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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1429/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5670/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Società 1 Srl Rappresentante CF_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010664431000 RITENUTE D'IMPO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Non è presente nessuno per parte ricorrente. Resistente deposita copia dello sgravio convalidato il 19 febbraio 2025 sul ruolo 250312 anno 2020.
Sgravio parziale e insiste per la parte restante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 31/05/2024 ed inviato il 28.06.2024 con il servizio telematico la Società “Società_1 SRL” con sede legale in Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Associazione_1 Territoriale di Acireale, avverso la cartella di pagamento n. 29320240010664431000 notificata a mezzo PEC in data 02/04/2024, con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 33.517,41 sulla base del ruolo
2024/250312, reso esecutivo in data 31/01/2024, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, di cui quanto ad € 33.517,41 per ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali per l'anno d'imposta 2020, il tutto comprensivo di sanzioni ed interessi.
Sostiene la illegittimità della cartella impugnata per inesistenza dell'obbligazione tributaria per intervenuto pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
Precisa che le imposte sono state interamente versate a rate con codice tributo 1035, prima della notifica dell'avviso con codice atto 43236302113 e come da richiesta di sgravio 2024042606590 presentata in data
26/04/2024.
Chiede, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, accertare e dichiarare non dovute ovvero annullare le imposte richieste nella cartella impugnata per ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali per l'anno d'imposta 2020.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, di cui si chiede la distrazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania in data 30/07/2024 si costituisce in giudizio e deposita le proprie controdeduzioni.
Premette che con l'impugnata iscrizione a ruolo viene recuperata la differenza tra ritenute certificate e ritenute dichiarate nel Mod. 770 in misura minore rispetto a alle CU trasmesse telematicamente: tale differenza ammonta ad euro 22.127,16, oltre interessi e sanzioni.
Evidenzia che la parte, a sostegno della propria richiesta di annullamento, sostiene trattarsi delle ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali, che sarebbero in realtà state versate a rate con codice tributo “1035”.
Non allega i pagamenti o i riferimenti degli stessi. Sostiene altresì di aver fatto istanza di sgravio in data
26/04/2024 e di non aver avuto alcun riscontro dall'Ufficio.
Precisa che sulla parte incombe l'onere di provare a quali ritenute e a quali periodi di riferimento si riferiscano i versamenti eseguiti, tenuto conto che, da interrogazioni eseguite in A.T., sono presenti n. 10 versamenti da euro 3.124,00 eseguito con codice tributo “1035” per un totale complessivo di euro 31.240,00, peraltro eseguiti a partire dal mese di maggio 2021, fino al mese di dicembre 2022 (cfr allegati).
Orbene, omissione dichiarativa a parte, non si intravede neanche alcuna corrispondenza tra gli importi versati
(per di più tardivamente, senza ravvedimento operoso) e il totale delle ritenute dichiarate nelle CU trasmesse per l'anno 2021 (ammontanti ad euro 22.206).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la conferma delle iscrizioni a ruolo eseguite dallo scrivente Ufficio per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Chiede di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allega provvedimento di rigetto sgravio ed elenco versamenti codice 1035.
All'udienza del giorno 7 febbraio 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 7, con Ordinanza n. 473/2025 depositata il 12/02/2025, rigetta la detta istanza di sospensione e rinvia a nuovo ruolo;
spese di fase compensate.
In data 29/12/2025 parte ricorrente deposita sgravio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2025 viene trattato, come da verbale, il merito della controversia.
Il collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente per la parte ricorrente.
La rappresentante della resistente Agenzia delle Entrate deposita copia dello sgravio, protocollo n. 2024S656541 convalidato il 19 febbraio 2025 sul ruolo 250312 anno 2020.
Precisa trattarsi di sgravio parziale ed insiste per la parte restante.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso della Società contribuente avverso la indicata cartella di pagamento.
Come visto, l'Agenzia delle Entrate ha depositato provvedimento di sgravio parziale, insistendo sulla parte residua del credito portato dalla cartella in oggetto, Ruolo n. 2020/250312.
Il Collegio procede all'esame degli atti e rileva che parte ricorrente in data 29/12/2025 ha depositato provvedimento di sgravio che tuttavia non ha alcuna attinenza con la cartella oggetto del presente giudizio poiché riguarda l'anno d'imposta 2021, Ruolo n. 250742, protocollo n. 2025S246250.
Rileva, altresì, che all'odierna udienza la rappresentante dell'Ufficio ha depositato provvedimento riguardante lo sgravio parziale relativo all'anno d'imposta 2020, Ruolo n. 2024/250312, corrispondente a quello di cui alla cartella impugnata, convalidato in data 19/02/2025, dal quale risulta che dalla complessiva somma portata dalla cartella in questione, pari ad € 33.517,41, è stato sgravato l'importo pari ad € 32.118,3, con residuo di € 1.399,07.
Considerato quanto sopra e rilevato che parte ricorrente non ha prospettato, a seguito dello sgravio parziale, ulteriori eccezioni, il Collegio ritiene che per il presente ricorso debba essere in parte, nella misura di € 32.118,34 di cui allo sgravio parziale, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
mentre per il resto il ricorso debba essere rigettato, con la conferma del credito non sgravato.
Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'importo di € 32.118,34 di cui al Ruolo n. 2024/250312 della cartella di pagamento in oggetto;
rigetta nel resto e conferma il tributo nella misura di € 1.399,07, quale parte non sgravata. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5670/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Società 1 Srl Rappresentante CF_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240010664431000 RITENUTE D'IMPO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 387/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Non è presente nessuno per parte ricorrente. Resistente deposita copia dello sgravio convalidato il 19 febbraio 2025 sul ruolo 250312 anno 2020.
Sgravio parziale e insiste per la parte restante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 31/05/2024 ed inviato il 28.06.2024 con il servizio telematico la Società “Società_1 SRL” con sede legale in Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Associazione_1 Territoriale di Acireale, avverso la cartella di pagamento n. 29320240010664431000 notificata a mezzo PEC in data 02/04/2024, con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 33.517,41 sulla base del ruolo
2024/250312, reso esecutivo in data 31/01/2024, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, di cui quanto ad € 33.517,41 per ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali per l'anno d'imposta 2020, il tutto comprensivo di sanzioni ed interessi.
Sostiene la illegittimità della cartella impugnata per inesistenza dell'obbligazione tributaria per intervenuto pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
Precisa che le imposte sono state interamente versate a rate con codice tributo 1035, prima della notifica dell'avviso con codice atto 43236302113 e come da richiesta di sgravio 2024042606590 presentata in data
26/04/2024.
Chiede, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, accertare e dichiarare non dovute ovvero annullare le imposte richieste nella cartella impugnata per ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali per l'anno d'imposta 2020.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, di cui si chiede la distrazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania in data 30/07/2024 si costituisce in giudizio e deposita le proprie controdeduzioni.
Premette che con l'impugnata iscrizione a ruolo viene recuperata la differenza tra ritenute certificate e ritenute dichiarate nel Mod. 770 in misura minore rispetto a alle CU trasmesse telematicamente: tale differenza ammonta ad euro 22.127,16, oltre interessi e sanzioni.
Evidenzia che la parte, a sostegno della propria richiesta di annullamento, sostiene trattarsi delle ritenute su redditi derivanti da distribuzione di utili società di capitali, che sarebbero in realtà state versate a rate con codice tributo “1035”.
Non allega i pagamenti o i riferimenti degli stessi. Sostiene altresì di aver fatto istanza di sgravio in data
26/04/2024 e di non aver avuto alcun riscontro dall'Ufficio.
Precisa che sulla parte incombe l'onere di provare a quali ritenute e a quali periodi di riferimento si riferiscano i versamenti eseguiti, tenuto conto che, da interrogazioni eseguite in A.T., sono presenti n. 10 versamenti da euro 3.124,00 eseguito con codice tributo “1035” per un totale complessivo di euro 31.240,00, peraltro eseguiti a partire dal mese di maggio 2021, fino al mese di dicembre 2022 (cfr allegati).
Orbene, omissione dichiarativa a parte, non si intravede neanche alcuna corrispondenza tra gli importi versati
(per di più tardivamente, senza ravvedimento operoso) e il totale delle ritenute dichiarate nelle CU trasmesse per l'anno 2021 (ammontanti ad euro 22.206).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la conferma delle iscrizioni a ruolo eseguite dallo scrivente Ufficio per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Chiede di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allega provvedimento di rigetto sgravio ed elenco versamenti codice 1035.
All'udienza del giorno 7 febbraio 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 7, con Ordinanza n. 473/2025 depositata il 12/02/2025, rigetta la detta istanza di sospensione e rinvia a nuovo ruolo;
spese di fase compensate.
In data 29/12/2025 parte ricorrente deposita sgravio.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2025 viene trattato, come da verbale, il merito della controversia.
Il collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente per la parte ricorrente.
La rappresentante della resistente Agenzia delle Entrate deposita copia dello sgravio, protocollo n. 2024S656541 convalidato il 19 febbraio 2025 sul ruolo 250312 anno 2020.
Precisa trattarsi di sgravio parziale ed insiste per la parte restante.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso della Società contribuente avverso la indicata cartella di pagamento.
Come visto, l'Agenzia delle Entrate ha depositato provvedimento di sgravio parziale, insistendo sulla parte residua del credito portato dalla cartella in oggetto, Ruolo n. 2020/250312.
Il Collegio procede all'esame degli atti e rileva che parte ricorrente in data 29/12/2025 ha depositato provvedimento di sgravio che tuttavia non ha alcuna attinenza con la cartella oggetto del presente giudizio poiché riguarda l'anno d'imposta 2021, Ruolo n. 250742, protocollo n. 2025S246250.
Rileva, altresì, che all'odierna udienza la rappresentante dell'Ufficio ha depositato provvedimento riguardante lo sgravio parziale relativo all'anno d'imposta 2020, Ruolo n. 2024/250312, corrispondente a quello di cui alla cartella impugnata, convalidato in data 19/02/2025, dal quale risulta che dalla complessiva somma portata dalla cartella in questione, pari ad € 33.517,41, è stato sgravato l'importo pari ad € 32.118,3, con residuo di € 1.399,07.
Considerato quanto sopra e rilevato che parte ricorrente non ha prospettato, a seguito dello sgravio parziale, ulteriori eccezioni, il Collegio ritiene che per il presente ricorso debba essere in parte, nella misura di € 32.118,34 di cui allo sgravio parziale, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
mentre per il resto il ricorso debba essere rigettato, con la conferma del credito non sgravato.
Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. VII - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'importo di € 32.118,34 di cui al Ruolo n. 2024/250312 della cartella di pagamento in oggetto;
rigetta nel resto e conferma il tributo nella misura di € 1.399,07, quale parte non sgravata. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella Camera di
Consiglio del giorno 30 gennaio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo