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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Giudice relatore dott Massimiliano Sturiale designato dal Presidente della IV
Sezione Civile nonché delegato alla decisione sull'istanza di sospensione del procedimento iscritto al n. r.g. 4266 2025 promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. PIETRAMALA LUCA Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO visto il ricorso ex 737 C.p.c. che impugna ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 della decisione emessa in data 11.02.2025 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale DI FIRENZE, la quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato al ricorrente e neppure ha riconosciuto allo stesso i requisiti per la concessione di un permesso umanitario, rilevato che il ricorso contiene istanza di sospensiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35 bis 4 comma D.L.gs. 25\2008
osservato che i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni
Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non produce un effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo sono eccezionali e sono elencati al comma 3 dell'art. 35bis del D.lgs. 25 del 2008.
Più in particolare, il ricorso non produce effetto sospensivo automatico allorché venga
1 proposto: “a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)”. ritenuto di escludere che trovi applicazione nella presente fattispecie il disposto di cui alla lettera d) del suddetto articolo 35bis in quanto le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 11399/2024, aderendo all'indirizzo già fatto proprio da questo Tribunale, hanno affermato che “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Controparte_2
nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio
[...]
generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della CP_2
”
[...]
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che il legislatore europeo – e poi quello nazionale – consente una deroga al principio generale della sospensione automatica tramite la procedura accelerata tutte le volte in cui, data la presenza già agli atti o la facile acquisibilità degli elementi da valutare, la decisione sulla domanda di protezione internazionale possa essere resa in tempi brevi. Data quindi la stretta connessione tra semplicità del quadro istruttorio, ristrettezza dei tempi della decisione e deroga al principio della sospensione, in caso di prolungamento dei tempi, per le infinite variabili nell'accertamento che possono presentarsi, si realizza di fatto una diversa fattispecie procedimentale, che non può più qualificarsi come accelerata, con conseguenze anche sul regime processuale del ricorso e
2 sull'effetto sospensivo automatico;
osservato che se il rispetto dei termini della procedura secondo le Sezioni Unite è condizione necessaria per giustificare una compressione dei diritti processuali del richiedente asilo, allora l'avvio del procedimento non può essere rimesso alla mera discrezionalità dell'amministrazione e alle diverse prassi presenti sul territorio nazionale, determinate da ragioni meramente organizzative. Al fine di evitare possibili elusioni dei termini procedimentali (differimento della redazione del modello C3), posti a tutela della effettività della tutela giurisdizionale, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va quindi letto alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea, poiché è da tale momento che si radica lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente asilo (Cass. 21910/2020). Pertanto, non può ritenersi irrilevante il tempo trascorso tra la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e la redazione del modello C3 anche perché l'Amministrazione ha, già a partire dal primo momento, la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata, ad esempio in caso di provenienza da paese di origine sicuro. Appare quindi rilevante, ai fini del calcolo complessivo dei termini della procedura, anche il richiamo all'art. 26, comma 2-bis il quale prevede che la formalizzazione della domanda deve avvenire “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. osservato che non risulta in concreto rispettato il termine di 7+2 giorni previsto dall'art. 28bis comma 2 Dlgs 25/2008 per l'emissione della decisione atteso che il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale il 11.07.2024 e la decisione è stata assunta il 11.02.2025 ritenuto che ciò deponga per l'applicabilità alla domanda di protezione della procedura ordinaria nel suo complesso, anche per quanto attiene all'efficacia sospensiva automatica ex art. 35bis Dlgs 25/2008;
3 ritenuto pertanto che la proposizione del ricorso giurisdizionale abbia avuto l'effetto di sospendere automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e che quindi non occorra provvedere sull'istanza sospensiva originariamente formulata.
P.Q.M.
accoglie l'istanza e riconosce l'effetto sospensivo automatico del ricorso.
Si comunichi
04/04/2025
Il Giudice
dott Massimiliano Sturiale
4
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Giudice relatore dott Massimiliano Sturiale designato dal Presidente della IV
Sezione Civile nonché delegato alla decisione sull'istanza di sospensione del procedimento iscritto al n. r.g. 4266 2025 promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. PIETRAMALA LUCA Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO visto il ricorso ex 737 C.p.c. che impugna ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 della decisione emessa in data 11.02.2025 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale DI FIRENZE, la quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato al ricorrente e neppure ha riconosciuto allo stesso i requisiti per la concessione di un permesso umanitario, rilevato che il ricorso contiene istanza di sospensiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35 bis 4 comma D.L.gs. 25\2008
osservato che i casi in cui il ricorso giudiziale avverso le decisioni delle Commissioni
Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non produce un effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo sono eccezionali e sono elencati al comma 3 dell'art. 35bis del D.lgs. 25 del 2008.
Più in particolare, il ricorso non produce effetto sospensivo automatico allorché venga
1 proposto: “a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)”. ritenuto di escludere che trovi applicazione nella presente fattispecie il disposto di cui alla lettera d) del suddetto articolo 35bis in quanto le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 11399/2024, aderendo all'indirizzo già fatto proprio da questo Tribunale, hanno affermato che “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Controparte_2
nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio
[...]
generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della CP_2
”
[...]
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che il legislatore europeo – e poi quello nazionale – consente una deroga al principio generale della sospensione automatica tramite la procedura accelerata tutte le volte in cui, data la presenza già agli atti o la facile acquisibilità degli elementi da valutare, la decisione sulla domanda di protezione internazionale possa essere resa in tempi brevi. Data quindi la stretta connessione tra semplicità del quadro istruttorio, ristrettezza dei tempi della decisione e deroga al principio della sospensione, in caso di prolungamento dei tempi, per le infinite variabili nell'accertamento che possono presentarsi, si realizza di fatto una diversa fattispecie procedimentale, che non può più qualificarsi come accelerata, con conseguenze anche sul regime processuale del ricorso e
2 sull'effetto sospensivo automatico;
osservato che se il rispetto dei termini della procedura secondo le Sezioni Unite è condizione necessaria per giustificare una compressione dei diritti processuali del richiedente asilo, allora l'avvio del procedimento non può essere rimesso alla mera discrezionalità dell'amministrazione e alle diverse prassi presenti sul territorio nazionale, determinate da ragioni meramente organizzative. Al fine di evitare possibili elusioni dei termini procedimentali (differimento della redazione del modello C3), posti a tutela della effettività della tutela giurisdizionale, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va quindi letto alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea, poiché è da tale momento che si radica lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente asilo (Cass. 21910/2020). Pertanto, non può ritenersi irrilevante il tempo trascorso tra la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e la redazione del modello C3 anche perché l'Amministrazione ha, già a partire dal primo momento, la possibilità di valutare la sussistenza, in astratto, dei presupposti per il possibile avvio della procedura accelerata, ad esempio in caso di provenienza da paese di origine sicuro. Appare quindi rilevante, ai fini del calcolo complessivo dei termini della procedura, anche il richiamo all'art. 26, comma 2-bis il quale prevede che la formalizzazione della domanda deve avvenire “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”. osservato che non risulta in concreto rispettato il termine di 7+2 giorni previsto dall'art. 28bis comma 2 Dlgs 25/2008 per l'emissione della decisione atteso che il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale il 11.07.2024 e la decisione è stata assunta il 11.02.2025 ritenuto che ciò deponga per l'applicabilità alla domanda di protezione della procedura ordinaria nel suo complesso, anche per quanto attiene all'efficacia sospensiva automatica ex art. 35bis Dlgs 25/2008;
3 ritenuto pertanto che la proposizione del ricorso giurisdizionale abbia avuto l'effetto di sospendere automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e che quindi non occorra provvedere sull'istanza sospensiva originariamente formulata.
P.Q.M.
accoglie l'istanza e riconosce l'effetto sospensivo automatico del ricorso.
Si comunichi
04/04/2025
Il Giudice
dott Massimiliano Sturiale
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