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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 28.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2567 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(CA), in via Goceano n. 5, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n.
35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU
e dell'Avv. Claudia ATZERI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. AR
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e
pagina 1 dell'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore del Ricorrente il maggior periodo CP_2
di ITT ed il maggior indennizzo dovuto per l'infortunio sul lavoro del 20.3.19
corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e con la
decorrenza di legge.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' AR
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di una maggiore indennità per inabilità temporanea.
In particolare, egli ha esposto:
pagina 2
con cpon rocedersi alla divisione dei beni della comunione legale, ripartendo in parti uguali tra i coniugi l'attivo e il passivo;
− di avere lavorato come operaio edile e, il 20.03.2019, di avere subito un infortunio sul lavoro alle caviglie, per il quale l' aveva riconosciuto un CP_2
periodo di I.T.T. insufficiente sino al 21.06.2020, ed un d.b. del 19% con decorrenza dal 22.06.2020, poi incrementato al 21%, a seguito di revisione, con decorrenza dal 01.07.2021, comprensivo dell'1% per gli esiti di un infortunio alla cervicale del 13.05.2016 (“modico deficit funzionale del collo”), che non aveva,
tuttavia, compensato l'effettiva entità della lesione;
− di avere, dunque, presentato domande amministrative per un maggior periodo di I.T.T. e un maggior danno, non accolte;
− di avere, pertanto, ottenuto una rendita complessiva del 29%, con decorrenza dal 06.12.2021, a seguito del riconoscimento del danno del 10% per
“esiti anatomici con sofferenza radicolare bilaterale L5”.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, occorre premettere che è documentalmente provato che l'odierno ricorrente avesse subito il 20.03.2019 un infortunio sul lavoro, a seguito del quale la l aveva riconosciuto un periodo di I.T.T. sino al 21.06.2020, ed un CP_2
danno biologico del 19% per “deficit funzionale caviglia dx e sn;
mezzi di sintesi
in situ + esiti cicatriziali” con decorrenza dal 22.06.2020 e che seguito della revisione del 15.07.2021 il danno biologico complessivo era stato quantificato nella misura del 21% comprensivo dell'1% per gli esiti di precedente infortunio alla cervicale del 13.05.2016 (“modico deficit funzionale del collo”), con coefficiente 0,5, con il riconoscimento, infine, di una rendita complessiva del 29%
con coefficiente 0,6 e decorrenza dal 06.12.2021, a seguito del riconoscimento di
pagina 3 danno biologico del 10% per “esiti anatomici con sofferenza radicolare bilaterale
L5”.
Alla luce delle risultanze documentali sopra esposte è stata disposta, nel presente giudizio, consulenza tecnica d'ufficio.
Con la relazione depositata il 02.12.2024, il Consulente dell'Ufficio ha rilevato che “si conferma il parere medico-legale in termini di ITT sino al 21 giugno 2020
e coefficiente (0,7). Si rivaluta il danno biologico nella misura del 25% (in luogo
del 24%) con riferimento agli esiti menomativi a carico degli arti inferiori, con
danno complessivo pari al 33%”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, così come la successiva scrupolosa disamina seguita alle osservazioni di parte ricorrente che, nelle note di trattazione scritta 25.02.2025, ha dichiarato di aderire alle conclusioni rassegnate dal Consulente dell'Ufficio.
L' deve essere conseguentemente condannato a pagare in favore di CP_2
un indennizzo in rendita corrispondente al danno biologico del Parte_1
25% dal 22.06.2020 e del 33% dal 06.12.2021 tenuto conto delle preesistenze.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
pagina 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 25% dal 22.06.2020
e del 33% dal 06.12.2021;
2. condanna l' AR
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del AR
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv. Claudia ATZERI,
dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del AR
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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