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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2086/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Chiara Motta che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Anna Paola Manfredi che lo rappresenta e difende come da procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione all'udienza del 29.10.2025 di seguito integralmente trascritte:
“1) Il marito si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 400 mensili con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale contributo sarà di euro 500 mensili con decorrenza dal mese in cui la casa coniugale sarà venduta;
pagina 1 di 3 2) I coniugi si impegnano a porre in vendita la casa coniugale tra un anno, quindi da novembre 2026. Il ricavato, estinto il mutuo, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi. L'arredo sarà suddiviso al 50%;
3) La moglie rinuncia al contributo in favore della figlia maggiorenne con decorrenza da marzo Per_1 2025;
4) La casa coniugale in Giussano via Domenico Cimarosa nr. 25 viene assegnata alla moglie, fino alla vendita;
5) si impegna a pagare per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla CP_1 vendita;
6) RI si impegna a versare la somma di euro 1.600 a titolo di arretrati del contributo al CP_1 mantenimento della moglie, in rate mensili di euro 100 entro il 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025.
7) Spese del presente giudizio compensate”.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e può essere accolta.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Giussano in data 9.9.1989; CP_2 CP_1
- dalla loro unione sono nate (19.1.1996) ed (23.2.2003); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione CP_2 personale in considerazione della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva che il coniuge, a far tempo dal mese di giugno 2024, si assentava per molte ore dalla casa coniugale senza comunicare dove fosse stato ed in data 5.10.2024 si allontanava definitivamente senza alcuna spiegazione né comunicazione in ordine al nuovo indirizzo abitativo;
ricostruiva gli aspetti economici del nucleo familiare e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 26.9.2025, si costituiva il quale attribuiva al “clima CP_1 familiare tossico” l'impossibilità di una serena convivenza coniugale e familiare che determinava il proprio allontanamento dalla casa coniugale;
ricostruiva la capacità reddituale delle parti e le vicende economiche familiari;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- all'udienza del 29.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti e recepiva l'accordo in merito alle condizioni della separazione;
per l'effetto, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione: ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla pagina 2 di 3 sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- le parti hanno concordato le condizioni della separazione meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
- le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate dalle parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano (MB) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2086/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Chiara Motta che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Anna Paola Manfredi che lo rappresenta e difende come da procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione all'udienza del 29.10.2025 di seguito integralmente trascritte:
“1) Il marito si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 400 mensili con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale contributo sarà di euro 500 mensili con decorrenza dal mese in cui la casa coniugale sarà venduta;
pagina 1 di 3 2) I coniugi si impegnano a porre in vendita la casa coniugale tra un anno, quindi da novembre 2026. Il ricavato, estinto il mutuo, sarà suddiviso al 50% tra i coniugi. L'arredo sarà suddiviso al 50%;
3) La moglie rinuncia al contributo in favore della figlia maggiorenne con decorrenza da marzo Per_1 2025;
4) La casa coniugale in Giussano via Domenico Cimarosa nr. 25 viene assegnata alla moglie, fino alla vendita;
5) si impegna a pagare per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla CP_1 vendita;
6) RI si impegna a versare la somma di euro 1.600 a titolo di arretrati del contributo al CP_1 mantenimento della moglie, in rate mensili di euro 100 entro il 30 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2025.
7) Spese del presente giudizio compensate”.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e può essere accolta.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Giussano in data 9.9.1989; CP_2 CP_1
- dalla loro unione sono nate (19.1.1996) ed (23.2.2003); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva pronunciarsi la separazione CP_2 personale in considerazione della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva che il coniuge, a far tempo dal mese di giugno 2024, si assentava per molte ore dalla casa coniugale senza comunicare dove fosse stato ed in data 5.10.2024 si allontanava definitivamente senza alcuna spiegazione né comunicazione in ordine al nuovo indirizzo abitativo;
ricostruiva gli aspetti economici del nucleo familiare e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 26.9.2025, si costituiva il quale attribuiva al “clima CP_1 familiare tossico” l'impossibilità di una serena convivenza coniugale e familiare che determinava il proprio allontanamento dalla casa coniugale;
ricostruiva la capacità reddituale delle parti e le vicende economiche familiari;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- all'udienza del 29.10.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti e recepiva l'accordo in merito alle condizioni della separazione;
per l'effetto, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione: ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla pagina 2 di 3 sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- le parti hanno concordato le condizioni della separazione meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
- le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate dalle parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano (MB) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
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