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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30585/2022 +rg 7870\23
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30585/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
OP
CONVENUTO/I
***
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] 'avv. RICIOPPO FIORILDE e , Per nessuno _1 OP Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Parte attrice si riporta agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
l'avv. RICIOPPO concorda di essere esentata dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice l'avv. RICIOPPO dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,34 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30585/2022 riunito con rg n.7870\23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO FIORILDE e dell'avv. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 2 20122 presso il difensore avv. RICIOPPO FIORILDE CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , OP P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 16
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1
esecutivo n. 8993/2022, emesso in data 24.5.2022, pubblicato in data 1.6.2022, notificato in data 15.6.2022
unitamente ad atto di precetto, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, le ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 12.113,42 oltre agli interessi e alle spese della
[...] CP_1
procedura monitoria, per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria 1.7.2021
– 30.6.2022 riportati nel preventivo di gestione approvato dal all'assemblea del 15.2.2022. CP_1
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: -
Sospendere, anche inaudita altera partes, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8993/2022 per le
motivazioni tutte esposte in atti. - Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.8993/2022 e il pedissequo
atto di precetto sono stati notificati sprovvisti di formula esecutiva e per l'effetto dichiarare
nullo/inesistente/inefficace l'atto di precetto. Nel merito In via principale: - accertare e dichiarare che il decreto
ingiuntivo n. 8993/2022 è infondato in fatto e diritto, per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il
decreto ingiuntivo n. 8993/2022. - accertare e dichiarare che la signora ha corrisposto tutto quanto _1
dovuto in favore del , che nulla è dovuto in favore del e per l'effetto revocare/dichiarare CP_1 CP_1
pagina 3 di 16 inefficace/nullo/inesistente il decreto ingiuntivo n. 8993/2022. In via subordinata: dichiarare la signora _1
tenuta al pagamento di quanto eventualmente ritenuto di giustizia e/o di quanto emergerà in sede di istruttoria. In
ogni caso: condannare il ex art. 96 c.p.c.”. CP_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa . Persona_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, vdato atto che il legale di parte attrice dichiarava che il CP_1
non si sarebbe costituito e che lo stesso legale chiedeva la concessione dei termini istruttori, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. All'esito del deposito delle memorie, veniva dichiarata la contumacia del , veniva CP_1
sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ed il giudice disponeva che fosse introdotta la mediazione a causa di parte opposta onerando l'opponente di notificare la ordinanza al convenuto contumace entro il 16.10.2023.
Alla udienza dell'8.1.2024 parte attrice dava atto che il condominio contumace non aveva avviato la procedura di mediazione e chiedeva quindi che il decreto ingiuntivo venisse revocato a causa della improcedibilità dell'azione monitoria. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 11.12.2024
rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrive integralmente: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertare e dichiarare che l'opposto, sul quale
incombeva l'onere di attivare la mediazione, non vi ha provveduto nel termine decadenziale concesso dall'Ill.mo
Giudice adito all'udienza del 9/10/2023, conseguentemente pronunciare l'improcedibilità del giudizio, per causa
imputabile all'opposto, e la revoca del decreto ingiuntivo n. 8993/2022, emesso in data 24/05/2022 e depositato
in data 01/06/2022; - Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.8993/2022 e il pedissequo atto di precetto
sono stati notificati sprovvisti di formula esecutiva e per l'effetto dichiarare nullo/inesistente/inefficace l'atto di
precetto. Nel merito In via principale: - accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 8993/2022 è infondato
in fatto e diritto, per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il decreto ingiuntivo n. 8993/2022. -
pagina 4 di 16 accertare e dichiarare che la signora ha corrisposto tutto quanto dovuto in favore del , che _1 CP_1
nulla è dovuto in favore del e per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il decreto CP_1
ingiuntivo n. 8993/2022. In via subordinata: dichiarare la signora tenuta al pagamento di quanto _1
eventualmente ritenuto di giustizia e/o di quanto emergerà in sede di istruttoria. In via istruttoria: si chiede
disporsi prova per interpello dell'Amministratore condominiale Rag. , sui seguenti capitoli: Controparte_3
1.“Vero che” con comunicazioni mail del 04/07/2018, l'Amministratore condominiale Controparte_3
conteggiava il quantum dovuto dalla signora in merito alla gestione ordinaria 2016/2017 e 2017/2018 _1
come da documenti 5-6-7 che si rammostrano;
2. “Vero che” l'Amministratore condominiale Controparte_3
si era impegnato a procedere alla rettifica dei bilanci condominiali in conformità a quanto riferito alla sig.ra
con la comunicazioni mail del 04.07.2018; 3. “Vero che” in occasione della scadenza della 5° rata della _1
gestione ordinaria 2018/2019, alla sig.ra presente presso l'ufficio dell'Amministratore _1 CP
, veniva riferito di corrispondere unicamente la somma di € 735,48 (di cui € 310,31 per Pos. 19 in luogo
[...]
Part della maggior somma di € 7.524,39 ed € 425,17 per 20 in luogo della maggior somma di € 10.161,21),
ovvero i soli importi dovuti per la gestione ordinaria, decurtati gli importi di € 7.214,08 (pos. 19) e € 9.736,04
(pos.20), che dal bilancio consuntivo 2017/2018 erano stati spostati nel riparto preventivo gestione 2018/2019 a
titolo di saldo iniziale, come da documento n. 11 che si rammostra;
4. “Vero che” nonostante i conteggi come
sopra rielaborati in favore della sig.ra alcuna variazione veniva apportata ai bilanci/consuntivo _1
condominiali; 5. “Vero che” che in altre occasioni la sig.ra si recava presso lo studio dell'Amministratore _1
condominiale per chiedere di provvedere alla rettifica dei bilanci, ricevendo rassicurazioni in tal senso;
Inoltre, si
formulano le seguenti istanze istruttorie: - disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo
dovuto dalla signora dal 2016 ad oggi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, 4° comma d.a. c.c. e _1
dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. - Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la CP_1
produzione di tutta la documentazione contabile relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti
conto condominiali. - disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento pendente dinanzi al Tribunale
di Milano, RG N. 7870/2023, Dott.ssa Bocconcello. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali,
oltre spese generali e accessori di legge e condannare il ex art. 96 c.p.c.”. CP_1
Nelle more del giudizio parte attrice, dopo aver esperito con esito negativo la mediazione n. 3882/2022, con pagina 5 di 16 esito negativo stante la mancata adesione del , con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, CP_1
impugnava le delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 per nullità
e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere stesse. In particolare chiedeva:”In via
preliminare e pregiudiziale: sospendere l'efficace esecutiva delle delibere impugnate per le argomentazioni tutte esposte nella parte in narrativa del presente atto.
Nel merito in via principale: accogliere la presente impugnazione ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020,
04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente OP
all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c.; accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data
24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione del bilancio OP
consuntivo 2021/2022 per erronea attribuzione delle spese personali a carico della sig.ra come esposto _1
in narrativa;
accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond.
[...]
35, relativamente all'approvazione del bilancio preventivo 2022/2023 per erronea attribuzione OP
all'unità immobiliare 6) della complessiva somma di € 1.507,53 come esposto in narrativa. Nel merito in via
subordinata: accertare e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, tenuto contro di quanto OP
disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei versamenti medio tempore eseguiti dalla sig.ra accertare e _1
dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1 OP
, in persona dell'Amministratore pro tempore, in relazione al preventivo 2022/2023 per le ragioni
[...]
argomentate in narrativa;
condannare il , in persona dell'Amministratore pro OP
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza della condotta del _1
convenuto tenuto conto anche della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, da CP_1
rimettersi in via equitativa all'Ill.mo Giudicante. In ogni caso: condannare il ex art. 96 c.p.c. Ad CP_1
istruttoria: si ista perché sia disposta prova per interpello e testi sui capitoli che ci si riserva di formulare, con i pagina 6 di 16 testi indicandi. Disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo dovuto dalla signora _1
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la produzione di tutta la documentazione contabile CP_1
relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti conto condominiali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, anche relativamente al giudizio di mediazione obbligatorio”
La causa iscritta veniva iscritta a ruolo RG n. 7870/2023 ed assegnata alla Dott.ssa Sabrina Bocconcello.
Alla prima udienza del 12/07/2024 veniva dichiarata la contumacia del e concessi OP
i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'esito del deposito, all'udienza del
11/12/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 13/05/2024, che, stante la pendenza di trattative con il contumace, veniva CP_1
rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 5.5.2025, parte attrice precisava le conclusioni come segue: “ In via preliminare e
pregiudiziale, alla luce della nuova sentenza della Corte di Cassazione n. 2211/2025 si chiede disporsi la riunione dei procedimenti RG n. 30585/2022 e RG n. 7870/2023, pendenti dinanzi al Tribunale di Milano dinanzi al medesimo Giudice Dott.ssa Bocconcello. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che la sig.ra avendo acquistato all'asta le unità immobiliari oggetto di causa, è tenuta al pagamento delle spese _1
condominiali ordinarie solo dell'anno in corso e dell'anno precedente all'emissione dei decreti di trasferimento stessi come disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. accertare e dichiarare che la sig.ra ha pagato tutti _1
gli importi elencati nell'accordo 24/04/2024 tra cui anche l'importo di € 517,63 in data 30/07/2021 + € 0,50 in data 20/05/2022 non contabilizzati, come confermato con dichiarazione confessoria dall'Amministrare del
Condominio (doc. 30) accertare e dichiarare che, come da accordo sottoscritto in data 24/04/2024, l'attrice ha versato altresì l'ulteriore importo di € 1.891,87 in data 15/07/2024 (dato dalla differenza di € 2.410,00 – di cui alla rata scadente 1/03/2024 (prev. 2023/24 – pag. C/2) meno € 517,63 versato in data 30/07/2021 e meno € 0,50
versati in data 20/05/2022), che però non è staro contabilizzato dal , ; accertare e OP
dichiarare che il complessivo importo di € 2.410,00 non è stato contabilizzato neppure nel consuntivo
2023/2024, in quanto alla pagina C/7 del citato bilancio, nella colonna “Rate versate” venivano riportati solo i pagina 7 di 16 seguenti pagamenti: € 103,80 - Pos. 19 € 687,94 - Pos. 20 € 3.039,90 - per un totale complessivo pari ad Pt_2
€ 3.831,64 (doc. 36 pag. C/7) conseguentemente condannare il , in persona OP
dell'amministratore p.t. alla restituzione dell'importo di € 2.410,00 a favore dell'attrice, ovvero, in alternativa,
accertare che la sig.ra ha un credito di € 2.410,00 oltre interessi da portare in compensazione sui ratei _1
condominiali a scadere per la gestione corrente e/o successive;
in subordine sospendere l'efficace esecutiva delle delibere impugnate per le argomentazioni tutte esposte nella parte in narrativa del presente atto e accogliere la presente impugnazione ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022,
24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione dei bilanci OP
consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c.; accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022
dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo OP
2021/2022 per erronea attribuzione delle spese personali a carico della sig.ra come esposto in narrativa;
_1
accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. OP
35, relativamente all'approvazione del bilancio preventivo 2022/2023 per erronea attribuzione all'unità
immobiliare 6) della complessiva somma di € 1.507,53 come esposto in narrativa. Nel merito in via
subordinata: accertare e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, tenuto contro di quanto OP
disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei versamenti medio tempore eseguiti dalla sig.ra accertare _1
e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1 OP
, in persona dell'Amministratore pro tempore, in relazione al preventivo 2022/2023 per le ragioni
[...]
argomentate in narrativa;
condannare il , in persona dell'Amministratore pro OP
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza della condotta del _1
convenuto tenuto conto anche della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, da CP_1
rimettersi in via equitativa all'Ill.mo Giudicante. In ogni caso: condannare il , in persone CP_1
pagina 8 di 16 dell'Amministratore p.t. ex art. 96 c.p.c. Ad istruttoria: si chiede disporsi prova per interpello dell'Amministratore condominiale , sui seguenti capitoli: Controparte_3
1. “Vero che” con comunicazioni mail del 04/07/2018, l'Amministratore condominiale Controparte_3
conteggiava il quantum dovuto dalla signora in merito alla gestione ordinaria 2016/2017 e 2017/2018 _1
come da documenti 6-7-8 che si rammostrano;
2. “Vero che” l'Amministratore condominiale Controparte_3
si era impegnato a procedere alla rettifica dei bilanci condominiali in conformità a quanto riferito alla sig.ra con la comunicazioni mail del 04.07.2018; 3. “Vero che” in occasione della scadenza della 5° rata della _1
gestione ordinaria 2018/2019, alla sig.ra presente presso l'ufficio dell'Amministratore _1 CP
, veniva riferito di corrispondere unicamente la somma di € 735,48 (di cui € 310,31 per Pos. 19 in luogo
[...]
Part della maggior somma di € 7.524,39 ed € 425,17 per 20 in luogo della maggior somma di € 10.161,21),
ovvero i soli importi dovuti per la gestione ordinaria, decurtati gli importi di € 7.214,08 (pos. 19) e € 9.736,04
(pos.20), che dal bilancio consuntivo 2017/2018 erano stati spostati nel riparto preventivo gestione 2018/2019 a titolo di saldo iniziale, come da documento n. 12 che si rammostra;
4. “Vero che” nonostante i conteggi come sopra rielaborati in favore della sig.ra alcuna variazione veniva apportata ai bilanci/consuntivo _1
condominiali; 5. “Vero che” che in altre occasioni la sig.ra si recava presso lo studio dell'Amministratore _1
condominiale per chiedere di provvedere alla rettifica dei bilanci, ricevendo rassicurazioni in tal senso;
Si chiede disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo dovuto dalla signora dal 2016 ad _1
oggi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, iV comma d.a. c.c. e dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la produzione di tutta la documentazione CP_1
contabile relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti conto condominiali. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Milano, RG N. 30585/2022,
Dott.ssa . In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori Per_1
di legge, anche relativamente al giudizio di mediazione obbligatorio.
Con provvedimento del 5.5.2025 il Giudice, atteso il nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass 2211\2025)
che stabilisce che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui penda la causa di impugnazione della delibera di approvazione del riparto della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato (come nel caso in esame, causa rg n.7870\23, avanti lo stesso Giudice), trova applicazione l'art. 274 cpc al fine della pagina 9 di 16 riunione dei due procedimenti pendenti avanti lo stesso ufficio giudiziario, disponeva la riunione del procedimento rg 7370\23 con quello avente rg.30585\22.
All'udienza del 12.6.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, in via preliminare parte opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte di parte opposta. Come noto, con riferimento al tentativo di mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori e di opposizione a decreto ingiuntivo, l' art. 5 c. 6 del D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 dispone che: "Il
comma 1 e l' articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l' opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall' articolo 5-bis; ...". L' art. 5 bis c. 1 del medesimo decreto legislativo prevede che: "Quando l' azione di cui all' articolo 5, comma 1 , e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l' onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine di cui all' articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese ". Nel caso di specie, l' opponente ha sollevato la eccezione relativa alla mancata condizione di procedibilità per non essere stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria allorquando il convenuto non si era costituito ed era stato dichiarato contumace e non ha richiesto alcuna pronuncia su istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Dunque, non potendo l' opposta esperire il tentativo di mediazione, in quanto non costituita, l'
eccezione doveva ritenersi infondata né il Giudice poteva di ufficio fissare udienza con onere per il convenuto di esperire la procedura di mediazione nei termini fissati. L'eccezione quindi va disattesa.
Sempre in via preliminare parte attrice opponente eccepisce la nullità/ inesistenza dell'atto di precetto in quanto lo stesso sarebbe stato notificato unitamente all'opposto decreto ma privo della formula esecutiva necessaria per procedere in via esecutiva. L'eccezione è fondata e merita accoglimento atteso che allorchè è stato emesso pagina 10 di 16 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo l'art. 23, comma 9-bis D.l. 28 ottobre 2020 n 137 convertito dalla legge 176 del 18/ 12/ 2020 prevedeva “La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità
giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è
sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368…... Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
Nel caso in esame sebbene la copia del decreto immediatamente esecutivo sia stato notificato con attestazione di conformità difetta però della attestazione di esecutività che avrebbe dovuto rilasciare la Cancelleria.
Consegue che per far valere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il creditore oggi opposto avrebbe dovuto richiedere al cancelliere l'apposizione della formula esecutiva;
poi la copia minuta di esecutività doveva essere notificata al debitore oggi opponente,con in calce l'attestazione della conformità all'originale telematico sottoscritta dal difensore del creditore. La mancata notificazione del titolo in formato esecutivo dà origine ad una invalidità formale, che si fa valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi. La nullità del precetto è
espressamente prevista dall'art. 480, comma 2, c.p.c. per cui il precetto deve contenere a pena di nullità la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso,
quando è richiesta dalla legge. La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore al quale la pagina 11 di 16 legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano. Il precetto in caso di mancata notifica del titolo esecutivo è pertanto nullo (Cassazione,
ordinanza n. 1096/2021). Consegue che l'atto di precetto è nullo, ma il decreto opposto, poiché notificato entro i termini di cui all'art. 644 cpc è valido come titolo privo di efficacia provvisoriamente esecutiva.
Infine sempre in via preliminare deve darsi atto che parte attrice in sede di precisazioni delle conclusioni in seno al giudizio rg 7870\23 (impugnativa delibere) ha mutato le conclusioni: poiché le domande risultano tardive sono inammissibili con la conseguenza che ai fini del decidere verranno valutate le sole conclusioni svolte con l'atto di citazione e ribadire con la memoria 171 ter n. 1 cpc
Nel merito, l'opponente -sul presupposto di essere divenuta proprietaria di tre unità immobiliari (pos 6,pos19 e pos 20) situate nel Condominio convenuto a fronte di aggiudicazione all'asta con decreti di trasferimento trascritti nel marzo 2018 - contesta la richiesta monitoria e lamenta la validità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria del 24.11.2022 oltre che quelle del 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022,
relativamente all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -
2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c., deducendo;
- di essere tenuta quindi ex art. 63, quarto comma, disp. att. c.c., a corrispondere unicamente i contributi condominiali relativi alla gestione ordinaria 2016/2017 (anno precedente all'acquisto) e alla gestione ordinaria
2017/2018 (anno in corso);
- di aver pagato quanto richiesto dall'amministratore in sede di aggiudicazione ovvero di euro 11.102,31, di cui
Part euro 319,05 per lo spazio indiviso ad uso deposito identificato come 6, euro 4.491,67 per l'appartamento
Part Part identificato come 19 ed euro 6.291,59 per l'ulteriore appartamento identificato come 20;
- lamenta che l'amministratore condominiale non ha tenuto conto dei versamenti effettuati nonostante le richieste dell'opponente trascinando nei bilanci successivi l'errore di contabilizzazione indicando l'importo effettivamente dalla stessa dovuto per euro 11.102,31 in luogo di quello di euro 17.449,11 erroneamente riportato nei bilanci e mai rettificato;
Posto che l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c.), va pagina 12 di 16 altresì rilevato che, come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'amministratore per il pagamento di oneri condominiali deliberati dall'assemblea, il singolo condomino può validamente contestare la sussistenza del debito e l'efficacia della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione,
ovvero il verbale della delibera assembleare, e per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto,”
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Ed ancora “avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l'impugnazione ex art. 1137
c.c. e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare possibile ravvisare quel rapporto di "dipendenza" o di " interdipendenza" che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. In particolare, è da intendere che la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 abbia superato il principio, enunciato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altro giudizio pendente. Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendo l' invalidità della decisione collegiale essere accertata "per tutti i condomini" (come può argomentarsi dal primo comma dell'art. 1137 c.c.). Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiale, del parallelo processo volto all'annullamento della deliberazione che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento, pur pagina 13 di 16 trattandosi in questo caso degli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esito è ad un tempo sottratto all'ambito di un mero accertamento incidentale. (Cass 2211 del 2025 ).
Operata quindi nel caso in esame,e come sopra detto, la riunione dei due procedimenti (di opposizione al decreto ingiunto e di impugnativa delle delibere poste alla base del monitorio) ai fini della legittimità del decreto opposto deve statuirsi in merito alle dette impugnative e ciò in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il soddisfa l'onere CP_1
probatorio gravante su di esso mediante la produzione del verbale dell'assemblea in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti. L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo,
non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito della pretesa, dovendo verificare la fondatezza della domanda in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. In particolare, mentre per i lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni la delibera di approvazione assembleare dell'intervento ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese, per i contributi occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni la deliberazione assembleare di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un preesistente rapporto di valore secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione. (Cass.
2211\2025). Ciò posto parte attrice a fondamento della impugnativa delle delibere del 22.01.2019, 30.01.2020,
04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 dall'Assemblea del , relativamente Controparte_2
all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 deduce la violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c. per avere attribuito spese di comparenza del precedente proprietario (esecutato) nonché la mancata attribuzione di versamenti.
Come noto A norma dell'art. 63, comma 4 disp att. cpc, “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”,
Consegue che l'aggiudicatario di un bene acquistato all'asta diventa effettivo proprietario solo dopo la trascrizione del decreto di trasferimento, per cui è solo da quel momento che il nuovo proprietario è tenuto al pagamento delle spese relative all'anno in corso e all'anno precedente la pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 63 comma 4 disp att c.c.
Dalla documentazione in atti (doc 29 e 30 ) ed in particolare dal riparto approvato con delibera del 18.1.2024 e pagina 14 di 16 dall'accordo sottoscritto tra l'attrice ed il convenuto, è risultato provato che: CP_1
- Sono stati imputati a parte attrice oneri condominiali non dovuti
- Non sono stati riconosciuti alcuni ratei versati dall'attrice.
Risultano quindi provati i vizi lamentati da parte attrice posti a fondamento delle delibere impugnate le quali, -
atteso che i vizi lamentati da parte attrice riguardano l'erronea ripartizione in concreto delle spese, in accoglimento della domanda di parte attrice- vanno annullate. (Cass. 126/2000; 2301/2001; 17101/2006).
La invalidità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto comporta, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca dello stesso.
Infine va rigettata la domanda formulata da parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto:
-non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.;
-non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a parte convenuta dall'atteggiamento processuale di parte attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio ancorchè volta in via subordinata, rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che vengono liquidate come da dispositivo.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 15.6.2022
- Annulla le delibere del 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 rese pagina 15 di 16 dall'Assemblea del , relativamente all'approvazione dei Controparte_2 CP_1
bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 come in motivazione
• Conseguentemente in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo N.8993\22 rg n.
18970\2022 rep 6938\22 emesso in data 1.6.2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di;
Parte_1
• respinge ogni altra domanda;
• condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite e di mediazione che liquida in €. CP_1
5077,00 per compensi e ed €.265,00 per anticipazioni relativi al procedimento rg. N. 30585\22; in €.
