Art. 3.
Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per il personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.
I predetti consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianita', della qualita' del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.
Il personale cosi' inquadrato e' collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.
Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per il personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.
I predetti consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianita', della qualita' del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.
Il personale cosi' inquadrato e' collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.