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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/06/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 178/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA ELENA con domicilio in VIA Parte_1
TITO SPERI 44/2 MODENA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SILINGARDI ELENA e Marco Giovannini con domicilio CP_1 in Sassuolo piazza Salvo D'Acquisto n. 18,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 14.02.2024 chiedeva il riconoscimento della sentenza Parte_1
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano del 30.11.2022 di nullità del matrimonio contratto in
Modena in data 28.08.1988 con a motivo della esclusione dell'indissolubilità da parte CP_1
della moglie convenuta a norma del can. 1101 § 2 CJC, sentenza divenuta esecutiva per effetto del decreto esecutorio del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano del 02.02.2023 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 07.11.2023.
Con comparsa depositata il 31.05.2024 si costituiva aderendo alla domanda formulata da CP_1
. Parte_1
pagina 1 di 5 2.- Il PM regolarmente interveniva.
3.- A norma dell'art. 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari, pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, sono delibabili ove ricorrano, oltre alle condizioni di cui alle lett. a) e b) - competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio celebrato in conformità alle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo;
osservanza nel giudizio dinanzi ai Tribunali ecclesiastici dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di difesa delle parti - anche la condizione prevista dalla lett. c) e quindi le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995 successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del
1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo di modificazione del concordato lateranense firmato a
Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985 (Cassazione civile sez. I, 05 marzo
2009, n. 5292).
La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano
(art. 797 n. 7 c.p.c.).
Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Dai documenti prodotti (sentenza definitiva del 30.11.2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Emiliano di Modena, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 7.11.2023 del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
pagina 2 di 5 Da tali documenti risulta inoltre che dinanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per esclusione della indissolubilità da parte della convenuta.
La causa è stata iniziata dal marito, che sosteneva la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna a norma del canone 1101 § 2.
La convenuta, regolarmente notificata, non ha partecipato al giudizio.
Il Difensore del Vincolo non ha sollevato eccezioni.
L'istruttoria è stata espletata con escussione dell'attore e di due testimoni.
Completata l'istruttoria, è stata disposta la pubblicazione degli atti di causa e detto decreto è stato notificato alle parti.
Nella fase dibattimentale sono intervenuti il Patrono dell'attore e il Difensore del Vincolo.
Il giudice ecclesiastico, sulla base dell'attività istruttoria svolta, ha ritenuto la nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte della moglie.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 3709/08) la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi.
La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2012, n. 9844) ha, sotto l'altro profilo, affermato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al pagina 3 di 5 momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (è stata confermata, nella specie, la sentenza che aveva dichiarato efficace nel territorio italiano la sentenza del tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato nullo il matrimonio per una condizione di sostanziale immaturità del marito, tanto grave da escludere un valido consenso matrimoniale e da essere suscettibile di percezione e di valutazione nel suo esistere).
Secondo la giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Lo stesso può dirsi per l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio da parte di uno dei due coniugi, ove tale condizione non sia conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge.
Tali principi, peraltro, ancorché inderogabili, si ricollegano a un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, e sono, quindi, rivolti a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte.
Secondo la giurisprudenza l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello ovvero non si opponga a tale declaratoria, non facendo così valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo (giurisprudenza consolidata a far tempo da Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985 n. 6128
e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass. 30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte della moglie su domanda del marito, con mancata partecipazione al giudizio della moglie, che nel presente procedimento ha aderito alle conclusioni della controparte motivo che esclude la sussistenza di una possibile situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla delibazione
(v. Cassazione civile sez. un. 17/07/2014 n. 16379 e 16380).
pagina 4 di 5 Nessuna contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano è dunque ravvisabile nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del 30.11.2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano di Modena, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 7.11.2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra e celebrato in Modena il 28.8.1988 Parte_1 CP_1
nella parrocchia Santi Nabore e Felice, con matrimonio trascritto nel registro dello stato civile di
Modena anno 1988, n. 351 p. 2 s. A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 178/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA ELENA con domicilio in VIA Parte_1
TITO SPERI 44/2 MODENA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. SILINGARDI ELENA e Marco Giovannini con domicilio CP_1 in Sassuolo piazza Salvo D'Acquisto n. 18,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 14.02.2024 chiedeva il riconoscimento della sentenza Parte_1
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano del 30.11.2022 di nullità del matrimonio contratto in
Modena in data 28.08.1988 con a motivo della esclusione dell'indissolubilità da parte CP_1
della moglie convenuta a norma del can. 1101 § 2 CJC, sentenza divenuta esecutiva per effetto del decreto esecutorio del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Emiliano del 02.02.2023 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 07.11.2023.
Con comparsa depositata il 31.05.2024 si costituiva aderendo alla domanda formulata da CP_1
. Parte_1
pagina 1 di 5 2.- Il PM regolarmente interveniva.
3.- A norma dell'art. 8 n. 2 l. n. 121 del 1985, le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari, pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, sono delibabili ove ricorrano, oltre alle condizioni di cui alle lett. a) e b) - competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio celebrato in conformità alle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo;
osservanza nel giudizio dinanzi ai Tribunali ecclesiastici dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di difesa delle parti - anche la condizione prevista dalla lett. c) e quindi le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale, va riferito al testo dell'art. 797 c.p.c. vigente all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 121 del 1985 e non all'art. 64 l. n. 218 del 1995 successivamente entrato in vigore. L'abrogazione dell'art. 797 c.p.c. sancita dall'art. 73 l. n. 218 del
1995, infatti, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'accordo di modificazione del concordato lateranense firmato a
Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la l. n. 121 del 1985 (Cassazione civile sez. I, 05 marzo
2009, n. 5292).
La sentenza ecclesiastica non deve dunque contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano
(art. 797 n. 7 c.p.c.).
Sussiste, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione mediante trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Modena.
Ricorrono, poi, tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 per la dichiarazione di efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, della sentenza di nullità di matrimonio sopra indicata.
In particolare, il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Dai documenti prodotti (sentenza definitiva del 30.11.2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Emiliano di Modena, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 7.11.2023 del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica) risulta che è intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio.
pagina 2 di 5 Da tali documenti risulta inoltre che dinanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per esclusione della indissolubilità da parte della convenuta.
La causa è stata iniziata dal marito, che sosteneva la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte della donna a norma del canone 1101 § 2.
La convenuta, regolarmente notificata, non ha partecipato al giudizio.
Il Difensore del Vincolo non ha sollevato eccezioni.
L'istruttoria è stata espletata con escussione dell'attore e di due testimoni.
Completata l'istruttoria, è stata disposta la pubblicazione degli atti di causa e detto decreto è stato notificato alle parti.
Nella fase dibattimentale sono intervenuti il Patrono dell'attore e il Difensore del Vincolo.
Il giudice ecclesiastico, sulla base dell'attività istruttoria svolta, ha ritenuto la nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte della moglie.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 3709/08) la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi.
La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2012, n. 9844) ha, sotto l'altro profilo, affermato che, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al pagina 3 di 5 momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (è stata confermata, nella specie, la sentenza che aveva dichiarato efficace nel territorio italiano la sentenza del tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato nullo il matrimonio per una condizione di sostanziale immaturità del marito, tanto grave da escludere un valido consenso matrimoniale e da essere suscettibile di percezione e di valutazione nel suo esistere).
Secondo la giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Lo stesso può dirsi per l'ipotesi di incapacità a contrarre matrimonio da parte di uno dei due coniugi, ove tale condizione non sia conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge.
Tali principi, peraltro, ancorché inderogabili, si ricollegano a un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, e sono, quindi, rivolti a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte.
Secondo la giurisprudenza l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che eventualmente ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello ovvero non si opponga a tale declaratoria, non facendo così valere il suo interesse individuale a mantenere il vincolo (giurisprudenza consolidata a far tempo da Cassazione civile sez. un. 6 dicembre 1985 n. 6128
e 6129; v. anche Cassazione civile sez. I, 07 dicembre 2005, n. 27078; Cass. 30 maggio 2003 n. 8764, in Giur. it. 2004 n. 967).
Nel caso in esame il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte della moglie su domanda del marito, con mancata partecipazione al giudizio della moglie, che nel presente procedimento ha aderito alle conclusioni della controparte motivo che esclude la sussistenza di una possibile situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla delibazione
(v. Cassazione civile sez. un. 17/07/2014 n. 16379 e 16380).
pagina 4 di 5 Nessuna contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico italiano è dunque ravvisabile nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna dichiara l'efficacia in Italia della sentenza definitiva del 30.11.2022 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano di Modena, resa da ultimo esecutiva con decreto datato 7.11.2023 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra e celebrato in Modena il 28.8.1988 Parte_1 CP_1
nella parrocchia Santi Nabore e Felice, con matrimonio trascritto nel registro dello stato civile di
Modena anno 1988, n. 351 p. 2 s. A;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune anzidetto di provvedere alla trascrizione e alle annotazioni di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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