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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 419 PROT.N. 48089 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1412/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: preliminarmente fa rilevare la tardività della costituzione di parte resistente e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento per omesso – parziale versamento n. 419 de 7 dicembre 2023 (prot. 48089 del 7 dicembre 2023) notificatogli dal Comune di Canicattì in data 7 dicembre 2023 per Tari 2018 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il Comune di Canicattì si è costituito (in data 31 ottobre 2025) ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta – in estrema sintesi – l'illegittimità del provvedimento impugnato per: inesistenza della notifica a mezzo di posta privata;
difetto di sottoscrizione sotto molteplici profili;
difetto di contraddittorio preventivo, nonchè il difetto di motivazione e l' intervenuta decadenza (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La costituzione tardiva della parte resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere l'eventuale chiamata in causa di terzi.
Tuttavia, non preclude la difesa nel merito: la contestazione dei fatti, la negazione delle norme invocate e la produzione documentale, purchè tale documentazione venga depositata entro i termini stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 546/92 (almeno 20 giorni prima dell'udienza).
La costituzione tardiva non è causa di nullità.
Il ricorso è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione - per stessa ammissione del ricorrente – è stato notificato in data 7 dicembre 2023 (cfr. ricorso introduttivo).
Con ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
2.- Il provvedimento indica le generalità del funzionario e la disposizione di legge che lo abilita alla sottoscrizione: art. 1, c.87 della legge 549 del 1995 (cfr. provvedimento in atti).
La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 6142/2024 ha chiarito che gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo.
3.- A mente di quanto disposto dall'art. 23 C.A.D. "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La Cassazione (Ordinanza n. 29820/2021) ha chiarito che “ … L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (conformi:
Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
4.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4698/2025) ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo
IMU non si applica ai tributi “non armonizzati” - come l'Imposta municipale - a meno che non sia specificamente previsto dalla legge.
L'art. 12, c. 7, dello Statuto del Contribuente, limita tale obbligo ai soli casi di “accessi, ispezioni o verifiche” fiscali presso i locali del contribuente.
5.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritenuto che “ … in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conformi: Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n.
26431 del 08/11/2017).
L'Avviso in contestazione indica puntualmente gli estremi catastali ed ubicazione degli immobili ai quali è riferita la pretesa (cfr. provvedimento in atti).
6.- Il provvedimento in contestazione (Imu 2018) è stato notificato in data 7 dicembre 2023: quindi tempestivamente.
Vanno, inoltre, richiamati gli “slittamenti” dei termini introdotti dalle disposizioni emergenziali Covid – 19.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese
(Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 419 PROT.N. 48089 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1412/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: preliminarmente fa rilevare la tardività della costituzione di parte resistente e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento per omesso – parziale versamento n. 419 de 7 dicembre 2023 (prot. 48089 del 7 dicembre 2023) notificatogli dal Comune di Canicattì in data 7 dicembre 2023 per Tari 2018 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Il Comune di Canicattì si è costituito (in data 31 ottobre 2025) ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta – in estrema sintesi – l'illegittimità del provvedimento impugnato per: inesistenza della notifica a mezzo di posta privata;
difetto di sottoscrizione sotto molteplici profili;
difetto di contraddittorio preventivo, nonchè il difetto di motivazione e l' intervenuta decadenza (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La costituzione tardiva della parte resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere l'eventuale chiamata in causa di terzi.
Tuttavia, non preclude la difesa nel merito: la contestazione dei fatti, la negazione delle norme invocate e la produzione documentale, purchè tale documentazione venga depositata entro i termini stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 546/92 (almeno 20 giorni prima dell'udienza).
La costituzione tardiva non è causa di nullità.
Il ricorso è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione - per stessa ammissione del ricorrente – è stato notificato in data 7 dicembre 2023 (cfr. ricorso introduttivo).
Con ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
2.- Il provvedimento indica le generalità del funzionario e la disposizione di legge che lo abilita alla sottoscrizione: art. 1, c.87 della legge 549 del 1995 (cfr. provvedimento in atti).
La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 6142/2024 ha chiarito che gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo.
3.- A mente di quanto disposto dall'art. 23 C.A.D. "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
La Cassazione (Ordinanza n. 29820/2021) ha chiarito che “ … L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (conformi:
Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
4.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4698/2025) ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo
IMU non si applica ai tributi “non armonizzati” - come l'Imposta municipale - a meno che non sia specificamente previsto dalla legge.
L'art. 12, c. 7, dello Statuto del Contribuente, limita tale obbligo ai soli casi di “accessi, ispezioni o verifiche” fiscali presso i locali del contribuente.
5.- La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5509, del 1 marzo 2024) ha ritenuto che “ … in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conformi: Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n.
26431 del 08/11/2017).
L'Avviso in contestazione indica puntualmente gli estremi catastali ed ubicazione degli immobili ai quali è riferita la pretesa (cfr. provvedimento in atti).
6.- Il provvedimento in contestazione (Imu 2018) è stato notificato in data 7 dicembre 2023: quindi tempestivamente.
Vanno, inoltre, richiamati gli “slittamenti” dei termini introdotti dalle disposizioni emergenziali Covid – 19.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
La complessità della controversia e la molteplicità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese
(Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NN