TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4853/2024 promossa da:
(CF ) , rappresentato e difeso dall'Avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
BRUNO RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Prefetto, contumace Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE In via preliminare, previa sospensione della sanzione:
1. accertare e dichiarare nulla la sentenza oggetto di gravame per violazione dell'art. 429 c.p.c. In subordine all'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1 che precede,
2. Accertato lo stato di necessità in cui versava il Sig. , inefficace la sanzione pari a € Parte_1
5.100 comminata nel verbale di cui è causa;
3. Accertato lo stato di necessità, sospendere quindi ogni effetto susseguente dal verbale di cui è causa;
4. Accertato quanto esposto in narrativa, manlevare da ogni profilo risarcitorio il Sig. per gli Pt_1 eventuali danni susseguenti il fermo applicato al veicolo descritto in premessa;
In ulteriore subordine:
1. Accertato lo stato di necessità, diminuire la sanzione applicata di € 5.100 In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 31.12.2024 impugnava la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Busto Arsizio n. 3300/2024 del 5.6.2024 con la quale veniva rigettato il ricorso avanzato dall'odierno appellante avverso il verbale di accertamento VAC n. PTR , redatto dalla Polizia Stradale di NumeroD_1 in data 4 novembre 2023, per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.. CP_1 In particolare, gli agenti operanti accertavano che lo circolava alla guida di veicolo sulla carreggiata Pt_1 Nord dell'autostrada Milano – sprovvisto della patente di guida, in quanto revocata il 9 marzo CP_1 2010 dalla Prefettura di Treviso e, pertanto, gli irrogavano la sanzione di € 5.100,00 e disponevano il fermo dell'autovettura per il periodo di tre mesi. Lo proponeva quindi ricorso in proprio sostenendo di avere agito in stato di necessità: a causa di Pt_1 forti dolori addominali era stato costretto a porsi alla guida del veicolo per avvicinarsi all'abitazione dell'amico che, telefonicamente, gli aveva promesso che lo avrebbe poi accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e cure del caso. A seguito del rigetto del ricorso il ricorrente proponeva l'odierno appello denunciando l'illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per mancato inserimento nel verbale dell'udienza di discussione e decisione delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente personalmente e difetto della motivazione;
pagina 1 di 3 b) errata ricostruzione del fatto ed esclusione della scriminante invocata: il ricorrente aveva dimostrato la propria condizione di salute, alla base dello stato di necessità in cui versava, mediante l'allegazione di un certificato medico di medico di medicina generale redatto poco dopo il fatto;
ulteriore elemento di prova proveniva dal fatto che il ricorrente veniva raggiunto, durante il controllo della Polizia stradale operante, dall'amico che aveva, a suo dire, allertato, giunto sul posto proprio per accompagnarlo al Pronto Soccorso;
c) mancato riconoscimento dell'illegittimità del fermo, in quanto disposto con riguardo ad un veicolo di proprietà di terzi di carattere strumentale all'esercizio di impresa. L'appellante concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venisse accolto il ricorso e dichiarata inefficace la sanzione irrogata e, in subordine, ridotta la misura della stessa. Inoltre, l'appellante chiedeva di essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria proveniente dal proprietario del veicolo e che il danno da egli subito a causa dell'illegittimo operato degli Agenti venisse compensato con la sanzione dovuta. La non si costituiva in giudizio e restava contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva decisa all'udienza del 22.10.2025 mediante lettura del dispositivo.
*** L'appello è infondato e va respinto. Con riguardo al primo motivo svolto, va premesso che il verbale dell'udienza di discussione non deve contenere la trascrizione delle deduzioni difensive svolte dalle parti attesa l'oralità della discussione stessa. Ne consegue l'esclusione di ogni invalidità del verbale e della successiva sentenza per la mancanza, in detto verbale, di traccia delle difese svolte oralmente. Non può, peraltro, sottacersi che l'appellante nemmeno indica quelle deduzioni difensive decisive che il giudice di primo grado avrebbe trascurato di considerare, limitandosi nel motivo d'appello successivo a reiterare, nel proprio atto d'appello, la ricostruzione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Difetta, pertanto, l'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente quale conseguenza dell'asserita carenza del verbale. Con riguardo al secondo motivo d'appello, lo stesso è destituito di fondamento dovendosi condividere integralmente la ricostruzione del fatto fatta dal primo giudice e la sua esclusione della sussistenza della scriminante invocata. L'art. 4, 1° comma, l. n. 689/1981, dispone: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. L'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16155 del 17/06/2019). Nel caso di specie il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico. In primo luogo, nessuna prova vi è di una condizione di salute del ricorrente tale da richiedere immediate cure mediche atte a fronteggiare una grave patologia in corso. Il certificato medico allegato, datato 4.11.2023, dà atto unicamente di “sintomi grastrointestinali (diarrea
+ dolori addominali)” limitandosi ad una prescrizione di “fermenti lattici”. Non v'è bisogno d'altro per evidenziare la palese infondatezza della prospettazione del ricorrente, escludendo il documento medico in questione qualsiasi pericolo serio per la salute dello nella Pt_1 giornata dell'accertamento. A conferma di tale conclusione vi è l'omessa deduzione, da parte dell'odierno appellante, di essersi, dopo il controllo, sottoposto ad alcuna cura medica, né urgente né in elezione, in ordine ai sintomi accusati. In sostanza, il grave pericolo in cui lo sarebbe incorso si sarebbe esaurito e dissolto senza necessità Pt_1 alcuna di ricorrere a cure nosocomiali. pagina 2 di 3 Corrette risultano, in ogni caso, le considerazioni espresse dal primo giudice: qualora il pericolo fosse stato effettivo, l'azione posta in essere (la guida di un veicolo senza patente) non appare causalmente necessitata dal pericolo stesso e ciò sia in quanto il macchinoso progetto di avvicinarsi con l'auto all'amico per poter poi da questi essere accompagnato in P.S. non appare in grado, anche per l'assoluta genericità delle deduzioni difensive sul punto, di assicurare tempi di soccorso più brevi di quelli del soccorso pubblico, sia in quanto il porsi alla guida in stato fisico alterato dai forti dolori denunciati non avrebbe affatto assicurato il certo raggiungimento del P.S., esponendo anzi il soggetto al rischio di collisioni e sinistri che ne avrebbero potuto arrestare la marcia. L'iniziativa assunta, dunque, appare incongrua e pericolosa e denota ancor di più mancanza di senso di responsabilità del soggetto sanzionato. La gravità della condotta del trasgressore e la mancanza di qualsiasi specifica deduzione che evidenzi la pretesa eccessività della sanzione irrogata, giustifica il rigetto anche del motivo subordinato relativo e la conferma della sanzione pecuniaria nella misura determinata in sede di accertamento della contravvenzione. La domanda di manleva resta evidentemente assorbita. Con riguardo alla pretesa illegittimità del fermo dell'autoveicolo, trattasi di provvedimento sanzionatorio che, attingendo unicamente il proprietario del veicolo, vede come legittimato ad opporsi ad esso il solo proprietario e non l'odierno ricorrente. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della appellata. CP_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la maggiorazione del contributo unificato conseguente al rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per la maggiorazione del c.u. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002. Busto Arsizio, 21 novembre 2025 Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
(CF ) , rappresentato e difeso dall'Avv. BELLINI Parte_1 C.F._1
BRUNO RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Prefetto, contumace Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE In via preliminare, previa sospensione della sanzione:
1. accertare e dichiarare nulla la sentenza oggetto di gravame per violazione dell'art. 429 c.p.c. In subordine all'accoglimento della domanda di cui al punto n. 1 che precede,
2. Accertato lo stato di necessità in cui versava il Sig. , inefficace la sanzione pari a € Parte_1
5.100 comminata nel verbale di cui è causa;
3. Accertato lo stato di necessità, sospendere quindi ogni effetto susseguente dal verbale di cui è causa;
4. Accertato quanto esposto in narrativa, manlevare da ogni profilo risarcitorio il Sig. per gli Pt_1 eventuali danni susseguenti il fermo applicato al veicolo descritto in premessa;
In ulteriore subordine:
1. Accertato lo stato di necessità, diminuire la sanzione applicata di € 5.100 In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 31.12.2024 impugnava la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Busto Arsizio n. 3300/2024 del 5.6.2024 con la quale veniva rigettato il ricorso avanzato dall'odierno appellante avverso il verbale di accertamento VAC n. PTR , redatto dalla Polizia Stradale di NumeroD_1 in data 4 novembre 2023, per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.. CP_1 In particolare, gli agenti operanti accertavano che lo circolava alla guida di veicolo sulla carreggiata Pt_1 Nord dell'autostrada Milano – sprovvisto della patente di guida, in quanto revocata il 9 marzo CP_1 2010 dalla Prefettura di Treviso e, pertanto, gli irrogavano la sanzione di € 5.100,00 e disponevano il fermo dell'autovettura per il periodo di tre mesi. Lo proponeva quindi ricorso in proprio sostenendo di avere agito in stato di necessità: a causa di Pt_1 forti dolori addominali era stato costretto a porsi alla guida del veicolo per avvicinarsi all'abitazione dell'amico che, telefonicamente, gli aveva promesso che lo avrebbe poi accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e cure del caso. A seguito del rigetto del ricorso il ricorrente proponeva l'odierno appello denunciando l'illegittimità ed erroneità della sentenza appellata per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per mancato inserimento nel verbale dell'udienza di discussione e decisione delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente personalmente e difetto della motivazione;
pagina 1 di 3 b) errata ricostruzione del fatto ed esclusione della scriminante invocata: il ricorrente aveva dimostrato la propria condizione di salute, alla base dello stato di necessità in cui versava, mediante l'allegazione di un certificato medico di medico di medicina generale redatto poco dopo il fatto;
ulteriore elemento di prova proveniva dal fatto che il ricorrente veniva raggiunto, durante il controllo della Polizia stradale operante, dall'amico che aveva, a suo dire, allertato, giunto sul posto proprio per accompagnarlo al Pronto Soccorso;
c) mancato riconoscimento dell'illegittimità del fermo, in quanto disposto con riguardo ad un veicolo di proprietà di terzi di carattere strumentale all'esercizio di impresa. L'appellante concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venisse accolto il ricorso e dichiarata inefficace la sanzione irrogata e, in subordine, ridotta la misura della stessa. Inoltre, l'appellante chiedeva di essere manlevato da ogni richiesta risarcitoria proveniente dal proprietario del veicolo e che il danno da egli subito a causa dell'illegittimo operato degli Agenti venisse compensato con la sanzione dovuta. La non si costituiva in giudizio e restava contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva decisa all'udienza del 22.10.2025 mediante lettura del dispositivo.
*** L'appello è infondato e va respinto. Con riguardo al primo motivo svolto, va premesso che il verbale dell'udienza di discussione non deve contenere la trascrizione delle deduzioni difensive svolte dalle parti attesa l'oralità della discussione stessa. Ne consegue l'esclusione di ogni invalidità del verbale e della successiva sentenza per la mancanza, in detto verbale, di traccia delle difese svolte oralmente. Non può, peraltro, sottacersi che l'appellante nemmeno indica quelle deduzioni difensive decisive che il giudice di primo grado avrebbe trascurato di considerare, limitandosi nel motivo d'appello successivo a reiterare, nel proprio atto d'appello, la ricostruzione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Difetta, pertanto, l'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente quale conseguenza dell'asserita carenza del verbale. Con riguardo al secondo motivo d'appello, lo stesso è destituito di fondamento dovendosi condividere integralmente la ricostruzione del fatto fatta dal primo giudice e la sua esclusione della sussistenza della scriminante invocata. L'art. 4, 1° comma, l. n. 689/1981, dispone: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. L'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16155 del 17/06/2019). Nel caso di specie il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico. In primo luogo, nessuna prova vi è di una condizione di salute del ricorrente tale da richiedere immediate cure mediche atte a fronteggiare una grave patologia in corso. Il certificato medico allegato, datato 4.11.2023, dà atto unicamente di “sintomi grastrointestinali (diarrea
+ dolori addominali)” limitandosi ad una prescrizione di “fermenti lattici”. Non v'è bisogno d'altro per evidenziare la palese infondatezza della prospettazione del ricorrente, escludendo il documento medico in questione qualsiasi pericolo serio per la salute dello nella Pt_1 giornata dell'accertamento. A conferma di tale conclusione vi è l'omessa deduzione, da parte dell'odierno appellante, di essersi, dopo il controllo, sottoposto ad alcuna cura medica, né urgente né in elezione, in ordine ai sintomi accusati. In sostanza, il grave pericolo in cui lo sarebbe incorso si sarebbe esaurito e dissolto senza necessità Pt_1 alcuna di ricorrere a cure nosocomiali. pagina 2 di 3 Corrette risultano, in ogni caso, le considerazioni espresse dal primo giudice: qualora il pericolo fosse stato effettivo, l'azione posta in essere (la guida di un veicolo senza patente) non appare causalmente necessitata dal pericolo stesso e ciò sia in quanto il macchinoso progetto di avvicinarsi con l'auto all'amico per poter poi da questi essere accompagnato in P.S. non appare in grado, anche per l'assoluta genericità delle deduzioni difensive sul punto, di assicurare tempi di soccorso più brevi di quelli del soccorso pubblico, sia in quanto il porsi alla guida in stato fisico alterato dai forti dolori denunciati non avrebbe affatto assicurato il certo raggiungimento del P.S., esponendo anzi il soggetto al rischio di collisioni e sinistri che ne avrebbero potuto arrestare la marcia. L'iniziativa assunta, dunque, appare incongrua e pericolosa e denota ancor di più mancanza di senso di responsabilità del soggetto sanzionato. La gravità della condotta del trasgressore e la mancanza di qualsiasi specifica deduzione che evidenzi la pretesa eccessività della sanzione irrogata, giustifica il rigetto anche del motivo subordinato relativo e la conferma della sanzione pecuniaria nella misura determinata in sede di accertamento della contravvenzione. La domanda di manleva resta evidentemente assorbita. Con riguardo alla pretesa illegittimità del fermo dell'autoveicolo, trattasi di provvedimento sanzionatorio che, attingendo unicamente il proprietario del veicolo, vede come legittimato ad opporsi ad esso il solo proprietario e non l'odierno ricorrente. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della appellata. CP_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la maggiorazione del contributo unificato conseguente al rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per la maggiorazione del c.u. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002. Busto Arsizio, 21 novembre 2025 Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3