TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 430
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere: violazione e/o falsa applicazione della Legge (artt. 11, 38, 43 T.U.L.P.S. – art. 20 L. 110/1975 – art. 27 co. 2 Cost.). Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e conseguente travisamento, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, sottoscritte all'atto della denuncia, fanno piena prova e non possono essere messe in discussione in questa sede. Ha inoltre ritenuto che la condotta del ricorrente sia stata negligente nella custodia delle armi, mancando le minime misure di diligenza richieste per la sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere: violazione e/o falsa applicazione della Legge (artt. 11, 38, 43 T.U.L.P.S. – art. 20 L. 110/1975 – art. 27 co. 2 Cost.). Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e conseguente travisamento, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, sottoscritte all'atto della denuncia, fanno piena prova e non possono essere messe in discussione in questa sede. Ha inoltre ritenuto che la condotta del ricorrente sia stata negligente nella custodia delle armi, mancando le minime misure di diligenza richieste per la sicurezza pubblica. La revoca è giustificata anche per relationem dal provvedimento prefettizio e dalla mancanza di un diritto assoluto alla detenzione di armi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 430
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 430
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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