Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2022, proposto dal Comitato Organizzatore Amici della Pedavena Croce D'Aune Asd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
la Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emma Pierobon, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Pedavena e il Comune di Sovramonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego dell'autorizzazione relativamente all'istanza presentata dal Presidente del Comitato Organizzatore " AMICI DELLA VE CE D'UN (...) " per lo svolgimento della competizione automobilistica " 39 VE CE D'UN" in programma il 03/04 settembre 2022, per la parte ricadente all'interno del parco nazionale Dolomiti Bellunesi ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e della Provincia di Belluno;
Vista la memoria del 29 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI GI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 24 ottobre 2022, l’Associazione COMITATO ORGANIZZATORE AMICI DELLA VE-CE D’UN A.S.D. impugnava il diniego dell’autorizzazione relativamente all’istanza presentata dal Presidente del Comitato Organizzatore Amici della Pedavena-Croce d’Aune per lo svolgimento della competizione automobilistica “ 39° Pedavena-Croce d’Aune” in programma il 03/04 settembre 2022, per la parte ricadente all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ” del 13 agosto 2022, a firma del Direttore dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- resisteva in giudizio l’Ente parco nazionale intimato nonché la Provincia di Belluno;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 29 ottobre 2025 la ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; la Provincia di Belluno, con nota del 31 ottobre 2025, prendeva atto della richiesta di declaratoria e ne prestava adesione;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 29 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio che:
“ - che successivamente all’udienza del 6 giugno 2024 (fissata ex art. 72 bis CPA per la verifica della persistenza dell’interesse), l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha adottato e quindi approvato (cfr. docc. 25 e 29) alcune modifiche al Regolamento del Parco tra cui la modifica dell’art. 29, comma 3, che nell’attuale formulazione prevede che “Lo svolgimento di infestazioni o eventi sportivi in motoristici di qualsiasi tipo e natura è vietato, tranne la competizione “Pedavena-croce d’Aune”, in quanto manifestazione storica”;
- che tale modifica ha rimosso in via definitiva l’ostativa per cui è stato presentato il ricorso;
- che frattanto la competizione si è comunque tenuta negli anni 2023, 2024 e 2025, adottando minimi accorgimenti condivisi con l’Ente Parco resistente;
- che pertanto non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa e l’adesione alla declaratoria da parte di una delle resistenti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
RI GI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GI SO | Ida AI |
IL SEGRETARIO