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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13189 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 48929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 22 marzo 2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in EN, in via Mazzini n. 97, presso lo studio dell'avv. Francesco
Mastrocinque che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti;
- opponente–
CONTRO
la Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via della Croce n. 44, presso lo studio dell'avv. Ernesto
Grandinetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5910/22 emesso dal Tribunale di Roma – domanda di ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5910/2022 con il quale il Parte_1
Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento in favore della della Parte_2 somma di euro 20.841,84 oltre accessori, a titolo di restituzione della maggior somma percepita, in forza della sentenza n. 246/2009 del Tribunale di EN, parzialmente riformata con sentenza della
Corte di Appello di EN n. 225/2020.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'inefficacia del decreto opposto in Parte_1 quanto tardivamente notificato;
l'incompetenza territoriale del tribunale adito;
l'inammissibilità della domanda monitoria per carenza dei presupposti di legge e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, risultando le somme corrisposte dall'assicurazione solo parzialmente satisfattive della pretesa creditoria dell'opponente, così come accertato con sentenza della Corte di Appello di EN n.
225/2020.
Si è costituita in giudizio la rilevando l'infondatezza delle eccezioni Parte_2 preliminari sollevate dall'opponente e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
2. Il primo motivo di opposizione è infondato.
Il decreto ingiuntivo opposto risulta depositato il 7.04.2022 e risulta affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data 1.06.2020, nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c.
E' appena il caso di osservare che è irrilevante, ai fini del rispetto del termine di legge, il momento del perfezionamento della notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nella temporanea assenza del destinatario.
Va infatti evidenziato che in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. n.
7324/2012)
3. L'opponente ha poi eccepito l'incompetenza del tribunale adito in sede monitoria, in favore del
Tribunale di EN, in base al disposto dell'art. 18 c.p.c., tenuto conto del luogo di residenza del pagina 2 di 5 debitore, escludendo l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 20 c.p.c., in quanto la
[...] non vanterebbe un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'opponente. Parte_2
Al riguardo appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” (Cass. n. 4792/2021).
La contestazione dell'opponente in ordine alla sussistenza del credito non può pertanto ritenersi idonea ad incidere sull'attribuzione della competenza al giudice del luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita e, pertanto, ai sensi dell'art. 1182 comma terzo c.p.c. al giudice del domicilio del creditore, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.
Considerato che la risulta avere sede legale a Roma, l'eccezione di Parte_2 incompetenza deve essere rigettata.
4. Nel merito, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Con sentenza della Corte di Appello di EN n. 225/2020 la in solido Parte_2 con e con è stata condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 [...] della somma di euro 266.169,00, a titolo di risarcimento del danno subito, iure proprio e iure Pt_1 hereditatis, subito a seguito della morte del figlio , a causa del sinistro stradale Persona_1 avvenuto il 21.04.1996.
La ha dedotto di aver corrisposto all'opponente, mediante plurimi Parte_2 versamenti, la somma complessiva di euro 245.096,00 in forza della sentenza del Tribunale di EN
n. 246/2009, poi parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di EN n. 225/2020, e ha quindi domandato la restituzione della somma di euro 20.841,84, asseritamente indebitamente percepita da Parte_1
Va, tuttavia, evidenziato che spettano altresì all'attrice, sull'importo di euro 245.096,00, gli interessi al tasso legale, come stabilito dalla Corte di Appello di EN, sulla somma annualmente rivalutata con decorrenza dal 21.04.1996, data del sinistro.
Per determinare l'ammontare degli interessi effettivamente dovuti in favore dell'opponente occorre, in primo luogo, devalutare la somma di euro 266.169,00, dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di EN (che ha liquidato il credito risarcitorio all'attualità, utilizzando le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2018) sino alla data del sinistro, avvenuto il 21.04.1996, in base all'indice FOI elaborato dall'Istat, per un importo finale di euro 182.934,04
pagina 3 di 5 In base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di EN devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale su tale somma somma annualmente rivalutata in base all'indice
FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 21.04.1996.
Gli interessi devono essere applicati sull'intera somma di euro 182.934,04 sino al pagamento del primo acconto da parte dell'assicurazione, versato il 5.12.1997 e pari ad euro 45.096,00.
Alla data del 5.12.1997 il credito complessivo di - pari alla somma di euro 182.934,04, Parte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 21.04.1996 - ammontava quindi ad euro 209.705,24.
Da tale somma, attualizzata al 5.12.1997, deve essere detratto l'acconto di euro 45.096,00 corrisposto dall'assicurazione in pari data, per un importo finale di euro 164.609,24 (euro 209.705,24 – euro
45.096,00).
A tale somma devono essere aggiunti gli ulteriori interessi, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, sino al pagamento da parte dell'assicurazione dell'ulteriore acconto di euro 200.000,00, mediante assegni bancari consegnati il 25.05.2009.
Alla data del 25.05.2009 il credito di comprensivo degli interessi al tasso legale sulla Parte_1 somma di euro 164.609,24, calcolati sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 5.12.1997, era quindi pari ad euro 272.513,16.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 200.000,00 corrisposta dall'assicurazione il
25.05.2009.
Alla data del 25.05.2009 il credito di era quindi pari alla somma residua di euro Parte_1
72.513,16 (euro 272.513,16– euro 200.000,00), oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat, sino alla data del saldo.
Da quanto precede discende che nessuna somma deve essere restituita da Parte_1 all'assicurazione.
L'opposizione deve pertanto trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Corre l'obbligo di precisare che le conclusioni che precedono esulano da qualsiasi valutazione in ordine all'imputazione dell'ulteriore pagamento di euro 200.000,00 effettuato dall'assicurazione e del quale la ha espressamente escluso di voler chiedere la restituzione in questa Parte_2 sede, ritenendo di aver eseguito il pagamento nelle mani di la quale avrebbe ricevuto il Parte_1 versamento per conto del figlio . Parte_3
Ne discende altresì che esula dal thema decidendum ogni valutazione in ordine al provvedimento di correzione dell'errore materiale emesso dalla Corte di Appello di EN, con il quale il pagamento è stato invece imputato integralmente al credito risarcitorio di Parte_1
pagina 4 di 5 5. La regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, segue la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5910/22 emesso dal Tribunale di Roma Parte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore Parte_2 di avv. Francesco Mastrocinque, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 118,50 per Parte_1 esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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