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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3711 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CHIARAMONTE LORENA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. SCALOGNA Controparte_1 P.IVA_2
KATIUSCIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il ha appellato la sentenza n. 87/2021 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Ragusa ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 verbale n. X0004085/19/V/0 con cui è stata accertata la violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 co. 9 c.d.s. da parte del conducente del veicolo targato
EX611JS di proprietà della stessa società.
Il Giudice di Pace ha accolto i motivi di opposizione relativi all'omessa taratura dell'autovelox secondo le modalità prescritte e alla sua mancata omologazione.
In particolare, il Giudice ha rilevato che dal certificato di taratura prodotto dal pur risalente a meno di un anno prima dell'accertamento, emerge che la Pt_1
taratura non è stata effettuata secondo le modalità imposte dal d.m. 282/2017, il che escluderebbe l'attendibilità dello strumento;
ed ha ritenuto che il non Pt_1
abbia provato l'omologazione dello stesso.
L'appellante ha dedotto:
- che il Giudice deve limitarsi a constatare l'esistenza di un certificato di taratura risalente a non più di un anno dall'accertamento, senza poter sindacare le modalità con cui la taratura è stata effettuata;
- che comunque la taratura sarebbe stata effettuata con le modalità previste dal d.m.;
- che il Giudice di Pace avrebbe errato nel riferire il requisito dell'omologazione al singolo esemplare di autovelox e non al relativo modello, e che in atti vi è dichiarazione di conformità dello strumento utilizzato al campione omologato, con il riferimento al decreto di omologazione n. 0003758/2014 relativo all'autovelox 106 utilizzato nel caso di specie.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, senza CP_1
riproporre gli ulteriori motivi di opposizione, che s'intendono quindi rinunciati ex art. 346 c.p.c.
***
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (C. 18354/2018): tale principio non è smentito da alcuno dei precedenti di legittimità invocati dall'appellata, che si limitano ad affermare la necessità di verifica della taratura, non anche delle sue modalità.
In primo grado il ha prodotto il certificato di taratura del 1.3.2019, Pt_1
pacificamente riferibile allo strumento con cui è stata accertata la violazione (come peraltro risulta dai numeri identificativi indicati nel certificato e nella rilevazione fotografica). Non ha quindi rilevanza il diverso certificato prodotto in appello di cui l'appellata ha eccepito l'inammissibilità, perché comunque quello prodotto in primo grado riguarda lo strumento utilizzato e risale a meno di un anno prima dell'infrazione (21.11.2019).
Il motivo è quindi fondato.
Quanto al secondo motivo, premesso che oggetto di omologazione è pacificamente il modello e non il singolo esemplare, il ha prodotto il decreto ministeriale Pt_1
n. 3758/2014 relativo all'autovelox 106 e la dichiarazione di conformità del singolo esemplare utilizzato (come si evince dai numeri identificativi) al modello di cui al medesimo decreto ministeriale (anche in tal caso il documento prodotto in primo grado riguarda lo strumento utilizzato concretamente).
L'appellata sostiene che il d.m. prodotto non avrebbe disposto l'omologazione dell'autovelox 106, ma solo la sua approvazione, che sarebbe insufficiente a renderlo utilizzabile per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142 co. 6 c.d.s.
Sul punto è peraltro intervenuta la Corte di Cassazione affermando che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs.
n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (C. 10505/2024).
Nella motivazione di tale pronuncia si legge che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Pur non volendosi smentire il principio, espresso in termini generali dalla Corte, della diversità astratta tra omologazione ed approvazione, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
L'art. 192 d.p.r. 495/1992 disciplina le procedure di omologazione e di approvazione “di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo”; l'art. 142 co.
6 c.d.s. prevede che gli autovelox debbano essere “debitamente omologati”, e non si rinviene alcuna disposizione nel c.d.s. che preveda anche l'approvazione di tali dispositivi.
A fronte di ciò, nel nel d.m. 3758/2014 i termini “omologazione” ed
“approvazione” vengono utilizzati come equipollenti e vengono entrambi indistintamente riferiti anche agli autovelox (si vedano i primi due paragrafi delle premesse); si richiama l'art. 345 d.p.r. 495/1992 relativo ai requisiti tecnici degli autovelox;
e viene decretata la “approvazione” del modello 106 autorizzandone l'impiego per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità (artt. 1 e 2).
Pertanto, dato che: l'unica procedura prevista per gli autovelox è l'omologazione; questa è finalizzata esclusivamente al loro utilizzo per la rilevazione degli eccessi di velocità; il decreto dà per presupposta l'equivalenza terminologica tra omologazione ed approvazione riferendole entrambe all'autovelox; lo stesso si basa sulla verifica del rispetto di “particolari prescrizioni previste dal regolamento”
(quelle dell'art. 345 del d.p.r.) che la Corte, a contrario, indica come presupposto della sola omologazione;
infine, fa conseguire alla “approvazione” l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo per la verifica del rispetto dei limiti di velocità
(autorizzazione che invece in base al c.d.s. consegue alla sola omologazione).
Ciò significa che il d.m. prodotto, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, va qualificato come provvedimento di omologazione, presentandone tutti gli elementi sostanziali e determinandone gli effetti previsti dal c.d.s.
Anche il secondo motivo di appello è quindi fondato.
Ne consegue l'infondatezza degli unici due motivi di opposizione devoluti al grado d'appello.
La sentenza va quindi riformata, col rigetto dell'opposizione proposta dall'appellata. Si liquidano solo le spese del grado d'appello dato che in primo grado il era rappresentato da un suo dipendente (C. 11389/2011). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale: - in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale n. X0004085/19/V/0 del Controparte_1 Pt_1 [...]
Pt_1
- condanna a rifondere al le spese di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
lite, liquidate in € 500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ragusa, 27/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3711 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CHIARAMONTE LORENA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. SCALOGNA Controparte_1 P.IVA_2
KATIUSCIA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il ha appellato la sentenza n. 87/2021 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Ragusa ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 verbale n. X0004085/19/V/0 con cui è stata accertata la violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 co. 9 c.d.s. da parte del conducente del veicolo targato
EX611JS di proprietà della stessa società.
Il Giudice di Pace ha accolto i motivi di opposizione relativi all'omessa taratura dell'autovelox secondo le modalità prescritte e alla sua mancata omologazione.
In particolare, il Giudice ha rilevato che dal certificato di taratura prodotto dal pur risalente a meno di un anno prima dell'accertamento, emerge che la Pt_1
taratura non è stata effettuata secondo le modalità imposte dal d.m. 282/2017, il che escluderebbe l'attendibilità dello strumento;
ed ha ritenuto che il non Pt_1
abbia provato l'omologazione dello stesso.
L'appellante ha dedotto:
- che il Giudice deve limitarsi a constatare l'esistenza di un certificato di taratura risalente a non più di un anno dall'accertamento, senza poter sindacare le modalità con cui la taratura è stata effettuata;
- che comunque la taratura sarebbe stata effettuata con le modalità previste dal d.m.;
- che il Giudice di Pace avrebbe errato nel riferire il requisito dell'omologazione al singolo esemplare di autovelox e non al relativo modello, e che in atti vi è dichiarazione di conformità dello strumento utilizzato al campione omologato, con il riferimento al decreto di omologazione n. 0003758/2014 relativo all'autovelox 106 utilizzato nel caso di specie.
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione, senza CP_1
riproporre gli ulteriori motivi di opposizione, che s'intendono quindi rinunciati ex art. 346 c.p.c.
***
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo, “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata” (C. 18354/2018): tale principio non è smentito da alcuno dei precedenti di legittimità invocati dall'appellata, che si limitano ad affermare la necessità di verifica della taratura, non anche delle sue modalità.
In primo grado il ha prodotto il certificato di taratura del 1.3.2019, Pt_1
pacificamente riferibile allo strumento con cui è stata accertata la violazione (come peraltro risulta dai numeri identificativi indicati nel certificato e nella rilevazione fotografica). Non ha quindi rilevanza il diverso certificato prodotto in appello di cui l'appellata ha eccepito l'inammissibilità, perché comunque quello prodotto in primo grado riguarda lo strumento utilizzato e risale a meno di un anno prima dell'infrazione (21.11.2019).
Il motivo è quindi fondato.
Quanto al secondo motivo, premesso che oggetto di omologazione è pacificamente il modello e non il singolo esemplare, il ha prodotto il decreto ministeriale Pt_1
n. 3758/2014 relativo all'autovelox 106 e la dichiarazione di conformità del singolo esemplare utilizzato (come si evince dai numeri identificativi) al modello di cui al medesimo decreto ministeriale (anche in tal caso il documento prodotto in primo grado riguarda lo strumento utilizzato concretamente).
L'appellata sostiene che il d.m. prodotto non avrebbe disposto l'omologazione dell'autovelox 106, ma solo la sua approvazione, che sarebbe insufficiente a renderlo utilizzabile per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142 co. 6 c.d.s.
Sul punto è peraltro intervenuta la Corte di Cassazione affermando che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs.
n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (C. 10505/2024).
Nella motivazione di tale pronuncia si legge che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Pur non volendosi smentire il principio, espresso in termini generali dalla Corte, della diversità astratta tra omologazione ed approvazione, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
L'art. 192 d.p.r. 495/1992 disciplina le procedure di omologazione e di approvazione “di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo”; l'art. 142 co.
6 c.d.s. prevede che gli autovelox debbano essere “debitamente omologati”, e non si rinviene alcuna disposizione nel c.d.s. che preveda anche l'approvazione di tali dispositivi.
A fronte di ciò, nel nel d.m. 3758/2014 i termini “omologazione” ed
“approvazione” vengono utilizzati come equipollenti e vengono entrambi indistintamente riferiti anche agli autovelox (si vedano i primi due paragrafi delle premesse); si richiama l'art. 345 d.p.r. 495/1992 relativo ai requisiti tecnici degli autovelox;
e viene decretata la “approvazione” del modello 106 autorizzandone l'impiego per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità (artt. 1 e 2).
Pertanto, dato che: l'unica procedura prevista per gli autovelox è l'omologazione; questa è finalizzata esclusivamente al loro utilizzo per la rilevazione degli eccessi di velocità; il decreto dà per presupposta l'equivalenza terminologica tra omologazione ed approvazione riferendole entrambe all'autovelox; lo stesso si basa sulla verifica del rispetto di “particolari prescrizioni previste dal regolamento”
(quelle dell'art. 345 del d.p.r.) che la Corte, a contrario, indica come presupposto della sola omologazione;
infine, fa conseguire alla “approvazione” l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo per la verifica del rispetto dei limiti di velocità
(autorizzazione che invece in base al c.d.s. consegue alla sola omologazione).
Ciò significa che il d.m. prodotto, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, va qualificato come provvedimento di omologazione, presentandone tutti gli elementi sostanziali e determinandone gli effetti previsti dal c.d.s.
Anche il secondo motivo di appello è quindi fondato.
Ne consegue l'infondatezza degli unici due motivi di opposizione devoluti al grado d'appello.
La sentenza va quindi riformata, col rigetto dell'opposizione proposta dall'appellata. Si liquidano solo le spese del grado d'appello dato che in primo grado il era rappresentato da un suo dipendente (C. 11389/2011). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale: - in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale n. X0004085/19/V/0 del Controparte_1 Pt_1 [...]
Pt_1
- condanna a rifondere al le spese di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
lite, liquidate in € 500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ragusa, 27/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)