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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr. Giuseppe Staglianò Consigliere
Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3335/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 qualità di erede di , Persona_1
elettivamente domiciliata in Cassino, in via E. De Nicola n. 116, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Papa, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di intervento volontario in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cassino, in via Sferracavalli n. C.F._2
116, presso lo Studio dell'Avvocato Marco Grossi che lo difende e rappresenta, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'Avvocato Lorena Bianchi, per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 396/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22.03.2022, notificata il 10.05.2022 – rimborso spese proprietà comune
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
r.g. n. 1 “Voglia la Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza impugnata resa dal Tribunale Civile di Cassino, n. 396/2022, pubblicata in data 21/03/2022 e notificata in data 10/05/2022 e per l'effetto: nel merito accogliere la domanda attrice presentata in primo grado previa declaratoria di fondatezza in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare la parte appellata al pagamento della metà delle spese sostenute per aver realizzato una serie di opere urgenti e necessarie per la conservazione della proprietà comune sita in Cassino, via Cesa Martino o a quella indicata dal CTU nella misura di €
14.104,05, o in via subordinata a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, di CTU e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE: ordinare alla difesa del OR , ai sensi e per gli effetti di Persona_1 cui all'art. 210 c.p.c., la produzione del file originale di cui al doc. n. 3 prodotto nel presente grado di giudizio sottoscritto digitalmente;
disporre in ogni caso lo stralcio di detto documento in quanto non prodotto nel primo grado di giudizio, previa adozione dei necessari, conseguenti ed opportuni provvedimenti;
NEL MERITO, in via principale, previa conferma dell'inammissibilità della
CTU espletata in corso di causa in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire alle carenze probatorie di parte attrice: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR Persona_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 21 marzo 2022, depositata il successivo 22 marzo, recante il n. 396/2022 in quanto destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico;
IN VIA SUBORDINATA, in caso di accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza gravata in ordine alla ritenuta mancanza di prova degli esborsi sostenuti dall'appellante: rigettare la domanda attorea di pagamento delle spese sostenute per le opere eseguite sulla corte comune sita in Cassino alla via Cesa Martino, riportata in
r.g. n. 2 Catasto al foglio 68 con il mappale 293 sub 3, in quanto opere non urgenti né necessarie per la conservazione della cosa comune nonché per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 1110 c.c. per il rimborso delle spese sostenute e, comunque, perché non provate;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, anche solo parzialmente, l'avversa domanda: limitare il rimborso alle sole opere effettivamente necessarie per la conservazione della cosa comune, escludendo quelle rispondenti a mere esigenze voluttuarie e/o di maggiore fruibilità della corte comune e considerando l'utilizzo di materiali di media qualità adatti allo scopo;
IN OGNI CASO condannare il OR pagamento delle Persona_1
spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 ha proposto Persona_1 appello avverso la sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Cassino, pubblicata il
22.03.2022, che ha rigettato la domanda dal medesimo avanzata, avente ad oggetto la condanna di al rimborso della metà delle spese sostenute Controparte_1 dall'appellante per la realizzazione di lavori edili finalizzati alla conservazione della corte comune.
Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato il 06.06.2014, con cui ha convenuto in Persona_1 giudizio innanzi il Tribunale di Cassino il fratello , al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 26.671,23 o di quella ritenuta di giustizia per aver realizzato una serie di opere urgenti e necessarie per la conservazione della proprietà comune. A sostegno della sua domanda, l'attore ha esposto: di essere proprietario insieme al convenuto di una corte comune distinta in catasto al foglio 68 con il mappale 293 sub 3 antistante le rispettive abitazioni site in Cassino alla via Cesa Martino n. 23; di aver eseguito su tale spazio nel corso degli anni 2005 e 2006 opere urgenti e necessarie per la conservazione della cosa comune sostenendo una spesa totale di € 53.342,46; che le opere suddette erano consistite nella demolizione e ricostruzione della vecchia recinzione della corte comune, pavimentazione carrabile con lastre di porfido della stessa, posa in opera di un cancello pedonale e di uno carrabile, sistemazione e messa in sicurezza del pozzo artesiano, predisposizione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque, al fine di evitare lo stagnamento delle stesse sul nuovo pavimento in porfido;
che i predetti lavori edili erano stati effettuati sempre in presenza del fratello r.g. n. 3 , il quale si era adoperato a realizzare contestualmente alcuni Controparte_1 lavori a vantaggio della sua proprietà esclusiva ed aveva chiesto, nonché ottenuto, le chiavi ed il telecomando dei cancelli e del pozzo. Ciò posto, ha dedotto che le spese sostenute sono da ricondurre Persona_1 alla gestione del bene comune e a lavori urgenti per la conservazione dell'immobile, in quanto tali non differibili. Pertanto, in qualità di comproprietario, egli ha diritto al rimborso delle somme anticipate, anche in virtù della non contestata esecuzione delle opere suddette da parte del fratello che non ha mai posto in essere CP_1 atteggiamenti incompatibili con una volontà contraria all'effettuazione dei lavori di manutenzione e che, di conseguenza, ha reso superfluo il ricorso alle formalità solitamente rispettate da comproprietari non legati da vincoli di parentela così stretti.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 domanda e deducendo la mancata prova in ordine alle spese asseritamente sostenute dall'attore. In particolare, il convenuto ha dedotto l'inesistenza dei presupposti che, secondo l'art. 1110 c.c., giustificherebbero la ripetizione delle spese sostenute dal singolo comunista, non avendo mai comunicato al fratello la necessità Persona_1 dell'esecuzione dei lavori sulla proprietà comune, opere, peraltro, non qualificabili come necessarie per la conservazione della corte comune ma assolutamente voluttuarie, realizzate da parte attrice per migliorare l'aspetto estetico della proprietà.
Infine, il convenuto, contestato l'ammontare delle somme richieste, in quanto eccessive, ha richiesto il rigetto delle domande , con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
Ammesse ed espletate la CTU e le prove testimoniali richieste dalle parti, nonché precisate le conclusioni, il Tribunale di Cassino ha così provveduto:
“1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 11.12.2018, definitivamente a carico dell'attore, con condanna del soccombente a rifondere quanto già corrisposto dalla parte attrice al c.t.u..”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, premessa l'applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” che stabilisce di poter decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, ha ritenuto infondata la domanda avanzata dall'attore per il rimborso ex art. 1110 c.c. delle spese asseritamente sostenute per la conservazione della corte comune. Invero il Tribunale, considerato che in caso di richiesta di rimborso spese è a carico di chi ne chiede il ristoro l'onere di provare di avere concretamente corrisposto la somma di cui chiede la restituzione, ha osservato che ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata da è Persona_1 imprescindibile la prova dell'effettuazione della spesa, con il preciso riferimento dell'esborso ad un intervento specifico, mancando in caso contrario il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come parte attrice non abbia fornito elementi probatori atti a comprovare gli esborsi o da cui desumere i tempi e i modi di r.g. n. 4 pagamento delle opere asseritamente eseguite sulla corte comune. Di conseguenza, la quantificazione delle spese dedotte in lite è risultata arbitraria e non verificabile in assenza di un'idonea documentazione (fatture, scontrini, ecc.). Il Giudice di primo grado, inoltre, ha ritenuto non potersi supplire a tale carenza probatoria né con il computo metrico redatto dal perito di parte, la cui la stima dei lavori oggetto di lite si è basata su una documentazione in realtà mai acquisita al giudizio (“fatture, bolle di accompagnamento e materiali acquistati”), né tramite la CTU.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo, Persona_1 sulla base di quattro motivi, la riforma della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che ha Controparte_1 richiesto il rigetto integrale dell'appello, in quanto destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di , con comparsa di Persona_1 intervento volontario, in qualità di erede universale dell'appellante si è costituita la moglie , la quale si è riportata agli scritti difensivi già depositati per Parte_1 conto del de cuius e ha concluso nel senso riportato in epigrafe. All'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I quattro motivi con cui è articolato l'atto di appello devono essere esaminati congiuntamente, per le argomentazioni comuni che li sorreggono. Infatti l'appellante, con il primo motivo deduceERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 132,
COMMA 2 N. 4 C.P.C. , 111 COST., per avere il Tribunale ammesso le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'Ufficio per la descrizione delle opere, l'accertamento della loro necessità ed urgenza ai fini della conservazione della cosa comune e la loro quantificazione, per poi ignorarle completamente in sede di decisione ritenendole prive di valore decisorio;
con il secondo motivo allega P ERRONEA MATERIALE PROBATORIO ATTI, per Parte_2 non aver ritenuto che nel caso di specie la CTU doveva essere qualificata come CTU percipiente, cioè una vera e propria fonte oggettiva di prova e non già un mero mezzo di valutazione, in considerazione del tipo di indagini eseguite dal CTU;
con il terzo motivo deduce ME PRONUNCIA SU TUTTI I CAPI DELLA
DOMANDA - VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C., per la mancata pronuncia del Tribunale sul capo principale della domanda formulata dall'attore relativa all'accertamento della tipologia delle opere realizzate e in ordine alla loro qualificazione come urgenti e necessarie alla conservazione della cosa comune, con il quarto motivo deduce la FONDATEZZA DELLE RAGIONI NEL MERITO DELL'APPELLANTE, nel ribadire le richieste avanzate in primo grado tanto più che alcune circostanze rappresentate da parte attrice non sono state oggetto di contestazione da parte del convenuto, oppure sono state espressamente ammesse, risultando quindi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. I motivi non sono fondati.
La parte appellante, nel complesso dei motivi addotti, censura la sentenza impugnata in relazione alle scelte istruttorie compiute nel corso del giudizio, le quali si rivelerebbero distoniche in rapporto alla decisione conclusiva del giudizio, pertanto viziata da valutazioni irragionevoli e in violazione di legge. In realtà, l'istruttoria eseguita nel giudizio di primo grado si è indirizzata doverosamente all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di rimborso avanzata dall'attore, come delineati r.g. n. 5 dagli artt. 1104 e 1110 c.c.. Ed invero, 'nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità dei lavori
(Cass. 9 settembre 2013, n. 20652). Ovviamente, la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., presuppone che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.
Tanto premesso, il Tribunale di Cassino ha dato una corretta e del tutto condivisibile applicazione di tale principio di diritto, secondo il quale 'per il rimborso delle spese è specifico onere di chi ne chiede il ristoro quello di provare di avere concretamente sostenuto il relativo esborso e, in concreto, di avere corrisposto la somma di cui domanda la restituzione. In sostanza, l'accoglimento della domanda in esame presuppone che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità (Cass., sez. II, 16.12.2019 n.
33158).
Dagli atti di causa, ma prima ancora dalle allegazioni in primo grado dell'appellante, emerge l'assoluta carenza di prova circa le spese sostenute, mancando ogni indicazione circa i tempi e i modi di tali spese, i soggetti in favore dei quali sono state erogate. 'Né tantomeno, osserva correttamente la sentenza impugnata, la parte attrice ha chiesto di provare i pagamenti eseguiti per la realizzazione dei lavori dedotti in lite…. Neppure dinanzi alla contestazione della parte convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta circa l'assenza di prova dell'entità delle spese e degli esborsi, l'attore è stato in grado di precisare la propria domanda e di fornire validi riscontri probatori alla pretesa azionata in giudizio.' Infatti, l'appellante non ha chiarito se i lavori sono stati eseguiti in economia o da un'impresa incaricata, in relazione ai singoli lavori eseguiti non ne ha precisato i tempi di realizzazione nell'ambito dell'arco temporale indicato né gli esborsi necessari per ciascuno degli interventi indicati.
La perizia asseverata a firma del geometra depositata da Persona_2 [...]
con l'atto di citazione in primo grado reca un computo metrico delle Per_1 opere (all. 5 alla perizia), che si definisce eseguito sulla base delle bolle e degli scontrini forniti dalla parte al perito, ma non depositati agli atti. Pertanto, tale perizia non può definirsi una allegazione probante delle spese di cui è chiesto il rimborso pro quota.
Né merita accoglimento la censura dell'appellante circa la mancata considerazione delle conclusioni della CTU, anch'esse meramente valutative, secondo quanto risulta dai quesiti posti, e tali da non svolgere alcun ruolo sostitutivo rispetto all'onere probatorio che permane sulla parte richiedente (Cass., sez. III, 12.12.2017 n. 30744).
Infine, del tutto condivisibile la inutilizzabilità della valutazione equitativa, ammissibile soltanto nel caso di assoluta impossibilità o significativa difficoltà di fornire la prova, circostanza del tutto esclusa nel caso in esame, ove non viene in questione la determinazione di un danno non altrimenti determinabile (come ad esempio demansionamento o perdita di chance), ma semplicemente le spese effettivamente sostenute e gli esborsi riferibili alle opere afferenti la cosa comune e qualificabili come necessarie, per i quali la mancanza di prova è solo imputabile alla negligenza della parte a ciò onerata (Cass., sez. III, 12.4.2023 n. 9744).
r.g. n. 6 A fronte di un simile quadro probatorio, anche le circostanze accertate per effetto della mancata contestazione della controparte o anche della esplicita ammissione
(comproprietà della corte comune, uso comune del cancello di ingresso, oggetto di alcune delle opere migliorative, ferma la contestazione della necessarietà), come deduce l'appellante nel suo quarto motivo di appello, non muta la valutazione di insufficienza probatoria sopra argomentata in accordo con il giudice di primo grado.
Sicché appare del tutto rispettosa dei principi la scelta del Tribunale di Cassino, di motivare il rigetto sulla base della “ragione più liquida”, atteso che ragioni di economia processuale impongono, al fine di evitare superfluo dispendio di attività istruttorie e argomentative (ivi compresa la valutazione della richiesta di stralcio avanzata dalla parte appellata), di valutare la fondatezza delle pretese di merito, senza seguire l'ordine logico delle questioni allegate. Ed invero, il rispetto rigoroso del principio della “ragione più liquida”, il quale si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., non snatura il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. (Cass.,sez. III, 3.11.2023 n. 39507). Il suddetto principio risulta
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. (Cass., S.U.
12.5.2017 n. 11799; Cass., S.U. 12.12 2014 n. 26242). Sulla scorta dell'applicazione di tali principi, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, secondo i parametri corrispondenti a quelli Controparte_1 medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione), disponendo la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede sull'appello proposto da , nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 396/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22.03.2022, notificata il 10.05.2022 nei confronti di Controparte_1 Rigetta l'appello; Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore dell'appellato, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un r.g. n. 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 12.12.2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Roberta
Piedimonte
r.g. n. 8
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr. Giuseppe Staglianò Consigliere
Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3335/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 qualità di erede di , Persona_1
elettivamente domiciliata in Cassino, in via E. De Nicola n. 116, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Papa, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di intervento volontario in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Cassino, in via Sferracavalli n. C.F._2
116, presso lo Studio dell'Avvocato Marco Grossi che lo difende e rappresenta, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'Avvocato Lorena Bianchi, per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 396/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22.03.2022, notificata il 10.05.2022 – rimborso spese proprietà comune
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
r.g. n. 1 “Voglia la Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza impugnata resa dal Tribunale Civile di Cassino, n. 396/2022, pubblicata in data 21/03/2022 e notificata in data 10/05/2022 e per l'effetto: nel merito accogliere la domanda attrice presentata in primo grado previa declaratoria di fondatezza in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare la parte appellata al pagamento della metà delle spese sostenute per aver realizzato una serie di opere urgenti e necessarie per la conservazione della proprietà comune sita in Cassino, via Cesa Martino o a quella indicata dal CTU nella misura di €
14.104,05, o in via subordinata a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, di CTU e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE: ordinare alla difesa del OR , ai sensi e per gli effetti di Persona_1 cui all'art. 210 c.p.c., la produzione del file originale di cui al doc. n. 3 prodotto nel presente grado di giudizio sottoscritto digitalmente;
disporre in ogni caso lo stralcio di detto documento in quanto non prodotto nel primo grado di giudizio, previa adozione dei necessari, conseguenti ed opportuni provvedimenti;
NEL MERITO, in via principale, previa conferma dell'inammissibilità della
CTU espletata in corso di causa in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire alle carenze probatorie di parte attrice: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR Persona_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 21 marzo 2022, depositata il successivo 22 marzo, recante il n. 396/2022 in quanto destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico;
IN VIA SUBORDINATA, in caso di accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza gravata in ordine alla ritenuta mancanza di prova degli esborsi sostenuti dall'appellante: rigettare la domanda attorea di pagamento delle spese sostenute per le opere eseguite sulla corte comune sita in Cassino alla via Cesa Martino, riportata in
r.g. n. 2 Catasto al foglio 68 con il mappale 293 sub 3, in quanto opere non urgenti né necessarie per la conservazione della cosa comune nonché per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 1110 c.c. per il rimborso delle spese sostenute e, comunque, perché non provate;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, anche solo parzialmente, l'avversa domanda: limitare il rimborso alle sole opere effettivamente necessarie per la conservazione della cosa comune, escludendo quelle rispondenti a mere esigenze voluttuarie e/o di maggiore fruibilità della corte comune e considerando l'utilizzo di materiali di media qualità adatti allo scopo;
IN OGNI CASO condannare il OR pagamento delle Persona_1
spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.06.2022 ha proposto Persona_1 appello avverso la sentenza n. 396/2022 del Tribunale di Cassino, pubblicata il
22.03.2022, che ha rigettato la domanda dal medesimo avanzata, avente ad oggetto la condanna di al rimborso della metà delle spese sostenute Controparte_1 dall'appellante per la realizzazione di lavori edili finalizzati alla conservazione della corte comune.
Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato il 06.06.2014, con cui ha convenuto in Persona_1 giudizio innanzi il Tribunale di Cassino il fratello , al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 26.671,23 o di quella ritenuta di giustizia per aver realizzato una serie di opere urgenti e necessarie per la conservazione della proprietà comune. A sostegno della sua domanda, l'attore ha esposto: di essere proprietario insieme al convenuto di una corte comune distinta in catasto al foglio 68 con il mappale 293 sub 3 antistante le rispettive abitazioni site in Cassino alla via Cesa Martino n. 23; di aver eseguito su tale spazio nel corso degli anni 2005 e 2006 opere urgenti e necessarie per la conservazione della cosa comune sostenendo una spesa totale di € 53.342,46; che le opere suddette erano consistite nella demolizione e ricostruzione della vecchia recinzione della corte comune, pavimentazione carrabile con lastre di porfido della stessa, posa in opera di un cancello pedonale e di uno carrabile, sistemazione e messa in sicurezza del pozzo artesiano, predisposizione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque, al fine di evitare lo stagnamento delle stesse sul nuovo pavimento in porfido;
che i predetti lavori edili erano stati effettuati sempre in presenza del fratello r.g. n. 3 , il quale si era adoperato a realizzare contestualmente alcuni Controparte_1 lavori a vantaggio della sua proprietà esclusiva ed aveva chiesto, nonché ottenuto, le chiavi ed il telecomando dei cancelli e del pozzo. Ciò posto, ha dedotto che le spese sostenute sono da ricondurre Persona_1 alla gestione del bene comune e a lavori urgenti per la conservazione dell'immobile, in quanto tali non differibili. Pertanto, in qualità di comproprietario, egli ha diritto al rimborso delle somme anticipate, anche in virtù della non contestata esecuzione delle opere suddette da parte del fratello che non ha mai posto in essere CP_1 atteggiamenti incompatibili con una volontà contraria all'effettuazione dei lavori di manutenzione e che, di conseguenza, ha reso superfluo il ricorso alle formalità solitamente rispettate da comproprietari non legati da vincoli di parentela così stretti.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 domanda e deducendo la mancata prova in ordine alle spese asseritamente sostenute dall'attore. In particolare, il convenuto ha dedotto l'inesistenza dei presupposti che, secondo l'art. 1110 c.c., giustificherebbero la ripetizione delle spese sostenute dal singolo comunista, non avendo mai comunicato al fratello la necessità Persona_1 dell'esecuzione dei lavori sulla proprietà comune, opere, peraltro, non qualificabili come necessarie per la conservazione della corte comune ma assolutamente voluttuarie, realizzate da parte attrice per migliorare l'aspetto estetico della proprietà.
Infine, il convenuto, contestato l'ammontare delle somme richieste, in quanto eccessive, ha richiesto il rigetto delle domande , con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
Ammesse ed espletate la CTU e le prove testimoniali richieste dalle parti, nonché precisate le conclusioni, il Tribunale di Cassino ha così provveduto:
“1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 11.12.2018, definitivamente a carico dell'attore, con condanna del soccombente a rifondere quanto già corrisposto dalla parte attrice al c.t.u..”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, premessa l'applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” che stabilisce di poter decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, ha ritenuto infondata la domanda avanzata dall'attore per il rimborso ex art. 1110 c.c. delle spese asseritamente sostenute per la conservazione della corte comune. Invero il Tribunale, considerato che in caso di richiesta di rimborso spese è a carico di chi ne chiede il ristoro l'onere di provare di avere concretamente corrisposto la somma di cui chiede la restituzione, ha osservato che ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata da è Persona_1 imprescindibile la prova dell'effettuazione della spesa, con il preciso riferimento dell'esborso ad un intervento specifico, mancando in caso contrario il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come parte attrice non abbia fornito elementi probatori atti a comprovare gli esborsi o da cui desumere i tempi e i modi di r.g. n. 4 pagamento delle opere asseritamente eseguite sulla corte comune. Di conseguenza, la quantificazione delle spese dedotte in lite è risultata arbitraria e non verificabile in assenza di un'idonea documentazione (fatture, scontrini, ecc.). Il Giudice di primo grado, inoltre, ha ritenuto non potersi supplire a tale carenza probatoria né con il computo metrico redatto dal perito di parte, la cui la stima dei lavori oggetto di lite si è basata su una documentazione in realtà mai acquisita al giudizio (“fatture, bolle di accompagnamento e materiali acquistati”), né tramite la CTU.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo, Persona_1 sulla base di quattro motivi, la riforma della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , che ha Controparte_1 richiesto il rigetto integrale dell'appello, in quanto destituito di qualunque fondamento fattuale e giuridico, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di , con comparsa di Persona_1 intervento volontario, in qualità di erede universale dell'appellante si è costituita la moglie , la quale si è riportata agli scritti difensivi già depositati per Parte_1 conto del de cuius e ha concluso nel senso riportato in epigrafe. All'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I quattro motivi con cui è articolato l'atto di appello devono essere esaminati congiuntamente, per le argomentazioni comuni che li sorreggono. Infatti l'appellante, con il primo motivo deduceERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 132,
COMMA 2 N. 4 C.P.C. , 111 COST., per avere il Tribunale ammesso le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'Ufficio per la descrizione delle opere, l'accertamento della loro necessità ed urgenza ai fini della conservazione della cosa comune e la loro quantificazione, per poi ignorarle completamente in sede di decisione ritenendole prive di valore decisorio;
con il secondo motivo allega P ERRONEA MATERIALE PROBATORIO ATTI, per Parte_2 non aver ritenuto che nel caso di specie la CTU doveva essere qualificata come CTU percipiente, cioè una vera e propria fonte oggettiva di prova e non già un mero mezzo di valutazione, in considerazione del tipo di indagini eseguite dal CTU;
con il terzo motivo deduce ME PRONUNCIA SU TUTTI I CAPI DELLA
DOMANDA - VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C., per la mancata pronuncia del Tribunale sul capo principale della domanda formulata dall'attore relativa all'accertamento della tipologia delle opere realizzate e in ordine alla loro qualificazione come urgenti e necessarie alla conservazione della cosa comune, con il quarto motivo deduce la FONDATEZZA DELLE RAGIONI NEL MERITO DELL'APPELLANTE, nel ribadire le richieste avanzate in primo grado tanto più che alcune circostanze rappresentate da parte attrice non sono state oggetto di contestazione da parte del convenuto, oppure sono state espressamente ammesse, risultando quindi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. I motivi non sono fondati.
La parte appellante, nel complesso dei motivi addotti, censura la sentenza impugnata in relazione alle scelte istruttorie compiute nel corso del giudizio, le quali si rivelerebbero distoniche in rapporto alla decisione conclusiva del giudizio, pertanto viziata da valutazioni irragionevoli e in violazione di legge. In realtà, l'istruttoria eseguita nel giudizio di primo grado si è indirizzata doverosamente all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di rimborso avanzata dall'attore, come delineati r.g. n. 5 dagli artt. 1104 e 1110 c.c.. Ed invero, 'nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità dei lavori
(Cass. 9 settembre 2013, n. 20652). Ovviamente, la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., presuppone che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.
Tanto premesso, il Tribunale di Cassino ha dato una corretta e del tutto condivisibile applicazione di tale principio di diritto, secondo il quale 'per il rimborso delle spese è specifico onere di chi ne chiede il ristoro quello di provare di avere concretamente sostenuto il relativo esborso e, in concreto, di avere corrisposto la somma di cui domanda la restituzione. In sostanza, l'accoglimento della domanda in esame presuppone che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità (Cass., sez. II, 16.12.2019 n.
33158).
Dagli atti di causa, ma prima ancora dalle allegazioni in primo grado dell'appellante, emerge l'assoluta carenza di prova circa le spese sostenute, mancando ogni indicazione circa i tempi e i modi di tali spese, i soggetti in favore dei quali sono state erogate. 'Né tantomeno, osserva correttamente la sentenza impugnata, la parte attrice ha chiesto di provare i pagamenti eseguiti per la realizzazione dei lavori dedotti in lite…. Neppure dinanzi alla contestazione della parte convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta circa l'assenza di prova dell'entità delle spese e degli esborsi, l'attore è stato in grado di precisare la propria domanda e di fornire validi riscontri probatori alla pretesa azionata in giudizio.' Infatti, l'appellante non ha chiarito se i lavori sono stati eseguiti in economia o da un'impresa incaricata, in relazione ai singoli lavori eseguiti non ne ha precisato i tempi di realizzazione nell'ambito dell'arco temporale indicato né gli esborsi necessari per ciascuno degli interventi indicati.
La perizia asseverata a firma del geometra depositata da Persona_2 [...]
con l'atto di citazione in primo grado reca un computo metrico delle Per_1 opere (all. 5 alla perizia), che si definisce eseguito sulla base delle bolle e degli scontrini forniti dalla parte al perito, ma non depositati agli atti. Pertanto, tale perizia non può definirsi una allegazione probante delle spese di cui è chiesto il rimborso pro quota.
Né merita accoglimento la censura dell'appellante circa la mancata considerazione delle conclusioni della CTU, anch'esse meramente valutative, secondo quanto risulta dai quesiti posti, e tali da non svolgere alcun ruolo sostitutivo rispetto all'onere probatorio che permane sulla parte richiedente (Cass., sez. III, 12.12.2017 n. 30744).
Infine, del tutto condivisibile la inutilizzabilità della valutazione equitativa, ammissibile soltanto nel caso di assoluta impossibilità o significativa difficoltà di fornire la prova, circostanza del tutto esclusa nel caso in esame, ove non viene in questione la determinazione di un danno non altrimenti determinabile (come ad esempio demansionamento o perdita di chance), ma semplicemente le spese effettivamente sostenute e gli esborsi riferibili alle opere afferenti la cosa comune e qualificabili come necessarie, per i quali la mancanza di prova è solo imputabile alla negligenza della parte a ciò onerata (Cass., sez. III, 12.4.2023 n. 9744).
r.g. n. 6 A fronte di un simile quadro probatorio, anche le circostanze accertate per effetto della mancata contestazione della controparte o anche della esplicita ammissione
(comproprietà della corte comune, uso comune del cancello di ingresso, oggetto di alcune delle opere migliorative, ferma la contestazione della necessarietà), come deduce l'appellante nel suo quarto motivo di appello, non muta la valutazione di insufficienza probatoria sopra argomentata in accordo con il giudice di primo grado.
Sicché appare del tutto rispettosa dei principi la scelta del Tribunale di Cassino, di motivare il rigetto sulla base della “ragione più liquida”, atteso che ragioni di economia processuale impongono, al fine di evitare superfluo dispendio di attività istruttorie e argomentative (ivi compresa la valutazione della richiesta di stralcio avanzata dalla parte appellata), di valutare la fondatezza delle pretese di merito, senza seguire l'ordine logico delle questioni allegate. Ed invero, il rispetto rigoroso del principio della “ragione più liquida”, il quale si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., non snatura il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello. (Cass.,sez. III, 3.11.2023 n. 39507). Il suddetto principio risulta
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica. (Cass., S.U.
12.5.2017 n. 11799; Cass., S.U. 12.12 2014 n. 26242). Sulla scorta dell'applicazione di tali principi, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, secondo i parametri corrispondenti a quelli Controparte_1 medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione), disponendo la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
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Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede sull'appello proposto da , nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 396/2022 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 22.03.2022, notificata il 10.05.2022 nei confronti di Controparte_1 Rigetta l'appello; Condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore dell'appellato, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un r.g. n. 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 12.12.2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Roberta
Piedimonte
r.g. n. 8