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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/09/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo MILOCCO presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott.ssa Giovanna MULLIG giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale a Rivignano Teor (Udine), in Via C.B. Conte di Cavour 112, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante sig. ; Parte_1
(R.G. P.U. 66-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata da Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , rappresentati e difesi dagli avv. Flaviano De Tina e Donata De Monte, Pt_8 Parte_9
domiciliatari;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 28.7.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione (tenuto conto dell'inapplicabilità al presente procedimento, ex art. 9 c. 1 CCII, della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1
della L. n. 742/1969);
dato atto che la società debitrice non si è costituita e che il suo legale rappresentante è
comparso nell'odierna udienza, instando per un differimento -cui si è opposto il procuratore dei ricorrenti- con richiesta priva di giustificazione, atteso il tempo intercorso tra la notifica e l'udienza e il preannuncio, da parte dei ricorrenti, all'inizio del mese di luglio del corrente anno, del ricorso all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in difetto di pagamento delle loro spettanze;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
rilevato che i ricorrenti espongono di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1
sino al marzo 2025, di essere creditori nei confronti della stessa delle retribuzioni dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2025, per un importo complessivo di € 48.972,95, nonché del trattamento di fine rapporto, per il quale non hanno ricevuto i prospetti datoriali;
rilevato che, nel vigore del previgente R.D. n. 267/1942, si è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.
6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più
creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività
del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,
all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.”;
rilevato che i ricorrenti hanno prodotto i prospetti retributivi loro rilasciati, che, essendo formati dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo normativo sanzionato in via amministrativa, consentono di ritenere provati i crediti da essi portati;
il legale rappresentante di sentito in udienza, ha ammesso che i ricorrenti sono rimasti creditori e di aver Parte_1
tentato di intavolare una trattativa in sede sindacale, disertata però dai lavoratori, che si sono dimessi;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2022 e 2023, prodotti dai ricorrenti;
rilevato che, dalla documentazione acquisita d'ufficio, risultano iscritti a ruolo nei confronti di crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 180.718,80, di natura Parte_1
previdenziale e che l' ha certificato dovuto, a titolo di contributi e sanzioni civili, l'ulteriore CP_1
importo di € 45.872,10, non ancora iscritto a ruolo, relativo ad inadempienze per i mesi da gennaio a maggio 2025; Agenzia delle Entrate ha comunicato l'esistenza di ulteriori debiti scaduti non ancora iscritti a ruolo per complessivi € 96.892,78;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che lo stato di insolvenza della debitrice risulti provato, in quanto: -la società debitrice non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2024, né ha prodotto nel presente procedimento quanto meno una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
-dai bilanci della debitrice prodotti dai ricorrenti, risulta che negli esercizi 2022 e 2023 il patrimonio netto della società era negativo per -€
144.332 e -€ 149.182 e che i ricavi della società, pari ad € 1.454.362 nel 2022, sono diminuiti nel
2023 ad € 1.115.730, con chiusura in perdita di entrambi gli esercizi;
-gli inadempimenti nei confronti dei lavoratori, dell' e dell'erario sono gravi e protratti;
CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale a Rivignano Teor (Udine), in via C.B. Conte di Cavour 112; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. ( ), con studio a Tricesimo Persona_1 C.F._1
(Udine), in Via Pellizzari n. 1;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza dell'11 dicembre 2025, ore 9.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, ai creditori ricorrenti, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di
Pordenone-Udine.
Udine, 4 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott. Paolo Milocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo MILOCCO presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott.ssa Giovanna MULLIG giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale a Rivignano Teor (Udine), in Via C.B. Conte di Cavour 112, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante sig. ; Parte_1
(R.G. P.U. 66-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata da Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , rappresentati e difesi dagli avv. Flaviano De Tina e Donata De Monte, Pt_8 Parte_9
domiciliatari;
dato atto che l'istanza, la delega al relatore e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41
CCII sono stati ritualmente notificati alla società debitrice, a mezzo della posta elettronica certificata,
in data 28.7.2025, nel rispetto del termine minimo di comparizione (tenuto conto dell'inapplicabilità al presente procedimento, ex art. 9 c. 1 CCII, della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1
della L. n. 742/1969);
dato atto che la società debitrice non si è costituita e che il suo legale rappresentante è
comparso nell'odierna udienza, instando per un differimento -cui si è opposto il procuratore dei ricorrenti- con richiesta priva di giustificazione, atteso il tempo intercorso tra la notifica e l'udienza e il preannuncio, da parte dei ricorrenti, all'inizio del mese di luglio del corrente anno, del ricorso all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in difetto di pagamento delle loro spettanze;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, c. 3 lett. c);
rilevato che i ricorrenti espongono di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1
sino al marzo 2025, di essere creditori nei confronti della stessa delle retribuzioni dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2025, per un importo complessivo di € 48.972,95, nonché del trattamento di fine rapporto, per il quale non hanno ricevuto i prospetti datoriali;
rilevato che, nel vigore del previgente R.D. n. 267/1942, si è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.
6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più
creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività
del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,
all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.”;
rilevato che i ricorrenti hanno prodotto i prospetti retributivi loro rilasciati, che, essendo formati dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo normativo sanzionato in via amministrativa, consentono di ritenere provati i crediti da essi portati;
il legale rappresentante di sentito in udienza, ha ammesso che i ricorrenti sono rimasti creditori e di aver Parte_1
tentato di intavolare una trattativa in sede sindacale, disertata però dai lavoratori, che si sono dimessi;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza; rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2022 e 2023, prodotti dai ricorrenti;
rilevato che, dalla documentazione acquisita d'ufficio, risultano iscritti a ruolo nei confronti di crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 180.718,80, di natura Parte_1
previdenziale e che l' ha certificato dovuto, a titolo di contributi e sanzioni civili, l'ulteriore CP_1
importo di € 45.872,10, non ancora iscritto a ruolo, relativo ad inadempienze per i mesi da gennaio a maggio 2025; Agenzia delle Entrate ha comunicato l'esistenza di ulteriori debiti scaduti non ancora iscritti a ruolo per complessivi € 96.892,78;
ritenuto pertanto sussistente il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto che lo stato di insolvenza della debitrice risulti provato, in quanto: -la società debitrice non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2024, né ha prodotto nel presente procedimento quanto meno una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
-dai bilanci della debitrice prodotti dai ricorrenti, risulta che negli esercizi 2022 e 2023 il patrimonio netto della società era negativo per -€
144.332 e -€ 149.182 e che i ricavi della società, pari ad € 1.454.362 nel 2022, sono diminuiti nel
2023 ad € 1.115.730, con chiusura in perdita di entrambi gli esercizi;
-gli inadempimenti nei confronti dei lavoratori, dell' e dell'erario sono gravi e protratti;
CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1
), con sede legale a Rivignano Teor (Udine), in via C.B. Conte di Cavour 112; P.IVA_1
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. ( ), con studio a Tricesimo Persona_1 C.F._1
(Udine), in Via Pellizzari n. 1;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza dell'11 dicembre 2025, ore 9.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità
di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, ai creditori ricorrenti, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di
Pordenone-Udine.
Udine, 4 settembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott. Paolo Milocco