Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1924 del registro generale affari civili dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Incorvaia e Giorgio Cannata ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Caltanissetta - Via Malta n. 73/d, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P. IVA )) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Corso
Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dell'Utri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € CP_1
7.3288,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla autovettura Porsche Panamera, targata FH
494 SN, utilizzata giusto contratto di locazione finanziaria n. PU/057691, stipulato con la Porsche
Financial Services Italia S.p.A., a causa del sinistro avvenuto in data 11.04.2021, alle ore 20,30.
Esponeva a tal fine che al momento del sinistro il figlio, , alla guida dell'autovettura Persona_1
di cui si è detto, percorreva la Via G. Romita in Caltanissetta, quado giunto prossimità del civico n.
22, finiva con la ruota anteriore sx dentro una profonda buca presente nella carreggiata di marcia,
carreggiata caratterizzata dalla presenza di disconnessioni non visibili, non prevedibili e non segnalate. Tutto ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “VOGLIA l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare che i
danni materiali subiti dall'autovettura Porsche Panamera, targata FH 494 SN - utilizzata da parte
attrice in virtù del contratto di locazione finanziaria n. PU/057691 - derivanti dal sinistro occorso in
data 11.04.2021 in Caltanissetta - Via G. Romita in Caltanissetta, quasi all'altezza del civico n. 22,
sono stati determinati dalla esclusiva colpa e responsabilità del , per le Controparte_1
ragioni di fatto e di diritto di cui ai punti I e/o II del presente atto;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della predetta parte attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e, per
l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede in Caltanissetta - C.so Umberto I, a risarcire i predetti danni e, conseguentemente, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di € 7.328,00
ovvero di quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto in corso di causa (anche a seguito, in caso di contestazione di controparte, dell'eventuale espletanda C.T.U.), maggiorato degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- con vittoria di spese
e compensi di difesa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.02.22, il si costituiva Controparte_1
in giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione. Rilevava il difetto dei presupposti dell'insidia, ovvero l'imprevedibilità e la non visibilità dell'insidia, evidenziando come il comportamento colposo del conducente della autovettura Porsche avesse spezzato il nesso causale o avesse, comunque, concorso a causare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Quindi, chiedeva accogliersi le seguenti domande: “Piaccia All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione
e difesa, - ritenere e dichiarare infondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, rigettarla;
- in
subordine, ridurre la domanda di parte attrice nei limiti del danno rigorosamente subito e provato,
tenuto conto del concorso del conducente del veicolo oggetto di leasing ex art. 1227 c.c.; - rigettare,
comunque, la richiesta di liquidazione cumulativa degli interessi con la rivalutazione monetaria. Con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Passando al merito, il caso che ci occupa configura per il convenuto , custode Controparte_1
della strada teatro del sinistro, una ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. E'
pacifico, infatti, come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è
irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata,
ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Il nesso di causalità tra la cosa e l'evento è eliso soltanto da una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile di un contesto dato secondo l'id quod
plerumque accidit (Cass. n. 15761/16).
Parte attrice ha fornito la prova del verificarsi dell'incidente e dimostrato che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità. L'istruttoria espletata ha confermato i fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria.
Il teste ha confermato la dinamica del sinistro e riconosciuto lo stato dei luoghi nei rilievi Tes_1
fotografici a lui esibiti. In particolare, nella dichiarazione testimoniale si legge: “ho avuto modo di verificare le condizioni della strada poco dopo l'accaduto. Io e l'attore ci siamo accostati e siamo scesi
a controllare e verificare il tipo di buca.” ed ancora “al momento del sinistro, nel punto in cui si trovava la buca, la strada non era illuminata.”. Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attore è caduto proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi.
A ciò si aggiunga che il sinistro ebbe a verificarsi nel mese di aprile, alle ore 20,30, orario in cui,
notoriamente, la luce del giorno è scarsa e non consente una buona visibilità agli utenti della strada.
In ordine alla dinamica del sinistro, il CTU Perito, Geom. sulla scorta dei rilievi Persona_2
fotografici in atti, così come confermati dal teste escusso nonché del sopralluogo sui luoghi, rimasti non modificati a distanza di anni, ha accertato: “Per quanto concerne, invece, la dinamica del sinistro
per cui è causa, è possibile affermare che il conducente del mezzo attoreo, nel procedere lungo la via
Romita, giunto nella zona in cui era presente il dosso, transitando sopra lo stesso, il conducente,
verosimilmente frenava e la vettura si abbassava per effetto della frenata, andando così a strisciare sulla
pavimentazione stradale sopra elevata. In questo modo la vettura subiva uno spostamento a sinistra,
verso il cordolo centrale e il disco ruota collideva contro detto cordolo. Per effetto di tale urto si
generavano i danni al cerchio, e alla sospensione sinistra. Dagli elementi tecnici disponibili nei fascicoli
di parte non è possibile quantificare la velocità effettiva con la quale il conducente procedesse in quella
occasione. Purtuttavia, è possibile affermare che trattandosi di zona urbana, la velocità massima
consentita è di 50 km/h. Fermo quanto constatato, per la tipologia dei danni riportati dal mezzo, con
particolare riferimento alla piegatura del braccio sospensione, è possibile affermare che la dinamica è
compatibile con una velocità moderata. Diversamente ragionando i danni sul mezzo sarebbero stati
certamente di entità più grave, oltre che lo spostamento della vettura avrebbe subito un moto differente
da quello in effetti prodottosi.”. Il convenuto non ha fornito alcuna prova contraria, sia per quanto riguarda il luogo CP_1
dell'incidente, né la prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione ed alle circostanze del caso concreto.
Nel caso specifico, altresì, non vi sono elementi sulla cui base ritenere che il comportamento tenuto da sia stato improntato ad imprudenza o disattenzione rilevanti ex art. 1227 c.c. Persona_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve affermarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nel verificarsi dell'incidente oggetto di causa per non aver adempiuto Controparte_1
all'obbligo connesso proprio alla sua qualità di custode.
Per quanto attiene la quantificazione dei danni il perito, alla cui analitica motivazione interamente ci si riporta, ha stimato il danno in € 4.031,15, IVA inclusa.
Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 11.04.21, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 2.814,66, di cui € 274,66 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta nonché le spese di CTU seguono il criterio della soccombenza del nei confronti dell'attore. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: Controparte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore Controparte_1
di della complessiva somma di € 4.031,15 oltre interessi e rivalutazione, così come Parte_1
in parte motiva;
- condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di quantificate in complessivi € 2.814,66, di cui € 274,66 per spese Parte_1
ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Così deciso in Caltanissetta il 24 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì