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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7434/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MARIAN SIMONE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MARIAN SIMONE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nato ad [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), matrimonio contratto il Parte_2
05/07/2008 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CROCETTA DEL MONTELLO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, collaborando civilmente tra di loro per la gestione dei bambini.
2. L'immobile sito in Via Erizzo n. 42/A a Montebelluna (TV) verrà assegnato alla OR con gli Parte_2
Per_ arredi che la compongono, affinché vi abiti con i figli e . CP_1
Per_ 3. I figli e verranno affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre. CP_1
4. Il padre avrà diritto di tenere i figli con sé nei seguenti giorni, distribuiti su due settimane che si ripetono:
- Settimana 1: mercoledì e giovedì;
- Settimana 2: lunedì e martedì, quindi dal sabato alla domenica.
Potrà tenerli con sé altresì per 3 giorni durante le vacanze pasquali, per 7 (anche non consecutivi) durante quelle natalizie
(curando che le festività siano comunque trascorse in via alternata annualmente con ciascun genitore) e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Resta comunque fatto salvo qualsivoglia altro accordo fra i genitori, che garantisca
2 comunque il rapporto continuativo dei medesimi con i figli.
5. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di Euro 500,00 (Euro
250,00 a figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente che verrà indicato dalla OR
. La somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di richiesta scritta. Parte_2
6. L'assegno unico spetterà integralmente alla madre.
7. Il signor contribuirà per il 65% in ordine alle spese straordinarie affrontate dalla OR Parte_1 Parte_2
Per_ per i figli e , spese che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, salvo urgenze, nel rispetto del CP_1
Protocollo in essere;
le predette spese, qualora anticipate dalla madre, dovranno esser alla stessa rimborsate per la quota spettante al padre, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo all'esborso.
8. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio relativamente al minore.
9. I coniugi sono economicamente autosufficienti di tal che non saranno tenuti ad obblighi di reciproco mantenimento.
10. Il signor si impegna a cedere alla OR , con apposito atto notarile, già fissato per il Parte_1 Parte_2
giorno 18.12.2024, la quota di proprietà della casa coniugale.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con apposita e separata scrittura, ogni ulteriore questione economica tra di loro intercorsa.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/02/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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