5077,00 per compensi e ed €.265,00 per anticipazioni relativi al procedimento rg. N. 7870\23, il tutto oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30585/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
OP
CONVENUTO/I
***
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] 'avv. RICIOPPO FIORILDE e , Per nessuno _1 OP Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Parte attrice si riporta agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
l'avv. RICIOPPO concorda di essere esentata dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice l'avv. RICIOPPO dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,34 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30585/2022 riunito con rg n.7870\23 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICIOPPO FIORILDE e dell'avv. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 2 20122 presso il difensore avv. RICIOPPO FIORILDE CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , OP P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 16
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1
esecutivo n. 8993/2022, emesso in data 24.5.2022, pubblicato in data 1.6.2022, notificato in data 15.6.2022
unitamente ad atto di precetto, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Controparte_2
, le ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 12.113,42 oltre agli interessi e alle spese della
[...] CP_1
procedura monitoria, per il mancato pagamento degli oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria 1.7.2021
– 30.6.2022 riportati nel preventivo di gestione approvato dal all'assemblea del 15.2.2022. CP_1
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: -
Sospendere, anche inaudita altera partes, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8993/2022 per le
motivazioni tutte esposte in atti. - Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.8993/2022 e il pedissequo
atto di precetto sono stati notificati sprovvisti di formula esecutiva e per l'effetto dichiarare
nullo/inesistente/inefficace l'atto di precetto. Nel merito In via principale: - accertare e dichiarare che il decreto
ingiuntivo n. 8993/2022 è infondato in fatto e diritto, per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il
decreto ingiuntivo n. 8993/2022. - accertare e dichiarare che la signora ha corrisposto tutto quanto _1
dovuto in favore del , che nulla è dovuto in favore del e per l'effetto revocare/dichiarare CP_1 CP_1
pagina 3 di 16 inefficace/nullo/inesistente il decreto ingiuntivo n. 8993/2022. In via subordinata: dichiarare la signora _1
tenuta al pagamento di quanto eventualmente ritenuto di giustizia e/o di quanto emergerà in sede di istruttoria. In
ogni caso: condannare il ex art. 96 c.p.c.”. CP_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa . Persona_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, vdato atto che il legale di parte attrice dichiarava che il CP_1
non si sarebbe costituito e che lo stesso legale chiedeva la concessione dei termini istruttori, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. All'esito del deposito delle memorie, veniva dichiarata la contumacia del , veniva CP_1
sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ed il giudice disponeva che fosse introdotta la mediazione a causa di parte opposta onerando l'opponente di notificare la ordinanza al convenuto contumace entro il 16.10.2023.
Alla udienza dell'8.1.2024 parte attrice dava atto che il condominio contumace non aveva avviato la procedura di mediazione e chiedeva quindi che il decreto ingiuntivo venisse revocato a causa della improcedibilità dell'azione monitoria. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 11.12.2024
rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrive integralmente: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertare e dichiarare che l'opposto, sul quale
incombeva l'onere di attivare la mediazione, non vi ha provveduto nel termine decadenziale concesso dall'Ill.mo
Giudice adito all'udienza del 9/10/2023, conseguentemente pronunciare l'improcedibilità del giudizio, per causa
imputabile all'opposto, e la revoca del decreto ingiuntivo n. 8993/2022, emesso in data 24/05/2022 e depositato
in data 01/06/2022; - Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.8993/2022 e il pedissequo atto di precetto
sono stati notificati sprovvisti di formula esecutiva e per l'effetto dichiarare nullo/inesistente/inefficace l'atto di
precetto. Nel merito In via principale: - accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 8993/2022 è infondato
in fatto e diritto, per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il decreto ingiuntivo n. 8993/2022. -
pagina 4 di 16 accertare e dichiarare che la signora ha corrisposto tutto quanto dovuto in favore del , che _1 CP_1
nulla è dovuto in favore del e per l'effetto revocare/dichiarare inefficace/nullo/inesistente il decreto CP_1
ingiuntivo n. 8993/2022. In via subordinata: dichiarare la signora tenuta al pagamento di quanto _1
eventualmente ritenuto di giustizia e/o di quanto emergerà in sede di istruttoria. In via istruttoria: si chiede
disporsi prova per interpello dell'Amministratore condominiale Rag. , sui seguenti capitoli: Controparte_3
1.“Vero che” con comunicazioni mail del 04/07/2018, l'Amministratore condominiale Controparte_3
conteggiava il quantum dovuto dalla signora in merito alla gestione ordinaria 2016/2017 e 2017/2018 _1
come da documenti 5-6-7 che si rammostrano;
2. “Vero che” l'Amministratore condominiale Controparte_3
si era impegnato a procedere alla rettifica dei bilanci condominiali in conformità a quanto riferito alla sig.ra
con la comunicazioni mail del 04.07.2018; 3. “Vero che” in occasione della scadenza della 5° rata della _1
gestione ordinaria 2018/2019, alla sig.ra presente presso l'ufficio dell'Amministratore _1 CP
, veniva riferito di corrispondere unicamente la somma di € 735,48 (di cui € 310,31 per Pos. 19 in luogo
[...]
Part della maggior somma di € 7.524,39 ed € 425,17 per 20 in luogo della maggior somma di € 10.161,21),
ovvero i soli importi dovuti per la gestione ordinaria, decurtati gli importi di € 7.214,08 (pos. 19) e € 9.736,04
(pos.20), che dal bilancio consuntivo 2017/2018 erano stati spostati nel riparto preventivo gestione 2018/2019 a
titolo di saldo iniziale, come da documento n. 11 che si rammostra;
4. “Vero che” nonostante i conteggi come
sopra rielaborati in favore della sig.ra alcuna variazione veniva apportata ai bilanci/consuntivo _1
condominiali; 5. “Vero che” che in altre occasioni la sig.ra si recava presso lo studio dell'Amministratore _1
condominiale per chiedere di provvedere alla rettifica dei bilanci, ricevendo rassicurazioni in tal senso;
Inoltre, si
formulano le seguenti istanze istruttorie: - disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo
dovuto dalla signora dal 2016 ad oggi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, 4° comma d.a. c.c. e _1
dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. - Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la CP_1
produzione di tutta la documentazione contabile relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti
conto condominiali. - disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento pendente dinanzi al Tribunale
di Milano, RG N. 7870/2023, Dott.ssa Bocconcello. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali,
oltre spese generali e accessori di legge e condannare il ex art. 96 c.p.c.”. CP_1
Nelle more del giudizio parte attrice, dopo aver esperito con esito negativo la mediazione n. 3882/2022, con pagina 5 di 16 esito negativo stante la mancata adesione del , con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, CP_1
impugnava le delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 per nullità
e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere stesse. In particolare chiedeva:”In via
preliminare e pregiudiziale: sospendere l'efficace esecutiva delle delibere impugnate per le argomentazioni tutte esposte nella parte in narrativa del presente atto.
Nel merito in via principale: accogliere la presente impugnazione ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020,
04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente OP
all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c.; accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data
24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione del bilancio OP
consuntivo 2021/2022 per erronea attribuzione delle spese personali a carico della sig.ra come esposto _1
in narrativa;
accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond.
[...]
35, relativamente all'approvazione del bilancio preventivo 2022/2023 per erronea attribuzione OP
all'unità immobiliare 6) della complessiva somma di € 1.507,53 come esposto in narrativa. Nel merito in via
subordinata: accertare e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, tenuto contro di quanto OP
disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei versamenti medio tempore eseguiti dalla sig.ra accertare e _1
dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1 OP
, in persona dell'Amministratore pro tempore, in relazione al preventivo 2022/2023 per le ragioni
[...]
argomentate in narrativa;
condannare il , in persona dell'Amministratore pro OP
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza della condotta del _1
convenuto tenuto conto anche della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, da CP_1
rimettersi in via equitativa all'Ill.mo Giudicante. In ogni caso: condannare il ex art. 96 c.p.c. Ad CP_1
istruttoria: si ista perché sia disposta prova per interpello e testi sui capitoli che ci si riserva di formulare, con i pagina 6 di 16 testi indicandi. Disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo dovuto dalla signora _1
tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la produzione di tutta la documentazione contabile CP_1
relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti conto condominiali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, anche relativamente al giudizio di mediazione obbligatorio”
La causa iscritta veniva iscritta a ruolo RG n. 7870/2023 ed assegnata alla Dott.ssa Sabrina Bocconcello.
Alla prima udienza del 12/07/2024 veniva dichiarata la contumacia del e concessi OP
i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'esito del deposito, all'udienza del
11/12/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 13/05/2024, che, stante la pendenza di trattative con il contumace, veniva CP_1
rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 5.5.2025, parte attrice precisava le conclusioni come segue: “ In via preliminare e
pregiudiziale, alla luce della nuova sentenza della Corte di Cassazione n. 2211/2025 si chiede disporsi la riunione dei procedimenti RG n. 30585/2022 e RG n. 7870/2023, pendenti dinanzi al Tribunale di Milano dinanzi al medesimo Giudice Dott.ssa Bocconcello. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che la sig.ra avendo acquistato all'asta le unità immobiliari oggetto di causa, è tenuta al pagamento delle spese _1
condominiali ordinarie solo dell'anno in corso e dell'anno precedente all'emissione dei decreti di trasferimento stessi come disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. accertare e dichiarare che la sig.ra ha pagato tutti _1
gli importi elencati nell'accordo 24/04/2024 tra cui anche l'importo di € 517,63 in data 30/07/2021 + € 0,50 in data 20/05/2022 non contabilizzati, come confermato con dichiarazione confessoria dall'Amministrare del
Condominio (doc. 30) accertare e dichiarare che, come da accordo sottoscritto in data 24/04/2024, l'attrice ha versato altresì l'ulteriore importo di € 1.891,87 in data 15/07/2024 (dato dalla differenza di € 2.410,00 – di cui alla rata scadente 1/03/2024 (prev. 2023/24 – pag. C/2) meno € 517,63 versato in data 30/07/2021 e meno € 0,50
versati in data 20/05/2022), che però non è staro contabilizzato dal , ; accertare e OP
dichiarare che il complessivo importo di € 2.410,00 non è stato contabilizzato neppure nel consuntivo
2023/2024, in quanto alla pagina C/7 del citato bilancio, nella colonna “Rate versate” venivano riportati solo i pagina 7 di 16 seguenti pagamenti: € 103,80 - Pos. 19 € 687,94 - Pos. 20 € 3.039,90 - per un totale complessivo pari ad Pt_2
€ 3.831,64 (doc. 36 pag. C/7) conseguentemente condannare il , in persona OP
dell'amministratore p.t. alla restituzione dell'importo di € 2.410,00 a favore dell'attrice, ovvero, in alternativa,
accertare che la sig.ra ha un credito di € 2.410,00 oltre interessi da portare in compensazione sui ratei _1
condominiali a scadere per la gestione corrente e/o successive;
in subordine sospendere l'efficace esecutiva delle delibere impugnate per le argomentazioni tutte esposte nella parte in narrativa del presente atto e accogliere la presente impugnazione ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere assunte in data 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022,
24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione dei bilanci OP
consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c.; accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022
dall'Assemblea del Cond. , relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo OP
2021/2022 per erronea attribuzione delle spese personali a carico della sig.ra come esposto in narrativa;
_1
accogliere la presente impugnativa ed accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità della delibera assunta in data 24.11.2022 dall'Assemblea del Cond. OP
35, relativamente all'approvazione del bilancio preventivo 2022/2023 per erronea attribuzione all'unità
immobiliare 6) della complessiva somma di € 1.507,53 come esposto in narrativa. Nel merito in via
subordinata: accertare e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, tenuto contro di quanto OP
disposto dall'art. 63, IV comma d.a. c.c. e dei versamenti medio tempore eseguiti dalla sig.ra accertare _1
e dichiarare il preciso ammontare delle somme dovute dalla sig.ra in favore del _1 OP
, in persona dell'Amministratore pro tempore, in relazione al preventivo 2022/2023 per le ragioni
[...]
argomentate in narrativa;
condannare il , in persona dell'Amministratore pro OP
tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza della condotta del _1
convenuto tenuto conto anche della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, da CP_1
rimettersi in via equitativa all'Ill.mo Giudicante. In ogni caso: condannare il , in persone CP_1
pagina 8 di 16 dell'Amministratore p.t. ex art. 96 c.p.c. Ad istruttoria: si chiede disporsi prova per interpello dell'Amministratore condominiale , sui seguenti capitoli: Controparte_3
1. “Vero che” con comunicazioni mail del 04/07/2018, l'Amministratore condominiale Controparte_3
conteggiava il quantum dovuto dalla signora in merito alla gestione ordinaria 2016/2017 e 2017/2018 _1
come da documenti 6-7-8 che si rammostrano;
2. “Vero che” l'Amministratore condominiale Controparte_3
si era impegnato a procedere alla rettifica dei bilanci condominiali in conformità a quanto riferito alla sig.ra con la comunicazioni mail del 04.07.2018; 3. “Vero che” in occasione della scadenza della 5° rata della _1
gestione ordinaria 2018/2019, alla sig.ra presente presso l'ufficio dell'Amministratore _1 CP
, veniva riferito di corrispondere unicamente la somma di € 735,48 (di cui € 310,31 per Pos. 19 in luogo
[...]
Part della maggior somma di € 7.524,39 ed € 425,17 per 20 in luogo della maggior somma di € 10.161,21),
ovvero i soli importi dovuti per la gestione ordinaria, decurtati gli importi di € 7.214,08 (pos. 19) e € 9.736,04
(pos.20), che dal bilancio consuntivo 2017/2018 erano stati spostati nel riparto preventivo gestione 2018/2019 a titolo di saldo iniziale, come da documento n. 12 che si rammostra;
4. “Vero che” nonostante i conteggi come sopra rielaborati in favore della sig.ra alcuna variazione veniva apportata ai bilanci/consuntivo _1
condominiali; 5. “Vero che” che in altre occasioni la sig.ra si recava presso lo studio dell'Amministratore _1
condominiale per chiedere di provvedere alla rettifica dei bilanci, ricevendo rassicurazioni in tal senso;
Si chiede disporsi CTU contabile volta alla determinazione dell'esatto importo dovuto dalla signora dal 2016 ad _1
oggi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 63, iV comma d.a. c.c. e dei pagamenti tutti medio tempore eseguiti dalla stessa attrice. Ordinare ex art, 210 c.p.c. al la produzione di tutta la documentazione CP_1
contabile relativa alle gestioni contestate in particolar modo degli estratti conto condominiali. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Milano, RG N. 30585/2022,
Dott.ssa . In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori Per_1
di legge, anche relativamente al giudizio di mediazione obbligatorio.
Con provvedimento del 5.5.2025 il Giudice, atteso il nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass 2211\2025)
che stabilisce che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui penda la causa di impugnazione della delibera di approvazione del riparto della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato (come nel caso in esame, causa rg n.7870\23, avanti lo stesso Giudice), trova applicazione l'art. 274 cpc al fine della pagina 9 di 16 riunione dei due procedimenti pendenti avanti lo stesso ufficio giudiziario, disponeva la riunione del procedimento rg 7370\23 con quello avente rg.30585\22.
All'udienza del 12.6.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, in via preliminare parte opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte di parte opposta. Come noto, con riferimento al tentativo di mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori e di opposizione a decreto ingiuntivo, l' art. 5 c. 6 del D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 dispone che: "Il
comma 1 e l' articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l' opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall' articolo 5-bis; ...". L' art. 5 bis c. 1 del medesimo decreto legislativo prevede che: "Quando l' azione di cui all' articolo 5, comma 1 , e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l' onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine di cui all' articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese ". Nel caso di specie, l' opponente ha sollevato la eccezione relativa alla mancata condizione di procedibilità per non essere stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria allorquando il convenuto non si era costituito ed era stato dichiarato contumace e non ha richiesto alcuna pronuncia su istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Dunque, non potendo l' opposta esperire il tentativo di mediazione, in quanto non costituita, l'
eccezione doveva ritenersi infondata né il Giudice poteva di ufficio fissare udienza con onere per il convenuto di esperire la procedura di mediazione nei termini fissati. L'eccezione quindi va disattesa.
Sempre in via preliminare parte attrice opponente eccepisce la nullità/ inesistenza dell'atto di precetto in quanto lo stesso sarebbe stato notificato unitamente all'opposto decreto ma privo della formula esecutiva necessaria per procedere in via esecutiva. L'eccezione è fondata e merita accoglimento atteso che allorchè è stato emesso pagina 10 di 16 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo l'art. 23, comma 9-bis D.l. 28 ottobre 2020 n 137 convertito dalla legge 176 del 18/ 12/ 2020 prevedeva “La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità
giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è
sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368…... Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
Nel caso in esame sebbene la copia del decreto immediatamente esecutivo sia stato notificato con attestazione di conformità difetta però della attestazione di esecutività che avrebbe dovuto rilasciare la Cancelleria.
Consegue che per far valere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il creditore oggi opposto avrebbe dovuto richiedere al cancelliere l'apposizione della formula esecutiva;
poi la copia minuta di esecutività doveva essere notificata al debitore oggi opponente,con in calce l'attestazione della conformità all'originale telematico sottoscritta dal difensore del creditore. La mancata notificazione del titolo in formato esecutivo dà origine ad una invalidità formale, che si fa valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi. La nullità del precetto è
espressamente prevista dall'art. 480, comma 2, c.p.c. per cui il precetto deve contenere a pena di nullità la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso,
quando è richiesta dalla legge. La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore al quale la pagina 11 di 16 legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano. Il precetto in caso di mancata notifica del titolo esecutivo è pertanto nullo (Cassazione,
ordinanza n. 1096/2021). Consegue che l'atto di precetto è nullo, ma il decreto opposto, poiché notificato entro i termini di cui all'art. 644 cpc è valido come titolo privo di efficacia provvisoriamente esecutiva.
