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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 147/2022 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F. ), rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615, I comma, c.p.c.
ATTORE
E
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Catanzaro, via A. Daniele 24, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del l.r.p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., I comma, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 28.1.2022, il sig.
1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, l Parte_1 Controparte_3
, in p.l.r.p.t. e l , in
[...] Controparte_2
p.l.r.p.t., deducendo che: in data 15.12.2021, l' , in p.l.r.p.t., a Controparte_4 mezzo ufficiale di riscossione, notificava all'attore l'intimazione di pagamento n.
03420219003403486000 per il complessivo importo di € 12.260,87; la predetta intimazione aveva ad oggetto atti riferiti a presunti atti di accertamento di contravvenzioni al Codice della Strada: - cartella di pagamento n. 03420120034940971000, notificata in data 03.11.2015, dell'importo di € 308,99, relativa a Contravvenzioni al Codice della Strada da parte del Controparte_5
Co
Contravv. - cartella di pagamento n. 03420120051924690000, notificata in
[...] data 03.11.2015, dell'importo di € 167,41, relativa a Contravvenzioni al Codice della Strada da parte del;
- cartella di pagamento n. 03420160005253073000, Controparte_7 notificata in data 06/07/2016, dell'importo di € 161,10, relativa a Contravvenzione Codice della
Strada Comune di Tortora - Polizia Urbana;
- cartella di pagamento n. 03420170005056241000, notificata in data 05/07/2017, dell'importo di € 114,03, relativa a Contravvenzione Codice della
Strada da parte del - cartella di pagamento n. Controparte_8
03420170010544554000, notificata in data 07/12/2017, dell'importo di € 1.618,32, relativa a
Contravvenzioni Codice della Strada da parte del;
Controparte_9
- cartella di pagamento n. 03420180005791429000, notificata in data 15/03/2019, dell'importo di €
1.800,68, relativa a violazioni amministrative – ruolo;
- cartella di pagamento Controparte_10
n. 03420190000454929000, notificata in data 23/12/2019, dell'importo di € 2.352,48, relativa a violazioni amministrative – ruolo violazioni amministrative;
- cartella di Controparte_11
pagamento n. 03420190018791592000, notificata in data 31/01/2020, dell'importo di € 244,49, relativa a violazioni amministrative – ruolo;
il valore della presente causa, tenuto Controparte_10 conto degli atti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420219003403486000 aventi ad oggetto somme per materie di competenza del giudice ordinario assomma a € 6.767,50; l'intimazione è illegittima e, pertanto, è infondato e/o illegittimo il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata del credito;
le cartelle esattoriali a cui fa riferimento l'atto di intimazione di pagamento impugnato, specificamente riportate in elenco e presuntivamente notificate dopo la data del
18/02/2011, sono da ritenersi illegittime in quanto l'attore non ha ricevuto la notifica;
le cartelle oggetto d'impugnazione, in particolare la cartella esattoriale n. 03420170010544554000, notificata in data 07/12/2017, dell'importo di € 1.618,32, relativa a Contravvenzioni Codice della Strada da parte del è stata oggetto di giudizio a seguito di Controparte_9 opposizione a fermo amministrativo notificato all'istante proprio sul fondamento della predetta cartella;
in seguito all'opposizione incardinata innanzi al Giudice di Pace di Scalea è stata pronunciata
2 la sentenza n. 144/2020 del 17.07.2020, pubblicata in data 19.08.2020 la quale ha dichiarato l'illegittimità del fermo amministrativo e l'illegittimità dell'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo ciclomotore Honda SH 125 tg. DP97330 di proprietà dello stesso attore;
per ciò che attiene invece alla cartella di pagamento n. 03420190000454929000 dell'importo di €
2.352,48 e relativa a violazioni amministrative – ruolo – sanz. violazioni Controparte_11
amministrative, è stata proposta impugnazione innanzi al Giudice di Pace di Scalea e le relative cause sono state incardinate ai n. r.g. 29/2020 e 30/2020 per i quali il Giudice di Pace ha adottato un provvedimento di rinvio.
L'attore, pertanto, domandava, in via preliminare, concedersi la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto oggetto d'impugnazione per i motivi dedotti;
in via principale, accertarsi, statuirsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnazione per i motivi spiegati e relativamente ai singoli atti oggetto della stessa e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi la stessa intimazione di pagamento relativamente ai predetti singoli atti oggetto della presente impugnazione, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Luigi Crusco e
Domenico Franco Casella.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata il 15.05.2022, si costituiva in giudizio
[...]
, in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi Controparte_3
che l'Agente della Riscossione non ha nessun potere di sgravio delle cartelle dopo l'annullamento con sentenza;
rigettarsi la domanda dell'attore in ordine alla eccepita omessa notifica delle cartelle;
nel merito, accertarsi e dichiararsi il credito portato nelle cartelle di pagamento richiamate dalla intimazione opposta;
condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con riserva di integrazione documentale, necessaria al giudizio, da richiedersi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 20.5.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione di parte opponente e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta, sollevata da parte attrice, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. n. 2.
Ebbene, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal Giudice, doveva farsi valere o negli atti introduttivi del giudizio o, al più tardi, in sede di prima udienza di trattazione.
La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza del 26 novembre 2019 n. 30745, ha ribadito un principio ormai consolidato in ambito processuale, ossia che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente
3 all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione
(in senso conf. Cass. 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 25409/2013; Cass. 3567/2011).
“Esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione non proposta entro l'udienza di trattazione ma solo nelle successive memorie autorizzate ai sensi del comma 5 dell'art. 183 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011).
Evidenziato che “la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 21/02/2020), se la proposizione di domande ed eccezioni nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, non è ammissibile neppure col deposito della memoria n. 1, ciò,
a maggior ragione, non può ritenersi ammissibile con la memoria n. 2, nella quale, comunque, l'attore non può sollevare, per la prima volta nel corso del medesimo giudizio, l'eccezione di prescrizione, a prescindere dal fatto che essa sia conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.
In ragione di tanto, l'eccepita prescrizione dei crediti oggetto dell'atto impugnato è da dichiararsi inammissibile e, pertanto, non può essere esaminata nel presente giudizio.
Ciò precisato, sempre in via preliminare, appare opportuno chiarire, inoltre, che la mera intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio non configura un atto esecutivo.
Secondo una recente definizione della Corte di legittimità, infatti, “l'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. L'annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell'atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito” (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
È stato sottolineato che, laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione che non si è potuto esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata
4 notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583 del 2018).
In ragione di tanto, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ebbene, dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha espressamente dichiarato di limitare la propria opposizione all'intimazione solo alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada che ha ritenuto essere di competenza del giudice ordinario, indi dell'intestato Tribunale.
In particolare, si rileva che la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta nella presente sede, oltre che dal medesimo atto impugnato e all'uopo allegato tanto dall'attore che dal convenuto, si desume, altresì, dagli estratti di ruolo prodotti dal
. Controparte_12
Ebbene, si tratta ora di esaminare l'opposizione de qua sotto il profilo della legittimità o meno dell'intimazione notificata, atteso che parte attrice lamenta l'omessa e/o erronea notifica delle sottese cartelle di pagamento, con conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto opposto.
Statuisce, infatti, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 5791/2008, il principio generale, che trascende i confini dei crediti tributari, secondo cui "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]".
Tanto premesso, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, il concessionario ha dato prova della rituale notifica solo di talune di esse.
Seguendo pedissequamente l'elencazione fatta da parte attrice si rileva quanto segue.
5 Il sig. asserisce di non aver ricevuto notifica delle cartelle di pagamento cui ha limitato Pt_1
l'opposizione, sostenendo, peraltro, che a far data dal 18.02.2011, ossia anteriormente alla notifica di dette cartelle, lo stesso risultava essere registrato all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Tortora, in via B. Croce n. 6, come da certificato di residenza storico all'uopo allegato (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2).
Dal compendio probatorio in atti e, in particolare, dalle allegazioni documentali dell'agente di riscossione, sembrerebbe, infatti, risultare che, nella specie, la cartella di pagamento n.
03420120034940971000, relativa all'omesso versamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2008, ente impositore , sia stata notificata in data 2.11.2015, giusto quanto Controparte_13
evincibile dalla relata di notifica allegata. Alla notifica l'agente di riscossione avrebbe proceduto per il tramite di messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 60, I comma lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, a tenor del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: … e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Nella specie, l'ufficiale addetto alle notifiche, esperito il primo tentativo di notifica infruttuoso presso Corso
Mediterraneo n. 393 in Scalea, fatta richiesta di visura anagrafica, avrebbe poi, il 14.10.2015 attestato l'irreperibilità del destinatario, procedendo all'uopo al deposito dell'atto presso la casa comunale di
Scalea, giusto quanto si evince dall'elenco degli atti indicati nell'avviso di deposito allegato dal concessionario. Nella specie, poi, dall'esito visura rilasciata da “Equitalia anagrafica” il 30.09.2015, risulta che l'attore, a detta data, aveva il proprio domicilio fiscale nell'anzidetto indirizzo in Scalea.
La Cassazione, a tal proposito, in numerose pronunce giurisprudenziali ha affermato che “il messo o
l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di
6 effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.
e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 6765 del 2019).
Sulla scorta di detto principio, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 34038 del 5 dicembre 2023 ha statuito: “E' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.
Per stessa ammissione di parte attrice, peraltro all'uopo opportunamente documentata, a far data dal
18.02.2011, la medesima aveva la propria residenza in Tortora, indi, in un Comune diverso da quello precedente e, nella specie in Via B. Croce n.
6. Ne consegue, dunque, che, all'atto della notificazione della menzionata cartella, il sig. era ormai residente in [...]da oltre quattro anni e mezzo. Pt_1
Ebbene, sul punto è sorta un'ampia querelle risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5798/20 del 3.03.2020. La Corte di legittimità, in particolare, ha sostenuto che è nulla la notifica alla precedente residenza anche se il contribuente non ha comunicato la nuova all'ufficio. Dopo sessanta giorni dalla variazione, infatti, il trasferimento diventa opponibile e, una volta che il destinatario ha cambiato residenza, la notifica non può ritenersi perfezionata, nemmeno se l'atto è consegnato a un familiare che continua ad abitare al vecchio indirizzo. A partire dal sessantunesimo giorno, quindi, la notifica fatta alla precedente residenza sarebbe inefficace, anche se ritirata dai familiari del destinatario.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che all'atto di accesso del messo notificatore al precedente indirizzo di residenza, l'attore era ormai residente presso il nuovo Comune da più di quattro anni e mezzo, sicché la notificazione avvenuta in detto domicilio fiscale, pur apparentemente non viziata dal punto di vista procedurale, sarebbe, invero, inefficace in ragione del recente principio enunciato dalla Corte di legittimità.
7 Il medesimo discorso vale anche con riguardo alle cartelle di pagamento nn.
03420120051924690000, 03420160005253073000, 03420170005056241000,
03420170010544554000, sottese all'intimazione opposta.
Nella specie, la prima cartella, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2008, ente impositore , risulta essere stata anch'essa Controparte_14
notificata il 2.11.2015 e il messo notificatore, come per la cartella suindicata, avrebbe seguito il medesimo iter procedurale poc'anzi esplicato, attestando, al secondo tentativo di notificazione,
l'irreperibilità del destinatario, così per come evincibile dalla documentazione allegata in atti (relata di notifica, visura anagrafica di Equitalia anagrafica del 30.09.2015 e avviso deposito atti presso casa comunale di Scalea – cfr. all. 10, 11, 12 fascicolo di parte convenuta).
Così anche la cartella di pagamento n. 03420160005253073000, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2013, ente impositore Comune di Tortora – polizia urbana, notificata il 5.07.2016 dal messo notificatore con il già menzionato iter procedurale stante l'attestata irreperibilità del destinatario a quella data presso Corso Mediterraneo 393 in Scalea. In tal caso, alla data di notifica erano decorsi oltre cinque anni dal documentato cambio di residenza dell'attore (cfr. all. 13, 14, 15 fascicolo di parte convenuta).
Con riguardo, poi, alle cartelle esattoriali n. 03420170005056241000 e n. 03420170010544554000, emesse in ragione dell'omesso versamento di contravvenzioni al C.d.S., rispettivamente, anno 2013 la prima e 2014 la seconda, enti impositori e Controparte_15
le medesime sono state notificate dal messo Controparte_16
notificatore con il su richiamato iter in data 4.07.2017 la prima e l'8.12.2017 la seconda, tant'è che lo stesso, stante il mancato rinvenimento del destinatario presso l'indirizzo di Scalea, richiesta la visura anagrafica per come evincibile in relata, al secondo accesso, ne ha attestato l'irreperibilità assoluta (cfr. all. 16, 17, 18, 19 – relate di notifica inerenti le predette cartelle, avviso di deposito atti presso casa comunale di Scalea).
Alla data di notificazione dei precitati atti, per come più volte argomentato, il sig. era residente Pt_1
da anni altrove e, precisamente, in Tortora.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03420180005791429000, essa, emessa per mancato pagamento contravvenzioni al Codice della Strada, anno 2013, ente impositore , sarebbe Controparte_10
stata notificata il 13.11.2018 presso la residenza in Tortora, via Benedetto Croce 6/8. In particolare, dalle evidenze probatorie in atti e, nella specie, dalla relata di notifica allegata (cfr. all. 20 fascicolo di parte convenuta) si evince che l'agente notificatore, tentata infruttuosamente la notifica al vecchio indirizzo di Scalea, richiesto poi il supporto anagrafico, avrebbe tentato la notifica in Tortora, presso il nuovo indirizzo di residenza e solo in data 13.11.2018, avrebbe proceduto alla notifica nei confronti
8 del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di
Tortora, stante la constatata assenza del e l'assenza di taluno dei soggetti di cui all'art. 139 Pt_1
c.p.c., dandone avviso al predetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento alla cartella in esame, non risultano versati in atti né l'elenco degli atti depositati presso la casa comunale di Tortora, né la raccomandata informativa contemplata all'art. 140 c.p.c., ossia la CAD – comunicazione di avvenuto deposito, né la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario di detta comunicazione. Stante, dunque, la carenza di allegazioni probatorie al riguardo, non è possibile dichiarare la regolarità della notifica di detta cartella.
Ad ogni modo, anche a prescindere dal rilievo esposto, dell'annullamento della precitata cartella si dà atto nella sentenza del G.d.P. di Scalea n. 76/2022 del 18.02.2022, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 30/2020, allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n.
2. In parte motiva, infatti, il giudicante, nel decidere sulla spiegata opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900008284000, ha evidenziato come l'attore, in quel giudizio, lamentasse l'illegittimità del provvedimento di fermo per l'esistenza di un provvedimento giudiziario comprovante l'annullamento della pretesa sanzionatoria per la cartella n. 034201800057911429000
e di preciso la sentenza n. 30/2020 del Giudice di Pace di Scalea del 3.02.2020, che ha attestato essere stata all'uopo documentata. Ebbene, nonostante non si rinvenga in atti l'allegazione di tale ultima citata sentenza, tuttavia, da quanto statuito dal predetto giudicante possono desumersi validi elementi da cui far discendere, in via presuntiva, il pregresso annullamento giudiziale di detta cartella.
Con riguardo, poi, alla cartella di pagamento n. 03420190000454929000, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. anno 2014, ente impositore , la Controparte_11
stessa sarebbe stata notificata il 22.10.2019, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica allegata in atti (cfr. all. 23 – relata di notifica – fascicolo di parte convenuta). Da detto documento risulta che il messo notificatore, dopo due tentativi infruttuosi di notificazione presso l'indirizzo di residenza del destinatario in Tortora, via B. Croce, al terzo accesso ha provveduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al deposito dell'atto presso la casa comunale di Tortora, stante la constatata temporanea assenza del e l'assenza di taluno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c., dandone avviso al predetto mediante Pt_1
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, anche in tal caso, la notifica non può dichiararsi rituale stante le carenze nelle relative allegazioni probatorie del concessionario. Nella specie, nonostante si rinvenga in atti prova della relata di notifica, dell'avviso recante l'elenco degli atti depositati presso la casa comunale, nonché il prospetto riepilogativo delle raccomandate informative di avvenuto deposito spedite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la copia medesima dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (cfr. all. 21, 22, 24 – fascicolo di parte convenuta), tuttavia, non v'è prova che detta ultima comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza o
9 conoscibilità del destinatario, mancando giustappunto l'allegazione del relativo avviso di ricevimento o, comunque, di documentazione atta a comprovare il perfezionamento della ricezione di tale comunicazione nei confronti del destinatario.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere rituale la notifica di detta cartella, rispetto alla stessa è documentalmente provato essere intervenuta la pregressa declaratoria di prescrizione del credito essa sotteso. Infatti, con sentenza n. 75/2022, emessa il 18.02.2022, all'esito del giudizio iscritto al n.
29/2020 r.g., all'uopo allegata dall'attore alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, il Giudice di Pace di Scalea ha dichiarato prescritta la cartella di pagamento n. 03420190000454929000.
Rispetto a tutte le citate cartelle, invero, dal materiale probatorio allegato, risulta che il procedimento di notifica appare espletatosi correttamente solo con riferimento alla cartella esattoriale n.
03420190018791592000. Detta cartella, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2015, ente impositore , è stata ritualmente Controparte_10 notificata a mezzo del messo notificatore l'8.01.2020, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica in atti (in cui è menzionata la predetta cartella, cfr. all. 25 – fascicolo di parte convenuta). Dalle allegazioni documentali in atti, risulta che l'agente notificatore, dopo due tentativi di notifica infruttuosi presso la residenza di Tortora, via B. Croce, ha dato atto dell'avvenuto deposito dell'atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la casa comunale del precitato comune, stante la constatata temporanea assenza del destinatario e l'assenza di taluni dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c., dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento a detta cartella, l'agente di riscossione ha pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Infatti, dal compendio probatorio in atti, si rinviene copia della relata di notifica, dell'elenco degli atti depositati presso la casa comunale di Tortora, il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c., copia dell'avviso di notifica mediante deposito presso la casa comunale, la c.d. CAD, nonché l'avviso di ricevimento relativo a detta comunicazione, all'uopo, sottoscritto dal sig. Il concessionario ha, peraltro, allegato copia integrale della Pt_1
medesima cartella esattoriale, nonostante, per granitico orientamento giurisprudenziale, non sia necessario che “l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Si aggiunga che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017),
“l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per
10 identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso – munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte – costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.”.
L'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio si appalesa, indi, legittima limitatamente alla predetta cartella di pagamento.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'azione spiegata dal sig. in tale Parte_1
sede appare infondata limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420190018791592000, ritualmente notificata per quanto sopra argomentato, mentre è fondata con riferimento alle restanti sette cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta nel presente giudizio e alle quali parte attrice ha limitato la spiegata opposizione.
L'intimazione di pagamento opposta, quindi, si appalesa illegittima e, indi, deve essere annullata limitatamente alla parte in cui la stessa si fonda sulle predette cartelle, così per come esposto nella precedente parte motiva.
La soccombenza parziale dell'attore e le sopravvenienze giurisprudenziali citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 147/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, con conseguente parziale annullamento della stessa e delle sottese cartelle nn.
03420120034940971000, 03420120051924690000, 03420160005253073000,
03420170005056241000, 03420170010544554000, 03420180005791429000,
03420190000454929000;
2) rigetta la domanda attorea con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420190018791592000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace
CP_1
23.1.25
11 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 147/2022 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F. ), rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione a intimazione di pagamento ex art. 615, I comma, c.p.c.
ATTORE
E
(c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Catanzaro, via A. Daniele 24, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in Controparte_2 persona del l.r.p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., I comma, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 28.1.2022, il sig.
1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, l Parte_1 Controparte_3
, in p.l.r.p.t. e l , in
[...] Controparte_2
p.l.r.p.t., deducendo che: in data 15.12.2021, l' , in p.l.r.p.t., a Controparte_4 mezzo ufficiale di riscossione, notificava all'attore l'intimazione di pagamento n.
03420219003403486000 per il complessivo importo di € 12.260,87; la predetta intimazione aveva ad oggetto atti riferiti a presunti atti di accertamento di contravvenzioni al Codice della Strada: - cartella di pagamento n. 03420120034940971000, notificata in data 03.11.2015, dell'importo di € 308,99, relativa a Contravvenzioni al Codice della Strada da parte del Controparte_5
Co
Contravv. - cartella di pagamento n. 03420120051924690000, notificata in
[...] data 03.11.2015, dell'importo di € 167,41, relativa a Contravvenzioni al Codice della Strada da parte del;
- cartella di pagamento n. 03420160005253073000, Controparte_7 notificata in data 06/07/2016, dell'importo di € 161,10, relativa a Contravvenzione Codice della
Strada Comune di Tortora - Polizia Urbana;
- cartella di pagamento n. 03420170005056241000, notificata in data 05/07/2017, dell'importo di € 114,03, relativa a Contravvenzione Codice della
Strada da parte del - cartella di pagamento n. Controparte_8
03420170010544554000, notificata in data 07/12/2017, dell'importo di € 1.618,32, relativa a
Contravvenzioni Codice della Strada da parte del;
Controparte_9
- cartella di pagamento n. 03420180005791429000, notificata in data 15/03/2019, dell'importo di €
1.800,68, relativa a violazioni amministrative – ruolo;
- cartella di pagamento Controparte_10
n. 03420190000454929000, notificata in data 23/12/2019, dell'importo di € 2.352,48, relativa a violazioni amministrative – ruolo violazioni amministrative;
- cartella di Controparte_11
pagamento n. 03420190018791592000, notificata in data 31/01/2020, dell'importo di € 244,49, relativa a violazioni amministrative – ruolo;
il valore della presente causa, tenuto Controparte_10 conto degli atti oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420219003403486000 aventi ad oggetto somme per materie di competenza del giudice ordinario assomma a € 6.767,50; l'intimazione è illegittima e, pertanto, è infondato e/o illegittimo il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata del credito;
le cartelle esattoriali a cui fa riferimento l'atto di intimazione di pagamento impugnato, specificamente riportate in elenco e presuntivamente notificate dopo la data del
18/02/2011, sono da ritenersi illegittime in quanto l'attore non ha ricevuto la notifica;
le cartelle oggetto d'impugnazione, in particolare la cartella esattoriale n. 03420170010544554000, notificata in data 07/12/2017, dell'importo di € 1.618,32, relativa a Contravvenzioni Codice della Strada da parte del è stata oggetto di giudizio a seguito di Controparte_9 opposizione a fermo amministrativo notificato all'istante proprio sul fondamento della predetta cartella;
in seguito all'opposizione incardinata innanzi al Giudice di Pace di Scalea è stata pronunciata
2 la sentenza n. 144/2020 del 17.07.2020, pubblicata in data 19.08.2020 la quale ha dichiarato l'illegittimità del fermo amministrativo e l'illegittimità dell'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo ciclomotore Honda SH 125 tg. DP97330 di proprietà dello stesso attore;
per ciò che attiene invece alla cartella di pagamento n. 03420190000454929000 dell'importo di €
2.352,48 e relativa a violazioni amministrative – ruolo – sanz. violazioni Controparte_11
amministrative, è stata proposta impugnazione innanzi al Giudice di Pace di Scalea e le relative cause sono state incardinate ai n. r.g. 29/2020 e 30/2020 per i quali il Giudice di Pace ha adottato un provvedimento di rinvio.
L'attore, pertanto, domandava, in via preliminare, concedersi la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto oggetto d'impugnazione per i motivi dedotti;
in via principale, accertarsi, statuirsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnazione per i motivi spiegati e relativamente ai singoli atti oggetto della stessa e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi la stessa intimazione di pagamento relativamente ai predetti singoli atti oggetto della presente impugnazione, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Luigi Crusco e
Domenico Franco Casella.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata il 15.05.2022, si costituiva in giudizio
[...]
, in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi Controparte_3
che l'Agente della Riscossione non ha nessun potere di sgravio delle cartelle dopo l'annullamento con sentenza;
rigettarsi la domanda dell'attore in ordine alla eccepita omessa notifica delle cartelle;
nel merito, accertarsi e dichiararsi il credito portato nelle cartelle di pagamento richiamate dalla intimazione opposta;
condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con riserva di integrazione documentale, necessaria al giudizio, da richiedersi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 20.5.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione di parte opponente e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta, sollevata da parte attrice, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. n. 2.
