Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Manuela Velotti Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1465/2020 R.G;
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
via Fratelli Bandiera, 9, C.F. , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 9.2.1968, residente in [...], C.F.
, nato a [...] il [...], residente in C.F._2 Parte_3
Quattro Castella (RE) via Fratelli Bandiera, 7, C.F. , C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_4
, con sede in Reggio Emilia, via Lauro C.F._4 Parte_5
Ferrarini, 1, C.F. e P. IVA , residente in [...]P.IVA_1 Parte_6
(RE) via Fratelli Bandiera, 19 C.F. residente CodiceFiscale_5 Parte_7
in Reggio Emilia, piazza Fontanesi, 8, C.F. , CodiceFiscale_6 Controparte_1
residente in [...], piazza Fontanesi, 8 C.F.
[...] CodiceFiscale_7
e nata a [...] il [...], residente in [...]
Bandiera, 7, C.F. ; C.F._8
-tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sido Bonfatti e dall'avv. Sabrina Dazzi;
NEI CONFRONTI DI
codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_2
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 761/2020, pubblicata in data 22 luglio 2020, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo, nel contradditorio delle parti, il procedimento instaurato da Controparte_3
nel luglio 2019 nei confronti degli odierni appellanti, indicati in intestazione,
[...]
accoglieva l'azione revocatoria proposta nei loro confronti, afferente diversi atti dispositivi.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti convenuti, insistendo per l'integrale rigetto della domanda attorea, in forza di tre motivi.
*
Resisteva Controparte_3
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 18.6.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, articolato formalmente in due distinte censure, parte appellante contesta l'insussistenza del credito, a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria, evidenziando come sia oggetto di diversi contenziosi.
Deduce, specificatamente, quanto segue:
Co il credito di , asseritamente pregiudicato dagli atti revocandi, deriva da un contratto di mutuo, del 23.07.14, concesso da a Immobiliare Vendina S.r.l., Parte_8 di complessivi € 32.000.000,00, garantito anche da fideiussione personale, di pari data, Par dei sig.ri , , e (nonché , che non è Parte_1 Pt_3 Pt_4 Persona_1
parte di questo giudizio) confermata poi con atti del 22.12.14 e del 31.05.17, nei
Co confronti dei quali agisce in revocatoria, e con accollo di Parte_9
2
[...] (senza liberazione di Immobiliare Vendina) relativo alla prima tranche del mutuo pari a
€ 17.000.000,00.
Ebbene, è contestata la validità del mutuo in questione in diverse sedi processuali, in cui
è stata dedotta finanche la nullità radicale…..>.
2)Il motivo è, all'evidenza, infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori> (cfr. ex plurimis Cass. n. 4212/2020).
3)Con il secondo motivo (indicato, in appello, come terzo), parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia ravvisato la scientia damni anche in relazione agli atti di conferimento di rami di azienda agricola zootecnica posti in essere in favore della società semplice CP_5
Rileva quanto segue:
<la ragione dei conferimenti in questione esplicitata peraltro nello stesso atto di>
Co conferimento (doc. 19 primo grado), era quella di incrementare il patrimonio aziendale di avendo come obiettivo quello di “costituire un nucleo Controparte_6
aziendale zootecnico di dimensioni tali da rendere economicamente sostenibile e redditizia
l'attività agricola, così aprendo la società a nuovi conferimenti in natura”. Insomma,
l'intera operazione è stata fatta nell'ottica di una generale riorganizzazione aziendale, ed
è esattamente in quest'ottica che i sig.ri e la - titolari Parte_1 Parte_5 di aziende agricole, ciascuna comprendente un ramo d'azienda relativo all'attività zootecnica esercitata su terreni parte in proprietà, parte in affitto - hanno conferito parte di detti beni ne Controparte_6
Insomma, se è vero che, in via del tutto generale, in linea con un consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'integrazione di detto presupposto, è sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengano sottratte le garanzie
3 spettanti ai creditori, sì da compromettere la realizzazione del credito, nel caso di specie la costituzione de e il conferimento in essa, non costituivano un tentativo Controparte_6
per sottrarre garanzie ai creditori, essendo il risultato di una riorganizzazione aziendale, ragione per cui l'atto di conferimento in questione non può essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.>.
4)Il motivo è, all'evidenza, infondato, non dando rilevanza parte appellante alla radicale differenza fra scientia damni e consilium fraudis, per come emerge dal dato testale del motivo, che richiama la necessità della complessiva operazione (invero più che discutibile) che potrebbe rilevare solo se venissero in rilievo atti anteriori al sorgere del credito, mentre nella fattispecie si tratta pacificamente di atti posteriori.
Per mera esigenza di completezza, è appena il caso di richiamare l'ordinanza, in materia, della Corte di cassazione n. 28423/2021, secondo cui < Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito>.
5) Con l'ultimo motivo, parte appellante contesta l'insussistenza dell'eventus damni.
Rileva, specificatamente, che non aveva Parte_5
Co ma solo bovini (ciò che è provato documentalmente, sub doc. 19 primo Controparte_6 grado, dove solo elencati i beni conferiti>.
Soggiunge che, dopo il suindicato conferimento, erano rimasti
[...] diversi terreni>, peraltro oggetto di ipoteca di controparte. Parte_5
6) Il motivo in esame è, con ogni evidenza, del tutto generico ed infondato, se non addirittura temerario, posto che non viene dedotto il valore dei terreni, cui si fa riferimento, non compresi nel ramo d'azienda, comunque da valutarsi a fronte dell'entità del credito de quo pari a ben 32 milioni di euro, mentre non è affatto vero che il conferimento effettuato dalla suindicata società afferisse
Si legge, nel relativo atto quanto segue:
4 <la ragione dei conferimenti in questione esplicitata peraltro nello stesso atto di>
Parte_10
pari ad euro 2.832.833,00 (duemilioniottocentotrentaduemilaottocentotrentatré virgola zero zero) viene dal medesimo liberato mediante conferimento da parte dello stesso, nella società, del ramo d'azienda relativo all'attività zootecnica svolto in Albinea (RE), località
Campolungo, i cui elementi sono meglio descritti nella situazione patrimoniale che si allega al presente atto sotto la lettera "D".
Il valore del ramo d'azienda sopra descritto, secondo l'esame tecnico e contabile esperito
congiuntamente dai sottoscritti viene confermato in euro 2.832.833,00
(duemilioniottocentotrentaduemilaottocentotrentatré virgola zero zero).
Con riferimento alle quote latte trasferite, si precisa che viene trasferita la proprietà della
quota con mungibilità per l'anno in corso pari a kg 1.509.213
(unmilionecinquecentonovemiladuecentotredici), mentre la conferente mantiene la mungibilità di kg 1.070.000 (unmilionesettantamila) a copertura dell'annata 2019>
In buona sostanza, dunque, il conferimento non afferiva solo mucche> ma un ramo d'azienda dell'elevato valore, peraltro, di ben 2.832.833 euro. Solo per esigenze di completezza, onde evidenziare la temerarietà del motivo, è utile riportare copia dell'allegato D, indicato da parte appellante nel motivo, nella pagina che segue.
5
6 7)Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del credito a tutela del
Co quale ha agito in revocatoria, pari ad € 32.000.000, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore ad €8.000.000, evidenziando come per errore la causa sia stata considerata al momento dell'iscrizione come causa di valore indeterminabile.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa> (cfr. Cass. n. 3697/2020).
8) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1465/2020 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 82.920, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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