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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27.3.2025 ad ore 13.10 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. BRACCO ELEONORA Parte_1
Per essuno CP_1
Il Giudice invita la parte opponente a precisare le conclusioni. L'avv. Bracco precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 17.3.2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.20 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bracco Parte_1 C.F._1
Eleonora del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Romanò Cristina del CP_1 C.F._2
Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.3.2025 la parte opponente precisava le conclusioni come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato , in proprio Parte_1 ed in qualità di socia della società conveniva in Controparte_2
giudizio proponendo opposizione al precetto in rinnovazione notificato in data CP_1
14.12.2023, redatto in forza della sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data
10/3/2022, nonché della sentenza n. 3543/2022 emessa dalla Corte di Appello di Milano, eccependo a) l'omessa escussione preventiva ex art. 2304 c.c. del patrimonio sociale della società
[...]
in quanto risultava ancora prendente la procedura Controparte_2
esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 17/2023nella quale era stato pignorato un immobile di proprietà della detta società, b) l'illegittimità parziale del credito precettato, in quanto nell'atto erano pagina 2 di 5 stati inseriti anche i compensi e spese per precetti precedenti notificati a per CP_2 complessivi € 591,80. L'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dei due titoli esecutivi e, nel merito, l'annullamento del precetto e la condanna della opposta ex art. 96 cpc.
Il Giudice fissava l'udienza cautelare per la discussione dell'istanza ex art. 649 cpc e l'opposta si costituiva nell'ambito del sub procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione proposta.
Con ordinanza dell'8.2.2024 il Giudice rigettava l'istanza dell'opponente e, dopo il deposito da parte della sola opponente delle memorie ex art. 171ter cpc, il Giudice, con decreto ex art. 171bis c.p.c. del
16.5.2024, rilevata la mancata costituzione nel giudizio di merito della convenuta entro il termine di legge, dichiarava la contumacia della convenuta.
Il Giudice, dopo un differimento su richiesta dell'opponente per tentare una definizione bonaria della vertenza, preso atto del suo esito negativo e ritenuta, la causa matura per la decisione, disponeva ex art. 183bis la conversione del rito e fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies
c.p.c, l'udienza del 27.3.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
-°-°-
Preliminarmente deve essere parzialmente revocato il decreto ex art. 171bis cpc nella parte in cui si dichiara la contumacia della parte opposta, atteso che la stessa risulta costituita in giudizio con memoria dell'1.2.2024, depositata in pari data nel sub procedimento cautelare n. 22-1/2024, introdotto a seguito dell'istanza di sospensione ex art. 649 cpc svolta dalla parte opponente. In tale atto, infatti, l'opposta ha argomentato, non solo riguardo alla detta istanza di sospensione, ma ha concluso anche nel merito.
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande dell'opponente sono parzialmente fondate e devono essere accolte come di seguito indicato.
Quanto all'eccezione ex art. 2304 c.c., è pacifico, in quanto documentato, che l'opposta abbia tentato di escutere preventivamente il patrimonio della società Controparte_2 CP_2 di cui l'opponente è socia illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e che tale tentativo non abbia, nella sostanza, avuto un esito positivo. È vero che la procedura di esecuzione immobiliare era stata promossa non dall'odierno opposto, ma dalla società di cui l'opposto è socio CP_3 accomandatario, ma appare evidente, in assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente a riguardo, che il bene immobile oggetto dell'esecuzione sia l'unico di proprietà de La Professione
pagina 3 di 5 s.n.c. e che, pertanto, non sussistono altri beni sui quali opposta possa rivalersi.
Alla luce di quanto precede, l'azione ex art. 2304 c.c., pertanto, risulta impossibile da esperire in assenza di beni sui quali rivalersi e, pertanto, risulta infondata l'eccezione svolta dall'opponente e legittima l'iniziativa giudiziaria dell'opposta, che con la notifica del precetto oggetto della presente opposizione, intende iniziale l'azione esecutiva nei confronti dell'opponente illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società.
