Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6917 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/02/2025 e vertente
TRA
- (c.f. P.VA ) in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo
e Marcello Zucchi in virtù di procura depositata telematicamente in primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Cosimo
Del Fante n. 2;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tina Bauce e Carlo Meraviglia in virtù di procura rilasciata in data 11.04.2023 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in
Baveno (VB) piazza IV Novembre n. 7;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art 702 ter c.p.c n. 23262/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/11/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata:<< Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto in data
5/11/2020 la in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in CP_1
giudizio avverso la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
chiedendone la condanna alla ripetizione della somma di 34.626,26. oltre interessi, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali sulle accise di energia elettrica non dovute. La ricorrente esponeva: - Di aver incorporato per fusione la società e la società così subentrando in tutti i CP_2 Parte_2
rapporti giuridici delle medesime ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., inclusi i contratti di fornitura di energia elettrica stipulati dalle predette con la - Di aver stipulato Parte_1
con un contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica Parte_1
presso i punti di prelievo siti in: - SE DE (VA), via alla Piana n. 57, POD
IT001E00093236; - Modena (MO), via Ghandi n. 18, POD IT011E10044359; -
Modena (MO), via Ho Chi Min n. 3, POD IT011E10051439; - Che la società incorporata stipulava un contratto avente ad oggetto la CP_3
somministrazione di energia elettrica presso i punti di prelievo siti in: - SE DE
(VA), via Luigi Capè n. 8, POD IT001E14609546; - Trieste (TS), via dei Frigessi n. 4,
POD IT003E02022172; - Che la società incorporata stipulava un contratto Parte_2
avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica presso i punti di prelievo siti in: - Angera (VA), via San Gottardo n. 14, POD IT001E00122007; Che Parte_1
aveva emesso mensilmente le fatture per le suddette forniture, comprensive delle voci di spesa, proporzionate ai consumi rilevati, relative alle addizionali provinciali sulle accise, per un totale di € 34.626,26, oltre interessi;
- Che tali addizionali erano state istituite dall'art. 6, co. 1, del D.L. 28/11/1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/1/1989, n. 20 ed erano state abolite a far tempo dall'1/1/2012 per le Regioni
a statuto ordinario ex artt. 2, co. VI, D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 e 18, co. V e VI D.Lgs.
6/5/2011, n. 68; - Che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che l'art. 6, co. 2, D.L. 511/1988 deve essere disapplicato in quanto incompatibile con la direttiva n. 2008/118/CEE, con conseguente rimborsabilità dell'imposta indebitamente riscossa negli anni della sua vigenza;
- Di aver inviato alla in data 30/1/2020 Parte_1
formale intimazione di rimborso della suddetta addizionale e di non aver ricevuto alcun riscontro al riguardo. La ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe. Con comparsa depositata il 5/11/2021 si costituiva in giudizio la in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, giusta la deroga convenzionale alla competenza territoriale prevista dalla lettera “O” delle Condizioni
Generali di Contratto sottoscritte dalla Nel merito, la resistente CP_1
domandava, previo mutamento del rito, ritenendo trattarsi di questioni particolarmente complesse, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 23262/2022 così statuiva: << definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 5/11/2020 dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
di € 34.626,26, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 30/1/2020 al saldo.
[...]
COMPENSA tra le parti le spese processuali. >> § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente sul presupposto che dovesse individuarsi quale giudice competente in via esclusiva, per “ogni controversia comunque originata e connessa con il contratto, o da essa derivante”, il Tribunale Ordinario di Milano, posto che quest'ultimo foro era stato convenuto nel contratto di somministrazione di energia elettrica del 10/11/2009 contraddistinto con il n. 1F_00017_20009 stipulato inter partes, stante l'evidente connessione oggettiva con le questioni sollevate da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Si osserva che la competenza territoriale del tribunale adito è certamente riconducibile C ai rapporti contrattuali intercorsi tra con e la Parte_1 CP_2 Parte_2
per cui, considerata la connessione oggettiva dei diversi rapporti contrattuali dedotti e ritenendo necessario rispettare la continuità nell'accertamento dedotto e soddisfare l'esigenza di economia processuale, la competenza del Tribunale adito è da intendersi attrattiva di quella riconducibile al rapporto contrattuale per il quale si eccepisce il difetto di competenza territoriale. Si richiama sul punto l'orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale “In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha
l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20310 del 10/10/2016).
Dunque, si rigetta l'incompetenza dedotta dalla parte resistente. Nel merito, la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate. La domanda del ricorrente si colloca in un filone giurisprudenziale complesso, dovuto alla sussistenza di orientamenti contrastanti circa il contenzioso attivato dai consumatori finali nei confronti dei fornitori a seguito delle decisioni rese dalla Corte di Cassazione nelle controversie proposte contro l
[...] . Da un lato, infatti, le domande dei ricorrenti sono state rigettate in quanto CP_5
le direttive euro-unitarie non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali). D'altro canto, le domande sono state accolte sulla base del principio di prevalenza del diritto euro-unitario rispetto a quello nazionale. In linea generale, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga. Nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale, rinvenibile all'art. 6, co. 1,
d.l. n. 511/1988. Tuttavia, tale onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante esercizio del diritto di rivalsa (art. 56 TUA). Di conseguenza, qualora tale obbligo non sussistesse, la rivalsa nei confronti del consumatore dovrebbe considerarsi sine causa, ovvero priva di un valido titolo giustificativo. Pertanto, in tal caso, la domanda di ripetizione dell'indebito meriterebbe di essere accolta. L'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE prevede che gli Stati membri possano applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette, subordinando tale ulteriore imposizione a “finalità specifiche” e a condizione che: a) tali imposte presentino una finalità specifica;
b) siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta. La Corte di Giustizia, inoltre, ha fornito una interpretazione autentica della norma in questione, stabilendo che l'art. 1, par. 2, va interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica (Corte di Giustizia, 5 marzo 2015,
OI , in causa C-553/13). Affinché possa ritenersi soddisfatta Controparte_6
la finalità specifica su richiamata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di
Giustizia, 25 luglio 2018, in causa C-103/17). Al contrario, Controparte_7
“un'assegnazione predeterminata dal gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, in causa C-82/12). Quanto all'art. 6, co. 1, d.l. n. 511/1988, la Corte di Cassazione ha sostenuto a più riprese la sua non conformità al diritto euro-unitario e alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia. Ciò in quanto non soddisfa una delle due condizioni poste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, ovvero la finalità specifica dell'imposizione (cfr., ex pluribus, Cass. 5 ottobre 2020, n. 22343; Cass. 5 giugno 2020, n. 10691; Cass. 19 novembre 2019, n. 29980; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27101; Cass. 4 giugno 2019, n.
15198). In particolare, secondo la Suprema Corte, una finalità specifica dell'addizionale non è rinvenibile né dalle previsioni del d.l. n. 511/1988, né dalla determinazione del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, né tantomeno è possibile trarre indicazioni dall'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2011, per ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei
“costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”, poiché la norma si esprime in termini potenziali e non è affatto detto che l'addizionale sia stata, nel caso di specie, destinata effettivamente alla copertura di quei costi. Pertanto, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. 511/1988 già citato, deve essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia (Cass. 15 ottobre 2020, n.
223439). Assodato il contrasto della direttiva con la norma italiana, è necessario procedere ad una disamina dei rimedi a disposizione del giudice ai fini della risoluzione della controversia. Già Corte di Giustizia, 24 gennaio 2012, in causa C- Per_1
282/10, ha fissato un ordine di priorità dei rimedi posti a disposizione del giudice dello
Stato membro. In primo luogo, il giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, è tenuto ad interpretarlo “alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, terzo comma, TFUE”. L'interpretazione conforme, tuttavia, è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire a interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali quali la certezza del diritto,
l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo.
Inoltre, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito. Nel caso in cui l'interpretazione conforme non fosse possibile, occorre esaminare la norma euro-unitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente. Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello euro-unitario Nel caso di specie,
l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Cassazione, la quale ha osservato che la finalità specifica dell'accisa non possa essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali. Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma. Le decisioni di rigetto finora intervenute hanno fatto leva sul principio secondo cui le direttive, per loro natura, non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati. La disapplicazione della norma in questione, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, così come avviene per i regolamenti.
È bene ricordare, inoltre, che la disapplicazione può determinare tanto l'esclusione della norma nazionale quanto la sua sostituzione con la norma euro-unitaria. Se si ritiene che la direttiva non esplichi effetti diretti nei confronti dei privati, allora è certamente corretto ritenere inoperante l'effetto di sostituzione ma non anche l'effetto di mera esclusione. Infatti, il principio del primato del diritto europeo è comunque una caratteristica intrinseca di tutte le norme dell'Unione europea, mentre l'efficacia diretta
è una caratteristica propria solo di talune norme. Difatti, quando la Corte di Giustizia afferma che il diritto dell'Unione “osta” all'applicazione di una norma nazionale, si può determinare una preclusione nell'applicazione di quella norma, effetto preclusivo che può incidere indirettamente anche la posizione del singolo. La disapplicazione per esclusione avrebbe così l'effetto di non porre alcun obbligo in capo al singolo ma di impedire l'applicazione della norma nazionale, avvantaggiando una delle parti in causa. Occorre, a questo punto, sottolineare la peculiarità della controversia, in cui vengono in rilievo due rapporti: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi del diritto di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – versata all'erario – non dovuta in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva
2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Dunque, non si tratta di imporre al fornitore obblighi nascenti dalla direttiva, né di applicarla ad un rapporto orizzontale. Si tratta, piuttosto, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore sia sorretto da una valida causa giustificativa.
La direttiva 2008/118/CE, infatti, indica soltanto le condizioni alle quali è subordinata l'ulteriore imposizione dello Stato membro sui prodotti già assoggettati ad accisa comunitaria, mentre diritti ed obblighi avranno origine dalla normativa interna di recepimento della direttiva. Sicché, venuta meno per disapplicazione la norma interna che introduce l'addizionale, il pagamento effettuato dal consumatore diviene sine causa. L'obbligo restitutorio discenderebbe, dunque, dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva: quel che si produce è un mero effetto indiretto della stessa. Fermo restando quanto su detto, non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 267
TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione europea “è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
Emerge, dunque, dalla norma citata che la Corte di Giustizia possiede il monopolio dell'interpretazione autentica tanto dei trattati quanto degli atti delle Istituzioni, tra cui rientrano le direttive. Pertanto, se la Corte statuisce che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica, tale interpretazione deve ritenersi vincolante per i singoli Stati membri con efficacia ex tunc. Detto meccanismo interpretativo creato all'interno dello spazio dell'Unione pone in essere una collaborazione tra giudice nazionale e giudice sovranazionale (cd. dialogo tra Corti), volta a garantire l'interpretazione uniforme delle norme di diritto europeo. Tutto ciò considerato, la parte ricorrente ha diritto all'accoglimento della domanda. Risulta dimostrato, infatti, avuto riguardo alle fatture di pagamento ed agli altri documenti giustificativi versati in atti dalla ricorrente che la nonché la CP_1 CP_2
e la , hanno versato l'importo complessivo di € 34.626,26, a titolo di rivalsa Parte_2
dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato (cfr. doc. nn. 1-
70 allegati da parte ricorrente). L'importo che la resistente è tenuta a restituire alla controparte ammonta, pertanto, ad € 34.626,26. Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito. Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del 09/05/2022). Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.>> § 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, di seguito Pt_1
illustrati; rassegnava le seguenti conclusioni:< IN VIA PRELIMINARE - sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in narrativa;
NEL MERITO - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma, Sez. XVII, G.U.
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, RG. 59728/2020 Repert. n. 23262/2022, in data
23.11.2022, comunicata dalla Cancelleria in pari data accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con conseguente condanna della controparte a restituire le somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio in quanto non dovute;
- condannare in ogni caso controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in Parte_1
forza dell'appellata ordinanza in quanto non dovute;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione ai CP_1
sensi e per gli effetti di cui all'art.348 bis c,p.c e per chiedere il rigetto del gravame.
Rassegnava le seguenti conclusioni:<< “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, reiectis contrariis: rigettarel'appello perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte svolte in atti, eventualmente anche con pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo, l'impugnazione, una ragionevole probabilità di essere accolta e, per l'effetto, confermare l'impugnata Ordinanza, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma il 22.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 59728/2020 R.G. Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali del grado”.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 26 maggio 2023 l'avv.to Abelardi eccepiva l'inapplicabilità all'appello dell'art.348 bis cpc invocato da controparte;
chiedeva che il processo venisse sospeso fino alla pronuncia della Corte di Giustizia adita dal tribunale di Como in caso analogo. Controparte si opponeva alla sospensione e si riportava alla propria comparsa. La Corte, ritenuta insussistente la pregiudizialità ai fini della richiesta di sospensione, rigettava l'istanza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/02/2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.4 – Ha depositato note il difensore di parte appellante unitamente a foglio di precisazione delle conclusioni così trascritte: << - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma, Sez. XVII, G.U. Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo,
RG. 59728/2020 Repert. n. 23262/2022, in data 23.11.2022, comunicata dalla
Cancelleria in pari data accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Roma per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con conseguente condanna della controparte a restituire le somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio in quanto non dovute;
- condannare in ogni caso controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata ordinanza in quanto non Parte_1
dovute. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. >>
§ 4.5 – Ha depositato le note autorizzate il difensore di parte appellata facendo espresso richiamo al paragrafo 26 della sentenza CGUE in cui rileva :< In secondo luogo, la
Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C-413/15, Per_2
EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie”.>> Osservava che il fornitore al quale essa ha domandato il rimborso dell'addizionale sull'accisa è la società CP_1
soggetto nato come ente pubblico economico nel 1953, trasformato in s.p.a. Parte_1
nell'anno 1992 e oggi partecipata dallo Stato Italiano - per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze - titolare, altresì, della cd. golden share che riconosce a quest'ultimo poteri speciali e ne determina il controllo, anche in ragione di quanto disposto dall'art.
6.1 dello Statuto, che riproduce quanto prescritto dall'art. 3, D.L.
31.05.1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 30.07.1994 n. 474, a norma del quale “nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale”. Significava che rappresenta uno di quegli enti ai quali si riferisce la sentenza della CGUE Parte_1
“soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” con la conseguente possibilità che la disposizione sovranazionale non tempestivamente trasposta (nella specie la Direttiva 2008/118/CE) spieghi effetti diretti orizzontali nei rapporti tra questo ente e il consumatore finale.>> Chiedeva quindi la conferma dell'ordinanza di prime cure.
All'odierna udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << mancanza dei presupposti dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.: sulla mancata produzione precisa e puntuale delle contabili di pagamento delle somme richiesta in ripetizione.>> censura l'ordinanza di prime cure per avere il Tribunale omesso di verificare l'esistenza dei requisiti dell'azione di cui all'art. 2033 cod. civ.; ribadiva le censure svolte in primo grado - non esaminate dal Tribunale – rispetto alle lacune della produzione documentale di controparte in quanto gli estratti conto versati non risultavano ricollegabili in maniera precisa e puntuale alle fatture commerciali i cui importi venivano richiesti in ripetizione. Ribadisce che l'onere della prova, trattandosi di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, grava sull'attore tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di causa che lo giustifichi.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato:<< mancanza dei requisiti di legge, alla luce del diritto eurounitario, oltre che del diritto interno, per la disapplicazione dell'art. 6 del
D.L. 511/1988.>> censurava l'ordinanza, in accordo a recente giurisprudenza di merito di segno contrario, secondo la quale nelle controversie tra utente finale e fornitore non sia consentito al Giudice nazionale ritenere illegittima la rivalsa effettuata dal fornitore qualora tale rivalsa sia conforme alla normativa nazionale la quale, tuttavia, si porrebbe in contrasto con la sopravvenuta direttiva dell'Unione Europea.
Significa che, in caso contrario, verrebbe riconosciuto il c.d. “ effetto diretto orizzontale “alle direttive che, invece, è negato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea. Analizzava, al paragrafo A, le direttive dell'Unione Europea e illustrava le ragioni circa l'esclusione di effetti diretti orizzontali delle stesse richiamandone la pertinenza al caso di specie nel quale, con la disapplicazione della normativa nazionale istitutiva del tributo in oggetto, per presunto contrasto con la direttiva 2008/118/CE, si
è imposto sul singolo un obbligo aggiuntivo quale appunto quello di restituzione all'utente finale delle somme percepite dal fornitore a seguito dell'esercizio della rivalsa di cui all'art. 16 comma 3 TUA. Significava che tale effetto è vietato dalla costante giurisprudenza della CGUE. Analizzava, al paragrafo B, l'interpretazione fornita dalla CGUE della direttiva 2008/118/CE, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di merito che aveva negato il potere di disapplicazione della norma interna in contrasto con la direttiva europea. Da ultimo sottolineava che le questioni così illustrate risultavano sottoposte al vaglio della CGUE in ragione di rinvio pregiudiziale in merito agli effetti solo verticali delle direttive e sul principio di effettività.
§ 6 –L'analisi dei motivi
§ 6.1– Giova premettere che, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia Europea si
è pronunciata nel giudizio di rinvio pregiudiziale causa C 316/2022 con la sentenza 11 aprile 2024, c. C. 316/22 in cui ha così stabilito in dispositivo: 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un' imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell' indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
§ 6.2– La pronuncia ha inevitabili ricadute nel presente giudizio dovendosi considerare il principio enunciato circa l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato tra consumatore finale e fornitore, seppure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta.
Va quindi per pregiudizialità esaminato il secondo motivo che assorbe il primo.
Osserva la Corte, quanto all'excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica che può farsi integrale rinvio all'ordinanza di prime cure sopra trascritta.
La Corte di Giustizia Europea - per l'ipotesi, come quella in esame in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita sia stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato - ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare :<< tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare.>> In sintesi ha affermato il principio che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione ed ha ulteriormente chiarito ai paragrafi 33 e 34 che:< in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.>> In relazione al caso oggetto di rinvio pregiudiziale la CGUE ha precisato ai paragrafi 35, 36, 37 e 38: << 35 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo 53 del D.Lgs. n. 504 del 1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato D.Lgs. n. 504 del 1995.Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione. 36 Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l' incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana. 37 Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. 38 Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un' imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.>>
Va osservato che questa Corte ha già riconsiderato il proprio orientamento alla luce della pronuncia CGUE11 aprile 2024 con la sentenza n. 5238/2024 pubblicata il 23 luglio 2024 – e successive n. 5746/24 pubblicata il 17 settembre 2024 e n. 7371/2024 pubblicata il 22 novembre 2024- a cui può farsi integrale richiamo ex art. 118 disp. att. quale precedente conforme: << Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di proposta nei confronti di (..)>>.
Osserva la Corte, con riguardo alla applicabilità al caso di specie della terza via indicata dalla Corte di Giustizia che ammette la possibilità di superare questo limite statuito qualora uno dei due soggetti -, nello specifico quello che si avvale della norma interna
- possa essere equiparabile allo Stato per particolari aspetti intrinseci, che la domanda va disattesa trattandosi di prospettazione nuova, introdotta con le note conclusive autorizzate nella quali per la prima volta ha dedotto che quale CP_1 Parte_1
società partecipata di Stato e quindi quale soggetto sottoposto ad un controllo statale diretto ( oppure quale titolare di poteri ulteriori rispetto a quelli generalmente riconosciuti ai singoli privati, di connotazione pubblicistica in senso lato ) possa essere sottoposto alla rivalsa delle accise in virtù di un rapporto paraverticale quale soggetto titolare di prerogative di carattere pubblicistico, rispondenti alla nozione comunitaria di “emanazione dello Stato”. E' mancata in primo grado ogni allegazione sul fatto che sia ente soggetto all'autorità o al controllo dello Stato e che disponga di poteri Parte_1
esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati e sul punto non si è sviluppato tempestivo contraddittorio.
In sintesi, considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, il consumatore finale a cui sia stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L'ordinanza del Tribunale, che ha disapplicato la norma interna istitutiva del tributo illegittimo, va pertanto riformata, e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale ordinanza restano assorbite dalla impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
§ 7. – Le spese del doppio grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E..
§ 8. – va dichiarata inammissibile per genericità la domanda di restituzione della somma pagata in forza dell'ordinanza impugnata.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c resa tra le parti dal Tribunale di CP_1
Roma n. 23262 del 23 novembre 2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da CP_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3. dichiara inammissibile la domanda restitutoria.
Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo