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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/12/2024, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Paolo Rampini Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2024 avente ad oggetto: separazione personale delle parti e successivo scioglimento del matrimonio promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Re
Montalcini e Fabio Montalcini del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, C.so Alfieri 284 ha eletto domicilio per delega in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._2
NU AL (AT), Via Gavelli n.22, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Cerrato del Foro di
Asti, presso il cui studio in Asti (AT), Via Giuseppe Verdi n.18 ha eletto domicilio per delega in atti
RESISTENTE nella quale è parte necessaria il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni congiunte come da foglio di precisazione delle conclusioni 18.11.2024 depositato in atti dalle parti:
“A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio n. 267 Parte II Serie A del 25.06.2005 ad opera dello Stato Civile del Comune di Genova alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i medesimi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in NU AL (AT), Via Gavelli n.22, di proprietà esclusiva della medesima.
3) Disporre che il sig. e la di lui madre sig.ra trasferiscano altrove la Controparte_1 Parte_2
propria residenza entro 30 giorni dall'udienza del 26.11.2024.
4) Disporre che nessun contributo venga liquidato a favore e/o a carico dell'uno e dell'altro coniuge, risultando allo stato le parti economicamente autosufficienti.
5) Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere ogni mese la somma di euro 602,00 Controparte_1
alla sig.ra a copertura della rata del finanziamento da lei acceso per la Parte_1
ristrutturazione della casa coniugale, e che la predetta rimborsa a mezzo della procedura di cessione del quinto dello stipendio, e ciò sino all'estinzione del predetto prestito che dovrà avvenire entro il settembre 2030.
6) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente né di avere altri interessi comuni da regolare, dipendenti dal matrimonio.
* * *
B) Una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rato tra i sigg. e , Controparte_1 Parte_1 disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio ad opera dello Stato Civile del Comune di
Genova, confermando tutte le
CONDIZIONI come formulate e pattuite dai coniugi in sede di separazione personale e già recepite dalla sentenza pronunciata in tale contesto.
pagina 2 di 4 Le spese legali dei due gradi sono integralmente compensate tra le parti.”
Processo nel quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota del
29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 21.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 25.06.2005, in Genova, che dall'unione non erano nati figli, che era venuto meno il CP_1
rapporto affettivo con insostenibilità della convivenza per i continui tradimenti del marito, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e il successivo divorzio, nonché disporsi a suo favore assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00 mensile rivalutabile ed assegnazione della casa coniugale.
Il si costituiva in giudizio confermando la fine della relazione matrimoniale, che imputava CP_1
alla moglie, aderendo alla domanda di pronuncia della separazione, non opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, opponendosi alla concessione di assegno di mantenimento a favore della moglie e dichiarandosi disponibile a versare alla moglie la somma mensile di euro 602,00 quale rata di restituzione somma ricevuta a mutuo per la ristrutturazione della abitazione.
All'udienza fissata ex art 473 bis.21 in data 26.11.2024, le parti, avendo raggiunto un accordo conciliativo, chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, rinunciando all'emanazione dei provvedimenti provvisori.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva trasmettersi gli atti al PM e rimetteva la causa in decisone con riferimento alla causa di separazione (già fissando successiva udienza di comparizione parti con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).
Ritiene il Collegio che le conclusioni siano congrue ed accoglibili (risultando pacifico, per allegazione comune delle parti, che l'affectio coniugalis è definitivamente cessata) con la sola precisazione che, in assenza di prole non potendo disporsi la assegnazione della casa coniugale, le stesse devono leggersi nel senso della presa d'atto dell'accordo delle parti circa l'attribuzione della abitazione familiare alla parte ricorrente, esclusiva proprietaria, e dell'impegno del resistente di traferirsi altrove nel termine di
30 giorni dal 26.11.2024.
La liquidazione delle spese di lite deve essere riservata alla definizione della lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatesi in Controparte_1 Parte_1
Genova il 25.6.2005, alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, da leggersi nel senso di cui in motivazione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di effettuare gli adempimenti di competenza,
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Asti, in data 4/12/2024
Giudice relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Paolo Rampini Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2024 avente ad oggetto: separazione personale delle parti e successivo scioglimento del matrimonio promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Re
Montalcini e Fabio Montalcini del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, C.so Alfieri 284 ha eletto domicilio per delega in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...], il [...], C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._2
NU AL (AT), Via Gavelli n.22, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Cerrato del Foro di
Asti, presso il cui studio in Asti (AT), Via Giuseppe Verdi n.18 ha eletto domicilio per delega in atti
RESISTENTE nella quale è parte necessaria il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni congiunte come da foglio di precisazione delle conclusioni 18.11.2024 depositato in atti dalle parti:
“A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Parte_1 disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio n. 267 Parte II Serie A del 25.06.2005 ad opera dello Stato Civile del Comune di Genova alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i medesimi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in NU AL (AT), Via Gavelli n.22, di proprietà esclusiva della medesima.
3) Disporre che il sig. e la di lui madre sig.ra trasferiscano altrove la Controparte_1 Parte_2
propria residenza entro 30 giorni dall'udienza del 26.11.2024.
4) Disporre che nessun contributo venga liquidato a favore e/o a carico dell'uno e dell'altro coniuge, risultando allo stato le parti economicamente autosufficienti.
5) Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere ogni mese la somma di euro 602,00 Controparte_1
alla sig.ra a copertura della rata del finanziamento da lei acceso per la Parte_1
ristrutturazione della casa coniugale, e che la predetta rimborsa a mezzo della procedura di cessione del quinto dello stipendio, e ciò sino all'estinzione del predetto prestito che dovrà avvenire entro il settembre 2030.
6) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente né di avere altri interessi comuni da regolare, dipendenti dal matrimonio.
* * *
B) Una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rato tra i sigg. e , Controparte_1 Parte_1 disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio ad opera dello Stato Civile del Comune di
Genova, confermando tutte le
CONDIZIONI come formulate e pattuite dai coniugi in sede di separazione personale e già recepite dalla sentenza pronunciata in tale contesto.
pagina 2 di 4 Le spese legali dei due gradi sono integralmente compensate tra le parti.”
Processo nel quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota del
29.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso 21.06.2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 25.06.2005, in Genova, che dall'unione non erano nati figli, che era venuto meno il CP_1
rapporto affettivo con insostenibilità della convivenza per i continui tradimenti del marito, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e il successivo divorzio, nonché disporsi a suo favore assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000,00 mensile rivalutabile ed assegnazione della casa coniugale.
Il si costituiva in giudizio confermando la fine della relazione matrimoniale, che imputava CP_1
alla moglie, aderendo alla domanda di pronuncia della separazione, non opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, opponendosi alla concessione di assegno di mantenimento a favore della moglie e dichiarandosi disponibile a versare alla moglie la somma mensile di euro 602,00 quale rata di restituzione somma ricevuta a mutuo per la ristrutturazione della abitazione.
All'udienza fissata ex art 473 bis.21 in data 26.11.2024, le parti, avendo raggiunto un accordo conciliativo, chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, rinunciando all'emanazione dei provvedimenti provvisori.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva trasmettersi gli atti al PM e rimetteva la causa in decisone con riferimento alla causa di separazione (già fissando successiva udienza di comparizione parti con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).
Ritiene il Collegio che le conclusioni siano congrue ed accoglibili (risultando pacifico, per allegazione comune delle parti, che l'affectio coniugalis è definitivamente cessata) con la sola precisazione che, in assenza di prole non potendo disporsi la assegnazione della casa coniugale, le stesse devono leggersi nel senso della presa d'atto dell'accordo delle parti circa l'attribuzione della abitazione familiare alla parte ricorrente, esclusiva proprietaria, e dell'impegno del resistente di traferirsi altrove nel termine di
30 giorni dal 26.11.2024.
La liquidazione delle spese di lite deve essere riservata alla definizione della lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatesi in Controparte_1 Parte_1
Genova il 25.6.2005, alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, da leggersi nel senso di cui in motivazione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di effettuare gli adempimenti di competenza,
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Asti, in data 4/12/2024
Giudice relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4