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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1252 /2019 R.G. vertente dell'anno 2019, avente per oggetto: “risarcimento dei danni” promossa
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 21.07.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Calogera ABRUZZO,
ATTORE
CONTRO
, nato il [...] a [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], C.F.: , C.F._2
rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. Rita ZICARI, successivamente dall'Avv. Giuseppe VACCARO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 21.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
1 convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, , Controparte_1
quale titolare del locale “Cafè de l'Avenida, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti e quantificati in €.50.935,84, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Ha riferito che il giorno 8 gennaio 2019, verso le ore 21.20 stava facendo ingresso al locale “Cafè de l'Avenida”, quando improvvisamente scivolava sul gradino posto all'entrata e cadeva rovinosamente al suolo, riportando delle lesioni.
A seguito della caduta, l'attore, dopo i primi soccorsi ricevuti sul luogo del sinistro, veniva trasportato, previo intervento del 118, al Pronto Soccorso del
P.O. “Giovanni di Sciacca ove, a seguito degli esami eseguiti, veniva Per_1
refertato: “frattura scomposta e pluriframmentaria della metafisi distale del perone con spostamento dei monconi e risalita del moncone distale, frattura pluriframmentaria bimalleolare tibiale, slargamento della pinza malleolare e lussazione tibio-astralgica anteriore” e successivamente si è dovuto sottoporre a innumerevoli visite specialistiche ed interventi chirurgici.
In particolare, in data 9 gennaio c.a., sempre presso il P.O. di Sciacca, subiva intervento in urgenza di applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula e precisamente: “… si applica fissatore esterno di cavilia Dolphix previa infissione di due fiches alla tibia ed una fiche trans calcaneare. Si esegue riduzione della lussazione. Si esegue controllo amplioscopico”.
Successivamente, in data 15.01.2019, subiva intervento di rimozione di dispositivo di immobilizzazione e riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula,
con fissazione interna.
2 Ha dedotto che la caduta è stata causata unicamente dall'assenza di zigrinatura antiscivolo sul gradino sito all'ingresso del locale, ha, dunque, quantificato i danni in base alla perizia medico-legale redatta dal Dott. , Persona_2
come appresso quantificati:
- danno biologico 14% in soggetto di anni 36 €.39.391,00
- inabilità assoluta per giorni 40 €.3.920,00
- inabilità relativa al 75% per giorni 50 €.3.675,00
- inabilità relativa al 50% per giorni 40 €.1.960,00
- inabilità relativa al 25% per giorni 40 €.980,00
- spese mediche €.1.009,84 .
A nulla, peraltro, sono valsi i tentativi per comporre bonariamente la questione,
né le diffide, né la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
132/2014.
Si è costituito n.q. di titolare e legale rappresentante del Controparte_1
Bar “Cafè de l'Avenida”, contestando quanto eccepito e dedotto e negando qualsiasi responsabilità.
Ha evidenziato che:
a) L' apertura da dove ha tentato di introdursi il danneggiato non rappresenta l'ingresso del locale essendo, lo stesso, dotato di due porte laterali a norma di legge. Tale apertura è delimitata da vetrata in plastica avvolgibile, dal tetto alla base, che ha un'altezza dal suolo di cm. 28 circa.
b) Il pavimento risulta realizzato con listelli in legno grezzo, scarificati e con zigrinatura antiscivolo.
c) La cosa in custodia non ha dato alcun contributo causale al determinarsi
3 dell'evento in quanto il sig. è caduto al suolo (come correttamente Pt_1
riportato in citazione), prima ancora di accedere all'interno del locale a causa del bordo della strada ghiacciato e/o comunque reso scivoloso per la presenza di ghiaccio misto a neve.
Ha ricostruito la vicenda storica riferendo che il sig. in compagnia della Pt_1
fidanzata, alle ore 21.30 circa, a bordo della sua autovettura, percorrendo in salita la Via A. Gramsci, parcheggia circa dieci metri più avanti il Bar Cafè de l'Avenida di , sullo stesso lato, lasciando sulla macchina la Controparte_1
fidanzata ed il sig. percorre, di corsa, il breve tratto in discesa, per Pt_1
accedere al gazebo in legno, prospiciente la via Gramsci, attraverso il quale,
mediante le porte laterali, si accede al Bar, attraverso la vetrata prospiciente la via Gramsci, di solito delimitata da tenda in plastica avvolgibile e non destinata,
quindi, per l'accesso al locale.
Portatosi in prossimità della stessa vetrata, ancor prima di introdursi all'interno,
scivola sul piede di appoggio, per la presenza del nevischio ghiacciato depositatosi tra il bordo della strada e la base del gazebo, cadendo rovinosamente al suolo.
Gli avventori del bar immediatamente si sono precipitati a soccorrere il malcapitato facendolo adagiare all'interno del locale.
Ha puntualizzato, al fine di escludere qualsiasi responsabilità, il comportamento del danneggiato, l'evento atmosferico di eccezionale gravità e la diligenza del custode, ha contestato anche la quantificazione richiesta ed il computo delle le spese mediche.
La causa è stata istruita con l'escussione del teste , Testimone_1 Pt_1
4 e IA DA, indi, rigettata ogni ulteriore Pt_1 Testimone_2
richiesta la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La domanda risarcitoria di parte attrice è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno attore allega la responsabilità del , in via alternativa, in base CP_1
all'art. 2051 c.c. quale responsabile per danno cagionato da cosa in custodia, data dall'assenza di zigrinatura antiscivolo sul gradino sito all'ingresso del locale o,
in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della cosa in custodia.
Nella specie, si ritiene che parte attrice ha assolto il suo onere probatorio soltanto e unicamente con riferimento all'evento (caduta), nulla allegando nè dimostrando in ordine alle modalità e al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
Le prove testimoniali escusse non consentono di ricostruire né la dinamica dell'evento né il luogo dell'evento, ossia se sia avvenuto all'interno del locale o fuori dallo stesso.
L'unica che sembra avere assistito all'evento è la moglie dello stesso attore che però si trovava dentro la macchina distante qualche metro dal luogo dell'evento,
mentre gli altri testi escussi non hanno assistito alla caduta.
Secondo la descrizione attorea lo stesso stava facendo ingresso al locale “Cafè de l'Avenida” di quando improvvisamente scivolava sul Controparte_1
5 gradino posto all'entrata e cadeva rovinosamente al suolo”, la caduta era stata causata dalla mancanza di zigrinatura sul gradino posto all'ingresso del locale.
La teste (Ud. 16.12.2022) - ha dichiarato che “è uscita ed ha Testimone_2
visto il a terra fuori dal gazebo, proprio sulla strada, dove c'era Pt_1
nevischio e ghiaccio sul suo bordo. c'era nevischio, ghiaccio sul bordo della strada, fuori dalla pedana. Quando sono uscita ho visto il che era a terra Pt_1
fuori dal gazebo, proprio sulla strada e poi il lo ha fatto entrare dentro CP_1
per soccorrerlo;
”.
Anche il teste IA DA (ud. 05.04.2024) ha confermato sull'art. n.2)
che il “scivolava prima dello ingresso nel locale, cadendo sulla Pt_1
carreggiata della strada”…” si ho visto subito che il è uscito per CP_1
aiutarlo e poi sono uscito anche io e l'abbiamo aiutato a sedersi in una pedana dentro il locale per ripararlo dal brutto tempo, poi è arrivata una ragazza,
presumo la sua ragazza.”
Le stesse foto allegate relative all'accesso del locale mostrano una pavimentazione in legno zigrinato e non sono visibili gradini rispetto ai quali si sarebbe dovuta applicare la “zigrinatura antiscivolo”.
La domanda va pertanto rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1252/2019 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna , al pagamento in favore dell'Erario Parte_1
6 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00.
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
saranno liquidati con separato decreto
Così deciso a Sciacca, 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1252 /2019 R.G. vertente dell'anno 2019, avente per oggetto: “risarcimento dei danni” promossa
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 21.07.1983 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Calogera ABRUZZO,
ATTORE
CONTRO
, nato il [...] a [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], C.F.: , C.F._2
rappresentato e difeso, dapprima dall'Avv. Rita ZICARI, successivamente dall'Avv. Giuseppe VACCARO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 21.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
1 convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, , Controparte_1
quale titolare del locale “Cafè de l'Avenida, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti e quantificati in €.50.935,84, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Ha riferito che il giorno 8 gennaio 2019, verso le ore 21.20 stava facendo ingresso al locale “Cafè de l'Avenida”, quando improvvisamente scivolava sul gradino posto all'entrata e cadeva rovinosamente al suolo, riportando delle lesioni.
A seguito della caduta, l'attore, dopo i primi soccorsi ricevuti sul luogo del sinistro, veniva trasportato, previo intervento del 118, al Pronto Soccorso del
P.O. “Giovanni di Sciacca ove, a seguito degli esami eseguiti, veniva Per_1
refertato: “frattura scomposta e pluriframmentaria della metafisi distale del perone con spostamento dei monconi e risalita del moncone distale, frattura pluriframmentaria bimalleolare tibiale, slargamento della pinza malleolare e lussazione tibio-astralgica anteriore” e successivamente si è dovuto sottoporre a innumerevoli visite specialistiche ed interventi chirurgici.
In particolare, in data 9 gennaio c.a., sempre presso il P.O. di Sciacca, subiva intervento in urgenza di applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula e precisamente: “… si applica fissatore esterno di cavilia Dolphix previa infissione di due fiches alla tibia ed una fiche trans calcaneare. Si esegue riduzione della lussazione. Si esegue controllo amplioscopico”.
Successivamente, in data 15.01.2019, subiva intervento di rimozione di dispositivo di immobilizzazione e riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula,
con fissazione interna.
2 Ha dedotto che la caduta è stata causata unicamente dall'assenza di zigrinatura antiscivolo sul gradino sito all'ingresso del locale, ha, dunque, quantificato i danni in base alla perizia medico-legale redatta dal Dott. , Persona_2
come appresso quantificati:
- danno biologico 14% in soggetto di anni 36 €.39.391,00
- inabilità assoluta per giorni 40 €.3.920,00
- inabilità relativa al 75% per giorni 50 €.3.675,00
- inabilità relativa al 50% per giorni 40 €.1.960,00
- inabilità relativa al 25% per giorni 40 €.980,00
- spese mediche €.1.009,84 .
A nulla, peraltro, sono valsi i tentativi per comporre bonariamente la questione,
né le diffide, né la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
132/2014.
Si è costituito n.q. di titolare e legale rappresentante del Controparte_1
Bar “Cafè de l'Avenida”, contestando quanto eccepito e dedotto e negando qualsiasi responsabilità.
Ha evidenziato che:
a) L' apertura da dove ha tentato di introdursi il danneggiato non rappresenta l'ingresso del locale essendo, lo stesso, dotato di due porte laterali a norma di legge. Tale apertura è delimitata da vetrata in plastica avvolgibile, dal tetto alla base, che ha un'altezza dal suolo di cm. 28 circa.
b) Il pavimento risulta realizzato con listelli in legno grezzo, scarificati e con zigrinatura antiscivolo.
c) La cosa in custodia non ha dato alcun contributo causale al determinarsi
3 dell'evento in quanto il sig. è caduto al suolo (come correttamente Pt_1
riportato in citazione), prima ancora di accedere all'interno del locale a causa del bordo della strada ghiacciato e/o comunque reso scivoloso per la presenza di ghiaccio misto a neve.
Ha ricostruito la vicenda storica riferendo che il sig. in compagnia della Pt_1
fidanzata, alle ore 21.30 circa, a bordo della sua autovettura, percorrendo in salita la Via A. Gramsci, parcheggia circa dieci metri più avanti il Bar Cafè de l'Avenida di , sullo stesso lato, lasciando sulla macchina la Controparte_1
fidanzata ed il sig. percorre, di corsa, il breve tratto in discesa, per Pt_1
accedere al gazebo in legno, prospiciente la via Gramsci, attraverso il quale,
mediante le porte laterali, si accede al Bar, attraverso la vetrata prospiciente la via Gramsci, di solito delimitata da tenda in plastica avvolgibile e non destinata,
quindi, per l'accesso al locale.
Portatosi in prossimità della stessa vetrata, ancor prima di introdursi all'interno,
scivola sul piede di appoggio, per la presenza del nevischio ghiacciato depositatosi tra il bordo della strada e la base del gazebo, cadendo rovinosamente al suolo.
Gli avventori del bar immediatamente si sono precipitati a soccorrere il malcapitato facendolo adagiare all'interno del locale.
Ha puntualizzato, al fine di escludere qualsiasi responsabilità, il comportamento del danneggiato, l'evento atmosferico di eccezionale gravità e la diligenza del custode, ha contestato anche la quantificazione richiesta ed il computo delle le spese mediche.
La causa è stata istruita con l'escussione del teste , Testimone_1 Pt_1
4 e IA DA, indi, rigettata ogni ulteriore Pt_1 Testimone_2
richiesta la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
La domanda risarcitoria di parte attrice è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno attore allega la responsabilità del , in via alternativa, in base CP_1
all'art. 2051 c.c. quale responsabile per danno cagionato da cosa in custodia, data dall'assenza di zigrinatura antiscivolo sul gradino sito all'ingresso del locale o,
in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della cosa in custodia.
Nella specie, si ritiene che parte attrice ha assolto il suo onere probatorio soltanto e unicamente con riferimento all'evento (caduta), nulla allegando nè dimostrando in ordine alle modalità e al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
Le prove testimoniali escusse non consentono di ricostruire né la dinamica dell'evento né il luogo dell'evento, ossia se sia avvenuto all'interno del locale o fuori dallo stesso.
L'unica che sembra avere assistito all'evento è la moglie dello stesso attore che però si trovava dentro la macchina distante qualche metro dal luogo dell'evento,
mentre gli altri testi escussi non hanno assistito alla caduta.
Secondo la descrizione attorea lo stesso stava facendo ingresso al locale “Cafè de l'Avenida” di quando improvvisamente scivolava sul Controparte_1
5 gradino posto all'entrata e cadeva rovinosamente al suolo”, la caduta era stata causata dalla mancanza di zigrinatura sul gradino posto all'ingresso del locale.
La teste (Ud. 16.12.2022) - ha dichiarato che “è uscita ed ha Testimone_2
visto il a terra fuori dal gazebo, proprio sulla strada, dove c'era Pt_1
nevischio e ghiaccio sul suo bordo. c'era nevischio, ghiaccio sul bordo della strada, fuori dalla pedana. Quando sono uscita ho visto il che era a terra Pt_1
fuori dal gazebo, proprio sulla strada e poi il lo ha fatto entrare dentro CP_1
per soccorrerlo;
”.
Anche il teste IA DA (ud. 05.04.2024) ha confermato sull'art. n.2)
che il “scivolava prima dello ingresso nel locale, cadendo sulla Pt_1
carreggiata della strada”…” si ho visto subito che il è uscito per CP_1
aiutarlo e poi sono uscito anche io e l'abbiamo aiutato a sedersi in una pedana dentro il locale per ripararlo dal brutto tempo, poi è arrivata una ragazza,
presumo la sua ragazza.”
Le stesse foto allegate relative all'accesso del locale mostrano una pavimentazione in legno zigrinato e non sono visibili gradini rispetto ai quali si sarebbe dovuta applicare la “zigrinatura antiscivolo”.
La domanda va pertanto rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1252/2019 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna , al pagamento in favore dell'Erario Parte_1
6 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00.
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
saranno liquidati con separato decreto
Così deciso a Sciacca, 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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