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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2110 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. DI PIETRO
[...] C.F._1
MARCO; ricorrente contro
(c.f. ) contumace;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
abilitato per la classe concorsuale A059 ed Parte_1
altresì nell'attività di didattica di sostegno, premesso di essere stato
Pagina 1 di 4 utilizzato dal convenuto in attività di docenza mediante la CP_2
stipula di contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso, espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti (per un importo di € 164,00 lordi mensili), prevista dall'articolo 7 del CCNL Contr del 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto la condanna di detto a corrispondergli, per la causale di cui CP_2
innanzi, la complessiva somma di € 1.472,64, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre spese legali, da distrarre in favore dei procuratori costituiti. Contr Il ha trascurato di costituirsi in giudizio benché ritualmente citato.
***
La retribuzione professionale docenti è prevista dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001, secondo cui “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
Pagina 2 di 4 CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
La Corte di Cassazione con orientamento espresso con ord. n. 20015/18
e confermato con ord. 6293/20, n. 12303/2024 e 12309/2024, condiviso inoltre dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Pagina 3 di 4 Il ricorso deve quindi essere accolto, attribuendo al ricorrente la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale al servizio prestato. Avendo l'interessato documentato lo svolgimento dell'attività professionale indicata in seno al ricorso (ed essendo irrilevanti i servizi Contr documentati ma non indicati in ricorso), il va condannato al pagamento, in favore dello stesso, del complessivo importo di €
1.472,64, somma ritenuta congrua tenuto conto dell'importo lordo giornaliero come calcolato dal ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale: Contr
- condanna il al pagamento, in favore di del Parte_1
complessivo importo di € 1.472,64, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994; Contr
-condanna il a rifondere a le spese Parte_1
processuali, liquidate in € 1200, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali al 15%, distratte a favore dei difensori.
30/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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