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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7059/2023
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7059/2023
T R A
( nata a [...] Parte_1 C.F._1
Bari il 6.6.1963 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Carlo Sciannamblo (c.f.:
C.F._2
1 E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 16.06.2023, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio invocando il CP_1
rigetto della domanda. All'odierna udienza, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma
1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd.
e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la controversia veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
2 Orbene, il Giudicante osserva che dagli atti emerge che la ricorrente è titolare di pensione categoria INVCIV N. 07053299.
L' con nota del 4.11.2021 ricevuta il 17/12/21 ha CP_2
comunicato: “la sua pensione numero 07053299 categoria
INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019” e quindi ha ritenuto la sussistenza di un indebito formatosi nel periodo da gennaio 2020 a novembre 2021 di euro 6.890,16 per il quale ha richiesto la restituzione.
Orbene, al fine di risolvere la presente controversia occorre chiarire la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del cd. Requisito reddituale (nel caso de quo la sopravvenuta carenza dal 2020 del requisito reddituale ).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
3 verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così Cass. n. 28771/2018).
Ancora, “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude
4 viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si
è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del c.c." (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)" 8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento
5 dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09 novembre 2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" (così
Cass. n. 12608/2020).
A fronte di tanto, l' ha invocato il rigetto della domanda CP_1
richiamando l'operatività dell'art. 2033 c.c. e i limiti di applicabilità dell'art. 13 L. 412/91. Ma in realtà tale impostazione non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni e della circostanza che l'art. 13 L. 412/91 si applica all'indebito previdenziale ma non a quello assistenziale (cfr. Cass.
Sez VI n. 13223/2020). Infine, non è emerso né è stato introdotto in giudizio alcun comportamento del ricorrente volto ad escludere l'operatività di tale disciplina.
Quindi, nel caso che ci occupa, prevale la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle
6 condizioni di legge (D.L. 850/76 art.
3-ter conv. in L. 29/1977), ovvero dalla comunicazione di riliquidazione del 4/11/2021 ricevuta il 17/12/2021.
Pertanto, il promosso ricorso deve essere integralmente accolto.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità da parte dell CP_1
della somma di euro 6.890,16 erogata a titolo di prestazione
INVCIV n. 0 7 0 5 3 2 9 9 nel periodo gennaio 2020 – novembre
2021 e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente trattenute per tale titolo.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
1) Dichiara l'irripetibilità della somma di euro 6.890,16 erogata a titolo di prestazione INVCIV n. 0 7 0 5 3 2 9 9 nel periodo gennaio 2020 – novembre 2021 e condanna l' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute per tale titolo;
2) condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
7 Bari,1/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
8
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 1.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7059/2023
T R A
( nata a [...] Parte_1 C.F._1
Bari il 6.6.1963 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Carlo Sciannamblo (c.f.:
C.F._2
1 E
, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 16.06.2023, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio invocando il CP_1
rigetto della domanda. All'odierna udienza, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice; trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma
1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd.
e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la controversia veniva decisa.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
2 Orbene, il Giudicante osserva che dagli atti emerge che la ricorrente è titolare di pensione categoria INVCIV N. 07053299.
L' con nota del 4.11.2021 ricevuta il 17/12/21 ha CP_2
comunicato: “la sua pensione numero 07053299 categoria
INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019” e quindi ha ritenuto la sussistenza di un indebito formatosi nel periodo da gennaio 2020 a novembre 2021 di euro 6.890,16 per il quale ha richiesto la restituzione.
Orbene, al fine di risolvere la presente controversia occorre chiarire la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del cd. Requisito reddituale (nel caso de quo la sopravvenuta carenza dal 2020 del requisito reddituale ).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
3 verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così Cass. n. 28771/2018).
Ancora, “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude
4 viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si
è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del c.c." (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)" 8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento
5 dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09 novembre 2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" (così
Cass. n. 12608/2020).
A fronte di tanto, l' ha invocato il rigetto della domanda CP_1
richiamando l'operatività dell'art. 2033 c.c. e i limiti di applicabilità dell'art. 13 L. 412/91. Ma in realtà tale impostazione non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni e della circostanza che l'art. 13 L. 412/91 si applica all'indebito previdenziale ma non a quello assistenziale (cfr. Cass.
Sez VI n. 13223/2020). Infine, non è emerso né è stato introdotto in giudizio alcun comportamento del ricorrente volto ad escludere l'operatività di tale disciplina.
Quindi, nel caso che ci occupa, prevale la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle
6 condizioni di legge (D.L. 850/76 art.
3-ter conv. in L. 29/1977), ovvero dalla comunicazione di riliquidazione del 4/11/2021 ricevuta il 17/12/2021.
Pertanto, il promosso ricorso deve essere integralmente accolto.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità da parte dell CP_1
della somma di euro 6.890,16 erogata a titolo di prestazione
INVCIV n. 0 7 0 5 3 2 9 9 nel periodo gennaio 2020 – novembre
2021 e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente trattenute per tale titolo.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita;
1) Dichiara l'irripetibilità della somma di euro 6.890,16 erogata a titolo di prestazione INVCIV n. 0 7 0 5 3 2 9 9 nel periodo gennaio 2020 – novembre 2021 e condanna l' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute per tale titolo;
2) condanna l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
7 Bari,1/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Angela Vernia
8