Infine sempre in via preliminare deve darsi atto che parte attrice in sede di precisazioni delle conclusioni in seno al giudizio rg 7870\23 (impugnativa delibere) ha mutato le conclusioni: poiché le domande risultano tardive sono inammissibili con la conseguenza che ai fini del decidere verranno valutate le sole conclusioni svolte con l'atto di citazione e ribadire con la memoria 171 ter n. 1 cpc
Nel merito, l'opponente -sul presupposto di essere divenuta proprietaria di tre unità immobiliari (pos 6,pos19 e pos 20) situate nel Condominio convenuto a fronte di aggiudicazione all'asta con decreti di trasferimento trascritti nel marzo 2018 - contesta la richiesta monitoria e lamenta la validità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria del 24.11.2022 oltre che quelle del 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022,
relativamente all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -
2021/2022 per violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c., deducendo;
- di essere tenuta quindi ex art. 63, quarto comma, disp. att. c.c., a corrispondere unicamente i contributi condominiali relativi alla gestione ordinaria 2016/2017 (anno precedente all'acquisto) e alla gestione ordinaria
2017/2018 (anno in corso);
- di aver pagato quanto richiesto dall'amministratore in sede di aggiudicazione ovvero di euro 11.102,31, di cui
Part euro 319,05 per lo spazio indiviso ad uso deposito identificato come 6, euro 4.491,67 per l'appartamento
Part Part identificato come 19 ed euro 6.291,59 per l'ulteriore appartamento identificato come 20;
- lamenta che l'amministratore condominiale non ha tenuto conto dei versamenti effettuati nonostante le richieste dell'opponente trascinando nei bilanci successivi l'errore di contabilizzazione indicando l'importo effettivamente dalla stessa dovuto per euro 11.102,31 in luogo di quello di euro 17.449,11 erroneamente riportato nei bilanci e mai rettificato;
Posto che l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c.), va pagina 12 di 16 altresì rilevato che, come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'amministratore per il pagamento di oneri condominiali deliberati dall'assemblea, il singolo condomino può validamente contestare la sussistenza del debito e l'efficacia della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione,
ovvero il verbale della delibera assembleare, e per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto,”
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Ed ancora “avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l'impugnazione ex art. 1137
c.c. e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare possibile ravvisare quel rapporto di "dipendenza" o di " interdipendenza" che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. In particolare, è da intendere che la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 abbia superato il principio, enunciato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altro giudizio pendente. Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendo l' invalidità della decisione collegiale essere accertata "per tutti i condomini" (come può argomentarsi dal primo comma dell'art. 1137 c.c.). Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiale, del parallelo processo volto all'annullamento della deliberazione che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento, pur pagina 13 di 16 trattandosi in questo caso degli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esito è ad un tempo sottratto all'ambito di un mero accertamento incidentale. (Cass 2211 del 2025 ).
Operata quindi nel caso in esame,e come sopra detto, la riunione dei due procedimenti (di opposizione al decreto ingiunto e di impugnativa delle delibere poste alla base del monitorio) ai fini della legittimità del decreto opposto deve statuirsi in merito alle dette impugnative e ciò in quanto “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese condominiali, il soddisfa l'onere CP_1
probatorio gravante su di esso mediante la produzione del verbale dell'assemblea in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti. L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo,
non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito della pretesa, dovendo verificare la fondatezza della domanda in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. In particolare, mentre per i lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni la delibera di approvazione assembleare dell'intervento ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese, per i contributi occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni la deliberazione assembleare di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un preesistente rapporto di valore secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione. (Cass.
2211\2025). Ciò posto parte attrice a fondamento della impugnativa delle delibere del 22.01.2019, 30.01.2020,
04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 dall'Assemblea del , relativamente Controparte_2
all'approvazione dei bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 deduce la violazione dell'art. 63, IV comma d.a. c.c e dell'art. 1130 bis c.c. per avere attribuito spese di comparenza del precedente proprietario (esecutato) nonché la mancata attribuzione di versamenti.
Come noto A norma dell'art. 63, comma 4 disp att. cpc, “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”,
Consegue che l'aggiudicatario di un bene acquistato all'asta diventa effettivo proprietario solo dopo la trascrizione del decreto di trasferimento, per cui è solo da quel momento che il nuovo proprietario è tenuto al pagamento delle spese relative all'anno in corso e all'anno precedente la pubblicazione del decreto ai sensi dell'art. 63 comma 4 disp att c.c.
Dalla documentazione in atti (doc 29 e 30 ) ed in particolare dal riparto approvato con delibera del 18.1.2024 e pagina 14 di 16 dall'accordo sottoscritto tra l'attrice ed il convenuto, è risultato provato che: CP_1
- Sono stati imputati a parte attrice oneri condominiali non dovuti
- Non sono stati riconosciuti alcuni ratei versati dall'attrice.
Risultano quindi provati i vizi lamentati da parte attrice posti a fondamento delle delibere impugnate le quali, -
atteso che i vizi lamentati da parte attrice riguardano l'erronea ripartizione in concreto delle spese, in accoglimento della domanda di parte attrice- vanno annullate. (Cass. 126/2000; 2301/2001; 17101/2006).
La invalidità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto comporta, in accoglimento della spiegata opposizione, la revoca dello stesso.
Infine va rigettata la domanda formulata da parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto:
-non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.;
-non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo a parte convenuta dall'atteggiamento processuale di parte attrice e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio ancorchè volta in via subordinata, rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936
del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La materia trattata, l'attività processuale svolta e l'esito del giudizio giustificano la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che vengono liquidate come da dispositivo.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 15.6.2022
- Annulla le delibere del 22.01.2019, 30.01.2020, 04.11.2020, 15.02.2022, 24.11.2022 rese pagina 15 di 16 dall'Assemblea del , relativamente all'approvazione dei Controparte_2 CP_1
bilanci consuntivi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 come in motivazione
• Conseguentemente in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo N.8993\22 rg n.
18970\2022 rep 6938\22 emesso in data 1.6.2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di;
Parte_1
• respinge ogni altra domanda;
• condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite e di mediazione che liquida in €. CP_1
5077,00 per compensi e ed €.265,00 per anticipazioni relativi al procedimento rg. N. 30585\22; in €.
5077,00 per compensi e ed €.265,00 per anticipazioni relativi al procedimento rg. N. 7870\23, il tutto oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.
• Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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