Ebbene, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal Giudice, doveva farsi valere o negli atti introduttivi del giudizio o, al più tardi, in sede di prima udienza di trattazione.
La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza del 26 novembre 2019 n. 30745, ha ribadito un principio ormai consolidato in ambito processuale, ossia che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente
3 all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione
(in senso conf. Cass. 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 25409/2013; Cass. 3567/2011).
“Esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione non proposta entro l'udienza di trattazione ma solo nelle successive memorie autorizzate ai sensi del comma 5 dell'art. 183 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011).
Evidenziato che “la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 21/02/2020), se la proposizione di domande ed eccezioni nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, non è ammissibile neppure col deposito della memoria n. 1, ciò,
a maggior ragione, non può ritenersi ammissibile con la memoria n. 2, nella quale, comunque, l'attore non può sollevare, per la prima volta nel corso del medesimo giudizio, l'eccezione di prescrizione, a prescindere dal fatto che essa sia conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.
In ragione di tanto, l'eccepita prescrizione dei crediti oggetto dell'atto impugnato è da dichiararsi inammissibile e, pertanto, non può essere esaminata nel presente giudizio.
Ciò precisato, sempre in via preliminare, appare opportuno chiarire, inoltre, che la mera intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio non configura un atto esecutivo.
Secondo una recente definizione della Corte di legittimità, infatti, “l'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. L'annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell'atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito” (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
È stato sottolineato che, laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione che non si è potuto esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata
4 notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. n. 28583 del 2018).
In ragione di tanto, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ebbene, dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha espressamente dichiarato di limitare la propria opposizione all'intimazione solo alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada che ha ritenuto essere di competenza del giudice ordinario, indi dell'intestato Tribunale.
In particolare, si rileva che la natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta nella presente sede, oltre che dal medesimo atto impugnato e all'uopo allegato tanto dall'attore che dal convenuto, si desume, altresì, dagli estratti di ruolo prodotti dal
. Controparte_12
Ebbene, si tratta ora di esaminare l'opposizione de qua sotto il profilo della legittimità o meno dell'intimazione notificata, atteso che parte attrice lamenta l'omessa e/o erronea notifica delle sottese cartelle di pagamento, con conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto opposto.
Statuisce, infatti, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 5791/2008, il principio generale, che trascende i confini dei crediti tributari, secondo cui "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]".
Tanto premesso, venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, il concessionario ha dato prova della rituale notifica solo di talune di esse.
Seguendo pedissequamente l'elencazione fatta da parte attrice si rileva quanto segue.
5 Il sig. asserisce di non aver ricevuto notifica delle cartelle di pagamento cui ha limitato Pt_1
l'opposizione, sostenendo, peraltro, che a far data dal 18.02.2011, ossia anteriormente alla notifica di dette cartelle, lo stesso risultava essere registrato all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Tortora, in via B. Croce n. 6, come da certificato di residenza storico all'uopo allegato (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2).
Dal compendio probatorio in atti e, in particolare, dalle allegazioni documentali dell'agente di riscossione, sembrerebbe, infatti, risultare che, nella specie, la cartella di pagamento n.
03420120034940971000, relativa all'omesso versamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2008, ente impositore , sia stata notificata in data 2.11.2015, giusto quanto Controparte_13
evincibile dalla relata di notifica allegata. Alla notifica l'agente di riscossione avrebbe proceduto per il tramite di messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 60, I comma lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, a tenor del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: … e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Nella specie, l'ufficiale addetto alle notifiche, esperito il primo tentativo di notifica infruttuoso presso Corso
Mediterraneo n. 393 in Scalea, fatta richiesta di visura anagrafica, avrebbe poi, il 14.10.2015 attestato l'irreperibilità del destinatario, procedendo all'uopo al deposito dell'atto presso la casa comunale di
Scalea, giusto quanto si evince dall'elenco degli atti indicati nell'avviso di deposito allegato dal concessionario. Nella specie, poi, dall'esito visura rilasciata da “Equitalia anagrafica” il 30.09.2015, risulta che l'attore, a detta data, aveva il proprio domicilio fiscale nell'anzidetto indirizzo in Scalea.
La Cassazione, a tal proposito, in numerose pronunce giurisprudenziali ha affermato che “il messo o
l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di
6 effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett.
e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 6765 del 2019).
Sulla scorta di detto principio, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 34038 del 5 dicembre 2023 ha statuito: “E' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.
Per stessa ammissione di parte attrice, peraltro all'uopo opportunamente documentata, a far data dal
18.02.2011, la medesima aveva la propria residenza in Tortora, indi, in un Comune diverso da quello precedente e, nella specie in Via B. Croce n.
6. Ne consegue, dunque, che, all'atto della notificazione della menzionata cartella, il sig. era ormai residente in [...]da oltre quattro anni e mezzo. Pt_1
Ebbene, sul punto è sorta un'ampia querelle risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5798/20 del 3.03.2020. La Corte di legittimità, in particolare, ha sostenuto che è nulla la notifica alla precedente residenza anche se il contribuente non ha comunicato la nuova all'ufficio. Dopo sessanta giorni dalla variazione, infatti, il trasferimento diventa opponibile e, una volta che il destinatario ha cambiato residenza, la notifica non può ritenersi perfezionata, nemmeno se l'atto è consegnato a un familiare che continua ad abitare al vecchio indirizzo. A partire dal sessantunesimo giorno, quindi, la notifica fatta alla precedente residenza sarebbe inefficace, anche se ritirata dai familiari del destinatario.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che all'atto di accesso del messo notificatore al precedente indirizzo di residenza, l'attore era ormai residente presso il nuovo Comune da più di quattro anni e mezzo, sicché la notificazione avvenuta in detto domicilio fiscale, pur apparentemente non viziata dal punto di vista procedurale, sarebbe, invero, inefficace in ragione del recente principio enunciato dalla Corte di legittimità.
7 Il medesimo discorso vale anche con riguardo alle cartelle di pagamento nn.
03420120051924690000, 03420160005253073000, 03420170005056241000,
03420170010544554000, sottese all'intimazione opposta.
Nella specie, la prima cartella, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2008, ente impositore , risulta essere stata anch'essa Controparte_14
notificata il 2.11.2015 e il messo notificatore, come per la cartella suindicata, avrebbe seguito il medesimo iter procedurale poc'anzi esplicato, attestando, al secondo tentativo di notificazione,
l'irreperibilità del destinatario, così per come evincibile dalla documentazione allegata in atti (relata di notifica, visura anagrafica di Equitalia anagrafica del 30.09.2015 e avviso deposito atti presso casa comunale di Scalea – cfr. all. 10, 11, 12 fascicolo di parte convenuta).
Così anche la cartella di pagamento n. 03420160005253073000, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2013, ente impositore Comune di Tortora – polizia urbana, notificata il 5.07.2016 dal messo notificatore con il già menzionato iter procedurale stante l'attestata irreperibilità del destinatario a quella data presso Corso Mediterraneo 393 in Scalea. In tal caso, alla data di notifica erano decorsi oltre cinque anni dal documentato cambio di residenza dell'attore (cfr. all. 13, 14, 15 fascicolo di parte convenuta).
Con riguardo, poi, alle cartelle esattoriali n. 03420170005056241000 e n. 03420170010544554000, emesse in ragione dell'omesso versamento di contravvenzioni al C.d.S., rispettivamente, anno 2013 la prima e 2014 la seconda, enti impositori e Controparte_15
le medesime sono state notificate dal messo Controparte_16
notificatore con il su richiamato iter in data 4.07.2017 la prima e l'8.12.2017 la seconda, tant'è che lo stesso, stante il mancato rinvenimento del destinatario presso l'indirizzo di Scalea, richiesta la visura anagrafica per come evincibile in relata, al secondo accesso, ne ha attestato l'irreperibilità assoluta (cfr. all. 16, 17, 18, 19 – relate di notifica inerenti le predette cartelle, avviso di deposito atti presso casa comunale di Scalea).
Alla data di notificazione dei precitati atti, per come più volte argomentato, il sig. era residente Pt_1
da anni altrove e, precisamente, in Tortora.
Quanto alla cartella di pagamento n. 03420180005791429000, essa, emessa per mancato pagamento contravvenzioni al Codice della Strada, anno 2013, ente impositore , sarebbe Controparte_10
stata notificata il 13.11.2018 presso la residenza in Tortora, via Benedetto Croce 6/8. In particolare, dalle evidenze probatorie in atti e, nella specie, dalla relata di notifica allegata (cfr. all. 20 fascicolo di parte convenuta) si evince che l'agente notificatore, tentata infruttuosamente la notifica al vecchio indirizzo di Scalea, richiesto poi il supporto anagrafico, avrebbe tentato la notifica in Tortora, presso il nuovo indirizzo di residenza e solo in data 13.11.2018, avrebbe proceduto alla notifica nei confronti
8 del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di
Tortora, stante la constatata assenza del e l'assenza di taluno dei soggetti di cui all'art. 139 Pt_1
c.p.c., dandone avviso al predetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento alla cartella in esame, non risultano versati in atti né l'elenco degli atti depositati presso la casa comunale di Tortora, né la raccomandata informativa contemplata all'art. 140 c.p.c., ossia la CAD – comunicazione di avvenuto deposito, né la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario di detta comunicazione. Stante, dunque, la carenza di allegazioni probatorie al riguardo, non è possibile dichiarare la regolarità della notifica di detta cartella.
Ad ogni modo, anche a prescindere dal rilievo esposto, dell'annullamento della precitata cartella si dà atto nella sentenza del G.d.P. di Scalea n. 76/2022 del 18.02.2022, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 30/2020, allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n.
2. In parte motiva, infatti, il giudicante, nel decidere sulla spiegata opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900008284000, ha evidenziato come l'attore, in quel giudizio, lamentasse l'illegittimità del provvedimento di fermo per l'esistenza di un provvedimento giudiziario comprovante l'annullamento della pretesa sanzionatoria per la cartella n. 034201800057911429000
e di preciso la sentenza n. 30/2020 del Giudice di Pace di Scalea del 3.02.2020, che ha attestato essere stata all'uopo documentata. Ebbene, nonostante non si rinvenga in atti l'allegazione di tale ultima citata sentenza, tuttavia, da quanto statuito dal predetto giudicante possono desumersi validi elementi da cui far discendere, in via presuntiva, il pregresso annullamento giudiziale di detta cartella.
Con riguardo, poi, alla cartella di pagamento n. 03420190000454929000, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S. anno 2014, ente impositore , la Controparte_11
stessa sarebbe stata notificata il 22.10.2019, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica allegata in atti (cfr. all. 23 – relata di notifica – fascicolo di parte convenuta). Da detto documento risulta che il messo notificatore, dopo due tentativi infruttuosi di notificazione presso l'indirizzo di residenza del destinatario in Tortora, via B. Croce, al terzo accesso ha provveduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al deposito dell'atto presso la casa comunale di Tortora, stante la constatata temporanea assenza del e l'assenza di taluno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c., dandone avviso al predetto mediante Pt_1
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, anche in tal caso, la notifica non può dichiararsi rituale stante le carenze nelle relative allegazioni probatorie del concessionario. Nella specie, nonostante si rinvenga in atti prova della relata di notifica, dell'avviso recante l'elenco degli atti depositati presso la casa comunale, nonché il prospetto riepilogativo delle raccomandate informative di avvenuto deposito spedite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la copia medesima dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (cfr. all. 21, 22, 24 – fascicolo di parte convenuta), tuttavia, non v'è prova che detta ultima comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza o
9 conoscibilità del destinatario, mancando giustappunto l'allegazione del relativo avviso di ricevimento o, comunque, di documentazione atta a comprovare il perfezionamento della ricezione di tale comunicazione nei confronti del destinatario.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere rituale la notifica di detta cartella, rispetto alla stessa è documentalmente provato essere intervenuta la pregressa declaratoria di prescrizione del credito essa sotteso. Infatti, con sentenza n. 75/2022, emessa il 18.02.2022, all'esito del giudizio iscritto al n.
29/2020 r.g., all'uopo allegata dall'attore alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2, il Giudice di Pace di Scalea ha dichiarato prescritta la cartella di pagamento n. 03420190000454929000.
Rispetto a tutte le citate cartelle, invero, dal materiale probatorio allegato, risulta che il procedimento di notifica appare espletatosi correttamente solo con riferimento alla cartella esattoriale n.
03420190018791592000. Detta cartella, emessa in ragione del mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.S., anno 2015, ente impositore , è stata ritualmente Controparte_10 notificata a mezzo del messo notificatore l'8.01.2020, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica in atti (in cui è menzionata la predetta cartella, cfr. all. 25 – fascicolo di parte convenuta). Dalle allegazioni documentali in atti, risulta che l'agente notificatore, dopo due tentativi di notifica infruttuosi presso la residenza di Tortora, via B. Croce, ha dato atto dell'avvenuto deposito dell'atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la casa comunale del precitato comune, stante la constatata temporanea assenza del destinatario e l'assenza di taluni dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c., dandone comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento a detta cartella, l'agente di riscossione ha pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Infatti, dal compendio probatorio in atti, si rinviene copia della relata di notifica, dell'elenco degli atti depositati presso la casa comunale di Tortora, il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c., copia dell'avviso di notifica mediante deposito presso la casa comunale, la c.d. CAD, nonché l'avviso di ricevimento relativo a detta comunicazione, all'uopo, sottoscritto dal sig. Il concessionario ha, peraltro, allegato copia integrale della Pt_1
medesima cartella esattoriale, nonostante, per granitico orientamento giurisprudenziale, non sia necessario che “l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Si aggiunga che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017),
“l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per
10 identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso – munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte – costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r.”.
L'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio si appalesa, indi, legittima limitatamente alla predetta cartella di pagamento.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'azione spiegata dal sig. in tale Parte_1
sede appare infondata limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420190018791592000, ritualmente notificata per quanto sopra argomentato, mentre è fondata con riferimento alle restanti sette cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta nel presente giudizio e alle quali parte attrice ha limitato la spiegata opposizione.
L'intimazione di pagamento opposta, quindi, si appalesa illegittima e, indi, deve essere annullata limitatamente alla parte in cui la stessa si fonda sulle predette cartelle, così per come esposto nella precedente parte motiva.
La soccombenza parziale dell'attore e le sopravvenienze giurisprudenziali citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 147/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, con conseguente parziale annullamento della stessa e delle sottese cartelle nn.
03420120034940971000, 03420120051924690000, 03420160005253073000,
03420170005056241000, 03420170010544554000, 03420180005791429000,
03420190000454929000;
2) rigetta la domanda attorea con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420190018791592000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti della convenuta contumace
CP_1
23.1.25
11 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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