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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 NOVEMBRE 2025
N.R.G. 18/2025
All'udienza del 4 novembre 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo,
Sono presenti:
- L'Avv. Gianluca Rota per delega dell'avv. Sarino Melissari per parte attrice;
- L'Avv. Pasquale Filippone, per parte resistente HDI Assicurazioni;
- L'Avv. Domenico Francesco Meduri, per i convenuti Controparte_1
e IC BI.
Gli avv. ti Filippone e Meduri rinunciano all'eccezione di improcedibilità sollevata in merito al mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto, hanno ricevuto l'invito, anche se la procedura non ha avuto esito positivo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti e verbali e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione. il G.O.P.
Dato atto di quanto sopra,
Invitate le parti alla discussione orale, all'esito si ritira in camera di consiglio per deliberare, tornata in aula da lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti nelle more allontanatesi. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP D. ssa Maria
Domenica Romeo, ha pronunciato e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18/2025
TRA
(CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. ti Domenico Ascrizzi e Sarino Melissari ed elettivamente domiciliato presso lo studio, del primo sito in Gioia Tauro alla via
Cavour n. 44.
Attore
CONTRO
HDI Assicurazioni S.p.A. (P. Iva rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Pasquale Filippone, presso il cui studio sito in Polistena
(RC) alla Via G. Di Vittorio n. 5/A è elettivamente domiciliata;
Convenuta
E CONTRO
(c.f. , Controparte_2 C.F._2
CA OR (C.F. , entrambiC.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Francesco Meduri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Reggio Calabria alla via Prolunga- mento Aschenez, 64;
Convenuti
Controparte_3
Convenuta-Contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di €.
2.300.00 per il danno materiale, e, nell'ipotesi di accertamento del danno biologico permanente in misura superiore al 9%, o, in misura pari o inferiore al
9%, la condanna alla corresponsione del dovuto risarcimento, per le lesioni personali subite, a seguito del sinistro stradale del 14 Luglio
2023, in località San Ferdinando.
A sostegno della propria domanda, Parte_1
deduceva, che, nella sopradetta data, alle ore 16.30 circa, in agro di
San Ferdinando, nell'area della I Zona industriale, la signora BI
IC, alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. FL809JS, di proprietà del signor , nel percorrere la rotatoria Controparte_2
ellittica della Strada Vicinale Colomono, giunta in corrispondenza della corsia di ingresso, proviente da Gioia Tauro, con direzione San
Ferdinando, oltrepassava la linea continua, che, divide la corsia interna della rotatoria, dalla corsia di entrata, investendo l'autovettura attorea,
Fiat Panda tg. DV922PE, che, si stava pure immettendo, provenendo da destra, sulla corsia di destra. In conseguenza dell'urto, la Panda riportava danni ingenti, mentre l'attore subiva lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Polistena e, successivamente, al . Seguiva poi un periodo di Controparte_4
convalescenza, che, si alternava tra cure farmacologiche, fisioterapiche, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, controlli periodici ed esami, a seguito dei quali, in data 06.02.2024, veniva dichiarato guarito, con postumi da valutarsi in sede medico legale
Di tali danni il riteneva esclusivamente responsabile la Sig. Parte_1
ra BI IC, che, non avrebbe usato quegli accorgimenti prudenziali che sarebbero valsi ad evitare il sinistro.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti ad eccezione di Controparte_3
I Sigg. ri BI eccepivano l' improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della condizione di procedibilità richiesta dalla legge, la negoziazione assistita, per le controversie in materia di circolazione stradale;
quanto la merito, chiedevano il rigetto della domanda avanzata, in quanto, infondata e comunque non provata, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di rideterminare il
“quantum debeatur” secondo i parametri di Legge ed in relazione alla cooperazione colposa degli attori, nella verificazione del sinistro. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte, chiedevano, di ritenere e dichiarare che la
Compagnia Assicurativa “ , fosse tenuta a Controparte_3
manlevare e tenere indenni i convenuti da tutto quanto questi ultimi, nel caso di condanna al pagamento, in favore di parte attorea, per le causali di cui al presente giudizio. Si costituiva pure la HDI Assicurazioni spa, chiedendo il rigetto della domanda per l'infondatezza in fatto ed in diritto della stessa, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento, nella misura accertata di spettanza, all'esito delle risultanze istruttorie, in misura proporzionale alle concrete responsabilità delle parti, nella verificazione del sinistro.
Ciò posto va detto che la domanda proposta dall'attore è fondata e merita di essere accolta, nei limiti di seguito esposti.
Quanto al contraddittorio è stato ritualmente instaurato, attesa la regolare evocazione in giudizio di tutte la parti in causa, che, si sono pure ritualmente costituite, ad esclusione della che, Controparte_3
va dichiarata contumace.
Nulla in ordine alla sollevata eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, avendo i convenuti dato atto all'odierno verbale, che, la stessa è stata infruttuosamente esperita.
Venendo all' an, va osservato che le emergenze istruttorie, in particolare il verbale dei Carabinieri di Cinquefrondi, in atti, hanno consentito una ricostruzione dei fatti idonea a confermare senza dubbio l'effettivo accadimento del sinistro. Non può dirsi, invece, che altrettanta certezza accompagni l'accertamento concreto ed in positivo, della condotta dei singoli conducenti, ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054 c.c..
La giurisprudenza della Cassazione insegna che in caso di incidente in rotatoria il dovere di prudenza è assoluto: l'obbligo di usare la massima prudenza per evitare l'incidente è totale e prevale sul diritto di precedenza, inoltre, i conducenti devono prevedere anche le violazioni del codice stradale da parte degli altri utenti della strada, come l'invasione di corsia, poiché questi comportamenti rientrano nella normale prevedibilità e la prudenza deve essere tale da consentire di evitare il danno. Infine, anche il conducente con precedenza legale, non è esonerato dall'obbligo di attenzione.
Ciò posto, venendo alla valutazione del caso concreto, la dinamica dell'incidente può essere così ricostruita: la signora BI IC, che, era alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. FL809JS, nel percorrere la rotatoria ellittica della Strada Vicinale Colomono, giunta in corrispondenza della corsia di ingresso alla stessa, occupava la corsia interna della rotatoria, percorsa dall'attore, oltrepassando la linea dalla propria corsia di ingresso alla stessa, andando a collidere con la Fiat Panda del tuttavia, se questi, avesse tenuto Per_1
una velocità adeguata alle circostanze, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza, come una frenata tempestiva, che, avrebbe potuto evitare l'urto, invece, l'eccessiva velocità di percorso, per la quale è stato pure multato, dai CC, ai sensi dell'art. dell'art. 141, comma 1 e 11, CdS, ha di fatto concorso a cagionare l'incidente.
Sulla base di quanto sin qui esposto e delle condotte di guida accertate, si deve concludere che vi è stato un contributo paritario di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, gli apporti causali colposi di e della convenuta, BI Parte_1
IC, sono quantificabili nella percentuale del 50% ciascuno.
Va al riguardo ricordato che l'attore era onerato della prova - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Infatti l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti (nel caso di specie: invasione della corsia di marcia) non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13.5.2020 n.
8885). Dal verbale dei Carabinieri di Cinquefrondi è risultata la colpa dell'attore consistita nella mancata messa in atto di un'energica azione frenante alla vista dell'autovettura del Renault che faceva ingresso nella rotatoria. In assenza di prova liberatoria, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. “impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità
(di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità” (v. Cass. civ., sez. III, 25.2.2002 n. 2739; v. altresì
Cass. civ., sez. III, 12.10.2011 n. 20982; Cass. civ., sez. III,
20.3.2017 n. 7056).
Poiché è stato accertato che il danneggiato non si è uniformato alle norme di circolazione ( v. verbale CC in atti) ed a quelle di comune prudenza, né abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. Civ.
Sez. III, 2.4.2002 n. 4639), non si può ritenere raggiunta la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., che, deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro, entrambi i conducenti devono essere ritenuti responsabili proprio ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.. e, la vicenda in esame, deve essere disciplinata proprio in ragione del principio di concorrente - pari responsabilità.
Passando, ora, a considerare il quantum dei danni subiti dall'attore, va detto che avendo questi già ottenuto dalla compagnia Controparte_3
il risarcimento per le lesioni subite, come da atto di transazione allegato, per via telematica, la presente pronuncia investe solo il danno al mezzo, che, si ritiene di doverlo agganciare alla valutazione fatta dal perito assicurativo, incaricato dalla mandataria della HDI Ass.ni, il quale, ha stimato il valore commerciale della Fiat Panda attorea in euro 2.300,00, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo. La detta somma va ridotta del 50%, in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accertata a carico dell'attore, ne consegue che i convenuti sono tenuti, in solido, al risarcimento del danno, cagionato al sig. nella misura del 50% dell'intero, ovvero €. 1.150,00. Parte_1
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal giorno della domanda alla data della presente pronuncia, quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento da parte del danneggiato dell'equivalente del debito di valore.
Passando alla regolamentazione delle spese di giudizio - liquidate in ragione dell'accolto secondo le fasi: introduttiva, studio e decisionale, secondo il DM 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 - in considerazione delle ragioni della decisione – l'accoglimento parziale della domanda, la responsabilità concorsuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle per metà e porre la residua parte, a carico dei convenuti, per il principio di soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
Dichiara che il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motiva) è attribuibile a responsabilità concorsuale di Parte_1
e BI IC;
[...]
Per l'effetto, condanna in solido i convenuti, al pagamento della somma di € 1.150,00 nei confronti di a Parte_1
titolo risarcitorio, per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di risarcimento delle lesioni personali;
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore la residua parte, che, liquida in complessivi euro 852,00, per onorari, €. 252,00, per spese oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi 4 Novembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa. Maria D. Romeo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 NOVEMBRE 2025
N.R.G. 18/2025
All'udienza del 4 novembre 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo,
Sono presenti:
- L'Avv. Gianluca Rota per delega dell'avv. Sarino Melissari per parte attrice;
- L'Avv. Pasquale Filippone, per parte resistente HDI Assicurazioni;
- L'Avv. Domenico Francesco Meduri, per i convenuti Controparte_1
e IC BI.
Gli avv. ti Filippone e Meduri rinunciano all'eccezione di improcedibilità sollevata in merito al mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto, hanno ricevuto l'invito, anche se la procedura non ha avuto esito positivo.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti e verbali e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione. il G.O.P.
Dato atto di quanto sopra,
Invitate le parti alla discussione orale, all'esito si ritira in camera di consiglio per deliberare, tornata in aula da lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti nelle more allontanatesi. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del GOP D. ssa Maria
Domenica Romeo, ha pronunciato e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18/2025
TRA
(CF: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. ti Domenico Ascrizzi e Sarino Melissari ed elettivamente domiciliato presso lo studio, del primo sito in Gioia Tauro alla via
Cavour n. 44.
Attore
CONTRO
HDI Assicurazioni S.p.A. (P. Iva rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Pasquale Filippone, presso il cui studio sito in Polistena
(RC) alla Via G. Di Vittorio n. 5/A è elettivamente domiciliata;
Convenuta
E CONTRO
(c.f. , Controparte_2 C.F._2
CA OR (C.F. , entrambiC.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Francesco Meduri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Reggio Calabria alla via Prolunga- mento Aschenez, 64;
Convenuti
Controparte_3
Convenuta-Contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni come da verbale di cui alla odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di €.
2.300.00 per il danno materiale, e, nell'ipotesi di accertamento del danno biologico permanente in misura superiore al 9%, o, in misura pari o inferiore al
9%, la condanna alla corresponsione del dovuto risarcimento, per le lesioni personali subite, a seguito del sinistro stradale del 14 Luglio
2023, in località San Ferdinando.
A sostegno della propria domanda, Parte_1
deduceva, che, nella sopradetta data, alle ore 16.30 circa, in agro di
San Ferdinando, nell'area della I Zona industriale, la signora BI
IC, alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. FL809JS, di proprietà del signor , nel percorrere la rotatoria Controparte_2
ellittica della Strada Vicinale Colomono, giunta in corrispondenza della corsia di ingresso, proviente da Gioia Tauro, con direzione San
Ferdinando, oltrepassava la linea continua, che, divide la corsia interna della rotatoria, dalla corsia di entrata, investendo l'autovettura attorea,
Fiat Panda tg. DV922PE, che, si stava pure immettendo, provenendo da destra, sulla corsia di destra. In conseguenza dell'urto, la Panda riportava danni ingenti, mentre l'attore subiva lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Polistena e, successivamente, al . Seguiva poi un periodo di Controparte_4
convalescenza, che, si alternava tra cure farmacologiche, fisioterapiche, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, controlli periodici ed esami, a seguito dei quali, in data 06.02.2024, veniva dichiarato guarito, con postumi da valutarsi in sede medico legale
Di tali danni il riteneva esclusivamente responsabile la Sig. Parte_1
ra BI IC, che, non avrebbe usato quegli accorgimenti prudenziali che sarebbero valsi ad evitare il sinistro.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti ad eccezione di Controparte_3
I Sigg. ri BI eccepivano l' improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della condizione di procedibilità richiesta dalla legge, la negoziazione assistita, per le controversie in materia di circolazione stradale;
quanto la merito, chiedevano il rigetto della domanda avanzata, in quanto, infondata e comunque non provata, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di rideterminare il
“quantum debeatur” secondo i parametri di Legge ed in relazione alla cooperazione colposa degli attori, nella verificazione del sinistro. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte, chiedevano, di ritenere e dichiarare che la
Compagnia Assicurativa “ , fosse tenuta a Controparte_3
manlevare e tenere indenni i convenuti da tutto quanto questi ultimi, nel caso di condanna al pagamento, in favore di parte attorea, per le causali di cui al presente giudizio. Si costituiva pure la HDI Assicurazioni spa, chiedendo il rigetto della domanda per l'infondatezza in fatto ed in diritto della stessa, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento, nella misura accertata di spettanza, all'esito delle risultanze istruttorie, in misura proporzionale alle concrete responsabilità delle parti, nella verificazione del sinistro.
Ciò posto va detto che la domanda proposta dall'attore è fondata e merita di essere accolta, nei limiti di seguito esposti.
Quanto al contraddittorio è stato ritualmente instaurato, attesa la regolare evocazione in giudizio di tutte la parti in causa, che, si sono pure ritualmente costituite, ad esclusione della che, Controparte_3
va dichiarata contumace.
Nulla in ordine alla sollevata eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, avendo i convenuti dato atto all'odierno verbale, che, la stessa è stata infruttuosamente esperita.
Venendo all' an, va osservato che le emergenze istruttorie, in particolare il verbale dei Carabinieri di Cinquefrondi, in atti, hanno consentito una ricostruzione dei fatti idonea a confermare senza dubbio l'effettivo accadimento del sinistro. Non può dirsi, invece, che altrettanta certezza accompagni l'accertamento concreto ed in positivo, della condotta dei singoli conducenti, ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054 c.c..
La giurisprudenza della Cassazione insegna che in caso di incidente in rotatoria il dovere di prudenza è assoluto: l'obbligo di usare la massima prudenza per evitare l'incidente è totale e prevale sul diritto di precedenza, inoltre, i conducenti devono prevedere anche le violazioni del codice stradale da parte degli altri utenti della strada, come l'invasione di corsia, poiché questi comportamenti rientrano nella normale prevedibilità e la prudenza deve essere tale da consentire di evitare il danno. Infine, anche il conducente con precedenza legale, non è esonerato dall'obbligo di attenzione.
Ciò posto, venendo alla valutazione del caso concreto, la dinamica dell'incidente può essere così ricostruita: la signora BI IC, che, era alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. FL809JS, nel percorrere la rotatoria ellittica della Strada Vicinale Colomono, giunta in corrispondenza della corsia di ingresso alla stessa, occupava la corsia interna della rotatoria, percorsa dall'attore, oltrepassando la linea dalla propria corsia di ingresso alla stessa, andando a collidere con la Fiat Panda del tuttavia, se questi, avesse tenuto Per_1
una velocità adeguata alle circostanze, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza, come una frenata tempestiva, che, avrebbe potuto evitare l'urto, invece, l'eccessiva velocità di percorso, per la quale è stato pure multato, dai CC, ai sensi dell'art. dell'art. 141, comma 1 e 11, CdS, ha di fatto concorso a cagionare l'incidente.
Sulla base di quanto sin qui esposto e delle condotte di guida accertate, si deve concludere che vi è stato un contributo paritario di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, gli apporti causali colposi di e della convenuta, BI Parte_1
IC, sono quantificabili nella percentuale del 50% ciascuno.
Va al riguardo ricordato che l'attore era onerato della prova - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Infatti l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti (nel caso di specie: invasione della corsia di marcia) non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13.5.2020 n.
8885). Dal verbale dei Carabinieri di Cinquefrondi è risultata la colpa dell'attore consistita nella mancata messa in atto di un'energica azione frenante alla vista dell'autovettura del Renault che faceva ingresso nella rotatoria. In assenza di prova liberatoria, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. “impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità
(di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità” (v. Cass. civ., sez. III, 25.2.2002 n. 2739; v. altresì
Cass. civ., sez. III, 12.10.2011 n. 20982; Cass. civ., sez. III,
20.3.2017 n. 7056).
Poiché è stato accertato che il danneggiato non si è uniformato alle norme di circolazione ( v. verbale CC in atti) ed a quelle di comune prudenza, né abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. Civ.
Sez. III, 2.4.2002 n. 4639), non si può ritenere raggiunta la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., che, deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro, entrambi i conducenti devono essere ritenuti responsabili proprio ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.. e, la vicenda in esame, deve essere disciplinata proprio in ragione del principio di concorrente - pari responsabilità.
Passando, ora, a considerare il quantum dei danni subiti dall'attore, va detto che avendo questi già ottenuto dalla compagnia Controparte_3
il risarcimento per le lesioni subite, come da atto di transazione allegato, per via telematica, la presente pronuncia investe solo il danno al mezzo, che, si ritiene di doverlo agganciare alla valutazione fatta dal perito assicurativo, incaricato dalla mandataria della HDI Ass.ni, il quale, ha stimato il valore commerciale della Fiat Panda attorea in euro 2.300,00, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo. La detta somma va ridotta del 50%, in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accertata a carico dell'attore, ne consegue che i convenuti sono tenuti, in solido, al risarcimento del danno, cagionato al sig. nella misura del 50% dell'intero, ovvero €. 1.150,00. Parte_1
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal giorno della domanda alla data della presente pronuncia, quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento da parte del danneggiato dell'equivalente del debito di valore.
Passando alla regolamentazione delle spese di giudizio - liquidate in ragione dell'accolto secondo le fasi: introduttiva, studio e decisionale, secondo il DM 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022 - in considerazione delle ragioni della decisione – l'accoglimento parziale della domanda, la responsabilità concorsuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle per metà e porre la residua parte, a carico dei convenuti, per il principio di soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
Dichiara che il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motiva) è attribuibile a responsabilità concorsuale di Parte_1
e BI IC;
[...]
Per l'effetto, condanna in solido i convenuti, al pagamento della somma di € 1.150,00 nei confronti di a Parte_1
titolo risarcitorio, per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di risarcimento delle lesioni personali;
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore la residua parte, che, liquida in complessivi euro 852,00, per onorari, €. 252,00, per spese oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi 4 Novembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa. Maria D. Romeo