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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5255/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5255/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Telve (TN) in data 12 settembre 2009,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte II, Serie
A, N. 4, Anno 2009, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in Per_1
data 25 agosto 2011.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è attualmente alle dipendenze del Parte_2
NO (TN) nel settore tecnico, mentre la sig.ra è alle Controparte_1 Pt_1 dipendenze della ditta “Meccanica Reguzzo s.r.l.” di Grigno (TN).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale sita in Castelnuovo (TN), via Canaletto n. 3 – di proprietà esclusiva del signor - rimarrà nella disponibilità di Parte_2 quest'ultimo;
- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
frequenterà gli stessi in via partitaria, pur mantenendo la propria residenza presso
l'abitazione paterna;
- i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario del figlio minore
(studente) durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
Per_1
le spese straordinarie dovranno essere invece suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad
€uro 200,00=; per una corretta individuazione delle stesse le parti dichiarano di far riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio
Nazionale Forense;
- le parti concordano che i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
2 - entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambe piena capacità lavorativa, di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti ed avendo tra loro già definito ogni questione di natura patrimoniale od economica tra loro intercorsa.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5255/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Telve (TN) in data 12 settembre 2009,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte II, Serie
A, N. 4, Anno 2009, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in Per_1
data 25 agosto 2011.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è attualmente alle dipendenze del Parte_2
NO (TN) nel settore tecnico, mentre la sig.ra è alle Controparte_1 Pt_1 dipendenze della ditta “Meccanica Reguzzo s.r.l.” di Grigno (TN).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale sita in Castelnuovo (TN), via Canaletto n. 3 – di proprietà esclusiva del signor - rimarrà nella disponibilità di Parte_2 quest'ultimo;
- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
frequenterà gli stessi in via partitaria, pur mantenendo la propria residenza presso
l'abitazione paterna;
- i genitori provvederanno entrambi al mantenimento ordinario del figlio minore
(studente) durante i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
Per_1
le spese straordinarie dovranno essere invece suddivise tra gli stessi in parti uguali, ferma la necessità di concordare preventivamente quelle di importo superiore ad
€uro 200,00=; per una corretta individuazione delle stesse le parti dichiarano di far riferimento alle linee guida evidenziate nel Protocollo redatto dal Consiglio
Nazionale Forense;
- le parti concordano che i diritti di visita verranno svolti liberamente, tenendo conto delle esigenze del minore e dei suoi impegni scolastici;
2 - entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità dell'espatrio;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambe piena capacità lavorativa, di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti ed avendo tra loro già definito ogni questione di natura patrimoniale od economica tra loro intercorsa.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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