Articolo 1 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 2
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27 novembre 1949
Art. 1.

L'alinea 6) dell' art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito, come appresso:
"6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell' art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.
"Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione, viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente dell' art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate".
Entrata in vigore il 27 novembre 1949