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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 08.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 818/2023 R.G.,
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Amato Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Maria Paladino e Saverio Molica
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva: di essere impiegata con la qualifica di Istruttore Contabile presso il;
di essere CP_1 CP_1 stata assunta presso l'Amministrazione Comunale di in data 20/12/1993 con CP_1 profilo di Agente di Polizia Municipale, Categoria C;
che in data 30/06/1999, a seguito di accertamenti medici legali eseguiti dalla competente Commissione del Servizio n.1 di Part Medicina Legale della locale veniva ritenuta fisicamente inidonea allo svolgimento delle mansioni di Vigile Urbano potendo svolgere esclusivamente attività di tipo sedentario;
che, con nota del 30/09/1999 prot. n. 8457, il Comandante del Corpo di Polizia Urbana rappresentava la non sussistenza dei presupposti per adibire la stessa allo svolgimento di mansioni sedentarie con profilo professionale di Vigile Urbano;
che con nota n. 1111 del
1 06/10/1999, considerato il possesso del titolo di studio di Diploma di Ragioniere e stante la sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di vigile urbano, le veniva proposto la prosecuzione del rapporto di lavoro con profilo professionale di Istruttore Contabile, fermo l'inquadramento nella categoria C e connesso trattamento economico;
che con determina n.
3988 del 14.10.1999 le veniva attribuito il diverso profilo professionale e tale mutamento veniva accettato dalla ricorrente pur di non interrompere il rapporto di lavoro;
che da quel momento il ometteva di corrisponderle l'indennità area vigilanza ex art. 37 comma CP_1
1 lett. b secondo periodo CCNL 6 luglio 1995; che la stessa aveva ripetutamente invitato e diffidato parte datrice alla corresponsione dell'indennità de quo fino ad esperire un tentativo di conciliazione -ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 31 l.183/2010- senza tuttavia ottenere alcun positivo riscontro.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla corresponsione dell'indennità area vigilanza ex art. 37, comma 1, lett. b, secondo periodo
CCNL 6 luglio 1995 e, di conseguenza, venisse condannato il a Controparte_1 corrisponderle l'importo di euro € 17.023,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione di ogni diritto asseritamente vantato dalla ricorrente;
nel merito, argomentava per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
L'art. 21 del CCNL comparto Regioni-autonomie locali, Quadriennio normativo 1994 –
1997, richiamato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, stabilisce che: “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento”.
Dalla lettura della norma si evince che, nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, 2 l'amministrazione può adibirlo allo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di una qualifica inferiore.
Ciò posto, nel caso di specie, è emerso dagli atti di causa che la ricorrente in data 30/06/1999
è stata dichiarata fisicamente inidonea allo svolgimento delle mansioni di Vigile Urbano, potendo svolgere esclusivamente attività di tipo sedentario. La ricorrente, però, non poteva essere adibita allo svolgimento di mansioni differenti e di carattere sedentario, così come emerge dalla nota del 30/09/1999 prot. n. 8457 del Comandante del Corpo di Polizia
Urbana. Per tale motivo l'ente comunale, dopo aver raccolto il consenso di parte ricorrente, con la determina n. 3988 del 14.10.1999, le ha attribuito il diverso profilo professionale di
Istruttore Contabile, fermo l'inquadramento nella categoria C e connesso trattamento economico.
È di tutta evidenza che il mutamento del profilo professionale non è stato dovuto a una scelta volontaria della ricorrente ma ad una accertata inidoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di vigile urbano, elemento che risulta pacifico alla luce della copiosa documentazione allegata al presente ricorso.
Ciò detto, il motivo del contendere non attiene alla correttezza dell'agire dell'ente comunale che, legittimamente, ha provveduto alla modifica della qualifica rivestita dalla ricorrente non essendo possibile adibire la stessa a mansioni relative alla medesima qualifica e di carattere sedentario, bensì riguarda la debenza delle somme dovute a titolo di indennità - area vigilanza ex art. 37 comma 1 lett. b, secondo periodo, CCNL 6 luglio 1995.
L'art. 37, comma 1, del CCNL cit. - il quale dispone che “Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennita' competono nelle misure sottoindicate: a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: L.
1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L.
30.000 per 12 mesi”.
Dalla lettura della disposizione contrattuale richiamata, si evince che l'indennità di cui al secondo periodo spetta (a differenza di quella prevista dal primo) a tutto il personale dell'area di vigilanza, per il solo fatto di essere inquadrato nei profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione circa le modalità e il luogo di erogazione della prestazione.
3 Parte ricorrente sostiene che in caso di mutamento del profilo professionale del personale della polizia municipale dovuto ad inidoneità fisica, questo abbia comunque diritto alla conservazione dell'indennità.
Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea sia fondata.
Ed invero, l'art. 21 del CCNL comparto Regioni-autonomie locali cit., dispone che “dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento”. Pertanto, nel caso di specie, parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'elemento retributivo aggiuntivo (rectius, l'indennità area- vigilanza oggetto di causa) già percepito fino al mutamento di inquadramento, perché lo stesso non poteva essere (appunto) riassorbito nel nuovo.
Va disattesa la difesa dell'ente comunale secondo cui la volontarietà del mutamento di funzione osterebbe al riconoscimento del diritto;
la ricorrente, difatti, ha manifestato il proprio consenso al mutamento di mansioni al solo fine di preservare il proprio rapporto lavorativo che, altrimenti, si sarebbe risolto.
In merito al quantum, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Va premesso, sul punto, che trattandosi di un rapporto di pubblico impiego privatizzato il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore decorre in costanza di rapporto a causa del regime di stabilità del rapporto di lavoro che non rimane sospesa (cfr. Corte d'Appello Firenze, Sez. lavoro, Sentenza, 08/01/2025, n. 324).
Occorre precisare, inoltre, che l'indennità per cui è causa è riconosciuta a tutto il personale dell'area vigilanza, con cadenza mensile.
Ciò detto, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha interrotto il termine di prescrizione, dapprima, con la notifica degli atti di diffida e messa in mora inoltrati al
, rispettivamente, il 10.03.2016, il 26.06.2019, l'01.07.2020 (cfr. all.ti 6, Controparte_1
7 e 8 del ricorso) e successivamente, con la notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio alla controparte, avvenuta il 19.03.2024 (cfr. all. 2 della memoria di costituzione).
Non può attribuirsi, invece, efficacia interruttiva della prescrizione alla missiva del 30.01.2006
(cfr. all. 5 del ricorso), non essendovi prova, in atti, che la stessa sia stata correttamente notificata all'amministrazione.
4 Orbene, considerato che il primo atto di diffida e messa in mora è la nota del 10.03.2016, risultano prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio precedente l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale (ossia, anteriori al 10.03.2011).
Il deve essere pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive che le sarebbero spettate a titolo di indennità - area vigilanza ex art. 37 comma 1 lett. b, secondo periodo, CCNL cit., dal 10.03.2011 fino al marzo del 2023, per un importo complessivo di € 9.364,32 (di cui € 585,27 per il 2011, € 8.583,96 dal 2012 al 2022, ed € 195,09 da gennaio a marzo 2023) liquidato tenuto conto dei parametri indicati nel conteggio allegato al ricorso proveniente dalla stessa amministrazione comunale, nonchè della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal . Controparte_1
Tale importo dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali (stante il divieto di cumulo degli accessori introdotto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724) dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
Si ritiene equo, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, compensare per un mezzo le spese di lite, ponendo la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico del resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 9.364,32, oltre gli interessi legali dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna il al pagamento Controparte_1 della restante metà, che si liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 08.07.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Caruso, M.O.T. nominato con D.M. del
04.04.2025.
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