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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III
Sottosezione crisi di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
(C.F. ) nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. nata il [...] ad [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(CE) alla Via Corvi n. 3, con l'ausilio dell'advisor Dr. Giuseppe Romano e dell'OCC Dr. Daniele De
Santo; ricorrenti
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da e per l'apertura della procedura di Parte_1 Parte_2 liquidazione controllata familiare disciplinata dagli artt. 66 e 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 CCII., atteso che i ricorrenti risiedono in Alvignano (CE) tal che il loro centro di interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dai debitori;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
rilevato che mette conto evidenziare in proposito che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal
Tribunale con il decreto di chiusura della procedura;
rilevato che l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere: il presupposto soggettivo, giacché i ricorrenti sono consumatori nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetti che hanno assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c.
1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, tenuto conto della distinzione tra masse attive e passive dei ricorrenti e tenuto conto della debitoria complessiva;
ed invero: la totale debitoria insoluta del ricorrente ammonta ad € 196.287,83; Parte_1 la totale debitoria insoluta della coniuge ammonta ad € 10.169,98; Parte_2 la debitoria cointestata a entrambi i coniugi ammonta ad € 174.020,44; la totale debitoria complessiva di entrambi i coniugi ammonta ad € 380.478,52;
rilevato che la ricorrente non percepisce alcun reddito, in quanto priva di occupazione;
Parte_2
rilevato che l'attuale capacità di reddito netto mensile medio degli istanti ammonta ad € 1.800,00 derivanti dai ratei pensionistici percepiti da (a cui attualmente vanno detratte le Parte_1 trattenute per delega e/o cessione del quinto, per complessivi euro 465,00 mensili);
rilevato che il nucleo familiare è composto dai due coniugi;
rilevato che le spese mensili prospettate dai coniugi debitori, ammontano ad € 1.541,25 mensili, cifra ritenuta congrua e in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
considerato, in ogni caso: che il ricorrente è chiamato all'eredità per la quota di 1/3 unitamente ai fratelli Parte_1 dell'immobile costituente la casa familiare ed ereditato dai genitori deceduti, costituito dall'abitazione sita in Alvignano e identificato al catasto del Comune al foglio 19, particella 5147 sub. 2, 3 e 5;
rilevato che il SI. è proprietario di una autovettura FORD immatricolata nell'anno Parte_1
2008 con targa DR666WN di modico valore e utilizzata per gli spostamenti familiari;
rilevato che i coniugi sono proprietari di arredi e suppellettili presenti nell'abitazione familiare;
considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza del ricorrente;
ritenuto che
dal novero dei beni acquistati sia da escludere la vettura necessaria agli spostamenti familiari;
ritenuto che
sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile del ricorrente che tenuto conto di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate ut supra
- viene determinata nella somma di € 1.541,25 mensili;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto necessario nominare quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC, tenuto conto della necessità di procedere all'accettazione dell'eredità tra gli eredi legittimi e al frazionamento dell'immobile da destinare alla vendita;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per le determinazioni di competenza quanto ai comportamenti assunti dal ricorrente nel corso della campagna elettorale condotta nel 2004; Parte_1
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nato il [...] ad [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata il [...] ad [...], entrambi residenti in [...];
Nomina Giudice delegato il Dr. Enrico Quaranta;
Nomina liquidatore Avv. Raffaele Golluccio;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3;
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.541,25,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
Dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
Dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
Dispone la trasmissione degli atti e del decreto del 17.06.2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le determinazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 2.07.2025
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III
Sottosezione crisi di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
(C.F. ) nato il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. nata il [...] ad [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(CE) alla Via Corvi n. 3, con l'ausilio dell'advisor Dr. Giuseppe Romano e dell'OCC Dr. Daniele De
Santo; ricorrenti
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da e per l'apertura della procedura di Parte_1 Parte_2 liquidazione controllata familiare disciplinata dagli artt. 66 e 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 CCII., atteso che i ricorrenti risiedono in Alvignano (CE) tal che il loro centro di interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dai debitori;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
rilevato che mette conto evidenziare in proposito che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal
Tribunale con il decreto di chiusura della procedura;
rilevato che l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere: il presupposto soggettivo, giacché i ricorrenti sono consumatori nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetti che hanno assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c.
1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, tenuto conto della distinzione tra masse attive e passive dei ricorrenti e tenuto conto della debitoria complessiva;
ed invero: la totale debitoria insoluta del ricorrente ammonta ad € 196.287,83; Parte_1 la totale debitoria insoluta della coniuge ammonta ad € 10.169,98; Parte_2 la debitoria cointestata a entrambi i coniugi ammonta ad € 174.020,44; la totale debitoria complessiva di entrambi i coniugi ammonta ad € 380.478,52;
rilevato che la ricorrente non percepisce alcun reddito, in quanto priva di occupazione;
Parte_2
rilevato che l'attuale capacità di reddito netto mensile medio degli istanti ammonta ad € 1.800,00 derivanti dai ratei pensionistici percepiti da (a cui attualmente vanno detratte le Parte_1 trattenute per delega e/o cessione del quinto, per complessivi euro 465,00 mensili);
rilevato che il nucleo familiare è composto dai due coniugi;
rilevato che le spese mensili prospettate dai coniugi debitori, ammontano ad € 1.541,25 mensili, cifra ritenuta congrua e in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
considerato, in ogni caso: che il ricorrente è chiamato all'eredità per la quota di 1/3 unitamente ai fratelli Parte_1 dell'immobile costituente la casa familiare ed ereditato dai genitori deceduti, costituito dall'abitazione sita in Alvignano e identificato al catasto del Comune al foglio 19, particella 5147 sub. 2, 3 e 5;
rilevato che il SI. è proprietario di una autovettura FORD immatricolata nell'anno Parte_1
2008 con targa DR666WN di modico valore e utilizzata per gli spostamenti familiari;
rilevato che i coniugi sono proprietari di arredi e suppellettili presenti nell'abitazione familiare;
considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza del ricorrente;
ritenuto che
dal novero dei beni acquistati sia da escludere la vettura necessaria agli spostamenti familiari;
ritenuto che
sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile del ricorrente che tenuto conto di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate ut supra
- viene determinata nella somma di € 1.541,25 mensili;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto necessario nominare quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC, tenuto conto della necessità di procedere all'accettazione dell'eredità tra gli eredi legittimi e al frazionamento dell'immobile da destinare alla vendita;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto di disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per le determinazioni di competenza quanto ai comportamenti assunti dal ricorrente nel corso della campagna elettorale condotta nel 2004; Parte_1
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nato il [...] ad [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata il [...] ad [...], entrambi residenti in [...];
Nomina Giudice delegato il Dr. Enrico Quaranta;
Nomina liquidatore Avv. Raffaele Golluccio;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3;
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.541,25,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
Dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
Dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
Dispone la trasmissione degli atti e del decreto del 17.06.2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le determinazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 2.07.2025
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta