interessi legali, in quanto non richiesti. Controparte_1
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
03.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 16.06.2020, la società
[...]
evocava in giudizio la società chiedendo dichiararsi Parte_1 Controparte_1
l'illegittimità del recesso dal contratto di sub agenzia dalla stessa esercitato nei suoi confronti con comunicazione del 27.12.2018 anche per assenza di giusta causa e la sua condanna al pagamento della somma complessiva di € 372.326,14 a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità ex art 1751 Cod. Civ. e al corretto pagamento delle indennità aggiuntive e delle provvigioni maturate per complessivi € 52.242,39.
Esponeva che era agente di e svolgeva tale attività per il Controparte_1 Parte_4
tramite di sub agenti.
Con contratto di subagenzia decorrente dal 1.11.2016 con termine finale al 31.10.2017
[...] Part aveva conferito mandato ad per la promozione e la conclusione di contratti Controparte_1
di somministrazione di energia elettrica e gas secondo le modalità operative e le caratteristiche stabilite dalla committente (cfr. doc. 2 primo grado appellante). Parte_4
In data 01.01.2017 le parti avevano stipulato un nuovo contratto di sub agenzia a tempo indeterminato per la conclusione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi resi da
Cont con importo delle provvigioni indicato nell'allegato 4 e in aggiunta la convenuta, per prodotti con descrizione “easy”, “sconto certo” e “spettabile partner”, aveva inserito e pagato un incentivo di € 4,50 indicando le voci “incentivo di ingresso acquisizioni new downstream”, “canvass prodotto Easy/cancello NDS Acquisizioni/Cambio prodotto” e “incentivo residenziale on top teleselling outbound” (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
In aggiunta a quanto previsto nell'allegato 4 del contratto, le parti avevano previsto un compenso di € 43,20 anziché € 43 per la conclusione dei nuovi contratti residenziali e di € 28.80 anziché di
€ 28,50 per il compenso domiciliazioni.
Part Per lo svolgimento dell'attività utilizzava liste di contatti girate dalla convenuta su elenchi
Cont forniti da che venivano distribuite tra i subagenti in base alla previsione di ore di lavoro preventivamente concordate (c.d. forecast ore).
Part doveva comunicare mensilmente a la programmazione della propria attività CP_1
(forecast) indicando il numero complessivo di ore che avrebbe dedicato alla promozione della
Cont conclusione dei contratti in favore di ed i risultati attesi dalla propria attività in termini di
“resa”, ossia il numero di proposte contrattuali raccolte per le ore di attività (cfr. doc. 6 primo grado appellante).
Sosteneva che We Can era solita inoltrare liste a scarsa possibilità di redditività e aventi una produttività inferiore al “forecast ore” originariamente preventivato.
Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa attivabile dalla mandante nel caso in cui il sub agente si fosse reso inadempiente all'obbligo di raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione previsti nell'allegato 4 (cfr. doc. 3 art. 8 primo grado appellante).
Con missiva del 27.12.2018 aveva comunicato la volontà di avvalersi della Controparte_1
Part clausola risolutiva espressa a causa della violazione da parte di per due trimestri consecutivi, da aprile a novembre 2018, degli obbiettivi minimi di produzione (cfr. doc. 7 primo grado appellante).
Part Secondo tale comunicazione si basava su dati errati e su obiettivi diversi e maggiori di quelli indicati nell'allegato 4; sosteneva di aver sempre rispettato gli obiettivi previsti ad eccezione dell'ultimo trimestre 2018, per cui il recesso era illegittimo in quanto basato su obiettivi minimi difformi da quelli previsti nell'allegato 4 e senza che fosse intervenuta tra le parti alcuna modifica unilaterale.
Rilevava che la convenuta non aveva corrisposto il “gettone di mantenimento residenziale” per
6.159 contratti, né l'incentivo “una tantum” pari ad € 4,50 per i prodotti “Easy Luce e Gas” e
“Sconto Certo Luce e Gas” per complessivi 3.070 contratti ed inoltre che in diverse occasioni era stata corrisposta una provvigione inferiore a quella convenuta di € 43,20.
Cont Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e Controparte_1
l'accertamento della legittimità del recesso esercitato.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per €
107.500,00.
Deduceva che con il contratto di sub agenzia concluso nel 2017 le parti avevano concordato che l'attività di raccolta delle proposte presso i potenziali clienti si sarebbe svolta solo nei confronti dei nominativi inclusi nelle liste fornite da Eni Gas e Luce s.p.a.
L'art. 8 del contratto consentiva la modifica degli obiettivi minimi in accordo tra le parti e nell'anno Part le parti avevano convenuto che gli obiettivi minimi sarebbero stati quelli individuati da di mese in mese.
Part Per lo svolgimento dell'attività disponeva di liste contatti che le venivano inviate da CP_1
Cont su elenchi forniti da che venivano distribuite tra i subagenti in base alla previsione di ore di lavoro preventivamente concordate (c.d. forecast ore).
Le comunicazioni di tali previsioni erano necessarie per programmare l'attività da svolgere e per formare le liste con i clienti da contattare. Da aprile 2018 l'attività di produzione e di vendita
Part Contr affidata ad aveva cominciato a registrare un deficit rispetto agli impegni assunti, per cui aveva subito numerosi richiami da parte di
[...] Parte_4
Part Il recesso doveva considerarsi legittimo in quanto aveva dedicato all'attività di promozione delle vendite una diligenza non corrispondente a quella richiesta, come più volte contestatole (cfr.
docc. 8 e 9 primo grado appellata), per cui non erano dovute le indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto ex art 1751 Cod. Civ.
Con riferimento alle differenze provvigionali asseritamente non corrisposte, ai sensi dell'art 12 del contratto le osservazioni avrebbero dovuto essere presentate dall'agente, a pena di decadenza,
entro 5 giorni dalla data di ricezione del conto provvigioni.
Part La condotta di aveva causato la produzione di un minor fatturato provvigionale nei confronti
Cont di essendo mancata l'attivazione di 3500 nuovi contratti, con conseguente danno da mancato guadagno in capo a sia per il minor fatturato per l'anno 2018, sia per le minori CP_1
indennità che la stessa aveva maturato al momento della conclusione del proprio rapporto con
Parte_4
Istruita la causa con l'acquisizione di prove per testi e di CTU contabile, poi integrata, con la sentenza impugnata il Tribunale accertava la legittimità del recesso comunicato da
[...]
Part
ad per la sussistenza di giusta causa, escludendo l'applicabilità della clausola CP_1 risolutiva espressa contenuta nel contratto;
respingeva le domande dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di fine rapporto ex art 1751 Cod.
Civ. e, dissentendo dalle conclusioni del CTU, accoglieva parzialmente la domanda di condanna di al pagamento degli incentivi e delle provvigioni mancanti, condannandola Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice di € 22.287,60 a titolo di incentivi aggiuntivi mensili oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019, ossia dalla data della domanda stragiudiziale al saldo.
Accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e condannava l'attrice al pagamento in favore stessa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 14.855,70 oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dal 30.09.2020 al saldo.
Così illustrati i fatti, l'appello principale si profila infondato.
Part Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver correttamente riconosciuto che i “forecast ore” consistevano in mere previsioni di attività e non in obiettivi da raggiungere e che non costituivano documenti idonei a modificare il contratto di subagenzia o gli obiettivi in esso contenuti, ha ritenuto comunque legittimo il recesso esercitato da per la presunta sussistenza di una giusta causa imputabile al subagente, pur CP_1
correttamente ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della clausola risolutiva espressa invocata dall'appellata/appellante incidentale.
Tale ricostruzione sarebbe illogica, contraddittoria e viziata in quanto il Tribunale, malgrado la corretta attribuzione ai “forecast orari” del valore di mere previsioni prospettiche riguardanti le ore
Part di lavoro che riteneva di impiegare su una determinata campagna e i contratti che ipotizzava
Part di poter concludere, ha poi ritenuto non diligente l'operato di in quanto discostatosi dalle previsioni dei forecast ore, senza considerare che la previsione di determinate ore di attività
avrebbe potuto subire successive variazioni per fattori non imputabili al subagente. In realtà, gli unici obiettivi di lavoro che le parti avevano pattiziamente convenuto erano quelli indicati nell'Allegato 4 del contratto di subagenzia (cfr. doc. 3 primo grado appellante), per cui il
Tribunale nel valutare la diligenza del subagente e la sussistenza dell'inadempimento idoneo a legittimare un recesso per giusta causa, avrebbe dovuto soltanto verificare se l'appellante avesse o meno raggiunto i dati numerici valorizzati nella disciplina del rapporto contrattuale, che non facevano riferimento ai “forecast” quali elementi di valutazione vincolanti nell'espletamento delle attività.
Gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia prevedevano inoltre una clausola risolutiva espressa esclusivamente per l'ipotesi di “mancato raggiungimento, per due trimestri consecutivi anche solo di due degli obiettivi minimi indicati nell'Allegato 4”, e tale situazione non si era verificata.
Nel caso in cui la preponente non avesse ritenuto soddisfacente la produzione e l'operato dell'agente avrebbe dovuto recedere dal rapporto contrattuale secondo le modalità ordinarie,
concedendo il periodo di preavviso e pagando le relative indennità di fine rapporto.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la natura non vincolante e solo probabilistica dei c.d.
“forecast”, la durata pluriannuale del contratto di subagenzia, l'ingente produzione realizzata dal subagente nel corso del rapporto, e l'incidenza minima che la stimata e non realizzata produzione aveva avuto sui contratti di fornitura regolarmente conclusi.
Il CTU aveva evidenziato l'irrisorietà del presunto mancato guadagno lamentato da in CP_1
relazione a quanto preventivato con i forecast ore rispetto all'ingente produzione eseguita dall'appellante nel corso del rapporto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza di giusta causa nell'intimato recesso.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellata avrebbe dovuto provare che la discrepanza tra le ore indicate nei forecast e quelle effettivamente lavorate dall'appellante dovesse imputarsi ad una grave violazione e alla mancata diligenza del subagente, ma tale circostanza non era stata provata ed era stata smentita dal notevole incremento della produzione
Part e del fatturato derivato dall'operatività di
La comunicazione con la quale aveva risolto il rapporto (cfr. doc. 7 primo grado CP_1
appellante) richiamava gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia e l'operatività della clausola risolutiva e riportava in allegato la tabella di cui al doc. 7 per comprovare la presunta violazione,
per due trimestri consecutivi, degli obiettivi minimi di produzione, facendo valere l'operatività della clausola risolutiva espressa al contratto di subagenzia.
La legittimità del recesso avrebbe dovuto essere valutata unicamente in base alla sussistenza o meno dei presupposti posti a fondamento della clausola risolutiva espressa in base al principio della contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento del recesso esercitato dalla preponente e della preclusione riguardante fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli contestati.
Conseguentemente sarebbe errato il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e di fine rapporto ai sensi dell'art 1751 comma secondo Cod. Civ.,
Part avendo la CTU espletata in primo grado confermato l'ingente produzione realizzata da e il permanere dei sostanziali vantaggi in capo a posta la durata media di almeno 4,47 anni CP_1
dei contratti conclusi dall'attrice.
L'appellata avrebbe dovuto, quindi, essere condannata a pagare la complessiva somma di €
372.326,14 di cui € 89.580,39 dovuti a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 282.745,75 a titolo di indennità ex art. 1751 Cod. Civ.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha chiarito che dalla documentazione in atti e all'esito dell'attività istruttoria è emerso che con il contratto di sub agenzia del 01.01.2017 in qualità di agente di CP_1 Parte_4
Part conferiva a l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas (cfr. doc. 2 primo grado appellata), prevedendo gli obiettivi minimi indicati nell'allegato 4, il cui mancato raggiungimento per due trimestri consecutivi, anche solo di due di essi, ai sensi dell'art. 8 del contratto, avrebbe consentito a di ritenerlo risolto CP_1
anticipatamente (cfr. doc. 1 art 13.2 lettera i) in forza della clausola risolutiva espressa.
Ai sensi dell'art. 8 gli obiettivi potevano essere oggetto di modifica su accordo delle parti, per la quale l'art. 21 stabiliva la necessità della forma scritta.
Part Mensilmente provvedeva a inviare a i c.d “forecast ore”, ovvero prospetti con CP_1
riportate le ore di attività che presumeva di dedicare alle compagne commerciali dei prodotti (cfr doc. 6 primo grado appellante e teste ud. 27.04.2022) e sulla base delle previsioni Tes_1
Part inviate operava un raffronto tra i dati delle previsioni e quelli di consuntivo forniti da CP_1
con il numero delle ore effettivamente lavorate e il numero di contratti conclusi (cfr. doc. 28 primo grado appellata) e provvedeva all'organizzazione del lavoro e alla distribuzione delle liste dei clienti fornite da Parte_4
Nella comunicazione di recesso dal contratto si era avvalsa della clausola risolutiva CP_1
espressa utilizzando come dati di raffronto gli obiettivi minimi da raggiungere e il numero di
Part contratti indicati da nei “forecast ore” inviati mensilmente, contestando il mancato raggiungimento degli obiettivi per due trimestri consecutivi, secondo i dati indicati nell'allegato 4.
L'appellante sostiene che poiché nella comunicazione di recesso l'inadempimento era stato motivato con il mancato raggiungimento per due trimestri consecutivi di obiettivi stabiliti nella clausola risolutiva espressa, tale motivazione non poteva essere oggetto di riqualificazione in sede giudiziale, non potendo il Tribunale individuare una giusta causa di risoluzione diversa da quella con la quale la parte aveva motivato il recesso e l'applicazione della clausola risolutiva espressa.
La tesi non convince.
La sentenza impugnata ha esattamente sottolineato che anche nell'ipotesi in cui i forecast ore, secondo la tesi dell'appellante, avessero dovuto qualificarsi come mere previsioni di lavoro a carattere non vincolante, essi rispondevano comunque all'esigenza di pianificazione dell'attività
lavorativa della sub agente, per cui lo svolgimento di un numero assai inferiore di ore rispetto a quelle preventivate doveva valutarsi come tempo sottratto all'attività di promozione dei contratti di quindi come esecuzione poco diligente degli obblighi nascenti dal contratto di sub Parte_4
agenzia, indipendentemente dalla circostanza che il numero di contratti conclusi rispettasse limite minimo previsto.
Deve osservarsi che la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751,
comma 2 Cod. Civ. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Come ha evidenziato il Tribunale, la formulazione della norma citata rievoca la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 Cod. Civ. relativa al rapporto di lavoro subordinato, per cui la giurisprudenza ha stabilito che tale norma deve trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia. Tuttavia, nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato in ragione della maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia è sufficiente un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass.
6915/2021), ossia che ai fini della legittimità del recesso del preponente è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata (cfr. Cass. n. 23331/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la comunicazione di recesso non è vincolante per il giudice in termini di motivazione specifica e che la giusta causa di recesso può essere individuata anche in base ai fatti e alle circostanze dimostrate in giudizio, anche se diverse da quelle inizialmente comunicate, per cui il giudice deve valutare la prova della giusta causa in base a quanto provato dalle parti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 15.04.2021 n. 10028, ha inoltre chiarito che nell'accertamento della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia il preponente non deve fare riferimento fin dal momento della comunicazione del recesso a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche “aliunde”, purché gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente e gli fossero stati contestati.
Precedentemente alla comunicazione di recesso (cfr. doc. 7 primo grado appelalta), CP_1
Part aveva contestato ad gli inadempimenti relativi alla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei c. d. “forecast ore” (cfr. docc. 8 e 9 primo grado appellata) e la stessa appellante ha confermato che la distribuzione delle liste con i clienti da contattare veniva effettuata in base al numero delle ore di attività da svolgere, ossia ai cc. dd. forecast ore.
E' risultato provato che la programmazione dell'attività mediante i forecast che indicavano il
Part numero complessivo di ore che avrebbe dedicato all'attività di promozione della conclusione
Cont Cont dei contratti in favore di serviva a e a per programmare a loro volta l'attività da CP_1
Cont svolgere e le iniziative commerciali da assumere, in quanto redisponeva e inviava a CP_1
gli elenchi dei soggetti da contattare, cc.dd. “liste”, per prevedere gli obiettivi da raggiungere, per individuare trattamenti premiali e per incentivare l'attività promozionale con riferimento a determinati prodotti o servizi.
La tesi dell'appellante secondo la quale sarebbe errata la valorizzazione da parte del Tribunale
dei dati dei forecast ai fini della valutazione dell'inadempimento, in quanto la previsione di determinate ore di attività avrebbe potuto subire successive variazioni per fattori non imputabili al subagente, è stata esattamente disattesa dal Tribunale in considerazione della mancata indicazione e della mancata prova da parte dell'appellante delle ragioni per le quali aveva effettivamente svolto una minore attività rispetto a quella programmata, che è risultato avere avuto ripercussioni “sulla complessiva dimensione economica del contratto”. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che dalla tabella prodotta al doc. 7 dell'appellata - non specificamente contestata dall'appellante ed “elaborata sulla base del raffronto tra i dati di previsione e quelli di effettiva attività forniti dalla stessa attrice – si evince una discrepanza tra ore preventivate per l'attività di promozione vendite e quelle effettivamente svolte, pari anche al 45%
in meno a partire da aprile 2018. In particolare, si individua una differenza superiore al 40% per i mesi di aprile, giugno e novembre 2018, oltre il 30% per i mesi di maggio, luglio e ottobre 2018, e solo per i mesi di agosto e settembre inferiore al 30%. Tali percentuali non possono ritenersi irrisorie, considerato, oltre alla loro entità, anche il fatto che riguardano un numero considerevole di mesi (ossia da aprile a novembre 2018).
L'appellante sostiene inoltre che gli unici obiettivi di lavoro stabiliti dalle parti avrebbero dovuto ricavarsi dall'Allegato 4 del contratto di subagenzia, per cui il Tribunale avrebbe dovuto soltanto verificare se l'appellante avesse o meno raggiunto tali obiettivi, non contenendo gli accordi alcun richiamo ai forecast quale elemento di valutazione e prevedendo gli artt. 8 e 13 del contratto di subagenzia una clausola risolutiva espressa operante esclusivamente in caso di mancato raggiungimento, per due trimestri consecutivi anche solo di due degli obiettivi minimi indicati nell'Allegato 4.
Neppure i detti rilievi sono condivisibili.
La previsione nel contratto della clausola risolutiva espressa collegata al raggiungimento di un determinato obiettivo non elude, alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato,
l'obbligo dell'agente (e del sub agente) di agire con la specifica diligenza richiesta per l'attività
dedotta in contratto, secondo correttezza e buona fede.
Avendo il Tribunale rilevato che i forecast “rispondevano alla funzione di pianificazione dell'attività
lavorativa”, l'inosservanza di essi costituiva, in concreto, una sottrazione di tempo all'attività di promozione dei contratti di “… a prescindere dal fatto che il numero di contratti conclusi Parte_4
rispettava il limite minimo previsto da contratto”. Cont Ciò in quanto sulla base della programmazione contenuta nei forecast We comunicava ad
Cont li obiettivi di periodo, per cui i danni derivanti dall'inosservanza di essi andavano ad incidere non soltanto sul numero dei contratti conclusi ma anche sull'attività programmata da CP_1
Part facendo affidamento sull'esatto adempimento di
Visti i richiami di (cfr. docc. 8 e 9 primo grado appellata) precedenti alla Parte_5
comunicazione di recesso dal contratto (cfr. doc. 7 primo grado appellante), il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'inadempimento della società appellante e la sussistenza di una giusta causa di recesso per la scarsa diligenza della sub agente, non avendo l'appellante negato di non avere rispettato nell'ultimo trimestre gli obiettivi minimi inizialmente indicati in contratto di subagenzia concludendo 348 contratti a fronte delle iniziali previsioni di 450.
La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità della risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita contenuti nel contratto,
non rilevando né il comportamento dell'azienda, che aveva tollerato il mancato raggiungimento degli obiettivi per altri agenti, né la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, evidenziata solo dopo la cessazione del rapporto e mai contestata nel corso dello stesso (cfr. Cass. civ., Sent.
15.04.2021 n. 10026).
Sulla base dei dati acquisiti dal C.T.U. il Tribunale ha anche correttamente valutato le perdite di contrattazioni e di fatturato a carico di i cui effetti si erano ripercossi sulla posizione di CP_1
Cont
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione anche del principio secondo il quale il giudice, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, deve comunque procedere ad una valutazione della gravità dell'inadempimento, potendo ritenere idoneo a legittimare un recesso senza preavviso un inadempimento che integri una giusta causa e che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (cfr. Cass. 18.05.2011 n. 10934). Con riferimento alle censure riferite alla corretta ripartizione dell'onere probatorio deve osservarsi che sul tema la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6008 del 17.04.2012, ha stabilito che: “In
tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai
sensi dell'art. 1751, comma secondo, c.c., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata
all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga
contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo,
riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della
contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato
ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello
stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere
conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche
del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da
rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o
disponibilità dei mezzi di prova”.
La prova della giusta causa può essere fornita con vari mezzi, ossia con documenti,
testimonianze, e altre prove acquisite al processo.
Part Avendo il Tribunale ritenuto provato da l'inadempimento contrattuale di sulla base CP_1
della documentazione e dell'istruttoria del giudizio e sulla base dei dati indicati dal CTU in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi contestato dall'appellata (cfr. doc. 7 e 8 primo grado appellata), la società appellante avrebbe dovuto provare che le discrepanze evidenziate non potevano essere addebitate a sua responsabilità e non limitarsi al rilievo dell'inoperatività
della clausola risolutiva espressa.
La contestazione secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto valutare la legittimità del recesso operato da soltanto con riferimento alla “sussistenza dei presupposti specificamente CP_1 indicati nella clausola risolutiva espressa” va disattesa, avendo l'appellata allegato alla comunicazione di recesso la tabella di cui al doc. 7, nella quale è riportato il confronto tra il numero di contratti preventivati e i contratti effettivamente realizzati e tra il numero delle ore preventivate e quelle effettivamente lavorate, con le percentuali di differenza, posti a fondamento della legittimità del recesso. Tali dati, sui quali l'appellata ha fondato la giusta causa del recesso,
sono riferiti all'attività svolta (o non svolta), che il Tribunale ha correttamente valorizzato precisando che: “…Non sono quindi stati dedotti fatti ulteriori o diversi (come sarebbe stato, ad esempio, se fosse stata dedotta la sussistenza di una giusta causa di recesso per violazione del diritto di esclusiva) essendo questi già riportati nella tabella allegata alla comunicazione”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'accoglimento da parte del Tribunale della domanda riconvenzionale risarcitoria per il mancato guadagno svolta dall'appellata in relazione ai minori risultati derivati dall'attività svolta dall'appellante, non corrispondente agli impegni che si era assunta.
Sostiene che l'attività dell'agente (o del sub agente) consiste nell'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto della mandante senza essere tenuto a garantire al preponente un determinato risultato positivo e uno specifico fatturato, per cui il mancato raggiungimento di tali obiettivi non sarebbe addebitabile all'agente.
Sostiene l'erroneità e l'illogicità dell'impugnata sentenza per avere riconosciuto alla convenuta il risarcimento del danno conseguente all'impiego di un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quelle preventivate dall'attrice nei “forecast”, per aver generato un numero di nuove attivazioni e di contratti minore (n. 102 nel periodo ottobre – dicembre 2018) rispetto a quello che avrebbe prodotto se avesse lavorato per tutte le ore stimate e, chiedendone la riforma, chiede anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'appellata.
La doglianza muove dall'errata prospettazione dei principi affermati dalla sentenza impugnata, in base ai quali il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dell'odierna appellata proprio in ragione dell'accertamento della sussistenza giusta causa di recesso da parte della stessa correlata all'inadempimento dell'appellante e alle ripercussioni economiche derivate da tale inadempimento, indipendentemente dagli obiettivi previsti nel contratto.
Avendo il Tribunale accertato che l'appellante aveva dedicato all'attività di promozione e alla conclusione dei contratti con un tempo inferiore a quello preventivato con i forecast ore, Parte_4
ha esattamente addebitato alla stessa le conseguenze dannose del suo inadempimento,
consistenti nel danno emergente e nel lucro cessante derivati da tale sua condotta, che il
Tribunale ha determinato sulla base delle risultanze delle indagini peritali acquisite al giudizio.
Ugualmente dicasi per il riconoscimento in favore di del diritto al c.d. gettone di CP_1
mantenimento, che si riferisce al numero di contratti che la stessa avrebbe potuto concludere rispettando le previsioni dei forecast e che invece non ha concluso per averle disattese.
Secondo l'appellante tale “gettone” non spetterebbe in quanto sarebbe stato retrocesso dalla stessa in favore della subagente, che quindi non potrebbe reclamare un danno per una CP_1
voce provvigionale della quale comunque non si sarebbe avvantaggiata.
La tesi non può essere condivisa.
Cont Deve evidenziarsi che We Can non avrebbe in nessun caso potuto percepire da ale voce
Part provvigionale alla cessazione del suo rapporto con neppure in caso di applicazione della clausola risolutiva espressa, e che il danno liquidato in suo favore dalla sentenza a tale titolo tiene evidentemente conto di tale circostanza e va riferito al momento della cessazione del contratto stipulato dalle parti.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento parziale da parte del Tribunale delle differenze provvigionali ad essa dovute, sostenendo che le motivazioni rese in merito sarebbero contrastanti con la normativa in materia di agenzia e con l'art. 1742 Cod. Civ.
Deve osservarsi che per la determinazione delle ore di lavoro preventivate nei forecast da parte Part di il Tribunale, discostandosi dal metodo di quantificazione indicato dal CTU, ha fatto riferimento alle ore riportate nei “report resa 2018” alla voce “obj ore” per il teleselling, confermato anche dai testi di parte attrice, nei quali non risulta quello relativo al mese di maggio 2018.
Secondo le modalità ricostruttive adottate dal CTU, per tale mese il monte ore era determinato sulla base di una media dei mesi precedenti con una differenza pari a 1937 di potenziali contratti
Part in meno conclusi da parte di per nuove attivazioni e domiciliazioni.
Il mancato guadagno per il mancato fatturato è stato determinato considerando il rapporto percentuale tra attivazioni e domiciliazioni concluse nel primo trimestre del 2018 sul totale di contratti conclusi nel primo trimestre.
Part L'appellante nel corso del rapporto aveva spontaneamente riconosciuto ad alcuni incentivi
Cont provvigionali legati a campagne commerciali di n determinati periodi, legati al raggiungimento di alcuni obiettivi.
Deve rilevarsi che la mancata conclusione dei contratti ha dato naturalmente luogo alla perdita della provvigione sugli stessi.
Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti delle parti, ha evidenziato che per poter comprendere la corretta corresponsione degli incentivi aggiuntivi relativi ai prodotti “Easy Luce e
Gas” e “Sconto Certo Luce e Gas” - incentivo di ingresso Acquisizioni New Downstream,
Canvass prodotto Easy, Incentivo residenziale On Top Teleselling Outbound - in mancanza di una specifica previsione nel contratto di sub agenzia, sarebbe stata necessaria l'allegazione e la prova delle previsioni in base alle quali le parti avevano stabilito l'erogazione di tali gettoni in favore del subagente, che non è stata fornita.
Riguardo alla corresponsione alla società appellante in determinate occasioni di una provvigione sensibilmente inferiore a quella convenuta di € 43,20, il Tribunale ha rilevato che dall'analisi del prospetto prodotto dall'appellante al doc. 9 non è stato possibile per il CTU ricostruire la ragione Part di tale corresponsione ridotta e che nel corso del giudizio non ha allegato alcuna ragione giustificativa di tale circostanza.
Non è, quindi, stato rinvenuto alcun documento idoneo a supportare le domande dell'appellante in merito alla debenza di tali incentivi, né in ordine alla provvigione inferiore a quella convenuta di
€ 43,20 che sarebbe stata corrisposta dall'appellata. Pertanto, le domande dell'appellante riferite a tali differenze contributive sono state esattamente respinte dal Tribunale, che ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori dell'onere della prova, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore e specifica motivazione in merito.
L'appello principale va, pertanto, respinto.
Part L'appellata ha proposto appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto ad la voce provvigionale denominata “gettone di mantenimento”; nella parte in cui ha determinato la
Part misura del “gettone di mantenimento” spettante ad nello stesso importo spettante a CP_1
Cont in virtù degli accordi contrattuali relativi al suo rapporto di agenzia con nella parte in cui, pur
Part in assenza di specifica domanda da parte di ha condannato al pagamento anche CP_1
degli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dall'8.10.2019 (data della domanda stragiudiziale) al saldo;
nella parte in cui ha liquidato in € 8.320,40, anziché in € 10.043,20 il danno da mancato guadagno di sulle mancate nuove attivazioni di contratti di CP_1
somministrazione e di domiciliazioni bancarie;
in € 4.746,46, anziché in € 27.788,29 per il danno da mancato guadagno subito da per la mancata percezione sulle mancate nuove CP_1
attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas, del “gettone di mantenimento”; in €
879,50, anziché in € 1.282,20, il danno da mancato guadagno subito da a titolo di CP_1
incidenza derivante dai predetti mancati introiti provvigionali sulle indennità di fine rapporto
Cont spettanti all'atto della cessazione del rapporto di agenzia con e sulla base delle previsioni degli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. Agenti di commercio del settore industria, espressamente richiamato a disciplinare il rapporto (cfr. docc. n. 19 e 20 primo grado appellata). Con riferimento al c.d. “gettone di mantenimento residenziale” sostiene che la mandante avrebbe dovuto versare all'appellante, in base a quanto indicato nell'All. 4, un importo variabile, legato al
Cont perdurare del rapporto contrattuale tra cliente finale e in base al Pdf (punto di fornitura individuale gas e luce per il quale viene riconosciuto) denominato gettone di mantenimento residenziale.
Tale gettone, mai versato, corrisponderebbe a € 0.40 mensili per ogni Pdf e il corrispettivo valore
Cont si desumerebbe dividendo l'importo annuo di € 4,80 riconosciuto da nella tabella CP_1
provvigionale denominata ricorrente /€/pd/anno (cfr. doc. 3 e 4 primo grado appellata).
ha eccepito che dall'allegato 4, punto 1.3 del contratto di subagenzia avrebbe dovuto CP_1
ricavarsi che tale tipo di compenso, pur indicato come astrattamente ipotizzabile, non era mai
Part stato previsto come concretamente spettante ad in quanto non era stata indicata alcuna somma dovuta a tale titolo.
In subordine, ha evidenziato che l'Allegato 4 al contratto del 1.1.2017, all'art 1.3, prevedeva un compenso per la sub agente articolato in un importo fisso e in uno variabile, appunto denominato
“gettone di mantenimento residenziale”, espressamente indicato come legato alla durata del
Cont contratto concluso con
Secondo il Tribunale il fatto che nell'allegato non fosse stato riportato l'importo dovuto a tale titolo non poteva ritenersi impeditivo del riconoscimento di tale voce, il cui ammontare poteva essere determinato sulla base di quanto percepito allo stesso titolo dall'appellata (cfr. doc. 4 primo grado appellante).
Tale conclusione sarebbe errata e immotivata nel contesto di un contratto nel quale le parti avevano determinato tutti i compensi spettanti al subagente tranne quello in questione, che nei due anni di rapporto l'appellata non aveva mai erogato all'appellante, la quale nulla aveva mai obiettato in merito prima della cessazione del rapporto. In tale situazione il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tale voce provvigionale non spettante, in concreto, alla subagente a norma del 2° comma dell'art. 1362 Cod. Civ., valorizzando il comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione del loro accordo, anche in considerazione dell'articolato e corposo testo contrattuale impiegato per disciplinare i rapporti, costituente un testo standard riferito a tutte le possibili ipotesi, da adattarsi di volta in volta per regolare il rapporto con la singola subagente.
La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la volontà contrattuale delle parti in violazione dei criteri ermeneutici e senza alcuna motivazione specifica.
La doglianza non può ritenersi fondata, dovendo condividersi la tesi del Tribunale secondo la quale l'incentivo in questione era stato espressamente previsto dalle parti nell'Allegato 4, art. 1.3
punto (ii), che non era mai stato modificato e per la cui modifica le parti avevano previsto la forma scritta.
Non è condivisibile l'eccezione relativa alla tardività della domanda che l'appellante aveva svolto soltanto dopo la cessazione del rapporto, in considerazione della complessità delle indagini peritali occorse per pervenire ai calcoli operati dalla sentenza.
Con riferimento alla quantificazione del “gettone di mantenimento” in € 0,40 mensili per ogni Pdf,
non pare doversi discostare dalla motivazione della sentenza resa in base all'allegato 4 del contratto del 01.01.2017, art 1.3, che prevede un compenso per la sub agente costituito da un importo fisso e uno variabile denominato “gettone di mantenimento residenziale” legato alla durata del contratto concluso con Eni.
Corretta e logica deve ritenersi inoltre la determinazione di tale voce sulla base di quanto percepito, allo stesso titolo, da prendendo a parametro la determinazione del CTU della CP_1
durata media dei contratti sulla base dell'accordo tra le parti sul punto, considerando la data di conclusione del contratto risultante dagli inviti a fatturare (cfr. doc. 5 primo grado appellante) e assumendo quale data di cessazione quella del 31.12.2018.
Con il terzo motivo di appello incidentale l'appellata si duole della liquidazione da parte del
Tribunale degli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla data della domanda stragiudiziale dell'8.10.2019 al saldo sull'importo di € 22.287,60 liquidato a titolo di incentivi aggiuntivi mensili in mancanza di specifica domanda dell'appellante.
Anche questa censura è infondata.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono di diritto ed il giudice può attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione in caso di domanda di risarcimento integrale del danno.
Poiché gli interessi sono una componente del diritto principale azionato dall'attore derivante dal medesimo fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi in quanto nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è
implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. Sez. VI, ord. 18.02.2022 n.
5317).
L'appellata sostiene altresì che il CTU avrebbe commesso errori nella propria relazione integrativa con riferimento: al mancato percepimento delle provvigioni sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione e di domiciliazioni bancarie;
al mancato raggiungimento - per i mesi di gennaio, aprile, maggio e novembre 2018 e per il primo trimestre
Cont 2018 - della soglia mensile oltre la quale avrebbe riconosciuto un incentivo provvigionale ulteriore pari a d 1 €/pdp su tutta la produzione di quei mesi sulla in base degli accordi
Cont provvigionali in essere tra la stessa ed (cfr. doc. 4 primo grado appellante); alla CP_1 mancata percezione sulle mancate nuove attivazioni di contratti di somministrazione di luce o gas del “gettone di mantenimento” previsto in favore di (€ 0,40 mensili/pdp) in base agli CP_1
Cont accordi provvigionali in essere con all'incidenza derivante dai mancati introiti provvigionali
Cont sulle indennità di fine rapporto spettanti alla cessazione del rapporto di agenzia con sulla base delle previsioni degli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. Agenti di commercio del settore industria,
espressamente richiamato a disciplinare il medesimo rapporto (cfr. doc. n. 19 e 20 primo grado appellata).
Deve osservarsi che il Tribunale, escludendo il mese di maggio 2018 per il quale non era stata prodotta alcuna documentazione, per il periodo da aprile a settembre 2018 ha preso in considerazione le ore di lavoro preventivate e riportate nei “report resa 2018” alla voce “obj ore”
per il teleselling.
Il CTU, nel contraddittorio delle parti, aveva rilevato la mancanza del forecast del mese di maggio
2018, calcolando un valore medio basato sul quoziente delle ore teoriche di attività relative agli altri mesi (aprile, giugno, luglio, agosto e settembre 2018) e il numero delle mensilità.
La decisione del Tribunale di seguire tale criterio di calcolo deve ritenersi condivisibile, essendo risultata pacifica e non contestata la mancanza del predetto documento.
Sarebbe stato illogico, infatti, utilizzare il differente criterio di stima prospettato dall'appellata,
basato su presupposti privi di supporto documentale.
Le doglianze relative al mancato raggiungimento per i mesi di gennaio, aprile, maggio e
Cont novembre 2018 e per il primo trimestre 2018 della soglia mensile oltre la quale avrebbe riconosciuto un incentivo provvigionale ulteriore pari a d 1 €/pdp su tutta la produzione di quei mesi sono state espressamente rinunciate nel corso del presente giudizio.
La domanda di maggiore quantificazione sulle mancate attivazioni rispetto a quella eseguita dal
CTU, secondo un ricalcolo basato su una durata media dei contratti di fornitura con un parametro di 43,61 mesi anche per le mancate attivazioni, si pone in contrasto con il criterio basato sull'omogeneità dei valori seguito dal CTU e dal Tribunale per la determinazione della durata media dei contratti conclusi nel periodo oggetto di causa e per i contratti per i quali non era indicata la cessazione, considerando, per questi ultimi la data del 31.12.2018 di cessazione del rapporto in essere tra le parti.
Va respinta la domanda riferita al danno per mancata percezione dell'1% a titolo di indennità di
Cont risoluzione del rapporto da corrispondere al momento della cessazione del rapporto con trattandosi di indennità legata al rapporto con una società terza, che non avrebbe potuto essere valutata dal Tribunale per la determinazione di quanto spettante con riferimento al contratto intercorso tra le parti oggetto del presente giudizio.
Anche l'appello incidentale va, quindi, respinto.
Le spese del grado devono essere regolate secondo il principio unitario e dell'esito complessivo del giudizio (in base allo scaglione previsto per l'importo del decisum – Cass. Civ., Sez. II n.
3903/2016) e vanno interamente compensate tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza.
P. Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal
30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 gli obiettivi minimi erano quelli indicati nell'allegato 4 del contratto, mentre a partire dal 2018