Art. 8. Disposizioni finali 1. Gli articoli 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e l' articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , sono abrogati. 2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si vedano le note alle premesse.
- L' articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 , recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , abrogato dalla presente legge, recava:
«Interporti».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 4 agosto 1990, n. 240 si vedano le note alle premesse.
- L' articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 , recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , abrogato dalla presente legge, recava:
«Interporti».