Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1957, n. 1205
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1958
Art. 1.

L' art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , e' sostituito dal seguente:
"Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente art. 3 e' conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586 .
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal precedente comma, e' effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:
a) non abbia compiuto il 65° anno di eta';
b) abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente prestato;
c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.
La stessa Commissione procedera' all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di servizio e della capacita' dimostrata.
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1936".
La qualifica di collocatore di 3ª classe non potra' essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1958