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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45189 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F , P.IV ), con sede Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale allegata in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IV , con sede in , P.le Lugano 6, in Controparte_1 P.IV_3 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Negrini e dall'Avv.
Beatrice Bruno, del Foro di Brescia, giusta procura alle liti allegata in atti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Fabio Negrini in Brescia, alla via XX settembre 66;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16630/2023 del Tribunale di Milano. CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16630/2023, emesso, su ricorso di dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 30.10.2023 (pubblicato il 2.11.2023 e notificato in pari data), con il quale le veniva ingiunto di pagare al ricorrente la somma di € 22.011,00, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per opere effettuate in subappalto presso il cantiere di
Sedriano, via Cesare Pavese 7, nel marzo-aprile 2023, come da fatture nn. 43-45-46 del 2023.
L'opponente, in particolare, eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'opposta per non avere consegnato la documentazione prevista afferente la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei propri lavoratori e per avere abbandonato senza motivo il cantiere oggetto dei lavori.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di Pt_1
dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e spiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto per grave inadempimento dell'opposta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno e al pagamento delle penali contrattuali, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte, sostenendo di avere regolarmente consegnato i documenti previsti dal contratto e contestando la sussistenza di qualsiasi grave inadempimento;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento, in proprio favore, Parte_1 della ulteriore somma di € 29.616,27 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2023; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e svolta la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza dell'11.05.2024, concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale e all'esito, previa discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 7.05.2025, la causa era riservata a sentenza.
Ciò premesso, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte nell'interesse di
[...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo impugnato. Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò premesso, risulta pacifico e documentato che ha commissionato Parte_1
in subappalto a opere edili presso il cantiere di Sedriano, via Pavese 7, come da Controparte_1
contratto del 10.03.2023 (v. doc. 1 fascicolo opposta)
L'opposta ha dedotto di avere eseguito tali lavori nei mesi di marzo-aprile 2023 e che non aveva Pt_1
corrisposto il pagamento delle fatture n. 43-45-46 per complessivi euro 22.011,00 allegate al fascicolo monitorio.
L'esecuzione dei lavori di cui alle menzionate fatture non è stata contestata dall'opponente e, del resto, l'emissione delle stesse era stata autorizzata dalla stessa previa redazione dei relativi SAL, Pt_1 come emerge dalla corrispondenza prodotta dall'opposta sub doc. 15 non contestata dall'opponente.
Deve ritenersi infondata, in primo luogo, l'eccezione di parte opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di inadempimento dell'opposta all'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva e retributiva dei propri lavoratori previsto - a pena di inesigibilità dei pagamenti - dall'art.
5.6 del contratto, risultando l'avvenuto adempimento di tale obbligo dalla documentazione allegata dall'opposta (v. doc. 20 e docc. da 24 a 37) e non contestata dall'opponente.
Ne consegue, quindi, l'esigibilità del credito dell'opposta e l'illegittimità della sospensione dei pagamenti dovuti a . CP_1
Non risulta dimostrato, inoltre, sulla base dell'istruttoria espletata, che avrebbe CP_1
interrotto senza motivo i lavori subappaltati.
Invero, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che i lavori in subappalto non venivano proseguiti nel luglio 2023 da a causa del mancato pagamento dei corrispettivi da parte di CP_1 Pt_1 che, tra l'altro, impediva alla subappaltatrice il regolare pagamento delle proprie maestranze (v. deposizioni alle udienze del 4.07.2024 e del 9.09.24 sia dei testi di parte opponente, Tes_1
e , che del teste di parte opposta, , sulla cui
[...] Testimone_2 Testimone_3
attendibilità non vi è motivo di dubitare).
Deve escludersi, pertanto, che, nella specie, vi sia stato inadempimento imputabile alla subappaltatrice, la quale risulta avere legittimamente sospeso l'esecuzione dei lavori subappaltati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per il mancato pagamento dei corrispettivi.
L'art. 1460 c.c., del resto, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione altrimenti non consentito.
Al riguardo, a nulla rileva il disposto di cui all'art.
5.8 del contratto richiamato da parte opponente, secondo cui “la Ditta Esecutrice non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
l'esecuzione delle lavorazioni relative alle Opere… omissis… invocando ritardi nei pagamenti e/o divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi”.
Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della Suprema Corte “la clausola solve et repete non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'àmbito di operatività dell'exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale, della controprestazione, ma impedisce di opporre solo l'inesatto adempimento” (v. Cass. 1994, n. 6697; Cass. 1981, n. 6406).
Inoltre, va rilevata la genericità e tardività delle contestazioni dei vizi dei lavori da parte dell'opponente (operate solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), senza peraltro fornire alcuna prova degli stessi con l'allegazione di idonea documentazione a sostegno, quale una perizia tecnica di parte, contestazioni della committente principale o fotografie relative allo stato dei luoghi.
Per tale ragione è stata disattesa l'istanza di ammissione della CTU avente, in tal caso, evidente carattere esplorativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, vanno rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da con conseguente integrale conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo impugnato.
Deve ritenersi fondata, inoltre, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta con cui viene chiesta la condanna dell'opponente al pagamento degli ulteriori corrispettivi per i lavori svolti nei mesi di maggio-giugno 2023.
Invero, la prova dell'esecuzione di tali lavori si evince dalla documentazione prodotta dall'opposta.
In particolare, può ritenersi sufficientemente dimostrato che abbia eseguito i lavori nel CP_1
maggio 2023, atteso che, il 29.06.2023, il sig. responsabile coordinatore di Parte_2 Pt_1 prometteva l'invio del certificato di pagamento del mese di maggio per l'indomani (v. doc. 16); allo stesso modo, può ritenersi sufficientemente dimostrato che abbia eseguito i lavori anche CP_1 in tutto il mese di giugno, posto che dallo stesso scambio di mail (doc. 16) emerge che il 4.07.2023
chiedeva nuovamente il certificato di pagamento di maggio e anche quello di giugno, CP_1 mentre con la pec del 5 luglio 2023 (doc. 20), replicava chiedendo l'invio della documentazione Pt_1
“fino a giugno compreso”.
Dalla corrispondenza richiamata si evince, dunque, come la stessa opponente abbia riconosciuto la regolare esecuzione dei lavori da parte di nei mesi in questione. CP_1
Quanto alle lavorazioni eseguite, può ritenersi attendibile la relazione del geom. – Controparte_2
capocommessa della stessa per il cantiere in questione – su quanto effettivamente e Pt_1
complessivamente eseguito da presso il cantiere di via Pavese 7. CP_1
Del resto, il medesimo – escusso quale teste all'udienza del 4.07.2023 – ha confermato CP_2
che aveva eseguito tutti i lavori di cui all'allegato A1 del contratto, così come gran parte CP_1 dei lavori dell'allegato A (“ completò le sole lavorazioni riguardanti i balconi della scala C”). Pt_1
Sussiste, pertanto, il diritto della subappaltatrice a ricevere il corrispettivo anche per i lavori svolti nel maggio-giugno 2023.
La quantificazione degli importi di cui alle fatture n. 61 e 62 del 2023 - pari a complessivi euro
24.256,00 - emesse da in relazione ai lavori di maggio e giugno 2023, non risulta CP_1 specificamente contestata dall'opponente ed è suffragata dalla relazione di parte del geom. CP_3 prodotta dall'opposta (v. doc. 39 e relativi allegati).
Ne consegue che l'opponente va condannata anche al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 24.256,00, oltre gli interessi ex d.lgs n.231/02 con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16630/2023 del Tribunale di Milano;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta CP_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento della ulteriore
[...] Parte_1
somma di euro 24.256,00 oltre interessi ex d.lgs n.231/02 decorrenti dalla scadenza delle fatture al saldo. 3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta , liquidando le stesse in complessivi euro 11.697,60, Controparte_1
di cui euro 272,60 per spese vive ed euro 11.425,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Negrini per dichiarato anticipo.
Milano, 8 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45189 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F , P.IV ), con sede Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura generale allegata in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IV , con sede in , P.le Lugano 6, in Controparte_1 P.IV_3 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Negrini e dall'Avv.
Beatrice Bruno, del Foro di Brescia, giusta procura alle liti allegata in atti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Fabio Negrini in Brescia, alla via XX settembre 66;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16630/2023 del Tribunale di Milano. CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16630/2023, emesso, su ricorso di dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 30.10.2023 (pubblicato il 2.11.2023 e notificato in pari data), con il quale le veniva ingiunto di pagare al ricorrente la somma di € 22.011,00, oltre agli interessi moratori ed alle spese legali, a titolo di corrispettivo dovuto per opere effettuate in subappalto presso il cantiere di
Sedriano, via Cesare Pavese 7, nel marzo-aprile 2023, come da fatture nn. 43-45-46 del 2023.
L'opponente, in particolare, eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'opposta per non avere consegnato la documentazione prevista afferente la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei propri lavoratori e per avere abbandonato senza motivo il cantiere oggetto dei lavori.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di Pt_1
dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e spiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto per grave inadempimento dell'opposta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno e al pagamento delle penali contrattuali, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte, sostenendo di avere regolarmente consegnato i documenti previsti dal contratto e contestando la sussistenza di qualsiasi grave inadempimento;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato e, in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento, in proprio favore, Parte_1 della ulteriore somma di € 29.616,27 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2023; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e svolta la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza dell'11.05.2024, concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; quindi, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata prova testimoniale e all'esito, previa discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 7.05.2025, la causa era riservata a sentenza.
Ciò premesso, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte nell'interesse di
[...]
sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, con conseguente conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo impugnato. Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò premesso, risulta pacifico e documentato che ha commissionato Parte_1
in subappalto a opere edili presso il cantiere di Sedriano, via Pavese 7, come da Controparte_1
contratto del 10.03.2023 (v. doc. 1 fascicolo opposta)
L'opposta ha dedotto di avere eseguito tali lavori nei mesi di marzo-aprile 2023 e che non aveva Pt_1
corrisposto il pagamento delle fatture n. 43-45-46 per complessivi euro 22.011,00 allegate al fascicolo monitorio.
L'esecuzione dei lavori di cui alle menzionate fatture non è stata contestata dall'opponente e, del resto, l'emissione delle stesse era stata autorizzata dalla stessa previa redazione dei relativi SAL, Pt_1 come emerge dalla corrispondenza prodotta dall'opposta sub doc. 15 non contestata dall'opponente.
Deve ritenersi infondata, in primo luogo, l'eccezione di parte opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di inadempimento dell'opposta all'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva e retributiva dei propri lavoratori previsto - a pena di inesigibilità dei pagamenti - dall'art.
5.6 del contratto, risultando l'avvenuto adempimento di tale obbligo dalla documentazione allegata dall'opposta (v. doc. 20 e docc. da 24 a 37) e non contestata dall'opponente.
Ne consegue, quindi, l'esigibilità del credito dell'opposta e l'illegittimità della sospensione dei pagamenti dovuti a . CP_1
Non risulta dimostrato, inoltre, sulla base dell'istruttoria espletata, che avrebbe CP_1
interrotto senza motivo i lavori subappaltati.
Invero, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che i lavori in subappalto non venivano proseguiti nel luglio 2023 da a causa del mancato pagamento dei corrispettivi da parte di CP_1 Pt_1 che, tra l'altro, impediva alla subappaltatrice il regolare pagamento delle proprie maestranze (v. deposizioni alle udienze del 4.07.2024 e del 9.09.24 sia dei testi di parte opponente, Tes_1
e , che del teste di parte opposta, , sulla cui
[...] Testimone_2 Testimone_3
attendibilità non vi è motivo di dubitare).
Deve escludersi, pertanto, che, nella specie, vi sia stato inadempimento imputabile alla subappaltatrice, la quale risulta avere legittimamente sospeso l'esecuzione dei lavori subappaltati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per il mancato pagamento dei corrispettivi.
L'art. 1460 c.c., del resto, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione altrimenti non consentito.
Al riguardo, a nulla rileva il disposto di cui all'art.
5.8 del contratto richiamato da parte opponente, secondo cui “la Ditta Esecutrice non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
l'esecuzione delle lavorazioni relative alle Opere… omissis… invocando ritardi nei pagamenti e/o divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi”.
Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della Suprema Corte “la clausola solve et repete non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'àmbito di operatività dell'exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale, della controprestazione, ma impedisce di opporre solo l'inesatto adempimento” (v. Cass. 1994, n. 6697; Cass. 1981, n. 6406).
Inoltre, va rilevata la genericità e tardività delle contestazioni dei vizi dei lavori da parte dell'opponente (operate solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), senza peraltro fornire alcuna prova degli stessi con l'allegazione di idonea documentazione a sostegno, quale una perizia tecnica di parte, contestazioni della committente principale o fotografie relative allo stato dei luoghi.
Per tale ragione è stata disattesa l'istanza di ammissione della CTU avente, in tal caso, evidente carattere esplorativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, vanno rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da con conseguente integrale conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo impugnato.
Deve ritenersi fondata, inoltre, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta con cui viene chiesta la condanna dell'opponente al pagamento degli ulteriori corrispettivi per i lavori svolti nei mesi di maggio-giugno 2023.
Invero, la prova dell'esecuzione di tali lavori si evince dalla documentazione prodotta dall'opposta.
In particolare, può ritenersi sufficientemente dimostrato che abbia eseguito i lavori nel CP_1
maggio 2023, atteso che, il 29.06.2023, il sig. responsabile coordinatore di Parte_2 Pt_1 prometteva l'invio del certificato di pagamento del mese di maggio per l'indomani (v. doc. 16); allo stesso modo, può ritenersi sufficientemente dimostrato che abbia eseguito i lavori anche CP_1 in tutto il mese di giugno, posto che dallo stesso scambio di mail (doc. 16) emerge che il 4.07.2023
chiedeva nuovamente il certificato di pagamento di maggio e anche quello di giugno, CP_1 mentre con la pec del 5 luglio 2023 (doc. 20), replicava chiedendo l'invio della documentazione Pt_1
“fino a giugno compreso”.
Dalla corrispondenza richiamata si evince, dunque, come la stessa opponente abbia riconosciuto la regolare esecuzione dei lavori da parte di nei mesi in questione. CP_1
Quanto alle lavorazioni eseguite, può ritenersi attendibile la relazione del geom. – Controparte_2
capocommessa della stessa per il cantiere in questione – su quanto effettivamente e Pt_1
complessivamente eseguito da presso il cantiere di via Pavese 7. CP_1
Del resto, il medesimo – escusso quale teste all'udienza del 4.07.2023 – ha confermato CP_2
che aveva eseguito tutti i lavori di cui all'allegato A1 del contratto, così come gran parte CP_1 dei lavori dell'allegato A (“ completò le sole lavorazioni riguardanti i balconi della scala C”). Pt_1
Sussiste, pertanto, il diritto della subappaltatrice a ricevere il corrispettivo anche per i lavori svolti nel maggio-giugno 2023.
La quantificazione degli importi di cui alle fatture n. 61 e 62 del 2023 - pari a complessivi euro
24.256,00 - emesse da in relazione ai lavori di maggio e giugno 2023, non risulta CP_1 specificamente contestata dall'opponente ed è suffragata dalla relazione di parte del geom. CP_3 prodotta dall'opposta (v. doc. 39 e relativi allegati).
Ne consegue che l'opponente va condannata anche al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 24.256,00, oltre gli interessi ex d.lgs n.231/02 con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo.
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
le stesse si liquidano in dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e le domande riconvenzionali avanzate nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16630/2023 del Tribunale di Milano;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta CP_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento della ulteriore
[...] Parte_1
somma di euro 24.256,00 oltre interessi ex d.lgs n.231/02 decorrenti dalla scadenza delle fatture al saldo. 3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta , liquidando le stesse in complessivi euro 11.697,60, Controparte_1
di cui euro 272,60 per spese vive ed euro 11.425,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Negrini per dichiarato anticipo.
Milano, 8 maggio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale