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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 714 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opponente l'Avv. Luciano Vincenzo Vommaro, il quale chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la cessazione della materia del contendere, in forza di accordo transattivo già prodotto, con spese come da accordo già regolate;
nessuno è presente per parte opposta
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 17/01/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 714 /2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, cod. fisc. - P. IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
Contro
(C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 08/01/2025 l'opponente, “fa presente che fra le parti, in data 21/11-05/12/2024, è stato raggiunto accordo transattivo” allegato, chiedendo di “revocare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 111/2024 del 22/04/2024 RG n. 303/2024) e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, con spese e competenze di lite già regolate fra le parti per come stabilito all'art. 3 del citato accordo”.
Letta la scrittura privata di transazione allegata alle predette note, si osserva quanto segue.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La detta sopravvenienza può anche consistere nell'accordo tra le parti, successivo all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, purché idoneo a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la descritta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Va altresì evidenziato che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto…travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008).
Alla luce delle esposte considerazioni: -si dichiara la cessazione della materia del contendere;
- si revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Paola (D.I. n. 111/2024 del 22/04/2024
RG n. 303/2024); - si disciplinano le spese di lite in conformità all'art. 3 del citato accordo transattivo, con la precisazione che le spese di registrazione della presente sentenza, se dovute, dovranno essere divise a metà fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 714 /2024 R.G.:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Paola (D.I. n. 111/2024 del
22/04/2024 RG n. 303/2024);
- disciplina le spese di lite in conformità all'art. 3 del citato accordo transattivo, con la precisazione che le spese di registrazione della presente sentenza, se dovute, dovranno essere divise a metà fra le parti.
Paola, lì 17.1.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero