Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Igor Giostra e Michele Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno; la Prefettura di Fermo; la Questura di Fermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
per l'annullamento
-del decreto della Prefettura di Fermo assunto al prot n. -OMISSIS- del 10.2.2023, notificato in data 13.2.2023, che ha imposto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
-del decreto della Questura di Fermo assunto al prot. CAT. -OMISSIS- n. 03/2023 del 7.3.2023, notificato al ricorrente il 14.3.2023, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata il 12.8.2019;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. RA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato i due decreti in epigrafe, con i quali la Prefettura e la Questura di Fermo gli hanno (rispettivamente) vietato di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti e revocato la licenza di porto di fucile.
Entrambi i decreti sono stati assunti a seguito di un episodio di furto, ad opera di ignoti, di due fucili che il ricorrente deteneva in un armadio di legno nel garage della propria abitazione. Il furto era stato denunciato dallo stesso sig. -OMISSIS- alla locale stazione dei Carabinieri, e quest’ultima, con due successive note, aveva comunicato l’apertura di un procedimento penale nei confronti del segnalante per omessa custodia delle armi. Procedimento esitato in un decreto penale di condanna, oggetto di opposizione, e poi nell’estinzione del reato per intervenuta oblazione.
La Prefettura ha assunto la misura interdittiva dell’uso delle armi in base alle dichiarazioni rese dallo stesso sig. -OMISSIS- in fase di denuncia del furto, giustificandola per finalità essenzialmente preventive di fatti lesivi potenzialmente della pubblica sicurezza.
La Questura, invece, ha revocato la licenza di porto di fucile anzitutto reputando ostativo il provvedimento di divieto cui si è poco sopra fatto cenno, e in ogni caso ritenendo la condotta del sig. -OMISSIS- contraria al requisito di affidabilità necessaria alla detenzione delle armi.
2. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in epigrafe, affidato ad un unico, articolato, motivo, rubricato “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere: violazione e/o falsa applicazione della Legge (artt. 11, 38, 43 T.U.L.P.S. – art. 20 L. 110/1975 – art. 27 co. 2 Cost.). Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e conseguente travisamento, ingiustizia manifesta” .
In estrema sintesi, secondo il ricorrente il giudizio di sopravvenuta inaffidabilità non terrebbe in considerazione tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, ivi compresa una presunta erronea verbalizzazione degli accadimenti all’epoca della denuncia di furto sporta dal sig. -OMISSIS-. Le Amministrazioni avrebbero pertanto travisato i fatti di causa, errando nel percorso valutativo che le ha condotte, sia pure con apprezzamento ampiamente discrezionale, a formulare giudizi prognostici di carattere negativo sull’affidabilità e buona condotta necessarie alla detenzione di armi. I provvedimenti non conterrebbero un’adeguata motivazione e sarebbero dunque da annullare.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo e la Questura di Fermo, tutti ribadendo la piena correttezza e completezza dell’istruttoria a monte dei provvedimenti impugnati, i quali darebbero conto degli apprezzamenti, da ritenersi logici ed ampiamente discrezionali, che hanno condotto prima alla misura interdittiva e poi alla revoca del titolo abilitativo. Il ricorso sarebbe destituito di fondamento e andrebbe dunque respinto.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 nessuna delle parti ha depositato nuova documentazione e memorie conclusive.
5. Sicché alla detta udienza la causa, dopo la discussione del leale del ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere rigettato.
7. Anzitutto vanno illustrate, sia pur sinteticamente e salvo il rinvio al contenuto degli atti impugnati, le ragioni che hanno condotto le Amministrazioni intimate ad irrogare i due decreti oggetto di impugnativa.
7.1. Il decreto prefettizio, assunto al prot. n. 5713 del 10.2.2023, ha vietato al sig. -OMISSIS- la detenzione delle armi, delle munizioni e materie esplodenti dallo stesso legalmente possedute.
Il provvedimento in esame, richiamate le segnalazioni dei locali Carabinieri del 19 e 22 aprile 2022, che hanno portato al deferimento del ricorrente avanti all’Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale di omessa custodia delle armi, ha ritenuto la sussistenza di circostanze comprovanti l’omessa adozione, da parte del sig. -OMISSIS-, delle cautele necessarie per l’efficace custodia delle armi in suo possesso.
Questo perché (riassuntivamente):
-durante la stesura della denuncia di furto, il sig. -OMISSIS- ha riferito di avere lasciato le armi incustodite all'interno del predetto armadietto di legno, con la chiave relativamente all'apertura in maniera visibile a terzi poiché nella cassa metallica non vi era più spazio, circostanza, quest’ultima, constatata dal personale dei Carabinieri in sede di sopralluogo;
-ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. è riconosciuta al Prefetto l'adozione della misura interdittiva del divieto di detenzione di anni nei confronti di persone ritenute capaci di abusarne, in funzione preventiva della commissione di reati e in generale di fatti lesivi della pubblica sicurezza;
-tale potere di valutazione è eminentemente discrezionale e da esercitarsi con prevalente riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale abuso delle armi;
-i provvedimenti di autorizzazione alla detenzione e al porto d'anni postulano che il beneficiario di essi osservi una condotta di vita improntata alla puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, oltre che delle comuni regole di buona convivenza civile: non devono emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.
-i provvedimenti negativi, avendo finalità preventive:
--non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle ami, essendo sufficiente un'erosione, anche minima, del requisito della totale affidabilità del soggetto;
--hanno lo scopo di prevenire i sinistri (non necessariamente intenzionali) che possono derivare da un uso inappropriato delle armi, vuoi da parte del legittimo detentore, vuoi di terzi;
--sono possibili, legittimi e anzi doverosi anche qualora il legittimo detentore non sia affidabile riguardo alla cautela che è tenuto ad adottare per prevenire che le armi da lui legittimamente detenute vengano nella disponibilità di terzi;
-in tema di custodia delle armi, per l'art. 20, comma 1°, della L. 18 aprile 1975 n. 110, il comportamento doveroso imposto al detentore dell'arma deve improntarsi a criteri di particolare attenzione, avvedutezza e scrupolo, traducibili in misure e presidi idonei ad impedire che il mezzo di offesa possa divenire pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica, oltreché per le condizioni di tranquilla convivenza.
Visti gli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773), e richiamati i principali orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte Costituzionale, la Prefettura ha pertanto adottato la detta misura inibitoria.
7.2. Similmente dispone il decreto questorile assunto al prot. 6689 del 7.3.2023, che ha revocato la licenza di porto di fucile rilasciata al sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente.
Nella motivazione, che richiama i fatti che hanno portato all’apertura del procedimento penale per il reato di cui all’art. 20 della L. 110/1975 nonché il decreto penale di condanna reso dal Tribunale di Fermo, la revoca viene giustificata:
- per relationem, in considerazione del provvedimento prefettizio in precedenza emesso, ritenuto “ assolutamente ostativo ” al mantenimento della licenza di porto d’armi;
-per l’inesistenza di un diritto dei privati di detenere armi;
-per la condotta del sig. -OMISSIS-, ritenuta, all’esito della valutazione degli avvenimenti occorsi (al fine preventivo e cautelare della salvaguardia della sicurezza pubblica), contraria al requisito di affidabilità e buona condotta necessari alla detenzione di armi;
-per la necessità che il beneficiario dell’autorizzazione possegga requisiti psico-fisici tali da garantire la totale affidabilità e sicurezza;
-per il rilievo secondo cui il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi (come quello di diniego) non necessitano dell’accertamento di un abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, non dia affidamento di non abusarne.
Per l’effetto la Questura di Fermo, in applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.,, ha revocato la licenza di porto di fucile.
8. Ciò rilevato va ora tracciato il quadro normativo sotteso agli atti impugnati, nella versione vigente ratione temporis .
Ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.): “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
-omissis- […] a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”;
Secondo l’art. 39 del T.U.L.P.S.: “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto” .
E infine a norma dell’art. 43 del T.U.L.P.S.: “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi -omissis- […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Le citate disposizioni normative affidano quindi all’Autorità di pubblica sicurezza il delicato compito cautelare, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire usi inappropriati delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
9. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito i seguenti principi (vd. tra le molte: C.d.S., n. 11418/2022, in un caso di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e di contestuale divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria. Cfr. altresì C.d.S., n. 11175/2022, in decisione di una fattispecie di revoca, con contestuale rigetto, della istanza di rinnovo della licenza per il porto d’armi di fucile per uso tiro a volo):
-il Legislatore, nella la materia del rilascio del porto d’armi (artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare;
-il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1°, della L. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire;
-la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse” . Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti” .
-proprio per l’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
-il porto d’armi, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi, può essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività;
-il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici;
-nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato;
-l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi;
-in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva;
-l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso;
-l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
10. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche deve ritenersi che la valutazione complessiva svolta dai provvedimenti prefettizio e questorile qui gravati risulti in linea con le finalità cautelari e preventive suesposte e resista dunque ai profili di illegittimità dedotti dal ricorrente.
10.1. Questi si duole, principalmente, di un presunto errore nella trascrizione delle sue dichiarazioni rilasciate ai locali carabinieri in fase di denuncia del furto dei fucili. Dal verbale di ricezione della denuncia orale del 19.4.2022, sottoscritto dal sig. -OMISSIS-, emergono queste sue affermazioni “ Premetto di essere munito di porto d'armi uso caccia nr.-OMISSIS-, ril. dalla Questura di Fermo in data 12.08.2019. I fucili in mio possesso sono 8 (otto) e sono regolarmente registrati presso il comando stazione Carabinieri di -OMISSIS- e detenuti a casa mia giù in cantina all'interno di una cassa blindata in -OMISSIS-. A causa del numero dei fucili ed a causa del piccolo spazio all'interno della cassa blindata, circa sei mesi fa, due fucili li avevo tolti dalla predetta cassa blindata e custoditi dentro un armadio in legno a due ante poggiando la chiave di apertura in modo visibile ovvero sulla parte alta dell'armadio. Stamattina andando giù in cantina mi sono accorto che c'era la chiave vicino l'armadio ed era semi aperto constatando all'interno l'assenza dei due fucili summenzionati. Gli ignoti sono entrati liberamente poiché' la porticina del garage era aperta con libero accesso a terzi […]” .
Secondo la tesi del ricorrente le chiavi dell’armadio ove erano riposti i due fucili, pur essendo riposte sopra alla parte alta dell’armadio, non sarebbero risultate “in vista”, come invece scrive l’ufficiale di P.G. all’atto della ricezione della denuncia. Si tratterebbe di un lapsus di scrittura, ripetuto a cascata in tutti gli atti successivi della p.A. e della stessa Procura della Repubblica che si è occupata della denuncia. Lapsus segnalato immediatamente all’Amministrazione procedente in fase di memorie ed osservazioni ex art. 10 della L. n. 241/1990, e cionondimeno non tenuto in considerazione per la corretta rappresentazione dei fatti. Il loro travisamento vizierebbe i provvedimenti impugnati.
La censura non ha pregio.
Le dichiarazioni del ricorrente sono state da questi sottoscritte all’atto della denuncia sporta il 19.4.2022. Esse risultano da un documento proveniente dell’Amministrazione ed avente natura di atto pubblico, coperto da fede privilegiata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
Di conseguenza, l’attestazione contenuta nei menzionati documenti circa la posizione visibile delle chiavi dell’armadietto ove erano custoditi i fucili rubati fa piena prova fino a querela di falso (cfr. l’art. 2700 del codice civile), e non può essere messa in discussione nella presente sede processuale.
Non è dunque sostenibile l’errore e/o il lapsus nella scrittura del verbale , e pertanto non sussiste un travisamento dei fatti in grado di viziare gli atti in epigrafe.
Solo per completezza il Tribunale ritiene anche di rilevare che questi ultimi, come emergerà dai successivi paragrafi, trovano comunque giustificazione in base alle ulteriori dichiarazioni del ricorrente, anche cioè lasciando in disparte la questione della visibilità o meno delle chiavi.
10.2. Venendo appunto alla tematica di fondo che ha giustificato i due decreti in epigrafe, nel caso in esame la Prefettura di Fermo ha anzitutto ritenuto che dalle modalità del furto delle armi emergesse l’omessa adozione, da parte del ricorrente, delle cautele necessarie per l’efficace custodia delle armi in suo possesso.
La motivazione regge alle censure del ricorrente, che in proposito l’ha ritenuta lacunosa e carente sotto l’aspetto istruttorio.
Viceversa essa appare coerente epilogo di quanto dichiarato dal sig. -OMISSIS- all’ufficiale di P.G..
Difatti i due fucili che sono stati sottratti erano custoditi da circa sei mesi in un armadio di legno a due ante posto nella cantina dell’abitazione, con la chiave posta nella parte alta dell’armadio, in un luogo liberamente accessibile a persone diverse dal -OMISSIS- facendo semplicemente ingresso dal garage attraverso una porticina che era aperta.
L’Amministrazione ha quindi correttamente ritenuto che la condotta del ricorrente sia stata negligente, detenendo i fucili in un luogo accessibile ad ignoti, e pure connotata da imperizia ed imprudenza, lasciando le chiavi dell’armadietto nello stesso spazio dove era collocato il detto contenitore, e così agevolando ancor più la condotta di impossessamento delle armi.
È dunque infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha rilevato che la normativa di riferimento, rispetto alla detenzione di armi da guerra, di armi comuni e di munizioni da parte del privato (artt. 38 T.U.L.P.S. e l’art. 20 L. n. 110/1975), non imporrebbe ai detentori di tali armi di custodirle in armadi blindati né di installare sistemi antifurto.
Difatti l’art. 20, comma 1°, della L. 18 aprile 1975 n. 110, contenente “ Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ”, fissa il principio generale per cui “ la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica ”.
Il comportamento doveroso che la norma impone al detentore dell’arma deve quindi improntarsi a criteri di particolare attenzione e prudenza, traducibili in misure e presidi idonei ad impedire che il mezzo di offesa possa divenire pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubbliche.
Il punto non è quindi l’adozione di uno piuttosto che dell’altro dei sistemi preventivi indicati dal ricorrente, ma la circostanza che il sig. -OMISSIS- ha mancato di adottare le stesse minime misure di ordinaria diligenza nella custodia delle armi, che si impongono nel prevalente interesse della sicurezza pubblica.
A questo proposito, l’abitazione del ricorrente non presentava segni di effrazione e l’armadio che custodiva i fucili è stato ritrovato aperto senza danneggiamenti, essendo state impiegate le relative chiavi di apertura.
Segni evidenti che il ricorrente non ha adottato quelle cautele che avrebbero potuto esigersi da una persona di normale diligenza e prudenza, secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit .
10.3. Questo quadro giuridico fattuale ha indotto la Prefettura e la Questura a ritenere il ricorrente persona non affidabile, e dunque ad adottare provvedimenti inibitori della detenzione ed uso delle armi al fine cioè di scongiurare ulteriori accadimenti idonei a mettere anche solo in pericolo la sicurezza pubblica.
Da questa angolatura i decreti impugnati sono immuni dalle ulteriori censure del ricorrente, che lamenta come l’Autorità di pubblica sicurezza non avrebbe considerato la condotta irreprensibile tenuta in precedenza o l’ambiente familiare e sociale frequentato sino al tempo della loro adozione, condotta e ambienti che non avrebbero fatto sorgere evidenze di possibili abusi delle armi, né la circostanza che, post factum, il ricorrente si sarebbe deciso a munirsi di altra e più ampia cassa blindata contenitiva di tutti i suoi fucili.
Le critiche sono fallaci perché non elidono la condotta colposa tenuta dal ricorrente, né sono in grado di mettere in discussione l’essenza general-preventiva dei provvedimenti impugnati, giustificati dalle emergenze fattuali e dalla sussistenza di elementi che pro futuro hanno indotto l’Amministrazione, nell’ampia discrezionalità di cui gode nel rendere le valutazioni di competenza, a ritenere non sussistenti le condizioni di affidabilità del soggetto in ordine al corretto uso o all’adeguata custodia delle armi.
Parimenti infondata è la censura con la quale viene dedotto che il ricorrente non avrebbe smarrito le armi, non le avrebbe lasciate nella disponibilità di minori o incapaci, avendo oltretutto anche subìto un furto in abitazione.
Anche in questo caso si tratta di circostanze non decisive perché non elidono il contegno negligente, imperito e imprudente che il ricorrente ha comunque serbato nella vicenda in esame, dal quale l’Amministrazione ha ragionevolmente concluso per l’inaffidabilità del soggetto che deteneva la licenza di porto d’armi.
Infine è parimenti secondario il rilievo per cui il reato di omessa custodia si sarebbe in seguito estinto per oblazione, senza riconoscimento alcuno o accettazione della responsabilità penale, dal momento che tale causa di estinzione dell’illecito contravvenzionale non ha eliminato, sul piano storico e fattuale, il comportamento posto in essere dal ricorrente, né ha escluso la possibilità di valutarlo ai fini del giudizio di affidabilità dell’interessato.
I provvedimenti impugnati resistono dunque anche alle censure di carenza di istruttoria e difetto di motivazione sollevate dal ricorrente.
11. In conclusione l’impugnativa va rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni intimate, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
RA VI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA VI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.