Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 17/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 17/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Arricchimento senza causa ” e vertente TRA
nato a [...] il [...], residente a[...] c.f. Parte_1
titolare della ditta “Villa Palma”, con sede in Avella alla via De C.F._1
Gasperi, p. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Palma (c.f. P.IVA_1
, giusta procura allegata;
C.F._2
Attore E
c.f. e partita IVA in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
, nato a [...] il [...], , con sede in Persona_1 C.F._3
, alla Piazza F. Napolitano, elettivamente domiciliato in Baiano (AV), alla via Roma, CP_1 42, presso lo studio dell'Avv. Pietro Macario, , che lo rappresenta e C.F._4 difende in forza di procura apposta in calce al presente atto a seguito della Determinazione dell'Area Amministrativa del nr. Area 26, nr. Generale 58 dell'1.3.2022; Controparte_1
- Convenuto
e
, C.F.: , nato a [...], il 27.041980 Persona_1 C.F._3
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Sirignano alla via A. Moro n. 4/f, presso lo studio dell'avv. Luigia Esposito, C.F. , che CodiceFiscale_5 lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
- Convenuto
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_2 C.F._6
- convenuto contumace
Conclusioni: per parte attrice “L'attore si riporta all'atto di citazione ed alle conclusioni ivi riportate e reiterando le istanze istruttorie ritualmente avanzate, delle quali chiede l'accoglimento, chiede che la causa sia decisa, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”. Per parte convenuta “L'Avvocato Pietro Macario, nella qualità di Controparte_1 procuratore e difensore del , si riporta al contenuto della depositata comparsa Controparte_1 di costituzione, chiedendone integrale accoglimento delle conclusioni formulate, ancora una volta impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito da controparte e chiede che la causa venga introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”. Per parte convenuta “l'Avv. Esposito Luigia, nell'interesse del sig. , Persona_1 Per_1 il quale si riporta ai propri atti difensivi e ne chiede accoglimento integrale. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto. Si
1
chiede che la causa venga decisa con rigetto della domanda attorea e accoglimento delle conclusioni formulate in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/12/2021, titolare della ditta “Villa Parte_1 Palma”, citava in giudizio il , e , Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 esponendo in sintesi: di esercitare attività di locazione temporanea di appartamenti in Avella alla via De Gasperi;
che il Comune di , in persona del sindaco , in data CP_1 Persona_1
28/1/2019 gli richiedeva la disponibilità ad ospitare il nucleo familiare di cittadini del detto comune, la famiglia del sig. , composta da 4 persone maggiorenni, a decorrere Controparte_2 dal 28/1/19, per giorni 7, al prezzo di 70,00 al giorno, con mail accettata;
ciò perché, a seguito del sopralluogo dell'UTC di del 24/1/19, nel quale si era dato atto del crollo di una falda CP_1 del tetto di un immobile, che aveva causato pericolo alle proprietà viciniori, tra le quali quella del il Comune era stato costretto ad emanare l'ordinanza n. 3 del 24/1/19 con la quale CP_3 veniva disposto il divieto assoluto di utilizzo del fabbricato;
essendo diventata inagibile l'abitazione della famiglia ed avendo il Comune dovuto disporre lo sgombero CP_2 dell'abitazione, in danno dei proprietari , il Sindaco era stato costretto a Parte_2 trovare idonea soluzione abitativa agli sfollati, reperendola nell'unica struttura disponibile nel circondario;
che il periodo di tempo in cui la famiglia era stata costretta ad CP_2 abbandonare la propria abitazione era stato prolungato dall'ordinanza n. 5 del 23/4/19, con la quale si confermava l'inagibilità dello stesso fabbricato, fino al 6/4/20, quando, con l'ordinanza n. 1421, veniva dichiarato il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile; che tale ordinanza non era stata notificata alla famiglia che solo il 16/9/20 lasciava CP_2 l'appartamento; che il Sindaco e gli Uffici comunali erano stati sollecitati Persona_1 più volte a regolarizzare la pratica amministrativa ed a saldare il conto. Esponeva, quindi, l'attore che il proprio diritto al compenso fosse dimostrato dalla circostanza che il soggiorno era stato richiesto dal Comune di , in persona del Sindaco , a seguito CP_1 Persona_1 dell'adozione di provvedimenti indifferibili, a tutela della pubblica incolumità, fino al termine di tale situazione e che l'importo dovuto era quello risultante dalla proposta accettata di € 70,00 al giorno per i 595 giorni di permanenza;
che tenuto al pagamento era il , in CP_1 CP_1 persona del Sindaco p.t., per avere disposto l'allontanamento ed il ricovero della famiglia
[...]
per il tempo necessario, con provvedimento di urgenza, per cui non poteva invocarsi la CP_2 mancanza di contratto scritto e di formali determine di impegno di spesa, salvo il diritto dell'Ente di addossare gli oneri ai proprietari dello stabile che avevano causato la situazione di pericolo pubblico con la loro inattività; in subordine, tenuto al pagamento era
[...]
, Sindaco del che aveva stipulato il contratto di ospitalità, per scambio di Per_1 CP_1 corrispondenza, con proposta accettata, in estremo subordine, avendo l'esponente fornito al ed al Sindaco, , il servizio di dare alloggio a suoi cittadini, Controparte_1 Persona_1 egli doveva comunque essere tenuto indenne dei danni e dei costi che aveva sopportato, a titolo di ingiustificato arricchimento. Parte attrice concludeva chiedendo “1) Condannare il , come sopra Controparte_1 rapp.to e/o il sig. in proprio al pagamento dell'importo di € 41.650,00, oltre Persona_1
IVA al 10% ed interessi dalla messa in mora, a favore dell'istante, a titolo di corrispettivo per l'alloggio fornito alla famiglia per i fatti di cui in premessa. 2) In subordine, qualora CP_2 si dovesse accertare che non è individuabile una responsabilità per inadempimento dell'Ente o del sig. in proprio, condannare i convenuti a titolo di indebito arricchimento al Per_1 pagamento della detta somma di € 41.650,00, oltre IVA al 10%, oltre interessi, o di quella somma che sarà stabilita dal Tribunale, in favore dell'esponente. 3) Condannare i soccombenti alla refusione di spese e competenze di causa.”. In data 10/3/2022 si costituiva in giudizio il convenuto , in via Persona_1 preliminare eccependo “a. IN VIA PREGIUDIZIALE 1. IMPROCEDIBILITÀ DELLA
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DOMANDA”, dovendo l'azione essere ritenuta improcedibile, trattandosi di una locazione, rientrante fra le materie per cui era richiesto l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione obbligatoria della domanda ed eccependo che la procedura di mediazione non era stata estesa a tutti i convenuti, ma solo al Comune di;
“b. IN VIA PRELIMINARE 2. CP_1
SUL RITO LOCATIZIO” deducendo che la fattispecie rientrasse nella disciplina del rito del lavoro e, pertanto, la domanda giudiziale doveva essere introdotta con ricorso e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c.; essendo stato stipulato un contratto di affitto transitorio, l'attore, decorsi 30 giorni, sarebbe stato obbligato a registrare il contratto e ad indicare un corrispettivo non giornaliero ma mensile a carico del e della , CP_2 Persona_2 mentre, in difetto, poiché avrebbe abitato l'immobile 595 giorni, cioè oltre 18 mesi si CP_2 era avuta la conversione della locazione da transitoria in ordinaria;
“3. NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE, INDETERMINATEZZA DEL PETITUM” eccependo che l'atto di citazione dovesse ritenersi nullo per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e l'assenza di sufficienti elementi descrittivi;
“4. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. ”, Persona_1 eccependo che la richiesta di propria condanna quale persona fisica dovesse ritenersi nulla poiché egli aveva agito in qualità di sindaco p.t. del , emanando ordinanze Controparte_1 sindacali di urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità. Nel merito, il convenuto deduceva “5. SULL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA” eccependo che l'azione fosse infondata per mancata veridicità dei fatti da essa addotti, ricostruendo i fatti e precisando che in data 28/1/2019 il Comune di chiedeva la disponibilità ad ospitare il nucleo familiare CP_1 di per giorni sette a far data dal 28/1/2019 al prezzo giornaliero di € 70,00 da Controparte_2 addebitare a , proprietaria dell'abitazione danneggiante, proposta accettata Persona_2 dall'attore, la domanda di presunto pagamento nei propri confronti non trovava fondamento considerato che era chiaro all'attore che il corrispettivo fosse a carico di o Persona_2 in ogni caso di chiunque avesse cagionato il danno ed essendosi egli limitato ad emettere ordinanze sindacali per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
nel periodo 28/1/2019 - 3/2/2019 le parti del rapporto di soggiorno erano l'attore, dal lato attivo, il nucleo familiare di e/o , dal lato passivo, mentre nel periodo compreso dal 4/2/2019 al CP_2 Persona_2 16/9/2020 il convenuto non formulava alcuna richiesta di ospitalità all'attore, né in proprio, né in qualità di sindaco p.t. del e neppure in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
e l'attore consentiva volontariamente alla famiglia di permanere
[...] CP_2 nell'immobile per ulteriori 588 giorni;
tra l'attore e la famiglia si era instaurato un CP_2 rapporto locatizio transitorio;
che, per quanto detto, non si configurava in capo al convenuto l'inadempimento contrattuale eccepito dall'attore; “6. SULL'INDEBITO ARRICCHIMENTO E SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA” eccependo che, non configurandosi un'ipotesi di indebito arricchimento, non poteva trovare accoglimento la richiesta dell'attore di propria condanna , a tale titolo;
che la condotta temeraria dell'attore integrava gli estremi della colpa grave o del dolo. Parte convenuta concludeva chiedendo: “IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare che alla presente controversia si applica il rito locatizio;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt.
163 e 164 c.p.c. per i motivi suddetti;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al;
NEL MERITO: - rigettare la domanda attorea, così come proposta, in Per_1 quanto non provata e palesemente infondata in fatto e in diritto;
- condannare il Palma, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di diritti ed onorari di giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattore anticipo”. In data 11/3/2022 si costituiva il convenuto a mezzo di “Comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con domande riconvenzionali trasversali e con chiamata in causa di
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terzi”, impugnando il contenuto della citazione, perché infondato ed esponendo la propria ricostruzione dei fatti. Quindi, il convenuto deduceva che: in riferimento al Controparte_1 periodo dal 28/1/2019 al 3/2/2019, in base al tenore letterale della riportata corrispondenza, andava escluso che esso fosse parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di soggiorno per i previsti 7 giorni, avendo formulato la richiesta in forza di un mandato con rappresentanza, le parti del rapporto nascente dal contratto di soggiorno per 7 giorni erano, dal lato attivo, la ditta individuale attorea, e, dal lato passivo, i soggetti che avevano usufruito del servizio di soggiorno e , tenuti al pagamento del corrispettivo pari ad € 490 Persona_2 dell'anzidetto soggiorno;
che, quindi, difettava la propria qualità di legittimato passivo e, stante la mancanza di un atto negoziale rivestito della forma scritta prescritta dagli artt. 16 e 17 del
Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, esso non era tenuto ad attivare la procedura di spesa, con la predisposizione dell'impegno ex art. 183 TUEL;
in riferimento al periodo dal 4/2/2019 al 16/9/2020, esso non aveva formulato richiesta di un servizio di soggiorno dei quattro componenti del nucleo familiare in un appartamento della ditta individuale CP_2 attorea e che, trattandosi di un periodo superiore ad un anno, il relativo contratto di soggiorno, come da art. 72 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, doveva essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole;
attesa la nullità del contratto di soggiorno, non sussisteva il diritto della ditta individuale Controparte_4
a richiedere il pagamento del corrispettivo del soggiorno;
parti
[...] del rapporto nascente dal contratto di soggiorno per gli ulteriori 588 giorni erano, dal lato attivo, la ditta individuale attorea, e, dal lato passivo, i soggetti che avevano usufruito del servizio di soggiorno, tenuti al pagamento del corrispettivo di € 41.160 e, quindi ancora una volta non sussisteva la propria qualità di legittimato passivo;
anche in relazione al periodo successivo al 3/2/2019, stante la mancanza di un atto negoziale rivestito della forma scritta, esso non era tenuto ad attivare la procedura di spesa, con la predisposizione dell'impegno ex art. 183 TUEL. Eccepiva, altresì, la difesa convenuta che parte attrice richiedeva il pagamento di un cospicuo importo senza depositare relativa documentazione fiscale, né copia della registrazione del contratto di soggiorno, senza far menzione dell'inserimento di tale somma nelle proprie scritture contabili degli anni 2019 e 2020 e senza depositare documentazione amministrativa attestante l'effettiva permanenza di quattro persone per 595 giorni nella propria struttura. Inoltre, la difesa convenuta eccepiva che la controversia comportasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendo la sentenza essere pronunciata nei confronti di tutte le parti del lato passivo del rapporto giuridico e, quindi, nei confronti di , Controparte_5 CP_6
, e che andava spiegata domanda
[...] Controparte_7 Persona_2 riconvenzionale nei confronti di , , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, domanda di condanna dei medesimi, in solido tra di loro, a pagare, in favore Controparte_7 del , a titolo di risarcimento di danni subiti dal mandatario ex art. 1720, Controparte_1 comma 2°, c.c., la somma che l'Ente sarebbe stato obbligato a pagare alla ditta individuale attorea a titolo di corrispettivo del soggiorno di , Controparte_2 Controparte_5 [...]
e nella struttura attorea, ovvero ad indennizzare ex art. 2041 CP_6 Controparte_7
c.c. il per la diminuzione patrimoniale conseguente al pagamento del Controparte_1 corrispettivo del prefato soggiorno, nonché nei confronti di , Persona_2 CP_8
, , e domanda di
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 accertamento della responsabilità dei medesimi per la causazione dell'evento lesivo che aveva determinato l'allontanamento del nucleo familiare e, per l'effetto, domanda di CP_2 condanna dei medesimi, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne il Controparte_1 da ogni conseguenza onerosa e pregiudizievole derivante ad esso dalla emananda sentenza ovvero ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il per la diminuzione patrimoniale Controparte_1 conseguente al pagamento del corrispettivo del prefato soggiorno.
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La convenuta concludeva chiedendo “1) in via pregiudiziale, in riferimento al rapporto giuridico dedotto con la domanda attorea, ordinare ex art. 102, comma 2°, c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ( ), Controparte_5 C.F._7 CP_6
( ), ( ), e
[...] C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Persona_2
, ( ); 2) in via pregiudiziale, in riferimento ai rapporti giuridici
[...] C.F._10 dedotti con le spiegate domande riconvenzionali trasversali, disporre ex art. 269, comma 2°,
c.p.c. lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire al , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, la citazione di ( ), Controparte_2 C.F._6
( ), ( ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6 C.F._8 [...]
( ), ( ), Controparte_7 C.F._9 Persona_2 C.F._10 [...]
( ), ( ), Controparte_8 C.F._11 Controparte_9 C.F._12
( ), e ( ); Controparte_10 C.F._13 Controparte_11 C.F._14
3) nel merito, rigettare le domande spiegate dalla ditta individuale attorea nei confronti del perché infondate;
4) nel merito, nella denegata ipotesi in cui, dalla emananda Controparte_1 sentenza, dovesse conseguire un pregiudizio per il , in via principale, Controparte_1 condannare ( ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_5
( ), ( ) e C.F._7 Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
( ), in solido tra di loro, al pagamento, in favore del , C.F._9 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di risarcimento di danni subiti dal mandatario ex art. 1720, comma 2°, c.c., della somma che esso ente pubblico territoriale sarà obbligato a pagare alla ditta individuale attorea;
5) nel merito, nella denegata ipotesi in cui, dalla emananda sentenza, dovesse conseguire un pregiudizio per il , in via subordinata, Controparte_1 condannare ( ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_5
( ), ( ) e C.F._7 Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
( ), in solido tra di loro, ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il C.F._9 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per la diminuzione patrimoniale conseguente al
[...] pagamento del corrispettivo del prefato soggiorno;
6) nel merito, nella denegata ipotesi in cui, dalla emananda sentenza, dovesse conseguire un pregiudizio per il Controparte_1 subordinatamente al mancato accoglimento della domanda sub 5), accertata la responsabilità di
, , e Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
per la causazione dell'evento lesivo che ha determinato l'allontanamento Controparte_11 del nucleo familiare condannare ( ), CP_2 Persona_2 C.F._10 [...]
( ), ( ), Controparte_8 C.F._11 Controparte_9 C.F._12
( ), e ( ), Controparte_10 C.F._13 Controparte_11 C.F._14 in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne il da ogni conseguenza Controparte_1 onerosa e pregiudizievole derivante ad esso dalla emananda sentenza;
7) nel merito, nella denegata ipotesi in cui, dalla emananda sentenza, dovesse conseguire un pregiudizio per il subordinatamente al mancato accoglimento della domanda sub 6), Controparte_1 condannare ( ), Persona_2 C.F._10 Controparte_8
( ), ( ), C.F._11 Controparte_9 C.F._12 Controparte_10
( ), e ( ), in solido tra loro, ad C.F._13 Controparte_11 C.F._14 indennizzare ex art. 2041 c.c. il , in persona del Sindaco pro tempore, per la Controparte_1 diminuzione patrimoniale conseguente al pagamento del corrispettivo del prefato soggiorno;
8) condannare la ditta individuale Controparte_12
, in persona del titolare (nato a [...] il [...],
[...] Parte_1
, o coloro tra i convenuti ritenuti di dovere, al pagamento, in favore del C.F._1
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese non imponibili sborsate per Controparte_1 la spiegata domanda riconvenzionale e del compenso professionale, oltre dei relativi accessori di legge.”. Con Ordinanza del 22/04/2022, il G.I. procedente non autorizzava le chiamate di terzi, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Controparte_2
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All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale non ammetteva le prove orali e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, la causa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Le domande proposte nei confronti del non possono essere accolte. Controparte_1
Difatti, non appare superfluo rammentare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta
"ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd
2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”). Non appare, altresì, peregrino rimarcare come, nei contratti della pubblica amministrazione, l'articolo 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisca il requisito della forma scritta ad substantiam e la sua mancanza determina la nullità del contratto, anche quando la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, rispondendo esso al fine precipuo di identificare esattamente il contenuto negoziale e di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta (Cass. civile sez. III, 24 novembre 2000, n. 15197). Inoltre, la volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). E' altresì necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000.
Non si ignora poi che, di recente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9775 del 2022, si siano pronunciate sul tema precisando che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.”.
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Ebbene, anche tenendosi conto del principio appena sopra richiamato, è da escludere, a parere del Tribunale, che, nel caso di specie, vi fosse stata tra la ditta ed il CP_13 [...]
la valida stipulazione di un contratto, tale non potendo essere la mera mail allegata CP_1 del 28/01/2019, considerato che essa risultava inviata non da indirizzo ufficiale del ma CP_1 da un account riconducibile ad un ufficio o articolazione dell'ente, risultava priva di qualsivoglia forma ufficiale e come tale non qualificabile come “atto amministrativo” e soprattutto non recava in calce alcuna sottoscrizione di un pubblico ufficiale formalmente delegato a rappresentare l'amministrazione. Manca, inoltre, senza dubbio, ogni e qualsiasi contratto o atto avente forma scritta che possa ritenersi vincolo contrattuale tra il Comune di e la ditta individuale attorea, anche con riguardo al soggiorno del nucleo familiare del CP_1
presso un immobile della ditta attorea, nel periodo dal 4 febbraio 2019 al 16 settembre CP_14
2020.
Preso atto del dato di fatto della mancata allegazione di un valido contratto avente la necessaria forma scritta, interessa ancora ribadire che, venendo in rilievo l'applicabilità di una norma imperativa, la cui violazione peraltro è rilevabile anche d'ufficio, a nulla varrebbe la mancata contestazione del rapporto da parte dell'ente coinvolto, considerato che non v'è in tali casi margine per l'operatività del principio di non contestazione, né rilevano eventuali condotte attuative, non potendo ritenersi sufficiente che, in luogo della forma scritta, la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia" secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. Pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa dell'ente convenuto di mancanza di un atto negoziale rivestito della forma scritta, prescritta dagli artt. 16 e 17 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, che vincolasse il nei confronti della ditta Controparte_1 individuale attorea è fondata e va accolta, da tanto discendendo che la domanda di pagamento svolta nei suoi confronti non possa essere accolta.
In subordine, parte attrice ha indicato come soggetto tenuto al pagamento il convenuto
, Sindaco del Comune, in proprio, per avere stipulato il contratto di ospitalità, Persona_1 per scambio di corrispondenza, con proposta accettata. Anche tale domanda non può essere accolta, dovendosi sul punto condividere le difese spiegate dallo stesso convenuto.
Vi è da considerare, difatti, sulla scorta di quanto già sopra rilevato, che non risulti affatto comprovato che avesse stipulato con la ditta attorea ed in favore del Persona_1 nucleo familiare un contratto di ospitalità e/o di locazione, per scambio di CP_2 corrispondenza, a cui era seguita l'accettazione, come dedotto da parte attrice, tanto non ricavandosi dalla mail allegata.
Vero è che, in virtù del combinato disposto degli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 267/2000, se la richiesta di prestazioni o servizi provenienti da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non è ricompresa nello schema di spesa tipizzato dal primo degli articoli citati, non nascono obbligazioni a carico dell'ente, ma dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il loro patrimonio, tuttavia vi è da ribadire che, nel caso di specie, non possa evincersi dalla sola mail allegata la riconducibilità al dell'obbligazione dedotta in giudizio da parte attrice, non recando essa alcuna Per_1 sottoscrizione anche digitale.
Pertanto, essendo infondate le prospettazioni di parte attrice in merito ad una avvenuta conclusione del contratto di ospitalità e/o di locazione, per scambio di corrispondenza, da parte di , la domanda di pagamento spiegata nei suoi confronti da parte attrice non Persona_1 può essere accolta. Parimenti è a dirsi con riguardo al soggiorno del nucleo familiare del
[...]
presso un immobile della ditta attorea, nel periodo dal 4 febbraio 2019 al 16 settembre CP_14
2020, non riscontrandosi alcun supporto documentale alla tesi secondo cui il Per_1 dovesse rispondere del pagamento in proprio. In effetti, ciò che si evince dagli atti è solo l'emissione, in qualità di Sindaco p.t. del Comune di , dell'ordinanza n. 3 del 24/1/19, CP_1
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con cui si ordinava lo sgombero del fabbricato destinato ad abitazione di e Controparte_2 della successiva ordinanza n. 5 del 23/4/19, con la quale si confermava l'inagibilità dello stesso fabbricato, che non possono fondare alcuna obbligazione di pagamento. Non vi è in atti alcun contratto, anche di locazione, che avrebbe dovuto rivestire la necessaria forma scritta.
In via ancora subordinata, la parte attrice ha dedotto di dover essere comunque tenuto indenne dei danni e dei costi sopportati, a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti dell'Ente comunale, del suo rappresentante e del e ha chiesto disporsi la Controparte_2 condanna delle parti convenute per arricchimento senza titolo. Per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi dell'articolo 2042 c.c., l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (ex multis, v. Cass. civ. sez. III, n. 14944/2022).
Nel caso di specie, l'attore aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, difatti, esercitato, in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (v. Cass., n. 5222/2023,
Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n. 28042/2008 ). Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., anche in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 10427/2002; Cass. n. 14085/2010). Inoltre e per di più, va pure osservato che parte attrice abbia inteso utilizzare l'azione di ingiustificato arricchimento al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo di cui alla domanda principale di inadempimento, laddove, invece, le azioni di ingiustificato arricchimento ed azione di adempimento contrattuale sono differenti (v. Corte appello Napoli sez. VII, 23/05/2019, n.2817 “La domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, riguardando diritti cd. "eterodeterminati", per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento a fatti costitutivi tra loro divergenti. Le azioni in questione sono strutturalmente e tipologicamente differenti, sia per quanto attiene alla causa petendi, sia con riferimento al petitum. Ed infatti, solo nell'azione di ingiustificato arricchimento rilevano i fatti costitutivi rappresentati dal proprio impoverimento e dall'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., dal riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente. E' diverso anche l'oggetto stesso della domanda, che corrisponde alla liquidazione di un indennizzo nell'azione ex art. 2041 c.c. ed al pagamento del corrispettivo pattuito nell'azione di adempimento.”) e l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. va diversamente valutato nei limiti dell'arricchimento di una parte e con riguardo all'entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita dall'altra (cfr. Cassazione civile sez. un., 11/09/2008, n.23385 “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal giudice amministrativo), tra la P.A. (nella specie un ed un privato (nella CP_1 specie un consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”; v. anche in tema Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9317 “L'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d'un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe
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dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido.”), sicché, anche per tale via, la domanda attorea è dunque inaccoglibile.
In conclusione, in forza del sin qui detto e per tutte le ragioni spiegate, le domande di parte attrice nei confronti di tutti i convenuti vanno integralmente rigettate.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ed esse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in favore dei convenuti costituiti, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della causa (€41.650,00), dell'oggetto, della scarsa complessità delle questioni esaminate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte.
Non ricorrono, di contro, i presupposti per disporre ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di dolo o colpa grave.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice.
2. Condanna l'attore titolare della ditta “Villa Palma”, al pagamento delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in
€3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
con distrazione, quanto al convenuto , in favore Persona_1 dell'Avv. Luigia Esposito, per dichiarato anticipo. Così deciso in data 12 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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