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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1357/2022, vertente tra
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. NOCE LUCIANO ( , giusta C.F._2 C.F._3
delega in atti
Appellanti
e
( , rappresentata e difesa dall'avv. ASCIONE Controparte_1 C.F._4
GIOVANNI ( ), giusta delega in atti C.F._5
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza emessa in data 18 febbraio
2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione dodicesima civile, in persona del dott. Mauro Impresa, in funzione di Giudice Unico, così provvedere:
- A) Accertare e dichiarare la nullità - per mancanza di causa - del contratto di compravendita stipulato in data 5 febbraio 2014, con atto a rogito del notaio di Napoli, Persona_1
registrato a Napoli 2 al n. 1995-1T e trascritto in data 27 febbraio 2014 ai numeri 14994/6329, nel quale il sig. vendeva alla signora che acquistava in regime di Parte_1 Parte_3
separazione dei beni, al prezzo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in ER (Na) alla via San
Vito n. 159/C già numero 163 e precisamente: appartamento posto al piano rialzato (catastalmente piano terra), distinto col numero interno due, composto da cinque vani e mezzo catastali con annesso lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato, il tutto, nel suo insieme confinante con viale comune, con proprietà o aventi causa e con proprietà o aventi causa. Persona_2 Per_3
Riportato in Catasto del Comune di ER al foglio 7, particella 1757, sub. 3, via San Vito n.
163, piano T, cat. A/2, classe 6,vani 5,5, Rendita catastale euro 468,68;
IN VIA SUBORDINATA
B) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c. stipulato tra la sig. e il sig. , dettagliatamente descritto nella superiore Controparte_1 Parte_1
premessa, per grave inadempimento del compratore, consistente nel mancato pagamento del prezzo.
C) Ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero da ogni responsabilità.
D) Adottare i provvedimenti necessari al ripristino della situazione quo ante e, conseguentemente, condannare la sig.ra alla consegna del cespite immobiliare in favore del sig. Controparte_1
. Parte_1
E) Condannare, infine, la sig.ra al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del doppio grado.
F) In relazione alla posizione di riformare l'ordinanza nella parte in cui condanna Parte_2 la reclamante alla refusione delle spese e competenze professionali.”
Conclusioni di parte appellata: “In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento reso dal giudice di prime cure, con condanna in solido tra gli appellanti al pagamento delle spese di lite;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei nuovi fatti e documenti depositati ex adverso nel proposto gravame in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso assolutamente irrilevanti per il thema decidendum nonché carenti di qualunque riscontro probatorio;
3. In via principale e nel merito, rigettare tutte le domande così come formulate dai sigg.
e per le ragioni indicate nella presente comparsa, in quanto Parte_1 Parte_2
infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive di qualunque riscontro probatorio;
4. In via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dal sig. , accertare e dichiarare la contestuale nullità Parte_1 dell'atto di compravendita del 05.02.2014 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 Parte_2
rogato dal notaio dott.ssa , num rep. 21455, num. racc. 13144, per le causali di Persona_1
cui innanzi;
5. In via ancora più subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dal sig. , accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 05.02.2014 tra la sig.ra
[...]
e la sig.ra rogato dal notaio dott.ssa , num rep. 21455, CP_1 Parte_2 Persona_1
num. racc. 13144, per le causali di cui innanzi;
6. In conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui innanzi, condannare la sig.ra Pt_2 alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 05.02.2014 tra la
[...]
sig.ra e la sig.ra rogato dal notaio dott.ssa , Controparte_1 Parte_2 Persona_1
num. rep. 21455, num. racc. 13144, libero e vuoto di persone e cose, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura che verrà indicata in corso di causa, ovvero quella maggiore o minore che l'adita Corte, in sua giustizia ed equità, riterrà dovuta;
7. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero di qualsiasi responsabilità;
8. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 6.12.2019, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli di accertare la nullità – per mancanza di causa – del contratto di compravendita stipulato in data 5.12.2014, con il quale egli aveva venduto a , la piena proprietà di Controparte_1
un immobile sito in ER (e specificatamente un appartamento al piano rialzato di uno stabile), per l'importo di € 250.000,00.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente deduceva: 1) che la resistente aveva CP_1
versato tre assegni bancari, al fine di pagare il corrispettivo della vendita per l'importo pattuito, ma che tali assegni non erano mai stati negoziati;
2) che era pertanto chiara la mancanza della controprestazione della acquirente, a fronte invece del trasferimento del titolo di proprietà dell'immobile a lei garantito dal contratto, che dunque era avvenuto senza corrispettivo, ed in violazione dello schema legale del contratto di compravendita, rimasto conseguentemente privo di rapporto sinallagmatico.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del compratore.
Costituitasi, la resistente si opponeva all'accoglimento delle avverse domande, deducendo CP_1
come fosse strana la circostanza per cui, a distanza di cinque anni dal contratto, il ricorrente si dolesse del mancato incasso degli assegni a lui comunque consegnati, e ciò senza indicarne le ragioni. Ella riferiva che, verosimilmente, il comportamento del ricorrente si spiegava tenendo conto che la conclusione del contratto era collegata ad un altro negozio, concluso nelle stesse circostanze temporali e dinanzi allo stesso notaio, con il quale ella aveva trasferito a
[...]
sorella del ricorrente, un altro immobile, al prezzo di € 200.000,00, e che anche i titoli Pt_2
relativi a tale operazione commerciale non erano stati da lei incassati, atteso che i due contratti erano tra loro collegati ed avevano lo scopo di trasferire l'immobile di sua proprietà alla sorella del ricorrente, ricevendo in cambio l'immobile di quest'ultimo; deduceva dunque la resistente che, ove fosse dichiarata la nullità di uno dei due contratti, doveva dichiararsi anche la nullità dell'altro, trattandosi di una unica operazione negoziale, ed a tale fine ella chiedeva la chiamata in causa di concludendo nel merito per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, o in Parte_2
via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta contro di lei, per la risoluzione del contratto da lei stipulato con Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si Parte_2
costituiva in giudizio ed esponeva: 1) che il contratto stipulato da lei con la era finalizzato CP_1 alla restituzione dello stesso bene da lei ceduto alla l'anno precedente, in data 14.1.2013, al CP_1
medesimo prezzo mai corrispostole, e che quindi non vi era alcun rapporto tra i due contratti stipulati il 5.2.2014; 2) che su tutte le suddette operazioni erano in corso indagini penali il cui esito al momento non era noto.
Con ordinanza del 18.2.2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che il contratto in questione contenesse tutti gli elementi indicati all'art. 1325 c.c., e cioè l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma, ove prescritta dalla legge, e che trattandosi di compravendita, la causa del negozio era tipizzata e pienamente corrispondente al regolamento di interessi riprodotto nell'atto. Riteneva altresì il giudice che la mancata riscossione delle somme era circostanza successiva alla conclusione del contratto e che quindi, non potendo influire sul suo momento genetico, non poteva in alcun modo incidere sulla asserita carenza di causa del negozio. Quanto alla domanda di inadempimento, il Tribunale rilevava come l'acquirente avesse corrisposto, a saldo del prezzo, validi strumenti di pagamento consegnando al venditore tre assegni circolari per l'importo complessivo pattuito per il bene, e che era stato invece il ricorrente a non incassare i titoli, ragion per cui non vi era alcun inadempimento imputabile all'acquirente
Il Tribunale rigettava dunque la domanda, e condannava il ricorrente alle spese di lite in favore della , in solido con la terza chiamata in causa. CP_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
congiuntamente gravame avverso la predetta ordinanza, denunciando – secondo quanto si dira più analiticamente in seguito – l'erronea interpretazione fornita dal Tribunale circa la sussistenza della causa del contratto, e la circostanza per cui il Tribunale avesse indicato come mezzo di pagamento gli assegni circolari in luogo degli assegni bancari.
L'appellante deduceva altresì che, a seguito delle indagini penali già in corso Parte_1
durante il giudizio di primo grado, la ed il di lei marito, erano stati indagati per il reato di CP_1
usura proprio a danno suo e della sorella, nonché di altre persone, e che per tali motivi era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio. Ciò posto, l'appellante deduceva che il mancato incasso degli assegni non era da attribuire ad una sua mancanza di volontà, bensì ad una effettiva restituzione degli stessi alla , poco dopo la stipula svolta dinanzi al notaio. CP_1
L' appellante a propria volta, censurava invece la pronuncia di primo grado nella Parte_2
parte in cui la aveva condannata alle spese di lite in favore della resistente, in solido con il ricorrente rimasto soccombente. Costituitasi, l'appellata evidenziava come la difesa degli appellanti avesse introdotto motivi CP_1
del tutto nuovi a sostegno della domanda, e come tali inammissibili in sede di appello, poiché mai introdotti nel giudizio di primo grado, atteso che le circostanze dedotte in questa sede erano comunque a loro già chiaramente conosciute, avendola il denunciata per le vicende Pt_1
oggetto di indagini penali in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado.
L'appellata insisteva nella prospettazione già formulata in primo grado, e tendente ad evidenziare il collegamento negoziale tra i due atti di compravendita stipulati nel medesimo giorno dinanzi allo stesso notaio da parte dei due fratelli ribadendo come, nel secondo dei due atti, anche ella Pt_1 non aveva incassato gli assegni comunque corrisposti dalla proprio perché l'operazione Pt_1
andava valutata nel suo complesso di rapporti e di interessi delle parti coinvolte.
L'appellata concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, in via principale per l'inammissibilità del motivo nuovo proposto, in subordine per la totale infondatezza nel merito.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va rilevata d'ufficio la inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellanti a mezzo del medesimo difensore costituito.
Ed infatti, dall'analisi della esposizione dei motivi di appello, e dalle conclusioni in esse riportate, si evince chiaramente la sussistenza di una situazione di confitto di interessi tra i due appellanti, che rende inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo del medesimo procuratore.
Nella specie, l'atto di appello risulta confezionato in due distinti motivi, il primo in relazione alla sola posizione dell'appellante ed il secondo in relazione a quella Parte_1 dell'appellante con il primo motivo, il solo appellante (già ricorrente in primo Parte_2
grado) censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato nel merito la domanda da lui proposta avverso la , mentre con il secondo, l'appellante (già chiamata in causa in primo CP_1
grado), censura la sola statuizione sulle spese nella parte in cui è stata condannata, in solido con il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, e ciò nonostante la domanda da quest'ultima proposta contro di lei, non fosse stata esaminata, per effetto del rigetto della domanda principale.
Nelle conclusioni rassegnate, in relazione a tale motivo di appello, l'appellante ha Parte_2
richiesto espressamente la riforma del capo della pronuncia impugnata relativo alle spese, chiedendo che le stesse fossero poste integralmente ad esclusivo carico del ricorrente soccombente in primo grado (“le spese di soccombenza dovevano porsi ad esclusivo carico dell'unico proponente la domanda, ovvero il ricorrente”). E' evidente dunque che, con il medesimo atto di appello, a mezzo del medesimo ed unico procuratore costituito, uno dei due appellanti ( abbia rassegnato conclusioni in Parte_2 danno dell'altro appellante, circostanza che rende palesemente in conflitto di interessi le due posizioni sostanziali e processuali, con conseguente impossibilità di costituirsi in giudizio con un unico difensore.
La Suprema Corte ha più volte stabilito il principio per cui “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio” (Cass. ord. 1143 del 20.01.2020) e che “il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati” (Cass. ord. 17456 del 30.5.2022).
Ciò posto, stante la inammissibilità della costituzione in giudizio dei due appellanti a mezzo del medesimo procuratore, l'appello da loro proposto va dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello preclude l'esame di qualsiasi doglianza nel merito.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento alle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1357/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data
18.2.2022.
2. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1357/2022, vertente tra
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. NOCE LUCIANO ( , giusta C.F._2 C.F._3
delega in atti
Appellanti
e
( , rappresentata e difesa dall'avv. ASCIONE Controparte_1 C.F._4
GIOVANNI ( ), giusta delega in atti C.F._5
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza emessa in data 18 febbraio
2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione dodicesima civile, in persona del dott. Mauro Impresa, in funzione di Giudice Unico, così provvedere:
- A) Accertare e dichiarare la nullità - per mancanza di causa - del contratto di compravendita stipulato in data 5 febbraio 2014, con atto a rogito del notaio di Napoli, Persona_1
registrato a Napoli 2 al n. 1995-1T e trascritto in data 27 febbraio 2014 ai numeri 14994/6329, nel quale il sig. vendeva alla signora che acquistava in regime di Parte_1 Parte_3
separazione dei beni, al prezzo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in ER (Na) alla via San
Vito n. 159/C già numero 163 e precisamente: appartamento posto al piano rialzato (catastalmente piano terra), distinto col numero interno due, composto da cinque vani e mezzo catastali con annesso lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato, il tutto, nel suo insieme confinante con viale comune, con proprietà o aventi causa e con proprietà o aventi causa. Persona_2 Per_3
Riportato in Catasto del Comune di ER al foglio 7, particella 1757, sub. 3, via San Vito n.
163, piano T, cat. A/2, classe 6,vani 5,5, Rendita catastale euro 468,68;
IN VIA SUBORDINATA
B) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c. stipulato tra la sig. e il sig. , dettagliatamente descritto nella superiore Controparte_1 Parte_1
premessa, per grave inadempimento del compratore, consistente nel mancato pagamento del prezzo.
C) Ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero da ogni responsabilità.
D) Adottare i provvedimenti necessari al ripristino della situazione quo ante e, conseguentemente, condannare la sig.ra alla consegna del cespite immobiliare in favore del sig. Controparte_1
. Parte_1
E) Condannare, infine, la sig.ra al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del doppio grado.
F) In relazione alla posizione di riformare l'ordinanza nella parte in cui condanna Parte_2 la reclamante alla refusione delle spese e competenze professionali.”
Conclusioni di parte appellata: “In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento reso dal giudice di prime cure, con condanna in solido tra gli appellanti al pagamento delle spese di lite;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei nuovi fatti e documenti depositati ex adverso nel proposto gravame in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. ed in ogni caso assolutamente irrilevanti per il thema decidendum nonché carenti di qualunque riscontro probatorio;
3. In via principale e nel merito, rigettare tutte le domande così come formulate dai sigg.
e per le ragioni indicate nella presente comparsa, in quanto Parte_1 Parte_2
infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché prive di qualunque riscontro probatorio;
4. In via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dal sig. , accertare e dichiarare la contestuale nullità Parte_1 dell'atto di compravendita del 05.02.2014 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 Parte_2
rogato dal notaio dott.ssa , num rep. 21455, num. racc. 13144, per le causali di Persona_1
cui innanzi;
5. In via ancora più subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta dal sig. , accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 05.02.2014 tra la sig.ra
[...]
e la sig.ra rogato dal notaio dott.ssa , num rep. 21455, CP_1 Parte_2 Persona_1
num. racc. 13144, per le causali di cui innanzi;
6. In conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui innanzi, condannare la sig.ra Pt_2 alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 05.02.2014 tra la
[...]
sig.ra e la sig.ra rogato dal notaio dott.ssa , Controparte_1 Parte_2 Persona_1
num. rep. 21455, num. racc. 13144, libero e vuoto di persone e cose, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura che verrà indicata in corso di causa, ovvero quella maggiore o minore che l'adita Corte, in sua giustizia ed equità, riterrà dovuta;
7. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero di qualsiasi responsabilità;
8. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 6.12.2019, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli di accertare la nullità – per mancanza di causa – del contratto di compravendita stipulato in data 5.12.2014, con il quale egli aveva venduto a , la piena proprietà di Controparte_1
un immobile sito in ER (e specificatamente un appartamento al piano rialzato di uno stabile), per l'importo di € 250.000,00.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente deduceva: 1) che la resistente aveva CP_1
versato tre assegni bancari, al fine di pagare il corrispettivo della vendita per l'importo pattuito, ma che tali assegni non erano mai stati negoziati;
2) che era pertanto chiara la mancanza della controprestazione della acquirente, a fronte invece del trasferimento del titolo di proprietà dell'immobile a lei garantito dal contratto, che dunque era avvenuto senza corrispettivo, ed in violazione dello schema legale del contratto di compravendita, rimasto conseguentemente privo di rapporto sinallagmatico.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del compratore.
Costituitasi, la resistente si opponeva all'accoglimento delle avverse domande, deducendo CP_1
come fosse strana la circostanza per cui, a distanza di cinque anni dal contratto, il ricorrente si dolesse del mancato incasso degli assegni a lui comunque consegnati, e ciò senza indicarne le ragioni. Ella riferiva che, verosimilmente, il comportamento del ricorrente si spiegava tenendo conto che la conclusione del contratto era collegata ad un altro negozio, concluso nelle stesse circostanze temporali e dinanzi allo stesso notaio, con il quale ella aveva trasferito a
[...]
sorella del ricorrente, un altro immobile, al prezzo di € 200.000,00, e che anche i titoli Pt_2
relativi a tale operazione commerciale non erano stati da lei incassati, atteso che i due contratti erano tra loro collegati ed avevano lo scopo di trasferire l'immobile di sua proprietà alla sorella del ricorrente, ricevendo in cambio l'immobile di quest'ultimo; deduceva dunque la resistente che, ove fosse dichiarata la nullità di uno dei due contratti, doveva dichiararsi anche la nullità dell'altro, trattandosi di una unica operazione negoziale, ed a tale fine ella chiedeva la chiamata in causa di concludendo nel merito per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, o in Parte_2
via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta contro di lei, per la risoluzione del contratto da lei stipulato con Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si Parte_2
costituiva in giudizio ed esponeva: 1) che il contratto stipulato da lei con la era finalizzato CP_1 alla restituzione dello stesso bene da lei ceduto alla l'anno precedente, in data 14.1.2013, al CP_1
medesimo prezzo mai corrispostole, e che quindi non vi era alcun rapporto tra i due contratti stipulati il 5.2.2014; 2) che su tutte le suddette operazioni erano in corso indagini penali il cui esito al momento non era noto.
Con ordinanza del 18.2.2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che il contratto in questione contenesse tutti gli elementi indicati all'art. 1325 c.c., e cioè l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma, ove prescritta dalla legge, e che trattandosi di compravendita, la causa del negozio era tipizzata e pienamente corrispondente al regolamento di interessi riprodotto nell'atto. Riteneva altresì il giudice che la mancata riscossione delle somme era circostanza successiva alla conclusione del contratto e che quindi, non potendo influire sul suo momento genetico, non poteva in alcun modo incidere sulla asserita carenza di causa del negozio. Quanto alla domanda di inadempimento, il Tribunale rilevava come l'acquirente avesse corrisposto, a saldo del prezzo, validi strumenti di pagamento consegnando al venditore tre assegni circolari per l'importo complessivo pattuito per il bene, e che era stato invece il ricorrente a non incassare i titoli, ragion per cui non vi era alcun inadempimento imputabile all'acquirente
Il Tribunale rigettava dunque la domanda, e condannava il ricorrente alle spese di lite in favore della , in solido con la terza chiamata in causa. CP_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
congiuntamente gravame avverso la predetta ordinanza, denunciando – secondo quanto si dira più analiticamente in seguito – l'erronea interpretazione fornita dal Tribunale circa la sussistenza della causa del contratto, e la circostanza per cui il Tribunale avesse indicato come mezzo di pagamento gli assegni circolari in luogo degli assegni bancari.
L'appellante deduceva altresì che, a seguito delle indagini penali già in corso Parte_1
durante il giudizio di primo grado, la ed il di lei marito, erano stati indagati per il reato di CP_1
usura proprio a danno suo e della sorella, nonché di altre persone, e che per tali motivi era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio. Ciò posto, l'appellante deduceva che il mancato incasso degli assegni non era da attribuire ad una sua mancanza di volontà, bensì ad una effettiva restituzione degli stessi alla , poco dopo la stipula svolta dinanzi al notaio. CP_1
L' appellante a propria volta, censurava invece la pronuncia di primo grado nella Parte_2
parte in cui la aveva condannata alle spese di lite in favore della resistente, in solido con il ricorrente rimasto soccombente. Costituitasi, l'appellata evidenziava come la difesa degli appellanti avesse introdotto motivi CP_1
del tutto nuovi a sostegno della domanda, e come tali inammissibili in sede di appello, poiché mai introdotti nel giudizio di primo grado, atteso che le circostanze dedotte in questa sede erano comunque a loro già chiaramente conosciute, avendola il denunciata per le vicende Pt_1
oggetto di indagini penali in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado.
L'appellata insisteva nella prospettazione già formulata in primo grado, e tendente ad evidenziare il collegamento negoziale tra i due atti di compravendita stipulati nel medesimo giorno dinanzi allo stesso notaio da parte dei due fratelli ribadendo come, nel secondo dei due atti, anche ella Pt_1 non aveva incassato gli assegni comunque corrisposti dalla proprio perché l'operazione Pt_1
andava valutata nel suo complesso di rapporti e di interessi delle parti coinvolte.
L'appellata concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, in via principale per l'inammissibilità del motivo nuovo proposto, in subordine per la totale infondatezza nel merito.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va rilevata d'ufficio la inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellanti a mezzo del medesimo difensore costituito.
Ed infatti, dall'analisi della esposizione dei motivi di appello, e dalle conclusioni in esse riportate, si evince chiaramente la sussistenza di una situazione di confitto di interessi tra i due appellanti, che rende inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo del medesimo procuratore.
Nella specie, l'atto di appello risulta confezionato in due distinti motivi, il primo in relazione alla sola posizione dell'appellante ed il secondo in relazione a quella Parte_1 dell'appellante con il primo motivo, il solo appellante (già ricorrente in primo Parte_2
grado) censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato nel merito la domanda da lui proposta avverso la , mentre con il secondo, l'appellante (già chiamata in causa in primo CP_1
grado), censura la sola statuizione sulle spese nella parte in cui è stata condannata, in solido con il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, e ciò nonostante la domanda da quest'ultima proposta contro di lei, non fosse stata esaminata, per effetto del rigetto della domanda principale.
Nelle conclusioni rassegnate, in relazione a tale motivo di appello, l'appellante ha Parte_2
richiesto espressamente la riforma del capo della pronuncia impugnata relativo alle spese, chiedendo che le stesse fossero poste integralmente ad esclusivo carico del ricorrente soccombente in primo grado (“le spese di soccombenza dovevano porsi ad esclusivo carico dell'unico proponente la domanda, ovvero il ricorrente”). E' evidente dunque che, con il medesimo atto di appello, a mezzo del medesimo ed unico procuratore costituito, uno dei due appellanti ( abbia rassegnato conclusioni in Parte_2 danno dell'altro appellante, circostanza che rende palesemente in conflitto di interessi le due posizioni sostanziali e processuali, con conseguente impossibilità di costituirsi in giudizio con un unico difensore.
La Suprema Corte ha più volte stabilito il principio per cui “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio” (Cass. ord. 1143 del 20.01.2020) e che “il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati” (Cass. ord. 17456 del 30.5.2022).
Ciò posto, stante la inammissibilità della costituzione in giudizio dei due appellanti a mezzo del medesimo procuratore, l'appello da loro proposto va dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello preclude l'esame di qualsiasi doglianza nel merito.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alla parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento alle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1357/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data
18.2.2022.
2. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano