Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16162/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16162/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé medesimo, con studio in Napoli al Viale Michelangelo 56 presso il quale elegge domicilio, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to per la carica in Palazzo San Giacomo Piazza Municipio
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_2
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 2925/2023, emessa in data 12/01/2023 e depositata in data 18/01/2023 con cui il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione ed annullava l'avviso di pagamento n. 27809 del del 19.10.2021 ed il sotteso atto presupposto Controparte_1 verbale n. B18123185226 – cronologico Registro 20180359859 del
19.05.2018, elevato dal rispetto ai quali eccepiva Controparte_1
l'avvenuta impugnativa del verbale anzidetto innanzi al competente Prefetto di Napoli con perfezionamento del c.d. silenzio assenso, ma ometteva di riconoscere in favore dell'appellante le spese relative al C.U. nonché di condannare in solido alla refusione delle spese processuali le parti convenute, ovvero il e la Proprio l'omessa Controparte_1 Controparte_2 liquidazione in suo favore del contributo unificato e l'omessa condanna in solido delle parti convenute alla refusione delle spese di lite costituivano oggetto di impugnazione, con conseguente richiesta da parte dell'appellante di riforma dei relativi capi di sentenza.
Le amministrazioni appellate, pur ritualmente evocate, non si costituivano né in primo grado né nel presente grado di giudizio, tant'è che, anche in tale sede, ne va dichiarata la contumacia.
Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, benché richiesto, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese di lite effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, esse sono infondate e non meritano accoglimento.
Quanto al primo motivo concernente l'omessa liquidazione del contributo unificato pari ad €. 43,00 in favore dell'appellante, giova evidenziare che la
Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione
- 2 - (cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, 10/07/2019, n.18529; Cass. civ. sez. VI,
10/02/2016, n.2691; Cass. civ. sez. VI, 20/11/2015, n.23830; Cass. civ. sez. VI,
23/09/2015, n.18828; Cass. civ. sez. VI, 17/09/2013, n.21207). Sulla scorta di tale consolidato orientamento, cui il Tribunale aderisce, il motivo d'appello proposto non può trovare accoglimento, ritenendo la statuizione del giudice di prime cure sulle spese di lite di primo grado, benché mancante della liquidazione del contributo unificato, comprensiva anche di tale onere economico.
Quanto al secondo motivo d'appello concernente l'omessa pronuncia della condanna in solido delle amministrazioni convenute, ovvero, del CP_1
e della esso è infondato. La reiezione del motivo
[...] Controparte_2 proposto si fonda, infatti, sulla circostanza per cui l'appellante, in primo grado, ha impugnato l'avviso di pagamento n. 27809 del 19.10.2021 emesso dal nonché il sotteso verbale di contravvenzione n. Controparte_1
B18123185226 – cronologico Registro 20180359859 del 19.05.2018, sempre elevato da tale amministrazione, sicché, nel caso di specie, non viene in rilievo, in alcun modo, un provvedimento dell'autorità prefettizia, di qui l'assenza di autonoma titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della Ne consegue che, anche sotto tale profilo, Controparte_2 la sentenza del Giudice di prime cure appare immune da censure nella parte in cui è stata statuita la sola condanna alle spese di lite del e Controparte_1 non anche della Controparte_2
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'appello, e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella contumacia delle amministrazioni appellate, nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Nulla sulle spese di lite nella contumacia delle amministrazioni appellate.
- 3 - È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli il 05/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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