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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 03/11/2025 nella causa n. 130/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. D'ONOFRIO PATRIZIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CP_1 CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.2.2025, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'avv. , presso lo studio professionale di quest'ultimo, con mansioni di CP_1 addetta alle pulizie, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time della iniziale durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Studi Professionali, e di aver ricevuto in data 2.10.2014 lettera datata 30.9.2024 con cui le veniva intimato il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, senza aver ricevuto alcuna contestazione disciplinare scritta in precedenza. La lavoratrice ha altresì contestato che le accuse mossele e indicate nel provvedimento espulsivo, relative alla sottrazione del certificato di laurea del e relativo contenitore, siano fondate. CP_1
Ella ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Nel merito: -
-Accertare e dichiarare illegittimo, per le ragioni suesposte, l'impugnato licenziamento e, conseguentemente, annullato lo stesso ,condannare il convenuto alla riassunzione della ricorrente
1 RGL n. 130/2025
entro 3 giorni od, in difetto, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di Euro 2.601,36 lordi, pari a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto commisurata al part-time di 10 ore settimanali osservato, od in quell'altra ritenuta di giustizia;
-dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro 361,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni suesposte.
- Con il favore delle spese, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, rimborso forfettario e successive, oltre C.P.A. e I.V.A. di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario, .”.
, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, CP_1 affermando di aver sottoposto alla lavoratrice la lettera di contestazione disciplinare, che la stessa si sarebbe rifiutata di sottoscrivere;
inoltre, sostenendo che la condotta della ricorrente gli avrebbe procurato danni anche non patrimoniali, ha formulato domanda riconvenzionale.
Egli, in particolare, ha concluso chiedendo: “Respinta ogni diversa istanza.
Rigettarsi le domande attrici.
In via riconvenzionale dichiararsi tenuta e condannarsi al risarcimento dei danni Parte_1 tutti a favore dell'avv. per i fatti di cui in premessa, nella somma che si propone di € CP_1
20.000,00 ovvero in quella anche maggiore meglio vista.
Con il favore delle spese.”.
Tentato vanamente il bonario componimento, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, senza ammissione di prova orale, e all'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono incontestate e comunque emergono dalla documentazione agli atti (lettera di assunzione, lettera variazione orario, busta paga settembre 2024, lettera di licenziamento);
- in particolare, la ricorrente risulta essere stata assunta in data 17.1.2011 quale addetta alle pulizie e inquadrata nel V livello CCNL Studi Professionali;
il rapporto, nato a [...] e successivamente trasformato a tempo indeterminato, è cessato a causa del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice dal datore di lavoro in data
30.9.2024;
- nella lettera di licenziamento si legge testualmente: “Le comunico il licenziamento con effetto immediato dal rapporto di lavoro con lei intercorrente per giusta causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
il licenziamento le viene intimato avendomi lei sottratto il mio certificato di laurea con il relativo contenitore.
2 RGL n. 130/2025
La invito e diffido a restituirmi immediatamente le chiavi in suo possesso, già inutilmente richieste verbalmente.
Mi riservo ogni azione di Legge in ogni competente sede a mia tutela.”;
- l'art. 7 L. 300/1970 prevede, per quanto di interesse, che “2 Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.”;
- il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del
1970, tra le quali vi è l'obbligo della preventiva contestazione scritta dell'addebito, elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato da Cass. n. 1026/15
e Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, secondo C. Cost. n. 204/1982; per "contestazione" dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;
essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto cioè che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (cfr. Cass. 5419/1998);
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano" (Cass.
14.2.2016 n. 25745, richiamata da Cass. n. 4879/2020);
- nella specie, la lavoratrice ha espressamente eccepito che la lettera di licenziamento non sia stata preceduta da alcuna contestazione disciplinare scritta;
- il datore di lavoro ha affermato di aver invece sottoposto la lettera di contestazione alla medesima, ma che la si sia rifiutata di sottoscriverla;
Pt_1
- va tuttavia riscontrato che quanto sostenuto dal resistente non è stato minimamente provato e in relativo onere non poteva che incombere su di lui: non è stata prodotta alcuna lettera di contestazione disciplinare;
non è stato neppure allegato quando la lettera sarebbe stata sottoposta alla lavoratrice e in quali circostanze;
non è stato formulato alcun capitolo
3 RGL n. 130/2025
di prova orale teso a dimostrare il tentativo di consegna della lettera di contestazione alla dipendente;
- se ne desume che alcuna contestazione scritta vi sia stata e tanto meno la concessione di un termine a difesa in favore della ricorrente;
- d'altra parte, è lo stesso a dichiarare di essersi accorto in data 28.9.2024 (sabato) CP_1 che nell'armadio, ove sarebbe stato custodito, non vi era più il suo diploma di laurea nè il relativo contenitore ed è documentale la circostanza che la lettera di licenziamento risalga al 30.9.2024 (lunedì), essendo questa la data su di essa apposta, nonché la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro indicata nella busta paga di settembre 2024;
- il licenziamento, quindi, è illegittimo;
- del tutto inconferente è il richiamo del principio secondo cui “E' legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della scadenza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma 5, l. n. 300 del 1970, qualora il lavoratore abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, senza manifestare alcuna riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive” (Cass., sez. un., n. 6900/2003 e Cass., sez. lav., n. 488/2018), poiché nella specie non vi è stata alcuna contestazione scritta contenente l'invito espresso rivolto alla lavoratrice di fornire le proprie giustificazioni entro un certo termine, quantomeno di cinque giorni, rispetto a cui la medesima avrebbe esercitato anticipatamente le proprie difese;
- in merito alla tutela applicabile, considerata la data di assunzione della lavoratrice nonché la domanda proposta con espresso riferimento all'art. 8 L. 604/1966, che lascia supporre la mancata ricorrenza del requisito dimensionale necessario per l'applicabilità dell'art. 18 L.
300/1970, deve ritenersi operante la tutela prevista dalla norma invocata dalla ricorrente;
- l'art. 8 L. 604/1966 prevede che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”;
- considerata l'anzianità di servizio della ricorrente, le dimensioni datoriali e il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal datore di lavoro, si ritiene congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura massima prevista, pari a 6 mensilità;
4 RGL n. 130/2025
- la traduzione in termini monetari svolta in ricorso non è stata specificamente e tempestivamente contestata;
- è altresì dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, disciplinata nello specifico dall'art. 146 CCNL applicato al rapporto, rispetto alla cui quantificazione nulla è stato contestato da parte resistente;
- la domanda riconvenzionale è del tutto sfornita di adeguate allegazioni e offerte di prova;
in particolare, si evidenzia che alcun danno specifico è stato allegato, prima ancora che provato, essendosi limitato il resistente a fare riferimento al valore affettivo del documento;
peraltro, egli non ha allegato di non poter ottenere un duplicato del certificato o che la perdita gli abbia pregiudicato una qualche opportunità o, ancora, che da essa gli siano derivate ripercussioni sullo stato di salute/psicologico; la domanda non può quindi che essere respinta;
- le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a da parte di Parte_1
con decorrenza 30.9.2024; CP_1
- condanna il resistente alla riassunzione della ricorrente entro 3 giorni o, in mancanza, alla corresponsione in suo favore di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, corrispondente ad € 2.601,36 lordi;
- condanna il resistente a corrispondere a l'importo di € 361,30 a titolo di Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Onofrio Patrizia.
Alessandria, 3.11.2025.
