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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Filippo Giangrasso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia, via G.B. Li Volsi n. 10
RICORRENTE contro
– già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, P.IVA_1
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, CP_4
in persona del dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dal procuratore dello Stato
[...]
– sede distrettuale di , con sede in , via Freguglia n. 1; Controparte_6 CP_4 CP_4
CONVENUTI
Oggetto: mancato superamento del primo anno di prova
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.2.2021, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per conseguire la caducazione del provvedimento dirigenziale che ha disposto la necessità di procedere a ripetizione del periodo di formazione e di prova in ragione della nullità dei provvedimenti n. 1012, n. 1917/A1, n.
1006/A1 tutti datati 8 luglio 2020 e della nullità della relazione del tutor, con contestuale accertamento del fatto che le ragioni di valutazione negativa espressa dal dirigente scolastico e
Pagina 1 di 12 dai soggetti coinvolti in tale attività esulano dalla sua preparazione personale e professionale;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto in ruolo con decorrenza dal 1.9.2018;
- di aver iniziato a svolgere il suo primo anno di prova nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'istituto comprensivo di Sesto San Giovanni con assegnazione delle CP_5
classi IV A e IV B;
- di aver ricevuto come tutor la docente;
Persona_1
- di essere stato giudicato non idoneo al superamento dell'anno di formazione e prova con provvedimento dirigenziale n. 1012 del 8.7.2020;
- di non aver mai ricevuto tale provvedimento e di averne avuto conoscenza solo nel novembre 2020 in sede di accesso agli atti;
- di aver avuto conoscenza solo in seguito al predetto accesso agli atti anche dei provvedimenti n. 1917/A1 del 8.7.2020 costituito da parere di non superamento del periodo di formazione prova, n. 1006/A1 del 8.7.2020 formato dalla relazione del dirigente scolastico sul periodo di formazione e prova, della relazione del 30.6.2020 consegnata dal docente tutor.
Ha censurato il provvedimento n. 1012 del 8.7.2020 e tutti gli atti ad esso prodromici per non essergli stato ritualmente notificato, nonostante la previsione di cui all'art. 14 del d.m.
850/2015 ed ha dedotto che da tale omessa notificazione discende la nullità della intera procedura, essendogli stato precluso altresì di valutare se rinviare lo svolgimento del secondo anno di formazione e prova.
Ha stigmatizzato le valutazioni compiute dal dirigente scolastico e dal comitato di valutazione allegando la mancanza di elementi fattuali e scientifici sui quali si sono fondati i giudizi e il difetto di prova e di motivazione di essi;
deducendo di non aver mai ricevuto né alcun richiamo o provvedimento disciplinare, né alcuna lamentela da parte dei genitori;
sostenendo che le attività di confronto previste dal peer to peer e di tutoraggio non erano state adeguatamente illustrate e documentante, né nel contenuto né nella durata, dal tutor, tanto più che le note ministeriali lasciavano ampia discrezionalità ai singoli docenti sulle modalità organizzative e gestionali della didattica a distanza;
evidenziando che il parere espresso dal docente tutor dopo aver seguito una sua lezione contrastava con il parere espresso nella relazione finale;
contestando la correttezza del confronto peer to peer per essere mancata la fase di progettazione, di osservazione, di rielaborazione condivisa;
confutando il giudizio di non adeguatezza nell'uso degli strumenti tecnologici e la tesi della mancata correzione dei compiti assegnati agli studenti.
Pagina 2 di 12 Ha dedotto di essere stato vittima di condotte vessatorie e discriminatorie a causa del suo orientamento sessuale, di essere stato schernito e deriso, di essere stato accusato di corteggiare un collega, di essere stato sorvegliato prima della didattica a distanza mediante la presenza nelle sue classi di una docente già collocata in quiescenza e, ciò Persona_2
nonostante, demandata a spiegare e assegnare compiti pur senza partecipare ai consigli di classe, di essere stato preposto ad eseguire spostamenti di banchi ed armadi, di aver visto arbitrariamente bocciare le proprie proposte educative anche quando consistenti in semplici attività manipolative.
Ha censurato le modalità costitutive e operative del comitato di valutazione, non risultando chiari i criteri di sua formazione, composizione ai sensi dell'art. 129 della L. 107/2015 e nomina, con conseguente nullità della sua costituzione e degli atti da esso emessi, ivi incluso anche il parere di non superamento del periodo di formazione e prova. Ha lamentato che non vi è prova che al comitato sia trasmesso il suo portfolio nei cinque giorni precedenti il colloquio di valutazione e che risulta invece la mancata conoscenza di esso in ragione delle domande rivoltegli da ciascun componente del comitato. Ha sostenuto la illegittimità dell'azione svolta dal comitato stesso nella fase del colloquio, condizionato dal giudizio espresso in seno ad esso dal dirigente scolastico, dalla irritualità delle domande rivoltegli da ciascun componente il comitato, dalla pedissequa verbalizzazione delle domande postegli e non delle risposte date, sostituite arbitrariamente da giudizi circa la loro esaustività, chiarezza e congruità, dalla omessa lettura di quanto verbalizzato in sede di colloquio.
Ha contestato la relazione sul periodo di prova redatta dal dirigente scolastico poiché viziata da errori di valutazione e da mancanza di motivazione, non avendo il dirigente scolastico appurato se siano state scolte le 12 ore di tutoraggio, non risultando ad essa allegata la scheda di osservazione, non essendo supportate da basi scientifiche le valutazioni personali espresse in seguito ad attività di osservazione del docente in classe, nei collegi, nei consigli, nel dialogo con i genitori, non risultando eseguita l'istruttoria anche documentale richiesta dall'art. 14 del d.m. 850/2015.
Ha infine confutato il provvedimento n. 1012 del 8.7.2020 di mancato superamento del periodo di prova per essere privo sia di adeguata motivazione, sia della individuazione delle modalità di supporto formativo e di verifica degli standard per l'immissione in ruolo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva degli uffici scolastici regionale e provinciale e dell'istituto scolastico convenuto e la carenza di interesse ad agire del ricorrente, nel merito rilevando sia che la procedura di osservazione e valutazione del ricorrente è stata eseguita nel pieno rispetto delle indicazioni
Pagina 3 di 12 ministeriali fornite a riguardo e previa realizzazione di tutte le attività formative e di programmazione e osservazione previste dal d.m. 850/22015, sia che lo stesso ricorrente ha dato atto di aver avuto conoscenza del mancato superamento del primo anno di prova per aver egli richiesto un colloquio svoltosi il 14.7.2020, alla presenza di sindacalista la cui presenza era stata richiesta dal ricorrente, onde fornirgli indicazioni sulle competenze professionali da migliorare ai fini dello svolgimento del secondo anno di prova.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza ex art. 420 c.p.c. celebrata ai sensi dell'art. 127bis c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si
è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali e dell'istituto scolastico convenuti, poiché essi sono dotati di mera autonomia amministrativa e si trovano in rapporto di immedesimazione organica con il
Ministero di appartenenza, cosicché risulta configurabile la sola legittimazione passiva di quest'ultimo (cfr. Cass., sentenza n. 19158/2012).
2. Sempre in via preliminare, risulta configurabile l'interesse ad agire del ricorrente.
Sebbene la disciplina sull'assunzione in ruolo dei docenti preveda per costoro la possibilità di svolgere un secondo anno di formazione prova nella ipotesi di non positivo superamento del primo anno, tale elemento di fatto non può precludere l'impugnabilità del provvedimento ritenuto illegittimo ed emesso al termine del primo anno, poiché comunque la sua emissione da un lato preclude una più tempestiva conferma della immissione in ruolo, dall'altro “riduce” le possibilità di superamento della prova, giacché il docente che eventualmente non superi anche il secondo anno di prova non avrà la possibilità di svolgere un ulteriore periodo anche nella ipotesi (qui affermata dal ricorrente e contestata dal convenuto) della illegittimità del provvedimento emesso al termine del primo anno di formazione e prova. In altri termini, poiché l'ordinamento attribuisce ai docenti la possibilità di svolgere l'anno di formazione e prova per un massimo di due volte, sussiste l'interesse del docente a veder eventualmente annullato il provvedimento di non superamento del primo anno onde poter validamente espletare nuovamente per ben due volte il periodo di prova.
A tal proposito è doveroso però precisare che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, il giudizio di eventuale illegittimità del provvedimento di mancato superamento
Pagina 4 di 12 della prova non potrà tradursi nel riconoscimento del diritto del docente ad essere immesso definitivamente in ruolo, poiché la valutazione del giudice riguarda gli aspetti di legittimità del procedimento e del provvedimento sulla prova e non si estende e sostituisce al merito della valutazione, cosicché un eventuale accertamento della dedotta illegittimità del provvedimento gravato porterà al più al riconoscimento del diritto del docente alla ripetizione dell'anno di prova, non al superamento di esso.
3. Con segnato riferimento ai profili di merito, deve premettersi che in ambito scolastico l'istituto dell'assunzione in prova del docente trova la sua disciplina in alcune disposizioni normative, con interventi recenti fino alla L. 107/2015 e relative disposizioni di attuazione.
In particolare, il d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola) all'art. 437 (Nomina in prova e decorrenza della nomina) prevede: “
1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 3
Il personale docente ed educativo così nominato è ammesso, ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova”.
Ai sensi dell'art. 438, comma 1, la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico (dei quali almeno 120 per le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 116, L. 107/2015). Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini, ossia quelle materie che possono essere insegnate con lo stesso titolo di studio o di abilitazione ai sensi dell'o.m. del 21.7.1982.
La L. 107/2015, all'art. 1, commi 115-120, è intervenuta nella materia, ricalcando in buona parte la disciplina precedente e stabilendo che “115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 118. Con decreto del sono Controparte_7
individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di
Pagina 5 di 12 prova, non rinnovabile. 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Ai fini del superamento della prova, dunque, la disciplina dell'ordinamento scolastico prevede per il personale docente, oltre alla prestazione del servizio, lo svolgimento di un anno di formazione, cui sono soggetti sia i docenti vincitori di concorso per titoli ed esami (L.
20.05.1982, n. 270, disposizione poi trasfusa nell'art. 440 T.U. Scuola) sia i docenti vincitori del concorso per soli titoli (art. 2, comma 26, d.l. 06.11.1989, n. 357, conv. in legge 27.12.1989, n.
417, nonché successivamente art. 401 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, co.
6 - della legge 03.05.1999, n. 124, oggi la L. 107 del 2015). La L. 107/2015, all'art. 1, comma 115, testualmente prevede oggi un “periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo” (non solo, come in precedenza, la conferma in ruolo, previsto in precedenza dall'art. 440 comma 6). Il D.M. n. 850 del
27/10/2015, di attuazione della citata legge nella materia e vigente ratione temporis, individua poi, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della L. 107/2015, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica (art. 1, comma 3, D.M cit.) e le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti
(art. 1, comma 4, D.M. cit.).
Dalle disposizioni citate si evince chiaramente che l'insegnante in prova deve invero già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e che il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle, non potendo esigersi né dal docente tutor, né al dirigente scolastico un'attività volta a colmarne le lacune pregresse. In altri termini, sebbene il periodo di prova per il personale docente del pubblico impiego sia un o momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione in ruolo, tale periodo assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica (art. 1, comma 3, D.M cit.); correlativamente le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti (art. 1, comma 4, D.M. cit.). Dalle disposizioni citate si evince
Pagina 6 di 12 dunque che l'insegnante in prova deve già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e che il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle.
4. Così precisate le finalità dello svolgimento dell'anno di prova, deve altresì rilevarsi che
- secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato trovano applicazione i medesimi principi elaborati nel rapporto di lavoro privato in relazione alla tendenziale insindacabilità della valutazione discrezionale dell'esito del periodo di prova, con conseguente esclusione della natura disciplinare del recesso e con l'esonero del datore di lavoro dall'onere di provarne la giustificazione: “il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass., sentenza n. 26679/2018).
In sede processuale, dunque, può verificarsi il rispetto dei parametri di valutazione prefissati e accertarsi che non sussistano motivi illegittimi che abbiano condotto l'amministrazione all'emanazione del provvedimento di non superamento del primo anno di prova, non potendo invece il sindacato giurisdizionale sostituirsi a quello della pubblica amministrazione (art. 2096 c.c.; art. 70, comma 13 d.lgs 165/2001).
5. Così enucleati i profili di indagine demandati al giudice, deve puntualizzarsi che oggetto del presente giudizio è il primo anno di prova, durante il quale il ricorrente è stato assegnato, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, alla tutor , insegnante Persona_3
titolare presso l'i.c. di Sesto San Giovanni. CP_5
5.1 Parte ricorrente lamenta, sotto svariati profili, l'illegittimità del decreto di valutazione negativa del primo anno di formazione e prova del 8.7.2020 a firma del dirigente scolastico, del parere negativo formulato dal comitato per la valutazione dei docenti in pari data, del precedente parere negativo espresso dalla tutor in data 30.6.2020.
Nello specifico, pur con argomentazioni talora disorganiche, il docente lamenta sul piano formale il difetto di motivazione dei provvedimento che hanno portato alla sua valutazione negativa e sul piano sostanziale la violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 850/2015, rilevando
Pagina 7 di 12 l'inidoneità delle modalità dell'esperimento utilizzate per accertare la sua capacità lavorativa e l'assenza di condivisione e di supporto da parte del tutor nella formazione “peer to peer”,
5.2 In relazione alle doglianze afferenti al profilo formale deve rilevarsi che gli atti del procedimento di valutazione e prova non sono né atti pubblici, né atti amministrativi, ma atti del datore di lavoro emessi dal datore di lavoro del pubblico impiego privatizzato, ossia atti di natura negoziale che si inscrivono tra quelli di gestione del rapporto di lavoro privatizzato;
essi non soggiacciono perciò alle regole di cui alla L. 241/90, cosicché non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione, dedotta in relazione alla relazione del docente tutor, di un atto meramente endoprocedimentale, né il vizio di difetto di motivazione che verrà di seguito esaminato.
5.3 Sul piano sostanziale - che afferisce invero al tema del dedotto difetto di motivazione e prova degli atti emessi nell'ambito del procedimento di valutazione del ricorrente - la disamina dei documenti depositati in giudizio sconfessa la tesi attorea e dimostra come nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 siano state messe in atto tutte le misure e siano stati legittimamente utilizzati gli strumenti previsti.
In particolare, negli atti prodromici alla emissione del decreto di non superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, sono state puntualmente evidenziate le lacune sul piano didattico, organizzativo, gestionale e relazionale:
- con specifico riferimento alle competenze relative all'insegnamento nelle sue componenti didattiche, organizzative e gestionali, la tutor ha evidenziato come le difficoltà del ricorrente siano emerse soprattutto durante la didattica a distanza, avendo egli in tale periodo assegnato compiti e sostituito la spiegazione con l'invio di video confezionati da terzi, sena neppure tenere in debita considerazione la richiesta di utilizzare strumenti e proporre attività che non richiedessero l'intermediazione dell'adulto. Nonostante la differente prospettazione attorea, nella esposizione delle ragioni di inadeguatezza della prestazione resa dal ricorrente durante la d.a.d., la tutor ha puntualmente enucleato i punti deboli riscontrati sul piano dell'insegnamento e dell'organizzazione ha altresì corredato le proprie asserzioni con la “copia” di talune delle comunicazioni inviate dal ricorrente per l'assegnazione ai propri allievi di compiti e attività di studio (cfr. doc. 13 fasc. conv.).
Il dato delle inadeguatezza dell'approccio del ricorrente all'attività tramite d.a.d. trova peraltro espressa e diretta conferma nella relazione inviata dalla rappresentante di una delle classi assegnate al ricorrente, dalla quale si evince che quest'ultimo scelse come metodo di formazione l'assegnazione di un numero cospicuo (e financo
Pagina 8 di 12 sproporzionato rispetto al ritmo tenuto allorché le lezioni erano in presenza) di pagine da studiare e l'invio di molteplici video girati da terzi (cfr. doc. 16 fasc. conv.);
- sul piano relazionale e gestionale, sia il resoconto del tutor, sia il predetto ragguaglio inviato dal rappresentante di una classe, assegnata al ricorrente, per riscontrare gli effetti della d.a.d. hanno posto in evidenza le difficoltà nel confronto e la scarsa disponibilità del docente a cogliere suggerimenti e introdurre innovazioni non in linea con il suo modus procedendi, tanto che da un lato la rappresentante di classe ha sottolineato le incomprensioni sull'opportunità di assegnare ai discenti attività manipolative che richiedono l'utilizzo di materiale di non facile reperimento durante il lockdown, dall'altro la tutor ha riscontrato che i consigli circa l'utilizzo di un diverso approccio alla didattica a distanza erano rimasti disattesi e il ricorrente aveva continuato ad assegnare compiti e lezioni secondo le modalità su cui i genitori degli allievi avevano già manifestato le loro perplessità e difficoltà (cfr. docc. 13 e 16 cit.);
- sul piano organizzativo, nella relazione del tutor si dà espressamente atto della difficolta della interazione tra il ricorrente e gli altri insegnanti, della mancata condivisione di una modalità comune di approccio alla didattica a distanza nonostante l'espresso suggerimento fornito dallo stesso tutor di utilizzare per gli allievi comunicazioni e spiegazioni da inviare tramite applicativo di messaggistica (cfr. docc.
13 e 16 cit.).
5.4 Sul tema delle valutazioni espresse dal comitato ed alla circostanza che i suoi componenti, in sede di colloquio, abbiano formulato delle domande, è sufficiente rilevare che l'art. 13 del d.m. 850/2015 prevede che il docente in prova sostenga un colloquio e possa dunque ricevere anche domande da parte dei componenti del comitato stesso.
5.5 Con riferimento al mancato svolgimento di un'adeguata attività da parte del tutor, deve premettersi che con nota prot. n. 7304 del 27 marzo 2020 il ha Controparte_1
fornito “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti assunte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, fornendo indicazioni operative circa le attività che caratterizzano l'anno di formazione e di prova che devono essere riprogettate o completate alla luce della condizione di sospensione delle attività di didattica in presenza per l'anno scolastico 2019/2020.
In particolare, per quanto di rilievo nel caso di specie, con riferimento all'attività peer to peer la nota ministeriale ha previsto di condurre tale attività di coprogettazione, osservazione
Pagina 9 di 12 reciproca e rielaborazione tra tutor accogliente e docente in anno di prova relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente mette in atto nelle reciproche classi.
La formulazione della nota ministeriale è dunque chiara nel prevedere una contrazione delle attività anche di tutoraggio da eseguirsi “in presenza” ed una loro sostituzione con l'interazione tra tutor e docente in prova attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati per l'esecuzione delle attività di didattica a distanza. Ne consegue che lo svolgimento di un numero adeguato di ore di attività peer to peer non può essere inteso - come invece sostenuto dal ricorrente – quale esclusivo raffronto frontale, dovendosi tenere presente da un lato che le particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 hanno richiesto a tutor e docenti in prova di spostare l'ambito del loro confronto sul piano “virtuale”, attraverso interazioni telefoniche ed informatiche, dall'altro che il docente tutor nella apposita relazione ha dettagliatamente dato atto dei confronti instaurati con il ricorrente sul tema della d.a.d. e della individuazione delle modalità più vantaggiose per i discenti per la fruizione dei contenuti didattici. Il ricorrente, dal suo canto, non ha invece neppure adeguatamente contestato quanto esposto nella relazione del tutor e, in particolare, non ha negato la molteplicità e frequenza dei confronti circa le modalità di esecuzione della prestazione in didattica a distanza.
6. In definitiva, durante il periodo di prova di cui è causa, il docente è stato valutato sotto il profilo metodologico e relazionale e le rilevate carenze e criticità evidenziate sia nella relazione del tutor, sia nei pareri del dirigente scolastico e del comitato di valutazione in relazione a plurimi aspetti, trovano supporto su fatti riscontrabili documentalmente.
La tesi attorea della sussistenza di motivi illeciti o comunque estranei rispetto alla valutazione delle sue capacità didattiche e della sua avvenuta discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, invece, è del tutto sprovvista di idonee allegazioni e risulta pertanto del tutto peregrina.
In ricorso infatti non sono contenute la descrizione delle condotte vessatorie e discriminatorie asseritamente subite, l'individuazione né del contenuto delle affermazioni di scherno e derisione, né di chi le avrebbe pronunciate;
non risulta chiaro in ragione della genericità delle allegazioni chi gli avrebbe mosso “l'accusa” di voler corteggiare un altro docente né in che tipo di contesto una simile affermazione sarebbe stata espressa;
non è precisato chi avrebbe imposto la presenza di una docente in quiescenza durante le sue ore di lezione, se tale presenza abbia riguardato entrambe le sue classi o solo una, se e perché egli non abbia richiesto chiarimenti al dirigente preposto o non abbia comunque comunicato ai soggetti competenti la presenza in aula di un soggetto a suo dire privo del “titolo” per essere presente in classe;
non è adeguatamente circostanziata la condotta della docente che, venuta a
Pagina 10 di 12 conoscenza del suo orientamento sessuale durante una lezione condivisa, sarebbe uscita dalla classe urlando, non risultando chiare né le ragioni della condivisione della docenza, né i motivi per cui durante una lezione sia divenuto argomento di discussione l'orientamento sessuale dei docenti, né cosa e perché la docente in compresenza abbia reagito urlando e correndo fuori dall'aula.
7. Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e delle considerazioni sin qui svolte, il giudizio negativo formulato dall'amministrazione convenuta risulta tutt'altro che privo di giustificazione, ma anzi l'istruttoria su cui si è basato il provvedimento per cui è causa risulta completa, dettagliata, fondata su un'attività di verifica degli organi competenti anche “sul campo” ed è più che sufficientemente motivata, fermi restando i limiti di sindacabilità propri delle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, ove non viziate da evidenti contraddittorietà da violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede. Nessuna infondatezza o illegittimità può dunque in concreto ravvisarsi nel decreto di non superamento del primo anno di prova impugnato, preceduto da un accurato accertamento e nel pieno rispetto dei criteri vigenti per la verifica degli standard professionali del personale docente.
In senso contrario non depone la deduzione circa l'omessa comunicazione del provvedimento di non superamento del primo anno di prova. A tal proposito, infatti, il ricorrente non ha specificamente contestato – ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – il fatto che in data
14.7.2020 egli avrebbe partecipato ad un incontro, assistito da un sindacalista di propria scelta, onde ottenere chiarimenti sul mancato superamento dell'anno di formazione e prova e suggerimenti sulle competenze da migliorare. Peraltro l'art. 14 del d.m. 850/2014 non sanziona con la nullità l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento di non superamento della prova.
Per tutti i motivi esposti il ricorso dev'essere integralmente rigettato;
ogni ulteriore profilo di doglianza resta assorbito.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 11 di 12 - In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni scolastiche territoriali, regionale e provinciale e dell'istituto comprensivo “ CP_5 di Sesto San Giovanni;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 23 luglio 2025
Il Giudice
EL GR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Filippo Giangrasso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia, via G.B. Li Volsi n. 10
RICORRENTE contro
– già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, P.IVA_1
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_3
, in persona del dirigente pro tempore, CP_4
in persona del dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dal procuratore dello Stato
[...]
– sede distrettuale di , con sede in , via Freguglia n. 1; Controparte_6 CP_4 CP_4
CONVENUTI
Oggetto: mancato superamento del primo anno di prova
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.2.2021, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per conseguire la caducazione del provvedimento dirigenziale che ha disposto la necessità di procedere a ripetizione del periodo di formazione e di prova in ragione della nullità dei provvedimenti n. 1012, n. 1917/A1, n.
1006/A1 tutti datati 8 luglio 2020 e della nullità della relazione del tutor, con contestuale accertamento del fatto che le ragioni di valutazione negativa espressa dal dirigente scolastico e
Pagina 1 di 12 dai soggetti coinvolti in tale attività esulano dalla sua preparazione personale e professionale;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto in ruolo con decorrenza dal 1.9.2018;
- di aver iniziato a svolgere il suo primo anno di prova nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'istituto comprensivo di Sesto San Giovanni con assegnazione delle CP_5
classi IV A e IV B;
- di aver ricevuto come tutor la docente;
Persona_1
- di essere stato giudicato non idoneo al superamento dell'anno di formazione e prova con provvedimento dirigenziale n. 1012 del 8.7.2020;
- di non aver mai ricevuto tale provvedimento e di averne avuto conoscenza solo nel novembre 2020 in sede di accesso agli atti;
- di aver avuto conoscenza solo in seguito al predetto accesso agli atti anche dei provvedimenti n. 1917/A1 del 8.7.2020 costituito da parere di non superamento del periodo di formazione prova, n. 1006/A1 del 8.7.2020 formato dalla relazione del dirigente scolastico sul periodo di formazione e prova, della relazione del 30.6.2020 consegnata dal docente tutor.
Ha censurato il provvedimento n. 1012 del 8.7.2020 e tutti gli atti ad esso prodromici per non essergli stato ritualmente notificato, nonostante la previsione di cui all'art. 14 del d.m.
850/2015 ed ha dedotto che da tale omessa notificazione discende la nullità della intera procedura, essendogli stato precluso altresì di valutare se rinviare lo svolgimento del secondo anno di formazione e prova.
Ha stigmatizzato le valutazioni compiute dal dirigente scolastico e dal comitato di valutazione allegando la mancanza di elementi fattuali e scientifici sui quali si sono fondati i giudizi e il difetto di prova e di motivazione di essi;
deducendo di non aver mai ricevuto né alcun richiamo o provvedimento disciplinare, né alcuna lamentela da parte dei genitori;
sostenendo che le attività di confronto previste dal peer to peer e di tutoraggio non erano state adeguatamente illustrate e documentante, né nel contenuto né nella durata, dal tutor, tanto più che le note ministeriali lasciavano ampia discrezionalità ai singoli docenti sulle modalità organizzative e gestionali della didattica a distanza;
evidenziando che il parere espresso dal docente tutor dopo aver seguito una sua lezione contrastava con il parere espresso nella relazione finale;
contestando la correttezza del confronto peer to peer per essere mancata la fase di progettazione, di osservazione, di rielaborazione condivisa;
confutando il giudizio di non adeguatezza nell'uso degli strumenti tecnologici e la tesi della mancata correzione dei compiti assegnati agli studenti.
Pagina 2 di 12 Ha dedotto di essere stato vittima di condotte vessatorie e discriminatorie a causa del suo orientamento sessuale, di essere stato schernito e deriso, di essere stato accusato di corteggiare un collega, di essere stato sorvegliato prima della didattica a distanza mediante la presenza nelle sue classi di una docente già collocata in quiescenza e, ciò Persona_2
nonostante, demandata a spiegare e assegnare compiti pur senza partecipare ai consigli di classe, di essere stato preposto ad eseguire spostamenti di banchi ed armadi, di aver visto arbitrariamente bocciare le proprie proposte educative anche quando consistenti in semplici attività manipolative.
Ha censurato le modalità costitutive e operative del comitato di valutazione, non risultando chiari i criteri di sua formazione, composizione ai sensi dell'art. 129 della L. 107/2015 e nomina, con conseguente nullità della sua costituzione e degli atti da esso emessi, ivi incluso anche il parere di non superamento del periodo di formazione e prova. Ha lamentato che non vi è prova che al comitato sia trasmesso il suo portfolio nei cinque giorni precedenti il colloquio di valutazione e che risulta invece la mancata conoscenza di esso in ragione delle domande rivoltegli da ciascun componente del comitato. Ha sostenuto la illegittimità dell'azione svolta dal comitato stesso nella fase del colloquio, condizionato dal giudizio espresso in seno ad esso dal dirigente scolastico, dalla irritualità delle domande rivoltegli da ciascun componente il comitato, dalla pedissequa verbalizzazione delle domande postegli e non delle risposte date, sostituite arbitrariamente da giudizi circa la loro esaustività, chiarezza e congruità, dalla omessa lettura di quanto verbalizzato in sede di colloquio.
Ha contestato la relazione sul periodo di prova redatta dal dirigente scolastico poiché viziata da errori di valutazione e da mancanza di motivazione, non avendo il dirigente scolastico appurato se siano state scolte le 12 ore di tutoraggio, non risultando ad essa allegata la scheda di osservazione, non essendo supportate da basi scientifiche le valutazioni personali espresse in seguito ad attività di osservazione del docente in classe, nei collegi, nei consigli, nel dialogo con i genitori, non risultando eseguita l'istruttoria anche documentale richiesta dall'art. 14 del d.m. 850/2015.
Ha infine confutato il provvedimento n. 1012 del 8.7.2020 di mancato superamento del periodo di prova per essere privo sia di adeguata motivazione, sia della individuazione delle modalità di supporto formativo e di verifica degli standard per l'immissione in ruolo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda CP_1
attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva degli uffici scolastici regionale e provinciale e dell'istituto scolastico convenuto e la carenza di interesse ad agire del ricorrente, nel merito rilevando sia che la procedura di osservazione e valutazione del ricorrente è stata eseguita nel pieno rispetto delle indicazioni
Pagina 3 di 12 ministeriali fornite a riguardo e previa realizzazione di tutte le attività formative e di programmazione e osservazione previste dal d.m. 850/22015, sia che lo stesso ricorrente ha dato atto di aver avuto conoscenza del mancato superamento del primo anno di prova per aver egli richiesto un colloquio svoltosi il 14.7.2020, alla presenza di sindacalista la cui presenza era stata richiesta dal ricorrente, onde fornirgli indicazioni sulle competenze professionali da migliorare ai fini dello svolgimento del secondo anno di prova.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza ex art. 420 c.p.c. celebrata ai sensi dell'art. 127bis c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si
è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali e dell'istituto scolastico convenuti, poiché essi sono dotati di mera autonomia amministrativa e si trovano in rapporto di immedesimazione organica con il
Ministero di appartenenza, cosicché risulta configurabile la sola legittimazione passiva di quest'ultimo (cfr. Cass., sentenza n. 19158/2012).
2. Sempre in via preliminare, risulta configurabile l'interesse ad agire del ricorrente.
Sebbene la disciplina sull'assunzione in ruolo dei docenti preveda per costoro la possibilità di svolgere un secondo anno di formazione prova nella ipotesi di non positivo superamento del primo anno, tale elemento di fatto non può precludere l'impugnabilità del provvedimento ritenuto illegittimo ed emesso al termine del primo anno, poiché comunque la sua emissione da un lato preclude una più tempestiva conferma della immissione in ruolo, dall'altro “riduce” le possibilità di superamento della prova, giacché il docente che eventualmente non superi anche il secondo anno di prova non avrà la possibilità di svolgere un ulteriore periodo anche nella ipotesi (qui affermata dal ricorrente e contestata dal convenuto) della illegittimità del provvedimento emesso al termine del primo anno di formazione e prova. In altri termini, poiché l'ordinamento attribuisce ai docenti la possibilità di svolgere l'anno di formazione e prova per un massimo di due volte, sussiste l'interesse del docente a veder eventualmente annullato il provvedimento di non superamento del primo anno onde poter validamente espletare nuovamente per ben due volte il periodo di prova.
A tal proposito è doveroso però precisare che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, il giudizio di eventuale illegittimità del provvedimento di mancato superamento
Pagina 4 di 12 della prova non potrà tradursi nel riconoscimento del diritto del docente ad essere immesso definitivamente in ruolo, poiché la valutazione del giudice riguarda gli aspetti di legittimità del procedimento e del provvedimento sulla prova e non si estende e sostituisce al merito della valutazione, cosicché un eventuale accertamento della dedotta illegittimità del provvedimento gravato porterà al più al riconoscimento del diritto del docente alla ripetizione dell'anno di prova, non al superamento di esso.
3. Con segnato riferimento ai profili di merito, deve premettersi che in ambito scolastico l'istituto dell'assunzione in prova del docente trova la sua disciplina in alcune disposizioni normative, con interventi recenti fino alla L. 107/2015 e relative disposizioni di attuazione.
In particolare, il d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola) all'art. 437 (Nomina in prova e decorrenza della nomina) prevede: “
1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 3
Il personale docente ed educativo così nominato è ammesso, ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova”.
Ai sensi dell'art. 438, comma 1, la prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico (dei quali almeno 120 per le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 116, L. 107/2015). Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell'insegnamento di materie affini, ossia quelle materie che possono essere insegnate con lo stesso titolo di studio o di abilitazione ai sensi dell'o.m. del 21.7.1982.
La L. 107/2015, all'art. 1, commi 115-120, è intervenuta nella materia, ricalcando in buona parte la disciplina precedente e stabilendo che “115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 118. Con decreto del sono Controparte_7
individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di
Pagina 5 di 12 prova, non rinnovabile. 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Ai fini del superamento della prova, dunque, la disciplina dell'ordinamento scolastico prevede per il personale docente, oltre alla prestazione del servizio, lo svolgimento di un anno di formazione, cui sono soggetti sia i docenti vincitori di concorso per titoli ed esami (L.
20.05.1982, n. 270, disposizione poi trasfusa nell'art. 440 T.U. Scuola) sia i docenti vincitori del concorso per soli titoli (art. 2, comma 26, d.l. 06.11.1989, n. 357, conv. in legge 27.12.1989, n.
417, nonché successivamente art. 401 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, co.
6 - della legge 03.05.1999, n. 124, oggi la L. 107 del 2015). La L. 107/2015, all'art. 1, comma 115, testualmente prevede oggi un “periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo” (non solo, come in precedenza, la conferma in ruolo, previsto in precedenza dall'art. 440 comma 6). Il D.M. n. 850 del
27/10/2015, di attuazione della citata legge nella materia e vigente ratione temporis, individua poi, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della L. 107/2015, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica (art. 1, comma 3, D.M cit.) e le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti
(art. 1, comma 4, D.M. cit.).
Dalle disposizioni citate si evince chiaramente che l'insegnante in prova deve invero già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e che il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle, non potendo esigersi né dal docente tutor, né al dirigente scolastico un'attività volta a colmarne le lacune pregresse. In altri termini, sebbene il periodo di prova per il personale docente del pubblico impiego sia un o momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione in ruolo, tale periodo assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica (art. 1, comma 3, D.M cit.); correlativamente le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti (art. 1, comma 4, D.M. cit.). Dalle disposizioni citate si evince
Pagina 6 di 12 dunque che l'insegnante in prova deve già possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e che il periodo di prova è volto a verificarle, consolidarle ed affinarle.
4. Così precisate le finalità dello svolgimento dell'anno di prova, deve altresì rilevarsi che
- secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato trovano applicazione i medesimi principi elaborati nel rapporto di lavoro privato in relazione alla tendenziale insindacabilità della valutazione discrezionale dell'esito del periodo di prova, con conseguente esclusione della natura disciplinare del recesso e con l'esonero del datore di lavoro dall'onere di provarne la giustificazione: “il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cass., sentenza n. 26679/2018).
In sede processuale, dunque, può verificarsi il rispetto dei parametri di valutazione prefissati e accertarsi che non sussistano motivi illegittimi che abbiano condotto l'amministrazione all'emanazione del provvedimento di non superamento del primo anno di prova, non potendo invece il sindacato giurisdizionale sostituirsi a quello della pubblica amministrazione (art. 2096 c.c.; art. 70, comma 13 d.lgs 165/2001).
5. Così enucleati i profili di indagine demandati al giudice, deve puntualizzarsi che oggetto del presente giudizio è il primo anno di prova, durante il quale il ricorrente è stato assegnato, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, alla tutor , insegnante Persona_3
titolare presso l'i.c. di Sesto San Giovanni. CP_5
5.1 Parte ricorrente lamenta, sotto svariati profili, l'illegittimità del decreto di valutazione negativa del primo anno di formazione e prova del 8.7.2020 a firma del dirigente scolastico, del parere negativo formulato dal comitato per la valutazione dei docenti in pari data, del precedente parere negativo espresso dalla tutor in data 30.6.2020.
Nello specifico, pur con argomentazioni talora disorganiche, il docente lamenta sul piano formale il difetto di motivazione dei provvedimento che hanno portato alla sua valutazione negativa e sul piano sostanziale la violazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 850/2015, rilevando
Pagina 7 di 12 l'inidoneità delle modalità dell'esperimento utilizzate per accertare la sua capacità lavorativa e l'assenza di condivisione e di supporto da parte del tutor nella formazione “peer to peer”,
5.2 In relazione alle doglianze afferenti al profilo formale deve rilevarsi che gli atti del procedimento di valutazione e prova non sono né atti pubblici, né atti amministrativi, ma atti del datore di lavoro emessi dal datore di lavoro del pubblico impiego privatizzato, ossia atti di natura negoziale che si inscrivono tra quelli di gestione del rapporto di lavoro privatizzato;
essi non soggiacciono perciò alle regole di cui alla L. 241/90, cosicché non assume rilevanza la mancanza di sottoscrizione, dedotta in relazione alla relazione del docente tutor, di un atto meramente endoprocedimentale, né il vizio di difetto di motivazione che verrà di seguito esaminato.
5.3 Sul piano sostanziale - che afferisce invero al tema del dedotto difetto di motivazione e prova degli atti emessi nell'ambito del procedimento di valutazione del ricorrente - la disamina dei documenti depositati in giudizio sconfessa la tesi attorea e dimostra come nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 siano state messe in atto tutte le misure e siano stati legittimamente utilizzati gli strumenti previsti.
In particolare, negli atti prodromici alla emissione del decreto di non superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, sono state puntualmente evidenziate le lacune sul piano didattico, organizzativo, gestionale e relazionale:
- con specifico riferimento alle competenze relative all'insegnamento nelle sue componenti didattiche, organizzative e gestionali, la tutor ha evidenziato come le difficoltà del ricorrente siano emerse soprattutto durante la didattica a distanza, avendo egli in tale periodo assegnato compiti e sostituito la spiegazione con l'invio di video confezionati da terzi, sena neppure tenere in debita considerazione la richiesta di utilizzare strumenti e proporre attività che non richiedessero l'intermediazione dell'adulto. Nonostante la differente prospettazione attorea, nella esposizione delle ragioni di inadeguatezza della prestazione resa dal ricorrente durante la d.a.d., la tutor ha puntualmente enucleato i punti deboli riscontrati sul piano dell'insegnamento e dell'organizzazione ha altresì corredato le proprie asserzioni con la “copia” di talune delle comunicazioni inviate dal ricorrente per l'assegnazione ai propri allievi di compiti e attività di studio (cfr. doc. 13 fasc. conv.).
Il dato delle inadeguatezza dell'approccio del ricorrente all'attività tramite d.a.d. trova peraltro espressa e diretta conferma nella relazione inviata dalla rappresentante di una delle classi assegnate al ricorrente, dalla quale si evince che quest'ultimo scelse come metodo di formazione l'assegnazione di un numero cospicuo (e financo
Pagina 8 di 12 sproporzionato rispetto al ritmo tenuto allorché le lezioni erano in presenza) di pagine da studiare e l'invio di molteplici video girati da terzi (cfr. doc. 16 fasc. conv.);
- sul piano relazionale e gestionale, sia il resoconto del tutor, sia il predetto ragguaglio inviato dal rappresentante di una classe, assegnata al ricorrente, per riscontrare gli effetti della d.a.d. hanno posto in evidenza le difficoltà nel confronto e la scarsa disponibilità del docente a cogliere suggerimenti e introdurre innovazioni non in linea con il suo modus procedendi, tanto che da un lato la rappresentante di classe ha sottolineato le incomprensioni sull'opportunità di assegnare ai discenti attività manipolative che richiedono l'utilizzo di materiale di non facile reperimento durante il lockdown, dall'altro la tutor ha riscontrato che i consigli circa l'utilizzo di un diverso approccio alla didattica a distanza erano rimasti disattesi e il ricorrente aveva continuato ad assegnare compiti e lezioni secondo le modalità su cui i genitori degli allievi avevano già manifestato le loro perplessità e difficoltà (cfr. docc. 13 e 16 cit.);
- sul piano organizzativo, nella relazione del tutor si dà espressamente atto della difficolta della interazione tra il ricorrente e gli altri insegnanti, della mancata condivisione di una modalità comune di approccio alla didattica a distanza nonostante l'espresso suggerimento fornito dallo stesso tutor di utilizzare per gli allievi comunicazioni e spiegazioni da inviare tramite applicativo di messaggistica (cfr. docc.
13 e 16 cit.).
5.4 Sul tema delle valutazioni espresse dal comitato ed alla circostanza che i suoi componenti, in sede di colloquio, abbiano formulato delle domande, è sufficiente rilevare che l'art. 13 del d.m. 850/2015 prevede che il docente in prova sostenga un colloquio e possa dunque ricevere anche domande da parte dei componenti del comitato stesso.
5.5 Con riferimento al mancato svolgimento di un'adeguata attività da parte del tutor, deve premettersi che con nota prot. n. 7304 del 27 marzo 2020 il ha Controparte_1
fornito “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti assunte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, fornendo indicazioni operative circa le attività che caratterizzano l'anno di formazione e di prova che devono essere riprogettate o completate alla luce della condizione di sospensione delle attività di didattica in presenza per l'anno scolastico 2019/2020.
In particolare, per quanto di rilievo nel caso di specie, con riferimento all'attività peer to peer la nota ministeriale ha previsto di condurre tale attività di coprogettazione, osservazione
Pagina 9 di 12 reciproca e rielaborazione tra tutor accogliente e docente in anno di prova relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente mette in atto nelle reciproche classi.
La formulazione della nota ministeriale è dunque chiara nel prevedere una contrazione delle attività anche di tutoraggio da eseguirsi “in presenza” ed una loro sostituzione con l'interazione tra tutor e docente in prova attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati per l'esecuzione delle attività di didattica a distanza. Ne consegue che lo svolgimento di un numero adeguato di ore di attività peer to peer non può essere inteso - come invece sostenuto dal ricorrente – quale esclusivo raffronto frontale, dovendosi tenere presente da un lato che le particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 hanno richiesto a tutor e docenti in prova di spostare l'ambito del loro confronto sul piano “virtuale”, attraverso interazioni telefoniche ed informatiche, dall'altro che il docente tutor nella apposita relazione ha dettagliatamente dato atto dei confronti instaurati con il ricorrente sul tema della d.a.d. e della individuazione delle modalità più vantaggiose per i discenti per la fruizione dei contenuti didattici. Il ricorrente, dal suo canto, non ha invece neppure adeguatamente contestato quanto esposto nella relazione del tutor e, in particolare, non ha negato la molteplicità e frequenza dei confronti circa le modalità di esecuzione della prestazione in didattica a distanza.
6. In definitiva, durante il periodo di prova di cui è causa, il docente è stato valutato sotto il profilo metodologico e relazionale e le rilevate carenze e criticità evidenziate sia nella relazione del tutor, sia nei pareri del dirigente scolastico e del comitato di valutazione in relazione a plurimi aspetti, trovano supporto su fatti riscontrabili documentalmente.
La tesi attorea della sussistenza di motivi illeciti o comunque estranei rispetto alla valutazione delle sue capacità didattiche e della sua avvenuta discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, invece, è del tutto sprovvista di idonee allegazioni e risulta pertanto del tutto peregrina.
In ricorso infatti non sono contenute la descrizione delle condotte vessatorie e discriminatorie asseritamente subite, l'individuazione né del contenuto delle affermazioni di scherno e derisione, né di chi le avrebbe pronunciate;
non risulta chiaro in ragione della genericità delle allegazioni chi gli avrebbe mosso “l'accusa” di voler corteggiare un altro docente né in che tipo di contesto una simile affermazione sarebbe stata espressa;
non è precisato chi avrebbe imposto la presenza di una docente in quiescenza durante le sue ore di lezione, se tale presenza abbia riguardato entrambe le sue classi o solo una, se e perché egli non abbia richiesto chiarimenti al dirigente preposto o non abbia comunque comunicato ai soggetti competenti la presenza in aula di un soggetto a suo dire privo del “titolo” per essere presente in classe;
non è adeguatamente circostanziata la condotta della docente che, venuta a
Pagina 10 di 12 conoscenza del suo orientamento sessuale durante una lezione condivisa, sarebbe uscita dalla classe urlando, non risultando chiare né le ragioni della condivisione della docenza, né i motivi per cui durante una lezione sia divenuto argomento di discussione l'orientamento sessuale dei docenti, né cosa e perché la docente in compresenza abbia reagito urlando e correndo fuori dall'aula.
7. Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e delle considerazioni sin qui svolte, il giudizio negativo formulato dall'amministrazione convenuta risulta tutt'altro che privo di giustificazione, ma anzi l'istruttoria su cui si è basato il provvedimento per cui è causa risulta completa, dettagliata, fondata su un'attività di verifica degli organi competenti anche “sul campo” ed è più che sufficientemente motivata, fermi restando i limiti di sindacabilità propri delle valutazioni discrezionali dell'amministrazione, ove non viziate da evidenti contraddittorietà da violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede. Nessuna infondatezza o illegittimità può dunque in concreto ravvisarsi nel decreto di non superamento del primo anno di prova impugnato, preceduto da un accurato accertamento e nel pieno rispetto dei criteri vigenti per la verifica degli standard professionali del personale docente.
In senso contrario non depone la deduzione circa l'omessa comunicazione del provvedimento di non superamento del primo anno di prova. A tal proposito, infatti, il ricorrente non ha specificamente contestato – ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – il fatto che in data
14.7.2020 egli avrebbe partecipato ad un incontro, assistito da un sindacalista di propria scelta, onde ottenere chiarimenti sul mancato superamento dell'anno di formazione e prova e suggerimenti sulle competenze da migliorare. Peraltro l'art. 14 del d.m. 850/2014 non sanziona con la nullità l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento di non superamento della prova.
Per tutti i motivi esposti il ricorso dev'essere integralmente rigettato;
ogni ulteriore profilo di doglianza resta assorbito.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 11 di 12 - In via preliminare, dichiara il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni scolastiche territoriali, regionale e provinciale e dell'istituto comprensivo “ CP_5 di Sesto San Giovanni;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 23 luglio 2025
Il Giudice
EL GR
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