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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7007/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA ZA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7007/2016 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Nadia Spinelli;
Parte_1
ATTORE contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonio Vinci;
CONVENUTA
OGGETTO: indennizzo su polizza furto e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 06.05.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando domanda di condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
41.319,88, quale indennizzo per il furto della propria autovettura assicurata tg. EW399CY, avvenuto tra la notte del 26 e 27 ottobre 2015, nonché del danno patrimoniale pari ad € 8.821,88 e dei danni morali quantificati in € 10.000,00. A sostegno della domanda, parte attrice ha rappresentato che: i) in qualità di proprietario dell'autovettura Yundai tg. EW399CY, aveva stipulato con la
[...] la polizza “furto-incendio” n. 1/33724/30/103350878; ii) a seguito di furto Controparte_2 avvenuto il 27.10.2015, prontamente denunciato presso i C.C. di Alberobello e nella medesima giornata alla competente sub-agenzia assicurativa di Alberobello, in data 12.11.2015 aveva CP_1 acquistato una nuova autovettura, Hyundai Tucson presso la concessionaria al Controparte_3 prezzo di € 36.500,00; iii) per l'acquisto della nuova auto aveva chiesto e ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di € 44.821,88, di cui € 8.821,88 a titolo di interessi;
iv) con pec del
21.01.2016 aveva formulato richiesta di liquidazione della somma di € 22.100,00 a titolo di indennizzo, importo determinato in polizza, nonché di € 350,00 per spese di avvio del sinistro, cui non faceva seguito alcun riscontro dalla società convenuta;
v) dal giorno del furto (ottobre 2015) sino alla consegna della nuova auto avvenuta ad aprile 2016, il nucleo familiare dell'attore aveva subito gravi ripercussioni di natura morale ed economica.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 19.09.2016, la società convenuta ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, sostenendo l'operatività dello scoperto del 25% sull'indennizzo liquidabile a seguito del furto, con un minimo non indennizzabile di € 500,00. Ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni in quanto non ricollegabile all'obbligazione di tipo indennitario a carico della compagnia assicurativa. Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda.
3. Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., rettificando quanto dedotto ai punti 9, 10 e 11 della comparsa di costituzione, parte convenuta ha precisato che, nel caso di specie, non opera lo scoperto del 25% sull'indennizzo teoricamente spettante e che il valore liquidabile dell'autovettura assicurata, secondo la rivista Quattroruote, è pari a € 19.000,00, in applicazione della clausola di cui all'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto.
4. In data 29.11.2018, la società convenuta ha liquidato all'attore la minor somma di € 19.250,00, trattenuta da quest'ultimo a titolo di acconto.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prove testimoniali,
è pervenuta all'udienza del 27.09.2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda principale merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Preliminarmente si osserva che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass.
Civ., sent. n. 1558/2018). 3. In virtù del suddetto principio risulta documentalmente provata la stipula, da parte del della polizza assicurativa n. 1/33724/30/103350878, operante dall'11.11.2015 e avente Parte_1 validità al momento del sinistro, ricomprendente il rischio furto per un valore assicurato di €
22.100,00.
In ogni caso, l'operatività della polizza al caso di specie e la sussistenza dell'evento indennizzabile sono stati riconosciuti anche dalla compagnia convenuta che ha liquidato l'importo riconosciuto a debito, accettato solo in acconto dall'assicurato.
Più precisamente è stata liquidata la somma di € 19.250,00, pari alla quotazione della Hyundai ix
35 sulla rivista Quattroruote nel settembre 2015, in applicazione dell'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto inerente la garanzia “Riparazione confort”, secondo cui, “in caso di furto totale del veicolo, trascorsi più di 180 giorni dalla prima immatricolazione del veicolo, il suo valore, ossia l'ammontare del danno liquidabile, è determinato dal listino della rivista Quattroruote antecedente alla data di avvenimento del sinistro (ottobre 2015)” (cfr. memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. di parte convenuta).
Quanto alla franchigia prevista nella misura del 25% dell'indennizzo ipoteticamente liquidabile,
con le memorie istruttorie depositate, ha riconosciuto l'inapplicabilità della stessa, stante CP_2 la “Formula Top” pattuita (pag. 79 delle condizioni di assicurazione) e il montaggio della scatola
Unibox sull'autovettura assicurata. Le condizioni di polizza prevedono, infatti, che “la società non applicherà eventuali limiti all'indennizzo pattuito sulla scheda di polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione dell'Unibox” (cfr. all.9 fasc. parte attrice, pag. 80 lett.b).
4. La questione da risolvere è, dunque, se l'indennizzo vada parametrato al valore determinato al momento della stipula o a quello risultante al momento del furto. Sul punto occorre tenere presente che l'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto inerente alla garanzia “Riparazione confort” (scelta risultante dall'appendice di rinnovo polizza) prevede che “in caso di furto totale del veicolo, trascorsi più di 180 giorni dalla prima immatricolazione del veicolo, il suo valore, ossia l'ammontare del danno liquidabile, è determinato dal listino della rivista Quattroruote antecedente alla data di avvenimento del sinistro (ottobre 2015)” (pag. 37 delle Condizioni di assicurazione).
La clausola innanzi richiamata trova applicazione al caso de quo poiché, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo assicurato (cfr. all. 10 fasc. parte attrice) e dal certificato P.R.A., la prima immatricolazione del veicolo Hyundai con tg. EW399CY risale al 28.05.2014 e l'evento furto è avvenuto nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2015, oltre 180 giorni dalla prima immatricolazione.
Pertanto, la società convenuta ha liquidato all'attore l'importo massimo indennizzabile per l'evento furto, in applicazione delle condizioni previste in polizza, pari alla quotazione dell'autoveicolo sulla rivista Quattroruote, ovvero € 19.000,00. 5. Alla luce di quanto precede, la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo formulata da parte attrice trova accoglimento nei limiti di quanto già liquidato in corso di causa, ossia € 19.250,00.
6. Sulla predetta somma vanno applicati interessi e rivalutazione monetaria.
L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore, assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un sinistro (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio 2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applicazione anche d'ufficio della rivalutazione).
Inoltre, il mancato pagamento spontaneo da parte della convenuta dell'indennizzo dovuto all'attore, in forza del contratto di assicurazione, giustifica il pagamento anche degli interessi compensativi maturati per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pecuniario del bene danneggiato, che si reputa equo quantificare in misura corrispondente agli interessi legali, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa degli interessi richiamati, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa per effetto della rivalutazione, a partire dal momento iniziale sino a quello della liquidazione, nei singoli periodi trascorsi.
Applicando tali principi all'importo determinato alle condizioni concordate tra le parti, l'importo effettivamente dovuto dalla convenuta sino alla data dell'intervenuta liquidazione dell'indennizzo è di € 19.376,44.
Considerato, pertanto, quanto già ricevuto, l'attore è ancora a credito della somma di €126,44 a titolo di rivalutazione ed interessi.
7. Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
8. Può, altresì, essere riconosciuto il rimborso delle spese di procedura, non contestate da controparte, pari ad € 350,00.
9. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, asseritamente patiti per la dedotta mala gestio della compagnia assicurativa convenuta.
Anzitutto chi agisce in giudizio per chiedere un risarcimento deve comprovare sia il danno subito che il nesso causale con la condotta del presunto danneggiante.
Dalla documentazione in atti risulta che il furto è avvenuto il 27.10.2015, come da denuncia presentata il giorno stesso presso la Stazione dei Carabinieri di Alberobello. Non vi è, invece, prova della tempestiva presentazione di denuncia del sinistro presso la Compagnia assicurativa. La prima comprovata comunicazione formale all'assicurazione avviene tre mesi dopo con la lettera di costituzione in mora del 21.01.2016. Non vi è, però, prova della trasmissione della documentazione necessaria per l'istruzione della pratica. Infine, la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è effettuata nell'aprile 2016.
Considerato, dunque, che in linea generale, nel caso di danni a cose, il termine per formulare una proposta di risarcimento per l'assicurazione è di 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di documentazione, non può, nella specie, inferirsi alcun colposo ritardo dell'assicurazione nella gestione della pratica, anteriormente all'instaurazione del giudizio, avvenuto solo tre mesi dopo la richiesta avanzata all'assicurazione.
In ogni caso, l'attore non ha offerto nessuna evidenza probatoria dei pregiudizi patrimoniali asseritamente patiti. Per ciò che concerne il paventato danno economico pari alla misura degli interessi da corrispondersi alla finanziaria, si osserva che parte attrice assume di aver contratto un finanziamento dell'importo di € 36.500,00, con interessi pari ad € 8.821,88, depositando a tal fine due esemplari di contratto di prestito n. 13713614 (cfr. all.8 atto di citazione e all.19 memoria ex art. 183 n.1 c.p.c.), asseritamente contratto dall'intermediario con Santander Controparte_3
Consumer s.p.a. in favore del purtuttavia privi di sottoscrizione del contraente Parte_1 debitore rispettivamente a pagina 10 dell'allegato 8 ed a pag. 6 dell'allegato 19.
Ne consegue che, in assenza di prova circa l'effettiva sottoscrizione del finanziamento da parte dell'attore e del conseguente pagamento delle rate mensili dello stesso da parte del la Parte_1 domanda di risarcimento dei danni pari ad € 8.821,88 va rigettata.
Peraltro, la fondatezza della domanda risarcitoria va valutata anche alla luce del comportamento del danneggiato, allorché lo stesso possa contribuire a determinare o aggravare i danni per cui si chiede il ristoro.
Risulta, infatti, che l'attore abbia acquistato una nuova autovettura già in data 12.11.2015, dal valore di mercato di gran lunga superiore a quello liquidabile per il furto della precedente, ancor prima di avanzare richiesta di indennizzo (in base a quanto documentato in atti) e attendere un riscontro dalla società convenuta. Inoltre, dal preventivo di acquisto (cfr. all.7 fasc. parte attrice) la nuova autovettura acquistata presso non risulta in pronta consegna bensì Controparte_3 autovettura pluriaccessoriata, avendo l'attore optato per sette componenti accessorie al modello base dell'autovettura, tali da giustificare la consegna nell'aprile 2016.
Peraltro, l'attore non ha fornito prova in ordine all'asserita disponibilità economica per il versamento in contanti della differenza tra il prezzo di acquisto della nuova autovettura e l'importo che avrebbe ottenuto a titolo di indennizzo, al fine di dimostrare che avrebbe potuto evitare con certezza l'apertura del finanziamento. Invero, tale circostanza appare smentita dalla contraddittoria allegazione delle difficoltà economiche che sarebbero derivate dall'accensione del finanziamento per un importo a titolo di interessi per giunta inferiore rispetto a quello che sarebbe stato, a suo dire, versato in contanti a titolo di differenza. Ne discende che i lamentati danni patrimoniali non paiono essere conseguenza immediata e diretta del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, bensì conseguenza esclusiva di scelte imprudenti operate dall'attore.
10. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni morali, si osserva che parte attrice non ha fornito documentazione né del pagamento delle rate dell'asserito finanziamento sottoscritto con la né tanto meno delle rate di mutuo per la casa familiare gravanti sulle Controparte_4 disponibilità economiche della famiglia.
Da ultimo, nessuna sufficiente efficacia probatoria può rintracciarsi nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice circa l'aiuto economico elargito dagli stessi all'attore per sue difficoltà economiche, in mancanza di riscontro documentale sul punto.
11. Non può essere accolta, infine, la domanda formulata dall'attore di condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c. difettando la prova dei presupposti di cui al comma 1.
12. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per 1/2 e per la restante parte poste a carico della società soccombente, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001 a 52.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA ZA
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e riconosce corretto l'importo liquidato a titolo di indennizzo pari, per sorte capitale, ad € 19.250,00 e condanna Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria pari ad € 126,44, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. sull'importo complessivo dovuto dalla data della domanda sino al pagamento parziale avvenuto in data 29.11.2018
e sul residuo dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Dispone il rimborso a cura della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €350,00 per spese di procedura;
3. Rigetta la domanda risarcitoria;
4. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che, previa compensazione di 1/2, sono liquidate in € 3.808,00, oltre Parte_1 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 25.11.2015
Il Giudice
RA ZA AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA ZA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7007/2016 promossa da
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Nadia Spinelli;
Parte_1
ATTORE contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonio Vinci;
CONVENUTA
OGGETTO: indennizzo su polizza furto e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 06.05.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
formulando domanda di condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
41.319,88, quale indennizzo per il furto della propria autovettura assicurata tg. EW399CY, avvenuto tra la notte del 26 e 27 ottobre 2015, nonché del danno patrimoniale pari ad € 8.821,88 e dei danni morali quantificati in € 10.000,00. A sostegno della domanda, parte attrice ha rappresentato che: i) in qualità di proprietario dell'autovettura Yundai tg. EW399CY, aveva stipulato con la
[...] la polizza “furto-incendio” n. 1/33724/30/103350878; ii) a seguito di furto Controparte_2 avvenuto il 27.10.2015, prontamente denunciato presso i C.C. di Alberobello e nella medesima giornata alla competente sub-agenzia assicurativa di Alberobello, in data 12.11.2015 aveva CP_1 acquistato una nuova autovettura, Hyundai Tucson presso la concessionaria al Controparte_3 prezzo di € 36.500,00; iii) per l'acquisto della nuova auto aveva chiesto e ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di € 44.821,88, di cui € 8.821,88 a titolo di interessi;
iv) con pec del
21.01.2016 aveva formulato richiesta di liquidazione della somma di € 22.100,00 a titolo di indennizzo, importo determinato in polizza, nonché di € 350,00 per spese di avvio del sinistro, cui non faceva seguito alcun riscontro dalla società convenuta;
v) dal giorno del furto (ottobre 2015) sino alla consegna della nuova auto avvenuta ad aprile 2016, il nucleo familiare dell'attore aveva subito gravi ripercussioni di natura morale ed economica.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 19.09.2016, la società convenuta ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, sostenendo l'operatività dello scoperto del 25% sull'indennizzo liquidabile a seguito del furto, con un minimo non indennizzabile di € 500,00. Ha chiesto, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni in quanto non ricollegabile all'obbligazione di tipo indennitario a carico della compagnia assicurativa. Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda.
3. Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., rettificando quanto dedotto ai punti 9, 10 e 11 della comparsa di costituzione, parte convenuta ha precisato che, nel caso di specie, non opera lo scoperto del 25% sull'indennizzo teoricamente spettante e che il valore liquidabile dell'autovettura assicurata, secondo la rivista Quattroruote, è pari a € 19.000,00, in applicazione della clausola di cui all'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto.
4. In data 29.11.2018, la società convenuta ha liquidato all'attore la minor somma di € 19.250,00, trattenuta da quest'ultimo a titolo di acconto.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prove testimoniali,
è pervenuta all'udienza del 27.09.2024, ove sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda principale merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Preliminarmente si osserva che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass.
Civ., sent. n. 1558/2018). 3. In virtù del suddetto principio risulta documentalmente provata la stipula, da parte del della polizza assicurativa n. 1/33724/30/103350878, operante dall'11.11.2015 e avente Parte_1 validità al momento del sinistro, ricomprendente il rischio furto per un valore assicurato di €
22.100,00.
In ogni caso, l'operatività della polizza al caso di specie e la sussistenza dell'evento indennizzabile sono stati riconosciuti anche dalla compagnia convenuta che ha liquidato l'importo riconosciuto a debito, accettato solo in acconto dall'assicurato.
Più precisamente è stata liquidata la somma di € 19.250,00, pari alla quotazione della Hyundai ix
35 sulla rivista Quattroruote nel settembre 2015, in applicazione dell'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto inerente la garanzia “Riparazione confort”, secondo cui, “in caso di furto totale del veicolo, trascorsi più di 180 giorni dalla prima immatricolazione del veicolo, il suo valore, ossia l'ammontare del danno liquidabile, è determinato dal listino della rivista Quattroruote antecedente alla data di avvenimento del sinistro (ottobre 2015)” (cfr. memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. di parte convenuta).
Quanto alla franchigia prevista nella misura del 25% dell'indennizzo ipoteticamente liquidabile,
con le memorie istruttorie depositate, ha riconosciuto l'inapplicabilità della stessa, stante CP_2 la “Formula Top” pattuita (pag. 79 delle condizioni di assicurazione) e il montaggio della scatola
Unibox sull'autovettura assicurata. Le condizioni di polizza prevedono, infatti, che “la società non applicherà eventuali limiti all'indennizzo pattuito sulla scheda di polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina consumato dopo l'attivazione dell'Unibox” (cfr. all.9 fasc. parte attrice, pag. 80 lett.b).
4. La questione da risolvere è, dunque, se l'indennizzo vada parametrato al valore determinato al momento della stipula o a quello risultante al momento del furto. Sul punto occorre tenere presente che l'art. F.
9-2 delle condizioni di contratto inerente alla garanzia “Riparazione confort” (scelta risultante dall'appendice di rinnovo polizza) prevede che “in caso di furto totale del veicolo, trascorsi più di 180 giorni dalla prima immatricolazione del veicolo, il suo valore, ossia l'ammontare del danno liquidabile, è determinato dal listino della rivista Quattroruote antecedente alla data di avvenimento del sinistro (ottobre 2015)” (pag. 37 delle Condizioni di assicurazione).
La clausola innanzi richiamata trova applicazione al caso de quo poiché, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo assicurato (cfr. all. 10 fasc. parte attrice) e dal certificato P.R.A., la prima immatricolazione del veicolo Hyundai con tg. EW399CY risale al 28.05.2014 e l'evento furto è avvenuto nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2015, oltre 180 giorni dalla prima immatricolazione.
Pertanto, la società convenuta ha liquidato all'attore l'importo massimo indennizzabile per l'evento furto, in applicazione delle condizioni previste in polizza, pari alla quotazione dell'autoveicolo sulla rivista Quattroruote, ovvero € 19.000,00. 5. Alla luce di quanto precede, la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo formulata da parte attrice trova accoglimento nei limiti di quanto già liquidato in corso di causa, ossia € 19.250,00.
6. Sulla predetta somma vanno applicati interessi e rivalutazione monetaria.
L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, avendo natura di debito di valore, assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato in conseguenza di un sinistro (Cass., 12 novembre 1994, n. 9549), deve essere quantificato tenuto conto degli effetti della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass., 11 gennaio 2007, n. 395; Cass., 7 maggio 2009 n. 10488; Cass., 28 luglio 2015 n. 15868 e Cass. 6711/2021 per la applicazione anche d'ufficio della rivalutazione).
Inoltre, il mancato pagamento spontaneo da parte della convenuta dell'indennizzo dovuto all'attore, in forza del contratto di assicurazione, giustifica il pagamento anche degli interessi compensativi maturati per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pecuniario del bene danneggiato, che si reputa equo quantificare in misura corrispondente agli interessi legali, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa degli interessi richiamati, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa per effetto della rivalutazione, a partire dal momento iniziale sino a quello della liquidazione, nei singoli periodi trascorsi.
Applicando tali principi all'importo determinato alle condizioni concordate tra le parti, l'importo effettivamente dovuto dalla convenuta sino alla data dell'intervenuta liquidazione dell'indennizzo è di € 19.376,44.
Considerato, pertanto, quanto già ricevuto, l'attore è ancora a credito della somma di €126,44 a titolo di rivalutazione ed interessi.
7. Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
8. Può, altresì, essere riconosciuto il rimborso delle spese di procedura, non contestate da controparte, pari ad € 350,00.
9. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, asseritamente patiti per la dedotta mala gestio della compagnia assicurativa convenuta.
Anzitutto chi agisce in giudizio per chiedere un risarcimento deve comprovare sia il danno subito che il nesso causale con la condotta del presunto danneggiante.
Dalla documentazione in atti risulta che il furto è avvenuto il 27.10.2015, come da denuncia presentata il giorno stesso presso la Stazione dei Carabinieri di Alberobello. Non vi è, invece, prova della tempestiva presentazione di denuncia del sinistro presso la Compagnia assicurativa. La prima comprovata comunicazione formale all'assicurazione avviene tre mesi dopo con la lettera di costituzione in mora del 21.01.2016. Non vi è, però, prova della trasmissione della documentazione necessaria per l'istruzione della pratica. Infine, la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è effettuata nell'aprile 2016.
Considerato, dunque, che in linea generale, nel caso di danni a cose, il termine per formulare una proposta di risarcimento per l'assicurazione è di 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di documentazione, non può, nella specie, inferirsi alcun colposo ritardo dell'assicurazione nella gestione della pratica, anteriormente all'instaurazione del giudizio, avvenuto solo tre mesi dopo la richiesta avanzata all'assicurazione.
In ogni caso, l'attore non ha offerto nessuna evidenza probatoria dei pregiudizi patrimoniali asseritamente patiti. Per ciò che concerne il paventato danno economico pari alla misura degli interessi da corrispondersi alla finanziaria, si osserva che parte attrice assume di aver contratto un finanziamento dell'importo di € 36.500,00, con interessi pari ad € 8.821,88, depositando a tal fine due esemplari di contratto di prestito n. 13713614 (cfr. all.8 atto di citazione e all.19 memoria ex art. 183 n.1 c.p.c.), asseritamente contratto dall'intermediario con Santander Controparte_3
Consumer s.p.a. in favore del purtuttavia privi di sottoscrizione del contraente Parte_1 debitore rispettivamente a pagina 10 dell'allegato 8 ed a pag. 6 dell'allegato 19.
Ne consegue che, in assenza di prova circa l'effettiva sottoscrizione del finanziamento da parte dell'attore e del conseguente pagamento delle rate mensili dello stesso da parte del la Parte_1 domanda di risarcimento dei danni pari ad € 8.821,88 va rigettata.
Peraltro, la fondatezza della domanda risarcitoria va valutata anche alla luce del comportamento del danneggiato, allorché lo stesso possa contribuire a determinare o aggravare i danni per cui si chiede il ristoro.
Risulta, infatti, che l'attore abbia acquistato una nuova autovettura già in data 12.11.2015, dal valore di mercato di gran lunga superiore a quello liquidabile per il furto della precedente, ancor prima di avanzare richiesta di indennizzo (in base a quanto documentato in atti) e attendere un riscontro dalla società convenuta. Inoltre, dal preventivo di acquisto (cfr. all.7 fasc. parte attrice) la nuova autovettura acquistata presso non risulta in pronta consegna bensì Controparte_3 autovettura pluriaccessoriata, avendo l'attore optato per sette componenti accessorie al modello base dell'autovettura, tali da giustificare la consegna nell'aprile 2016.
Peraltro, l'attore non ha fornito prova in ordine all'asserita disponibilità economica per il versamento in contanti della differenza tra il prezzo di acquisto della nuova autovettura e l'importo che avrebbe ottenuto a titolo di indennizzo, al fine di dimostrare che avrebbe potuto evitare con certezza l'apertura del finanziamento. Invero, tale circostanza appare smentita dalla contraddittoria allegazione delle difficoltà economiche che sarebbero derivate dall'accensione del finanziamento per un importo a titolo di interessi per giunta inferiore rispetto a quello che sarebbe stato, a suo dire, versato in contanti a titolo di differenza. Ne discende che i lamentati danni patrimoniali non paiono essere conseguenza immediata e diretta del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, bensì conseguenza esclusiva di scelte imprudenti operate dall'attore.
10. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni morali, si osserva che parte attrice non ha fornito documentazione né del pagamento delle rate dell'asserito finanziamento sottoscritto con la né tanto meno delle rate di mutuo per la casa familiare gravanti sulle Controparte_4 disponibilità economiche della famiglia.
Da ultimo, nessuna sufficiente efficacia probatoria può rintracciarsi nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice circa l'aiuto economico elargito dagli stessi all'attore per sue difficoltà economiche, in mancanza di riscontro documentale sul punto.
11. Non può essere accolta, infine, la domanda formulata dall'attore di condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c. difettando la prova dei presupposti di cui al comma 1.
12. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite sono compensate per 1/2 e per la restante parte poste a carico della società soccombente, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001 a 52.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA ZA
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e riconosce corretto l'importo liquidato a titolo di indennizzo pari, per sorte capitale, ad € 19.250,00 e condanna Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di interessi e rivalutazione monetaria pari ad € 126,44, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma IV c.c. sull'importo complessivo dovuto dalla data della domanda sino al pagamento parziale avvenuto in data 29.11.2018
e sul residuo dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Dispone il rimborso a cura della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €350,00 per spese di procedura;
3. Rigetta la domanda risarcitoria;
4. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite che, previa compensazione di 1/2, sono liquidate in € 3.808,00, oltre Parte_1 rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 25.11.2015
Il Giudice
RA ZA AM