Risulta, altresì, parzialmente fondata l'eccezione di illegittimità del precetto, perché parte della somma indicata non era dovuta.
È pacifico, in quanto documentato, che il precetto sia stato notificato per una somma superiore a quella dovuta, atteso che sono certamente illegittimi gli addebiti per compensi e spese dei precedenti precetti, per altro notificati ad altro soggetto.
La corte di legittimità (per tutte Cass. sentenza 29 agosto 2013 n. 19876) ha sancito che il creditore è libero fino al pagamento integrale del credito di intimare tanti precetti quanti ne reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti. La Corte ha, però, precisato che nel caso in cui col precetto successivo o reiterato, il creditore abbia intimato anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, tale precetto sarebbe illegittimo, ma solo ed esclusivamente per quanto attiene alle somme relative ai precetti precedenti, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, quindi, il precetto oggetto di opposizione risulta valido ed efficacie, limitatamente alla minor somma di € 25.355,94, atteso che le somme indicate per compensi e spese dei precedenti precetti ammontano ad € 591,80 e che l'importo complessivamente precettato ammonta ad € 25.947,74.
Stante l'esito della vertenza, il Tribunale rileva, infine, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc, svolta da entrambe le parti.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio, appare evidente che se, da un lato, la prima domanda svolta dall'opponente è risultata infondata, dall'altro lato, la seconda domanda è risultata parzialmente fondata, atteso che l'importo precettato risulta oggetto di una, sia pur limitata, riduzione per quelle somme accertate come non dovute.
Questo Giudice, pertanto, ritiene sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto,
DICHIARA
L'efficacia del precetto notificato dalla convenuta all'attrice opponente in data 14.12.2023 per la minor somma di € 25.355,94, oltre alle spese di notifica, degli importi delle tasse di registro ed agli interessi maturati.
COMPENSA
le spese di lite tra parti.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 27.3.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27.3.2025 ad ore 13.10 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. BRACCO ELEONORA Parte_1
Per essuno CP_1
Il Giudice invita la parte opponente a precisare le conclusioni. L'avv. Bracco precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 17.3.2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.20 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bracco Parte_1 C.F._1
Eleonora del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Romanò Cristina del CP_1 C.F._2
Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.3.2025 la parte opponente precisava le conclusioni come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc ritualmente notificato , in proprio Parte_1 ed in qualità di socia della società conveniva in Controparte_2
giudizio proponendo opposizione al precetto in rinnovazione notificato in data CP_1
14.12.2023, redatto in forza della sentenza n. 274/2022 emessa dal Tribunale di Varese in data
10/3/2022, nonché della sentenza n. 3543/2022 emessa dalla Corte di Appello di Milano, eccependo a) l'omessa escussione preventiva ex art. 2304 c.c. del patrimonio sociale della società
[...]
in quanto risultava ancora prendente la procedura Controparte_2
esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 17/2023nella quale era stato pignorato un immobile di proprietà della detta società, b) l'illegittimità parziale del credito precettato, in quanto nell'atto erano pagina 2 di 5 stati inseriti anche i compensi e spese per precetti precedenti notificati a per CP_2 complessivi € 591,80. L'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dei due titoli esecutivi e, nel merito, l'annullamento del precetto e la condanna della opposta ex art. 96 cpc.
Il Giudice fissava l'udienza cautelare per la discussione dell'istanza ex art. 649 cpc e l'opposta si costituiva nell'ambito del sub procedimento, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione proposta.
Con ordinanza dell'8.2.2024 il Giudice rigettava l'istanza dell'opponente e, dopo il deposito da parte della sola opponente delle memorie ex art. 171ter cpc, il Giudice, con decreto ex art. 171bis c.p.c. del
16.5.2024, rilevata la mancata costituzione nel giudizio di merito della convenuta entro il termine di legge, dichiarava la contumacia della convenuta.
Il Giudice, dopo un differimento su richiesta dell'opponente per tentare una definizione bonaria della vertenza, preso atto del suo esito negativo e ritenuta, la causa matura per la decisione, disponeva ex art. 183bis la conversione del rito e fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies
c.p.c, l'udienza del 27.3.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
-°-°-
Preliminarmente deve essere parzialmente revocato il decreto ex art. 171bis cpc nella parte in cui si dichiara la contumacia della parte opposta, atteso che la stessa risulta costituita in giudizio con memoria dell'1.2.2024, depositata in pari data nel sub procedimento cautelare n. 22-1/2024, introdotto a seguito dell'istanza di sospensione ex art. 649 cpc svolta dalla parte opponente. In tale atto, infatti, l'opposta ha argomentato, non solo riguardo alla detta istanza di sospensione, ma ha concluso anche nel merito.
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande dell'opponente sono parzialmente fondate e devono essere accolte come di seguito indicato.
Quanto all'eccezione ex art. 2304 c.c., è pacifico, in quanto documentato, che l'opposta abbia tentato di escutere preventivamente il patrimonio della società Controparte_2 CP_2 di cui l'opponente è socia illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e che tale tentativo non abbia, nella sostanza, avuto un esito positivo. È vero che la procedura di esecuzione immobiliare era stata promossa non dall'odierno opposto, ma dalla società di cui l'opposto è socio CP_3 accomandatario, ma appare evidente, in assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente a riguardo, che il bene immobile oggetto dell'esecuzione sia l'unico di proprietà de La Professione
pagina 3 di 5 s.n.c. e che, pertanto, non sussistono altri beni sui quali opposta possa rivalersi.
Alla luce di quanto precede, l'azione ex art. 2304 c.c., pertanto, risulta impossibile da esperire in assenza di beni sui quali rivalersi e, pertanto, risulta infondata l'eccezione svolta dall'opponente e legittima l'iniziativa giudiziaria dell'opposta, che con la notifica del precetto oggetto della presente opposizione, intende iniziale l'azione esecutiva nei confronti dell'opponente illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società.
Risulta, altresì, parzialmente fondata l'eccezione di illegittimità del precetto, perché parte della somma indicata non era dovuta.
È pacifico, in quanto documentato, che il precetto sia stato notificato per una somma superiore a quella dovuta, atteso che sono certamente illegittimi gli addebiti per compensi e spese dei precedenti precetti, per altro notificati ad altro soggetto.
La corte di legittimità (per tutte Cass. sentenza 29 agosto 2013 n. 19876) ha sancito che il creditore è libero fino al pagamento integrale del credito di intimare tanti precetti quanti ne reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti. La Corte ha, però, precisato che nel caso in cui col precetto successivo o reiterato, il creditore abbia intimato anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, tale precetto sarebbe illegittimo, ma solo ed esclusivamente per quanto attiene alle somme relative ai precetti precedenti, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, quindi, il precetto oggetto di opposizione risulta valido ed efficacie, limitatamente alla minor somma di € 25.355,94, atteso che le somme indicate per compensi e spese dei precedenti precetti ammontano ad € 591,80 e che l'importo complessivamente precettato ammonta ad € 25.947,74.
Stante l'esito della vertenza, il Tribunale rileva, infine, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc, svolta da entrambe le parti.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio, appare evidente che se, da un lato, la prima domanda svolta dall'opponente è risultata infondata, dall'altro lato, la seconda domanda è risultata parzialmente fondata, atteso che l'importo precettato risulta oggetto di una, sia pur limitata, riduzione per quelle somme accertate come non dovute.
Questo Giudice, pertanto, ritiene sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto,
DICHIARA
L'efficacia del precetto notificato dalla convenuta all'attrice opponente in data 14.12.2023 per la minor somma di € 25.355,94, oltre alle spese di notifica, degli importi delle tasse di registro ed agli interessi maturati.
COMPENSA
le spese di lite tra parti.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 27.3.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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