Il Giudice
VI OR
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 03/11/2025 nella causa n. 130/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. D'ONOFRIO PATRIZIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CP_1 CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 17.2.2025, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'avv. , presso lo studio professionale di quest'ultimo, con mansioni di CP_1 addetta alle pulizie, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time della iniziale durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Studi Professionali, e di aver ricevuto in data 2.10.2014 lettera datata 30.9.2024 con cui le veniva intimato il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, senza aver ricevuto alcuna contestazione disciplinare scritta in precedenza. La lavoratrice ha altresì contestato che le accuse mossele e indicate nel provvedimento espulsivo, relative alla sottrazione del certificato di laurea del e relativo contenitore, siano fondate. CP_1
Ella ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Nel merito: -
-Accertare e dichiarare illegittimo, per le ragioni suesposte, l'impugnato licenziamento e, conseguentemente, annullato lo stesso ,condannare il convenuto alla riassunzione della ricorrente
1 RGL n. 130/2025
entro 3 giorni od, in difetto, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di Euro 2.601,36 lordi, pari a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto commisurata al part-time di 10 ore settimanali osservato, od in quell'altra ritenuta di giustizia;
-dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro 361,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni suesposte.
- Con il favore delle spese, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, rimborso forfettario e successive, oltre C.P.A. e I.V.A. di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario, .”.
, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, CP_1 affermando di aver sottoposto alla lavoratrice la lettera di contestazione disciplinare, che la stessa si sarebbe rifiutata di sottoscrivere;
inoltre, sostenendo che la condotta della ricorrente gli avrebbe procurato danni anche non patrimoniali, ha formulato domanda riconvenzionale.
Egli, in particolare, ha concluso chiedendo: “Respinta ogni diversa istanza.
Rigettarsi le domande attrici.
In via riconvenzionale dichiararsi tenuta e condannarsi al risarcimento dei danni Parte_1 tutti a favore dell'avv. per i fatti di cui in premessa, nella somma che si propone di € CP_1
20.000,00 ovvero in quella anche maggiore meglio vista.
Con il favore delle spese.”.
Tentato vanamente il bonario componimento, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, senza ammissione di prova orale, e all'udienza odierna, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono incontestate e comunque emergono dalla documentazione agli atti (lettera di assunzione, lettera variazione orario, busta paga settembre 2024, lettera di licenziamento);
- in particolare, la ricorrente risulta essere stata assunta in data 17.1.2011 quale addetta alle pulizie e inquadrata nel V livello CCNL Studi Professionali;
il rapporto, nato a [...] e successivamente trasformato a tempo indeterminato, è cessato a causa del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice dal datore di lavoro in data
30.9.2024;
- nella lettera di licenziamento si legge testualmente: “Le comunico il licenziamento con effetto immediato dal rapporto di lavoro con lei intercorrente per giusta causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
il licenziamento le viene intimato avendomi lei sottratto il mio certificato di laurea con il relativo contenitore.
2 RGL n. 130/2025
La invito e diffido a restituirmi immediatamente le chiavi in suo possesso, già inutilmente richieste verbalmente.
Mi riservo ogni azione di Legge in ogni competente sede a mia tutela.”;
- l'art. 7 L. 300/1970 prevede, per quanto di interesse, che “2 Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.”;
- il licenziamento per giusta causa non può essere irrogato senza che il datore abbia ottemperato alle regole/garanzie procedimentali previste dall'articolo 7 della legge 300 del
1970, tra le quali vi è l'obbligo della preventiva contestazione scritta dell'addebito, elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato da Cass. n. 1026/15
e Cass. n. 2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, secondo C. Cost. n. 204/1982; per "contestazione" dell'addebito deve intendersi la comunicazione (al lavoratore) della ricostruzione storica dei fatti addebitatigli al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa;
essa deve contenere una esposizione degli elementi essenziali del fatto storico: quel tanto cioè che consenta al lavoratore di comprendere esattamente quale sia il fatto addebitatogli e, conseguentemente, gli consenta di propriamente difendersi (cfr. Cass. 5419/1998);
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano" (Cass.
14.2.2016 n. 25745, richiamata da Cass. n. 4879/2020);
- nella specie, la lavoratrice ha espressamente eccepito che la lettera di licenziamento non sia stata preceduta da alcuna contestazione disciplinare scritta;
- il datore di lavoro ha affermato di aver invece sottoposto la lettera di contestazione alla medesima, ma che la si sia rifiutata di sottoscriverla;
Pt_1
- va tuttavia riscontrato che quanto sostenuto dal resistente non è stato minimamente provato e in relativo onere non poteva che incombere su di lui: non è stata prodotta alcuna lettera di contestazione disciplinare;
non è stato neppure allegato quando la lettera sarebbe stata sottoposta alla lavoratrice e in quali circostanze;
non è stato formulato alcun capitolo
3 RGL n. 130/2025
di prova orale teso a dimostrare il tentativo di consegna della lettera di contestazione alla dipendente;
- se ne desume che alcuna contestazione scritta vi sia stata e tanto meno la concessione di un termine a difesa in favore della ricorrente;
- d'altra parte, è lo stesso a dichiarare di essersi accorto in data 28.9.2024 (sabato) CP_1 che nell'armadio, ove sarebbe stato custodito, non vi era più il suo diploma di laurea nè il relativo contenitore ed è documentale la circostanza che la lettera di licenziamento risalga al 30.9.2024 (lunedì), essendo questa la data su di essa apposta, nonché la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro indicata nella busta paga di settembre 2024;
- il licenziamento, quindi, è illegittimo;
- del tutto inconferente è il richiamo del principio secondo cui “E' legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della scadenza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma 5, l. n. 300 del 1970, qualora il lavoratore abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa, senza manifestare alcuna riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive” (Cass., sez. un., n. 6900/2003 e Cass., sez. lav., n. 488/2018), poiché nella specie non vi è stata alcuna contestazione scritta contenente l'invito espresso rivolto alla lavoratrice di fornire le proprie giustificazioni entro un certo termine, quantomeno di cinque giorni, rispetto a cui la medesima avrebbe esercitato anticipatamente le proprie difese;
- in merito alla tutela applicabile, considerata la data di assunzione della lavoratrice nonché la domanda proposta con espresso riferimento all'art. 8 L. 604/1966, che lascia supporre la mancata ricorrenza del requisito dimensionale necessario per l'applicabilità dell'art. 18 L.
300/1970, deve ritenersi operante la tutela prevista dalla norma invocata dalla ricorrente;
- l'art. 8 L. 604/1966 prevede che “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”;
- considerata l'anzianità di servizio della ricorrente, le dimensioni datoriali e il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal datore di lavoro, si ritiene congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura massima prevista, pari a 6 mensilità;
4 RGL n. 130/2025
- la traduzione in termini monetari svolta in ricorso non è stata specificamente e tempestivamente contestata;
- è altresì dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, disciplinata nello specifico dall'art. 146 CCNL applicato al rapporto, rispetto alla cui quantificazione nulla è stato contestato da parte resistente;
- la domanda riconvenzionale è del tutto sfornita di adeguate allegazioni e offerte di prova;
in particolare, si evidenzia che alcun danno specifico è stato allegato, prima ancora che provato, essendosi limitato il resistente a fare riferimento al valore affettivo del documento;
peraltro, egli non ha allegato di non poter ottenere un duplicato del certificato o che la perdita gli abbia pregiudicato una qualche opportunità o, ancora, che da essa gli siano derivate ripercussioni sullo stato di salute/psicologico; la domanda non può quindi che essere respinta;
- le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a da parte di Parte_1
con decorrenza 30.9.2024; CP_1
- condanna il resistente alla riassunzione della ricorrente entro 3 giorni o, in mancanza, alla corresponsione in suo favore di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, corrispondente ad € 2.601,36 lordi;
- condanna il resistente a corrispondere a l'importo di € 361,30 a titolo di Parte_1 indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Onofrio Patrizia.
Alessandria, 3.11.2025.
Il Giudice
VI OR
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