Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1172 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. CORTESE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP- assegno mensile di assistenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/06/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti CP_2
il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge
118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, dott.
[...]
Per_1
CP_ Nella resistenza dell' alla udienza del 11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il c.t.u., nominato nella prima fase, ha accertato che la ricorrente è affetta da:
“Spondilodiscoartrosi lombare senza segni clinico-strumentali di conflitto disco-radicolare,
a lieve incidenza funzionale;
Meningiomi in follow-up strumentale negativo da circa cinque anni per aumento di dimensioni, e senza segni neurologici focali;
Insufficienza renale
Sindrome ansioso-depressiva in soggetto di 50 anni in buone condizioni generali. “
Il c.t.u. ha ritenuto che le patologie poste in diagnosi producano una invalidità civile del 59% nella ricorrente a far tempo dal 1.08.2023.
Le contestazioni svolte dalla ricorrente, con il proposto ricorso di merito ex art. 445 bis comma VI
c.p.c., si concentrano essenzialmente sulla valutazione percentualistica della incidenza delle patologie, poiché appare veramente riduttistica sia nella loro singolarità che nella loro complessità, riportando, poi, considerazioni di tipo non scientifico.
L'art. 445 comma VI c.p.c. dispone che la parte, che abbia dichiarato di contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specificazione dei motivi di contestazione attiene al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta,
a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Sotto il profilo strettamente sanitario, come è noto, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico, dovendo la parte ricorrente muovere specifiche censure rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale “nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (v. Cass. n. 4517/2022). A parte la estrema genericità delle contestazioni svolte -al limite della ammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente denunziato alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione di accertamenti-, si osserva che il c.t.u., dott. ha comunque già Per_1
compiutamente risposto alle osservazioni di parte.
Il c.t.u. ha evidenziando che le patologie accertate nella ricorrente sono state vagliate in relazione all'espressività clinico-funzionale evidenziata all'esame obiettivo, non trascurando nel contempo lo scrupoloso riscontro di tutta la documentazione medica prodotta, correlandola all'anamnesi, alla sintomatologia, ai controlli specialistici ed alla terapia effettuati nel tempo, elementi tutti questi indicativi, indispensabili ed utili alla ricostruzione della storia clinica della paziente.
Nello specifico il c.t.u. ha ribadito che:
- Meningiomi e “riferite crisi epilettiche “: sulla natura delle neoformazioni benigne cerebrali si è già detto nelle considerazioni medico-legali.
- Il “ riferire crisi epilettiche “, senza un diretto riscontro clinico da parte di un medico non può in alcun modo identificarsi con una diagnosi certa di uno stato di “ male epilettico”, soprattutto in considerazione del fatto che :
• Le alterazioni elettroencelografiche riscontrate non costituiscono di per se stesse elemento patognomonico sicuro di patologia epilettica;
• Anche nel referto rilasciato in data 16.07.2018 presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta di
Milano, a firma della Dott.ssa si legge che “ il disturbo epilettico è molto raro Persona_2 per lesioni di questo genere “;
• Non risulta in atti che alla paziente sia mai stata prescritta o la stessa attui terapia farmacologica contro l'epilessia ( acido valproico, carbamazepina, fenitoina, fenobarbital etc..)
In mancanza quindi di una diagnosi certa di patologia epilettica, che in ogni caso pare manifestarsi con crisi molto sporadiche ( circa due volte nell'arco di 5 anni, come riferito in anamnesi ), non si può procedere, sotto il profilo medico-legale, ad una sua valutazione, così come peraltro è facile riscontrare nel referto di visita medica collegiale effettuata in data
12.12.2022 dalla Commissione Medica dell' ove non è riportato alcun codice tabellare CP_1
relativo ad epilessia ( v. allegato al fascicolo telematico ).
Cefalea: trattasi di patologia di comune riscontro clinico, peraltro non riportata nelle tabelle ministeriali, facilmente emendabile con appropriata terapia medica, così come avvenuto in data
11.01.2023, in occasione dell'accesso della paziente presso il Pronto Soccorso di Milazzo, ove le è stata praticata solo una fiala di Paracetamolo, con “ significativo miglioramento soggettivo”. Spondilodiscoartrosi lombare: l'esame obiettivo non ha evidenziato deficit funzionali rilevanti e l'esame RMN del 26.12.2023, allegato agli atti, non ha documentato segni di conflitto disco- radicolare, né restringimento del canale spinale o dei forami di coniugazione.
Sindrome ansioso-depressiva: patologia diagnosticata dal neurologo Dott. Persona_3
( Settembre 2023 ). A tal proposito va osservato che tali tipi di patologie vanno
[...]
diagnosticate e seguite da psichiatri, psicologi o presso centri di salute mentale. Non risulta dalle certificazioni che la paziente sia stata mai sottoposta a valutazione psicologica, psicometrica, psicodiagnostica o a scala di valutazione globale del funzionamento, che valuta il funzionamento sociale, occupazionale e psicologico di un individuo, in risposta ai vari problemi della vita. Ciò nonostante, in relazione all'obiettività rilevata durante il colloquio anamnestico, abbiamo proceduto ad una sua valutazione, tenendo conto della lieve entità della patologia stessa e del fatto che può andare incontro, con appropriata terapia farmacologica, associata a colloqui psicoterapeutici ad indirizzo cognitivo-comportamentale, a lunghi periodi di remissione o addirittura a guarigione completa. A differenza di quanto sostenuto dall'Avv.
Cortese, la Signora non ha mai riferito in anamnesi di andare incontro ad attacchi di Pt_1
panico o fobie, né risulta in atti che sia mai ricorsa a ricoveri in ambiente psichiatrico o ad accessi in Pronto Soccorso per “ Sindrome ansioso-depressiva marcata con attacchi di panico e fobie.
“ Insufficienza renale cronica: allo stato attuale la patologia, come da certificazione del Prof. appare stabilizzata al I° stadio ed è stata congruamente valutata facendo riferimento, Per_4 per analogia, al codice 6482 delle tabelle ministeriali, che prevede “sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve
Tanto considerato, alla luce delle approfondite, logiche e condivisibili conclusioni del consulente, non appare necessario disporne né il richiamo del c.t.u., né il rinnovo della consulenza.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.. Per la stessa ragione le spese di c.t.u. della prima fase devono essere poste
CP_ definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1172/2024 , così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, come separatamente liquidate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/06/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano