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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa EL Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Agropoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Marco LO, 28 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce dall'avv. Gianluca Lembo;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Capaccio - Paestum, Via CP_1 C.F._2
Magna Graecia, 367 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce dall'avv. Sabrina Palumbo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI per entrambe le parti: come da atti e verbali di causa;
per il Pubblico Ministero: come da visto del 15/9/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/9/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 9/8/2022 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di Agropoli per l'anno 2022, atto n. 266, parte 1, S. A, anno 1995, optando per il regime della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale non erano nati figli, – chiedevano di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: "1) i coniugi acconsentono a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove credono;
2) L'attuale casa coniugale, sita in Agropoli (Sa) alla Via Madonna
Della Pace, 22 resterà assegnata al sig. Dall'immobile suddetto la sig.ra potrà asportare a CP_1 Parte_1 propria cura e spese unicamente la cucina ed il divano, unitamente ai propri effetti personali, previo accordo telefonico con il sig. entro il termine di gg. 30 a partire dalla data di sottoscrizione della separazione;
3) I ricorrenti danno atto di CP_1 essere economicamente autosufficienti. Pertanto, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
4)
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 5) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
6) Le su estese condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione del presente accordo."
Contestualmente i ricorrenti chiedevano di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni. Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 2/12/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n. 28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di trattazione scritta dell'udienza del 2/12/2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
dott.ssa EL Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa EL Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.sa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEMBO Parte_1 C.F._1
CA con il quale elettivamente domiciliata in Agropoli, alla Via Marco LO, 28 e CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO SABRINA con
[...] C.F._3 il quale elettivamente domiciliato in Capaccio - Paestum, Via Magna Graecia, 367, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 5/9/2025
e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
EL Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa EL Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 22/9/2026 ore 9,30.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa EL Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa EL Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Agropoli, alla Via Parte_1 C.F._1
Marco LO, 28 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce dall'avv. Gianluca Lembo;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Capaccio - Paestum, Via CP_1 C.F._2
Magna Graecia, 367 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce dall'avv. Sabrina Palumbo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI per entrambe le parti: come da atti e verbali di causa;
per il Pubblico Ministero: come da visto del 15/9/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/9/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 9/8/2022 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di Agropoli per l'anno 2022, atto n. 266, parte 1, S. A, anno 1995, optando per il regime della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale non erano nati figli, – chiedevano di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni: "1) i coniugi acconsentono a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove credono;
2) L'attuale casa coniugale, sita in Agropoli (Sa) alla Via Madonna
Della Pace, 22 resterà assegnata al sig. Dall'immobile suddetto la sig.ra potrà asportare a CP_1 Parte_1 propria cura e spese unicamente la cucina ed il divano, unitamente ai propri effetti personali, previo accordo telefonico con il sig. entro il termine di gg. 30 a partire dalla data di sottoscrizione della separazione;
3) I ricorrenti danno atto di CP_1 essere economicamente autosufficienti. Pertanto, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
4)
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 5) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
6) Le su estese condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione del presente accordo."
Contestualmente i ricorrenti chiedevano di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni. Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 2/12/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n. 28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di trattazione scritta dell'udienza del 2/12/2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
dott.ssa EL Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa EL Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.sa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEMBO Parte_1 C.F._1
CA con il quale elettivamente domiciliata in Agropoli, alla Via Marco LO, 28 e CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO SABRINA con
[...] C.F._3 il quale elettivamente domiciliato in Capaccio - Paestum, Via Magna Graecia, 367, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza di separazione emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 5/9/2025
e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
EL Bellantoni, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna, nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa EL Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 22/9/2026 ore 9,30.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
La PRESIDENTE est.
Dott.ssa EL Bellantoni